§ 3.3.29 - L.R. 16 febbraio 2022, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 'Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)'


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:16/02/2022
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 20/2002)


§ 3.3.29 - L.R. 16 febbraio 2022, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 'Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)'

(B.U. 18 febbraio 2022, n. 7 suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 20/2002)

1. Alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

'Art. 2

(Funzioni di comuni, province, Città metropolitana e Regione)

1. I comuni:

a) sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive;

b) cooperano, anche in forma associata, ai piani di contenimento ed eradicazione della nutria predisposti dalle province e dalla Città metropolitana, di cui al comma 2, e si devono attenere alle linee guida indicate dalla Regione, di cui al comma 3;

c) possono stipulare convenzioni con associazioni venatorie, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini per il supporto dell'attività di contenimento ed eradicazione;

d) autorizzano, in deroga a quanto disposto al comma 2, lettere a) e c), sentita l'autorità sanitaria competente per territorio, il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

2. Le province e la Città metropolitana:

a) attuano gli indirizzi e le prescrizioni operative previste dal Programma regionale di cui al comma 3, unitamente e in collaborazione con gli altri enti locali, approvando i piani di contenimento ed eradicazione entro il termine indicato. Organizzano la raccolta e lo smaltimento delle carcasse, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dall'articolo 6, da ripartirsi tra le province e la Città metropolitana stessa sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 4. Qualora le province e la Città metropolitana non adempiano all'obbligo di attuare il Programma regionale di contenimento ed eradicazione della nutria nel termine perentorio previsto dal Programma stesso, l'Assessore competente assegna un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente inadempiente. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria);

b) istituiscono il tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione;

c) d'intesa con i comuni e sentite l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le Agenzie di tutela della salute (ATS) competenti, organizzano centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.

3. La Regione predispone un Programma regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria sulla base della consistenza della specie, da attuarsi tramite i piani di contenimento ed eradicazione delle province e della Città metropolitana ed emana linee guida per le attività dei comuni di cui al comma 1, con riguardo anche al destino delle carcasse di cui al comma 4.

4. Le carcasse delle nutrie rientrano nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g), del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e pertanto possono essere destinate agli usi o alle modalità di smaltimento previsti all'articolo 13 del suddetto regolamento, qualora non si sospetti che siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, numero 3), del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 (Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336).

5. L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è ritenuto un servizio di pubblica utilità.';

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

'Art. 3

(Metodologie di eradicazione)

1. L'eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dal Programma regionale di cui all'articolo 2, comma 3, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche quello vietato alla caccia, con i seguenti metodi di controllo selettivo:

a) armi comuni da sparo;

b) gassificazione controllata;

c) sterilizzazione controllata;

d) trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale con narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo;

e) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica;

f) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione e validato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale.

2. L'eventuale applicazione di metodi di sterilizzazione può essere attuata al di fuori del Programma regionale di cui all'articolo 2, comma 3, nell'ambito di un attento schema sperimentale che identifichi un'idonea area di studio e si basi su uno schema di attività e un disegno di campionamento che permettano un'analisi statistica dei risultati conseguiti.

3. Le province, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, con adeguato coordinamento e formazione di base per l'abilitazione dei partecipanti, autorizzano all'abbattimento diretto degli animali, avvalendosi dei metodi di cui al comma 1, la polizia municipale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, gli operatori dei consorzi irrigui e di bonifica, gli incaricati delle ditte di pest control, i cacciatori, i proprietari, i conduttori ed i loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado, coadiuvanti e dipendenti abilitati ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) da loro incaricati, in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, di porto d'armi ad uso venatorio o ad uso sportivo e con copertura assicurativa in corso. La Regione, le province, le associazioni venatorie e le associazioni agricole si coordinano al fine di garantire con cadenza almeno semestrale appositi corsi di formazione per i soggetti di cui al presente comma, anche in modalità da remoto. Le province adottano opportune procedure semplificate per il rilascio delle abilitazioni, in particolare per i proprietari e conduttori dei fondi che utilizzano la modalità del trappolaggio. I titoli abilitativi rilasciati fino all'entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 'Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)'" si intendono pienamente vigenti.

4. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.';

c) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

'Art. 3 bis. (Metodologie di smaltimento)

1. Nel caso di piccole quantità giornaliere, individuabili nell'ordine massimo di dieci capi per ettaro, le carcasse possono essere smaltite direttamente dall'operatore mediante sotterramento, con le modalità previste dal Programma regionale di cui all'articolo 2, comma 3. Il sotterramento avviene in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedere alle carcasse e ha ad oggetto nutrie non sospettate di essere affette da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal Regolamento (CE) della Commissione n. 142/2011.

2. Qualora il gestore della gabbia o il soggetto attuatore che effettua l'abbattimento siano interessati al ritiro della nutria a scopo di valorizzazione della pelliccia o di uso della carne nell'alimentazione animale, è consentito loro di trattenere gli animali quale contributo forfettario per l'opera prestata, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1069/2009.

3. In caso di rilevanti quantitativi giornalieri o di impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento, lo smaltimento delle carcasse avviene in conformità all'articolo 2, comma 4.

4. Le nutrie abbattute direttamente con arma da fuoco uccise nell'ambito dei piani di controllo che, in via eccezionale, per le condizioni dell'habitat non sia possibile recuperare, possono essere lasciate in loco.';

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

'Art. 4

(Monitoraggio delle popolazioni)

1. Le province e la Città metropolitana, con la collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, effettuano il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul loro territorio e trasmettono, alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare entro il 31 maggio di ogni anno, i dati raccolti comprensivi di eventuali risultati delle analisi effettuate e dei costi sostenuti, secondo le modalità definite dal Programma regionale di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Le province e la Città metropolitana, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie, curano l'effettuazione, a campione, di controlli veterinari sulle carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi e alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.';

e) l'articolo 5 è abrogato;

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dalle attività di cui agli articoli 2 e 3, previste per l'anno 2022 e 2023 in 500.000,00 euro annui, si provvede con le risorse stanziate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 16.01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

2. Alle spese per gli esercizi successivi al 2023 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.' .