Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 01/08/2020 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione all’articolo 5 della l.r. 36/2008 |
Art. 2. Integrazione all’articolo 64 della l.r. 24/2015 |
Art. 3. Integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2019 n. 19 |
Art. 4. Stabilizzazione del personale ARIF |
Art. 5. Benefici e servizi agli studenti fuori sede |
Art. 6. Strade ricadenti nei comuni pugliesi |
Art. 7. Attività erogate dagli enti di formazione |
Art. 8. Modifica alla l.r. 13/2020 |
Art. 9. Modifiche alla l.r. 16/2010 |
Art. 10. Modifiche alla l.r. 55/2018 |
Art. 11. Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 |
Art. 12. Sospensione procedure concorsuali in costanza delle elezioni regionali |
Art. 13. Modifiche e integrazioni alla l.r. 1/2011 |
Art. 14. Proroga termini di durata in carica degli organi consortili dei Consorzi di bonifica |
Art. 15. Modifica alla l.r. 24/2016 |
Art. 16. Norme a sostegno della relazione genitoriale tra detenuti e figli minori |
Art. 17. Modifica all’articolo 1 della l.r. 18/2020 |
Art. 18. Modifiche ai r.r. n. 4 e n. 5 del 21 gennaio 2019 |
Art. 19. Ripristino condizioni contrattuali ASL BA-Comune di Poggiorsini |
Art. 20. Deroga temporanea agli standard strutturali delle strutture residenziali socio sanitarie |
Art. 21. Norme per l’utilizzo dei farmaci |
Art. 22. Integrazione all’articolo 10 della l.r. 10/2014 |
Art. 23. Programma di alienazione degli immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell’ordine |
Art. 24. Modifiche alla l.r. 59/2017 |
Art. 25. Modifica all’articolo 30 dellal.r. 44/2018 |
Art. 26. Modifica all’articolo 10 bis della l.r. 49/2017 |
§ VI.3.260 - L.R. 1 agosto 2020, n. 26.
Disposizioni varie urgenti
(B.U. 3 agosto 2020, n. 111)
Art. 1. Integrazione all’articolo 5 della
1. Dopo la lettera f bis) del comma 8 bis dell’articolo 5 della
“f ter) pozzo artesiano -Toritto (Bari).
Art. 2. Integrazione all’articolo 64 della
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 64 della
“8 bis. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, le autorizzazioni all’apertura delle grandi strutture di vendita in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di proroghe già concesse, sono ulteriormente prorogate di due anni. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell’interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell’autorizzazione al Comune competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.
8-ter. Si intendono altresì prorogate di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 8-bis, le autorizzazioni per le quali sia stata presentata istanza di proroga alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Art. 3. Integrazioni alla
1. Dopo l’articolo 2 della
“Art. 2 bis. (Norme transitorie urgenti per la gestione commissariale ARIF a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)
1. Per fronteggiare gli effetti pregiudizievoli prodotti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 in termini di rallentamento delle rilevanti attività attribuite alla competenza ARIF e della procedura di rinnovo dell’organo di amministrazione, la gestione commissariale di cui all’articolo 2, comma 1, prosegue fino al 30 settembre 2020 ovvero, se anteriore, fino al termine di definizione della suddetta procedura di rinnovo dell’organo.
Art. 4. Stabilizzazione del personale ARIF
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Direttore generale dell’ARIF, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del
Art. 5. Benefici e servizi agli studenti fuori sede
1. Ai fini della concessione per l’anno accademico 2020/2021 dei benefici e servizi riservati agli studenti e gestiti dall’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario (ADISU), sono considerati fuori sede gli studenti che risiedono in un comune di provincia diversa da quella della sede del corso frequentato.
Art. 6. Strade ricadenti nei comuni pugliesi
1. Tutte le strade ricadenti nei comuni pugliesi, non classificate statali, provinciali e comunali, vengono classificate quali strade comunali e assunte direttamente al patrimonio dello stesso comune per l’interesse pubblico che rivestono.
Art. 7. Attività erogate dagli enti di formazione
1. Al fine di riconoscere le attività effettivamente erogate dagli enti di formazione accreditati, ai sensi della
Art. 8. Modifica alla
1. L’articolo 4 della
“Art. 4 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale vincolato, nell’ambito della missione 14, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.
2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante lo stanziamento nel bilancio di previsione 2020-2022 in parte spesa sul capitolo “Patto per la Puglia FSC 2014-2020 Sviluppo e competitività delle imprese” collegato in parte entrata al capitolo 4032420 “FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia”.
Art. 9. Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della
“3 bis. Gli enti di formazione professionale di cui al comma 1 possono destinare i proventi dell’alienazione di immobili al rientro dell’esposizione debitoria, anche eventualmente conferendo mandato alla competente struttura regionale per l’adozione degli atti finalizzati all’alienazione. In caso di esito positivo delle procedure, il ricavo effettivamente realizzato è imputato, nei limiti dell’esposizione debitoria, alla riduzione della medesima, con conseguente rideterminazione del piano di rientro.
3 ter. La restituzione delle somme dovute potrà avvenire oltre che attraverso la cartolarizzazione delle proprietà immobiliari degli enti di formazione professionale, agli stessi pervenuti da parte di enti pubblici, anche a mezzo di finanziamenti pubblici, per il tramite della società regionale di cartolarizzazione puglia valore immobiliare s.r.l. che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotterà, ove necessario, le consequenziali modifiche statutarie.
Art. 10. Modifiche alla
1. L’articolo 7 della
“Art. 7 Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 4, nell’ambito delle risorse disponibili della missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111158 è destinata la dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa di euro 500 mila.
