§ 5.5.29 - L.R. 10 agosto 2022, n. 25.
Palestre della salute.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 sport e tempo libero
Data:10/08/2022
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Palestre della Salute.
Art. 3.  Regolamento attuativo.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 5.5.29 - L.R. 10 agosto 2022, n. 25.

Palestre della salute.

(B.U. 12 agosto 2022, n. 43 speciale)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione Basilicata riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell'attività motoria e sportiva.

 

     Art. 2. Palestre della Salute.

1. La Regione riconosce l'esercizio fisico strutturato e adattato, in coerenza con le “Linee di indirizzo sull’attività fisica - Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie”, adottate con accordo Stato-Regioni del 3 novembre 2021, ed eventuali successivi aggiornamenti, come strumento indispensabile di un corretto stile di vita e di trattamento in persone sane e in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica dell'esercizio fisico medesimo [1].

2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato si svolgono in strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, denominate "Palestre della Salute" come definite dalla lettera ff) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) [2].

3. La Regione riconosce le palestre della salute di cui al comma 2 attraverso procedure di certificazione.

4. I programmi di cui al comma 2 sono somministrati esclusivamente da operatori sportivi in possesso dei titoli di studio di cui alle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" redatte ai sensi del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e dal chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, figura introdotta dall'articolo 41 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

 

     Art. 3. Regolamento attuativo.

1. La Giunta regionale entro 90 giorni, con proprio regolamento, disciplina il procedimento e i requisiti necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisce altresì gli indirizzi per la somministrazione dei programmi di cui al comma 2 dell'articolo 2, previo parere della Commissione Consiliare competente, ai sensi dell'art. 56, comma 2 dello Statuto regionale.

2. È istituito e pubblicato sul sito della Regione Basilicata l'elenco delle Palestre della salute riconosciute ai sensi dell'articolo 3 comma 2.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

1. La presente legge non comporta ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[2] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.