§ 6.2.409 - L.R. 2 dicembre 2021, n. 55.
Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021 – 2023


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:02/12/2021
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Residui attivi e passivi
Art. 2.  Fondo pluriennale vincolato
Art. 3.  Variazioni del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023
Art. 4.  Variazioni delle tabelle di autorizzazione
Art. 5.  Allegati
Art. 6.  Ripiano disavanzo di amministrazione
Art. 7.  Contributo ad APIBAS
Art. 8.  Contributi per il servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata
Art. 9.  Commissari liquidatori delle soppresse Comunità Montane
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 6.2.409 - L.R. 2 dicembre 2021, n. 55.

Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021 – 2023

(B.U. 2 dicembre 2021, n. 85 Speciale)

 

Art. 1. Residui attivi e passivi

1. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2020 da parte della Corte dei Conti, i dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto approvato dalla Giunta regionale.

2. Le differenze fra l’ammontare dei residui presunti riportati negli stati di previsione del bilancio e l’ammontare dei residui dell’esercizio finanziario 2020 sono rappresentate negli allegati A e B, annessi alla presente legge.

 

     Art. 2. Fondo pluriennale vincolato

1. Per l’esercizio finanziario 2021, il fondo pluriennale vincolato iscritto nello stato di previsione delle entrate è adeguato ad € 329.423.819,41, suddiviso in € 48.320.030,93, per la parte corrente, ed in € 281.103.788,48, per la parte capitale.

 

     Art. 3. Variazioni del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, sono introdotte le variazioni di cui agli allegati C, D, E, F, G, H, annessi alla presente legge.

 

     Art. 4. Variazioni delle tabelle di autorizzazione

1. Sono approvate le variazioni alle tabelle A, B, C, D, E ed F di cui alla legge regionale 6 maggio 2021, n. 19 (Legge di stabilità regionale 2021), come evidenziato nelle tabelle A1, B1, C1, D1, E1 ed F1, allegate alla presente legge

 

     Art. 5. Allegati

1. Gli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, alla legge regionale 6 maggio 2021, n. 20 Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023), sono aggiornati dagli allegati A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, N2, acclusi alla presente legge

 

     Art. 6. Ripiano disavanzo di amministrazione [1]

1. Il disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi precedenti viene ripianato secondo quanto previsto nell’allegato O2, accluso alla presente legge.

 

     Art. 7. Contributo ad APIBAS

1. Nell’esercizio 2021 è riconosciuto un contributo straordinario ad APIBAS, dell’importo massimo di € 4.800.000,00, per il perseguimento dei fini istituzionali di cui alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A.). Il contributo di cui alla presente disposizione viene concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato [2].

2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate a valere sulla Missione 14, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, per l’esercizio 2021.

 

     Art. 8. Contributi per il servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata

1. La Giunta regionale è autorizzata per l’esercizio 2021, ai sensi della legge regionale 30 novembre 2018, n. 44 (Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata) all’erogazione di contributi per attività di vigilanza marina e sicurezza in mare, nel limite massimo di € 20.000,00.

2. Agli oneri rivenienti dall’applicazione del comma 1 si fa fronte a valere sullo stanziamento di competenza dell’esercizio 2021 della Missione 09, Programma 01, Titolo 1 delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

 

     Art. 9. Commissari liquidatori delle soppresse Comunità Montane

1. All’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 44 “Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità Montane” è inserito il seguente comma 1-bis: “Il processo di liquidazione deve concludersi entro il 31 dicembre 2022.”.

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

“Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1 restano in essere sino al termine di cui al comma 1-bis”.

3. Al comma 3 le parole “grado C” sono sostituite con le parole “fascia A”.

4. Al comma 5 le parole “Ufficio Autonomie locali del Dipartimento Presidenza” sono sostituite con le parole “Ufficio Speciale per le Autonomie locali e la sicurezza integrata”.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati nell’importo massimo di € 40.000,00 per l’esercizio 2021 e di € 80.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte a valere sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 1 delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 2022, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo e dell’Allegato O2 alla presente legge, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020.

[2] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.