§ 1.7.38 - L.R. 15 giugno 2021, n. 13.
Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:15/06/2021
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Rinvio turno elettorale amministrativo 2021.
Art. 2.  Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 58 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2019, n. 18 in materia di consiglio comunale dei giovani.
Art. 5.  Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio.
Art. 6.  Recepimento articolo 7, comma 8-bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 1.7.38 - L.R. 15 giugno 2021, n. 13.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie.

(G.U.R. 18 giugno 2021, n. 26 - S.O. n. 37)

 

CAPO I

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021

 

Art. 1. Rinvio turno elettorale amministrativo 2021.

1. Allo scopo di contenere i rischi sanitari derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 169, comma 1, dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni, il turno elettorale amministrativo ordinario 2021 è rinviato al secondo semestre del 2021 e si svolgerà in una data compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021.

2. Sono inserite nel turno elettorale di cui al comma 1 le elezioni amministrative degli organi elettivi dei comuni che devono essere rinnovati per scadenza naturale del mandato e per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 21 luglio 2021. Fino alla data di proclamazione dei nuovi organi elettivi, il mandato dei sindaci e dei consiglieri comunali in carica è conseguentemente prorogato.

3. Per le elezioni amministrative dei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 5 marzo 2021, n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58.

4. Ai fini dell'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si tiene conto delle eventuali nuove situazioni giuridiche maturate, con la conseguente eventuale variazione dell'elenco dei comuni interessati al rinnovo degli organi elettivi.

5. Per lo svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 ed all'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5.

 

     Art. 2. Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6 le parole "entro trenta giorni dall'insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021";

b) al comma 7 dell'articolo 14-bis le parole "entro trenta giorni dall'insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021";

c) all'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 15 settembre 2021" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 gennaio 2022".

2. Le elezioni dei Consigli metropolitani di cui all'articolo 14-bis, comma 7, terzo periodo, della legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera b) del comma 1, sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e si svolgono nella medesima data fissata per le elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi Consorzi comunali di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della medesima legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 1.

3. Alle elezioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5. Resta fermo, per le elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali di cui al comma 2, quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 e successive modificazioni.

 

CAPO II

Disposizioni varie

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 58 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 è inserito il seguente:

"1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nell'ipotesi di mancata adozione del rendiconto di gestione.".

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2019, n. 18 in materia di consiglio comunale dei giovani.

1. Alla legge regionale 13 novembre 2019, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Consulta giovanile regionale. Norme per favorire l'istituzione dei consigli comunali dei giovani";

b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"9 bis. Consiglio comunale dei giovani

1. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa degli enti locali, promuovendo l'istituzione del consiglio comunale dei giovani.

2. Il consiglio comunale dei giovani è autonomamente istituito dai comuni, in rappresentanza dei giovani di età compresa tra 16 e 25 anni, con apposita delibera del consiglio comunale. Con uno o più regolamenti del comune che istituisce il consiglio comunale dei giovani sono disciplinati il procedimento elettorale, le modalità di elezione nonché il funzionamento del medesimo consiglio. La partecipazione alle sedute del consiglio è a titolo gratuito e non dà diritto a rimborso spese o compenso. Alle sedute del consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l'assessore comunale competente in materia di politiche giovanili.

3. Il consiglio comunale dei giovani dura in carica tre anni e svolge funzioni di proposta e consultive sulle questioni di interesse dei giovani in ambito comunale, secondo le modalità stabilite con regolamento comunale. Il consiglio comunale dei giovani presenta al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, che è pubblicata sul sito istituzionale del comune.

4. Il comune che istituisce il consiglio comunale dei giovani può destinare alle spese di funzionamento del medesimo consiglio una quota delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, ad esclusione delle risorse destinate alla democrazia partecipata, per un importo annuo non superiore a diecimila euro.".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 5. Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio.

1. Per gli anni dal 2021 al 2026, per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale, regionale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali, i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del consiglio ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni [1].

 

     Art. 6. Recepimento articolo 7, comma 8-bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui al comma 8–bis dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 26 novembre 2021, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8.