Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.1 disciplina generale |
Data: | 06/02/2020 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 17. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 18. Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 19. Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 20. Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 21. Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 22. Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 |
Art. 23. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 79.1.171 - D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile».
(G.U. 12 febbraio 2020, n. 35)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Vista la
Visto il
Ritenuto di dover procedere ad adottare disposizioni integrative e correttive del
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 15 gennaio 2020;
Vista la relazione del Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere, presentata su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 7, della
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del
1. All'articolo 2 del
a) al comma 4, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile»;
b) al comma 7, dopo le parole «dai beni culturali e» sono inserite le seguenti: «paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e».
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3, comma 3, del
Art. 3. Modifiche all'articolo 6 del
1. All'articolo 6, comma 1, del
a) alla lettera d), dopo le parole «di protezione civile», sono inserite le seguenti: «di propria competenza»;
b) alla lettera e), le parole «all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7».
Art. 4. Modifiche all'articolo 8 del
1. All'articolo 8, comma 1, del
a) alla lettera e):
1) le parole «interforze operante con continuità» sono sostituite dalle seguenti: «e interforze operante con continuità presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Detto coordinamento è garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate anche ai fini dell'impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri»;
b) alla lettera h), le parole «l'esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «la programmazione e lo svolgimento»;
c) alla lettera l), le parole «dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «delle operazioni».
Art. 5. Modifiche all'articolo 9 del
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), del
Art. 6. Modifiche all'articolo 11 del
1. All'articolo 11 del
a) al comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole «dalla lettera o),» sono inserite le seguenti: «di ambito»;
2) alla lettera d), dopo le parole «le Prefetture» sono aggiunte le seguenti: «, le Province ove delegate»;
3) alla lettera f), dopo le parole «dello stato di emergenza», sono inserite le seguenti: «per i casi»;
4) al punto 2) della lettera o), dopo le parole «piani provinciali», sono inserite le seguenti: «e di ambito».
b) al comma 3:
1) le parole «comunale o di ambito» sono soppresse;
2) dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali».
Art. 7. Modifiche all'articolo 12 del
1. All'articolo 12 del
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole «di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali»;
2) alla lettera e), le parole «o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,» sono soppresse;
3) alla lettera f), dopo le parole «le emergenze», sono aggiunte, in fine, le parole «a livello comunale»;
4) alla lettera h), le parole «o di ambito» sono sostituite dalle seguenti: «e di ambito»;
b) al comma 4, le parole «o di ambito» sono soppresse.
Art. 8. Modifiche all'articolo 13 del
1. All'articolo 13 del
a) al comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole «e alle infrastrutture pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano»;
c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.».
Art. 9. Modifiche all'articolo 14 del
1. All'articolo 14 del
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonchè da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all'articolo 4. Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
Art. 10. Modifiche all'articolo 16 del
1. All'articolo 16, comma 1, del
Art. 11. Modifiche all'articolo 17 del
1. All'articolo 17 del
a) al comma 2, lettera b), dopo le parole «monitoraggio e sorveglianza,» sono inserite le seguenti: «eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni,»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»;
c) al comma 3, dopo le parole «dell'attività di allertamento» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle di cui al comma 2-bis,».
Art. 12. Modifiche all'articolo 18 del
1. All'articolo 18 del
a) al comma 1, lettera a), le parole «e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata» sono soppresse;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di raccordo delle attività connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.».
Art. 13. Modifiche all'articolo 22 del
1. All'articolo 22, comma 2, del
a) la parola «direttiva» è sostituita dalla seguente: «direttive»;
b) le parole «degli effetti» sono soppresse;
c) dopo le parole «di previsione e prevenzione», sono inserite le seguenti: «e dei loro effetti».
Art. 14. Modifiche all'articolo 23 del
1. All'articolo 23, comma 1, del
Art. 15. Modifiche all'articolo 24 del
1. All'articolo 24, comma 2, del
Art. 16. Modifiche all'articolo 25 del
1. All'articolo 25 del
a) al comma 7, le parole da «, successivamente alla quale» a «in regime ordinario» sono soppresse;
b) al comma 10, le parole «e delle ispezioni» e le parole «e la periodicità delle ispezioni» sono soppresse.
Art. 17. Modifiche all'articolo 26 del
1. All'articolo 26 del
a) al comma 1, le parole da «e disposizioni finalizzate» a «risorse disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 è individuata l'autorità che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, è autorizzata alla gestione della contabilità speciale. La medesima autorità può revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalità per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità, fino all'effettivo subentro dell'autorità competente in via ordinaria.».
Art. 18. Modifiche all'articolo 27 del
1. All'articolo 27 del
a) al comma 1, dopo la parola «speciali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza»;
b) al comma 3, dopo le parole «eventualmente provenienti» sono inserite le seguenti: «da donazioni, da altre amministrazioni, nonchè»;
c) al comma 5, le parole da «e comunque» a «dell'articolo 24, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando il limite di cui al comma 1»;
d) al comma 6, le parole «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «presente codice» e dopo le parole «ai sensi dell'articolo 25» sono inserite le seguenti: «e sono utilizzate secondo le modalità e i termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza».
Art. 19. Modifiche all'articolo 29 del
1. All'articolo 29 del
a) alla rubrica, le parole «agli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «alle operazioni»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al «Pool europeo di protezione civile» e a rescEU, istituiti rispettivamente, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dagli articoli 11 e 12 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel limite delle risorse di cui al comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.»;
c) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), anche nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di mobilitazione di cui all'articolo 23, comma 1, o della deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24, comma 1, può attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.» e, al secondo periodo, le parole da «ritirare tali risorse» a «8, della decisione 1313/2013/UE» sono sostituite dalle seguenti: «stabilire di non dispiegare le risorse del Pool europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle nei casi indicati all'articolo 11, paragrafo 8, della medesima decisione»;
d) al comma 4, le parole «all'EERC» sono sostituite dalle seguenti: «al Pool europeo di protezione civile e a rescEU».
Art. 20. Modifiche all'articolo 40 del
1. All'articolo 40 del
a) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «In occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all'articolo 25.»;
b) al comma 3, dopo le parole «dell'intervento o dell'attività» sono inserite le seguenti: «e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del
c) al comma 5, le parole da «, dal paragrafo 2» a «del 1° febbraio 2013» sono soppresse.
Art. 21. Modifiche all'articolo 42 del
1. All'articolo 42 del
Art. 22. Modifiche all'articolo 47 del
1. All'articolo 47, comma 1, del
Art. 23. Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.