§ 45.1.988 - Del.CIPE 29 aprile 2021, n. 33.
Modifica del Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Città metropolitane» 2014-2020, approvato con delibera CIPE n. 46 del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:29/04/2021
Numero:33

§ 45.1.988 - Del.CIPE 29 aprile 2021, n. 33.

Modifica del Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Città metropolitane» 2014-2020, approvato con delibera CIPE n. 46 del 10 agosto 2016.

(G.U. 20 agosto 2021, n. 199)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

 

     Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS);

     Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

     Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

     Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

     Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonchè i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

     Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi strutturali e di investimento europeo (di seguito SIE);

     Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

     Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

     Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione (di seguito FSC) rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;

     Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato segretario del CIPESS, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

     Vista la delibera di questo Comitato n. 8 del 28 gennaio 2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18 del 2014 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014, dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

     Vista, altresì, la delibera di questo Comitato n. 10 del 28 gennaio 2015, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

     Vista la delibera di questo Comitato n. 46 del 10 agosto 2016, con la quale è stato approvato il Programma operativo complementare di azione e coesione «Città metropolitane» 2014-2020, alla cui attuazione provvede l'Agenzia per la coesione territoriale;

     Vista la delibera di questo Comitato n. 51 del 25 ottobre 2018, che, in modifica della citata delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del citato regolamento (UE) n. 1303/2013;

     Vista la delibera di questo Comitato n. 11 del 4 aprile 2019, che, in modifica della citata delibera CIPE n. 46 del 2016, ha integrato il valore complessivo del Programma operativo complementare di azione e coesione «Città metropolitane» 2014-2020, la cui dotazione è pari a euro 240.004.120,55 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione;

     Vista la delibera di questo Comitato n. 36 del 28 luglio 2020, che ha approvato una assegnazione di risorse FSC 2014-2020 all'Agenzia per la coesione territoriale, pari a euro 283.400.000,00, per dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (di seguito PON) «Città Metropolitane» 2014-2020;

     Vista la nota del Capo di gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 230-P del 24 marzo 2021, e l'allegata proposta di delibera per il CIPESS, predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di modificare il Programma operativo complementare di azione e coesione «Città metropolitane» 2014-2020 con l'inserimento nel quadro finanziario, attraverso l'istituzione del nuovo Ambito IV «Interventi ex delibera CIPE n. 36/2020», delle somme assegnate dalla delibera CIPE n. 36 del 2020, pari a complessivi euro 283.400.000,00, destinate a garantire la prosecuzione degli interventi originariamente previsti nel PON Metro e sostituiti dagli interventi a carattere emergenziale, nonchè di ulteriori interventi trasferiti dal programma comunitario al programma complementare a seguito dell'applicazione del tasso di cofinanziamento al 100% a carico dei fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, per tutti gli assi e le categorie di regione del PON Metro, nonchè con la modificazione e integrazione della sezione seconda del programma «Diagnosi e strategia»;

     Considerato che sulla citata modifica del programma la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 12 febbraio 2021;

     Vista la delibera CIPE n. 82 del 28 novembre 2018, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE n. 79 del 15 dicembre 2020, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

     Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta;

     Acquisita la prescritta intesa sul programma con il Ministero dell'economia e delle finanze;

 

     Delibera:

 

     1. È approvata la modifica del Programma operativo complementare di azione e coesione «Città metropolitane» 2014-2020, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

     2. Il valore complessivo del Programma operativo complementare è pari a euro 523.404.120,55 come di seguito articolato:

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA (in euro)

AMBITO I Azioni complementari alla strategia del PON Metro Città Metropolitane delle Regioni meno sviluppate (totale)

210.000.000,00

AMBITO II Progetti pilota Città Metropolitane delle Regioni meno sviluppate (totale)

23.600.000,00

AMBITO III Assistenza Tecnica Città Metropolitane delle Regioni meno sviluppate (totale)

6.404.120,55

AMBITO IV Interventi ex delibera CIPE n. 36 2020

283.400.000,00

di cui Città RMS

152.365.591,40

Città RT

10.745.783,81

Città RS

120.288.624,79

TOTALE PROGRAMMA

523.404.120,55

 

     Il programma nella Sezione 2c (tavole finanziarie) contiene un piano finanziario distinto per anno e un cronoprogramma di spesa dal 2019 al 2025.

     3. L'ammontare delle risorse previste per l'assistenza tecnica costituisce limite di spesa; l'amministrazione titolare del programma avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del Programma.

     4. Si applica per ciò che attiene all'ambito geografico di realizzazione degli interventi, all'erogazione di risorse e alle disposizioni attuative e di monitoraggio quanto disposto dalla delibera di questo Comitato n. 46 del 2016.

     5. L'amministrazione responsabile presenterà al Comitato entro il 31 marzo di ogni anno una relazione annuale sullo stato del Programma con particolare riguardo all'attuazione degli interventi e al monitoraggio finanziario.

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2021  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1114

 

     ALLEGATO