| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Basilicata | 
| Materia: | 5. sviluppo sociale | 
| Capitolo: | 5.5 sport e tempo libero | 
| Data: | 10/08/2022 | 
| Numero: | 25 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Finalità. | 
| Art. 2. Palestre della Salute. | 
| Art. 3. Regolamento attuativo. | 
| Art. 4. Norma finanziaria. | 
§ 5.5.29 - L.R. 10 agosto 2022, n. 25.
Palestre della salute.
(B.U. 12 agosto 2022, n. 43 speciale)
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Basilicata riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell'attività motoria e sportiva.
Art. 2. Palestre della Salute.
1. La Regione riconosce l'esercizio fisico strutturato e adattato, in coerenza con le “Linee di indirizzo sull’attività fisica - Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie”, adottate con accordo Stato-Regioni del 3 novembre 2021, ed eventuali successivi aggiornamenti, come strumento indispensabile di un corretto stile di vita e di trattamento in persone sane e in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica dell'esercizio fisico medesimo [1].
				2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato si svolgono in strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, denominate "Palestre della Salute" come definite dalla lettera ff) del comma 1 dell’articolo 2 del 
3. La Regione riconosce le palestre della salute di cui al comma 2 attraverso procedure di certificazione.
				4. I programmi di cui al comma 2 sono somministrati esclusivamente da operatori sportivi in possesso dei titoli di studio di cui alle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" redatte ai sensi del 
Art. 3. Regolamento attuativo.
1. La Giunta regionale entro 90 giorni, con proprio regolamento, disciplina il procedimento e i requisiti necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisce altresì gli indirizzi per la somministrazione dei programmi di cui al comma 2 dell'articolo 2, previo parere della Commissione Consiliare competente, ai sensi dell'art. 56, comma 2 dello Statuto regionale.
2. È istituito e pubblicato sul sito della Regione Basilicata l'elenco delle Palestre della salute riconosciute ai sensi dell'articolo 3 comma 2.
Art. 4. Norma finanziaria.
1. La presente legge non comporta ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale.
				[1] Comma così modificato dall'art. 16 della 
				[2] Comma così sostituito dall'art. 16 della