Art. 11. Modifiche alla
1. Alla
a) all’articolo 1, comma 3, lettera a), le parole: “30 giugno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”;
b) all’articolo 4, comma 1, le parole: “30 giugno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”.
Art. 12. Sospensione procedure concorsuali in costanza delle elezioni regionali
1. Dalla data di entrata in vigore della presente norma e sino al 30 settembre 2020 sono sospese tutte le procedure concorsuali e selettive indette, e da indire, con riferimento all’assunzione di personale attraverso il servizio di somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle Agenzie regionali.
2 La presente disposizione non si applica relativamente al settore sanitario, di protezione civile e di tutela delle attività irrigue e forestali.
Art. 13. Modifiche e integrazioni alla
1. Alla
a) dopo il comma 1 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente: “1 bis. Gli obblighi che, ai sensi del comma 1, derivano alla Regione Puglia dall’articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del
b) al comma 2 dell’articolo 7 infine è aggiunto il seguente periodo: “I vincoli di spesa previsti dall’articolo 9, comma 1, dall’articolo 10, commi 1 e 3, dall’articolo 11, commi 1 e 8, e dall’articolo 12, comma 1, della presente legge cessano di applicarsi alla Regione, alle agenzie, agli enti strumentali, agli enti dei servizio sanitario e alle società interamente partecipate dalla Regione Puglia a decorrere dal 1° gennaio 2020.”;
c) al comma 2, dell’articolo 9, le parole: “l’Area Organizzazione e riforma dell’amministrazione regionale”, sono sostituite dalle seguenti: “la struttura dipartimentale competente ratione materiae”;
d) al comma 2, dell’articolo 10, le parole: “il Servizio comunicazione istituzionale”, sono sostituite dalle seguenti: “la struttura competente ratione materiae”;
e) dopo il comma 1 dell’articolo 13 è aggiunto il seguente: “1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il vincolo di spesa di cui al comma 1, in forza di quanto disposto dal comma 545, dell’articolo 1 della
Art. 14. Proroga termini di durata in carica degli organi consortili dei Consorzi di bonifica
1. I termini di durata in carica del Consiglio di amministrazione dei Consorzi di bonifica di cui all’articolo 31, comma 1, della
2. In base a quanto previsto dal comma 1, devono intendersi prorogati di dodici mesi anche:
a) i termini di durata in carica del Presidente del Consiglio di amministrazione, di cui all’articolo32, comma 4, della
b) i termini di durata in carica del Revisore unico, in deroga a quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, della
3. La proroga dei termini di durata della carica degli organi consortili indicati nei commi 1 e 2 deve considerarsi eccezionale in quanto limitata alla situazione di emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del Covid-19 e a quegli organi le cui funzioni cesseranno nell’anno 2020.
Art. 15. Modifica alla
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della
“2. Le figure professionali e gli operatori che, prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10, abbiano completato il percorso formativo nell’ambito degli IAA, nel rispetto dei criteri fissati dalle linee guida nazionali, presso gli organismi formativi e superato positivamente l’esame finale al termine del corso avanzato, acquisiscono l’idoneità per quella figura professionale o operatore per il quale si è completato il percorso formativo specifico previsto dai corsi propedeutico, base e avanzato con positivo superamento dell’esame finale.
Art. 16. Norme a sostegno della relazione genitoriale tra detenuti e figli minori
La Regione Puglia, al fine di tutelare i diritti e la dignità delle persone sottoposte, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, a misure di detenzione negli istituti penitenziari presenti sul territorio regionale, promuove e supporta la realizzazione di progetti e attività, intramurari ed extramurari, finalizzati a preservare, sostenere e rafforzare i legami dei detenuti con la famiglia d’origine, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione genitori-figli minori.
Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia concede, previo apposito avviso pubblicato annualmente sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, sentiti il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e il Garante regionale dei diritti dei minori, contributi finanziari a enti no profit del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 4 del
a) migliorare le condizioni e le modalità di incontro tra i minori e i genitori detenuti all’interno degli istituti di pena;
b) potenziare l’allestimento degli spazi dedicati all’attesa all’interno degli istituti di pena;
c) promuovere la realizzazione di spazi neutri, anche all’esterno degli istituti di pena, per gli incontri tra minore e persona sottoposta a misure restrittive della libertà personale;
d) supportare la relazione affettiva tra il detenuto e il minore attraverso l’educazione e il sostegno alla genitorialità.
Il presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2021. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è stanziata per l’anno 2021 la somma di euro 200 mila, sul capitolo di spesa di nuova istituzione “Spese per sostenere la relazione genitoriale tra detenuti negli istituti di pena pugliesi e figli minori”, nell’ambito della missione 12, programma 5, con prelevamento dallo stanziamento del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio missione 20, programma 3, titolo 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le risorse annualmente stanziate nelle leggi di bilancio.
Art. 17. Modifica all’articolo 1 della
1. All’articolo 1, comma 16, della
Art. 18. Modifiche ai r.r. n. 4 e n. 5 del 21 gennaio 2019
1. Il fabbisogno di posti per le RSA e i Centri diurni, di cui ai regolamenti regionali 21 gennaio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti-Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti ) e n. 5 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili -Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili -Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), è incrementato in misura pari a consentire alle strutture autorizzate di poter completare l’accreditamento e la contrattualizzazione dei nuclei che sono risultati incompleti nei diversi atti di ricognizione approvati dalla Giunta regionale per carenza di fabbisogno distrettuale e provinciale.
Art. 19. Ripristino condizioni contrattuali ASL BA-Comune di Poggiorsini
1. In deroga al fabbisogno calcolato di posti letto di RSA ai sensi della
Art. 20. Deroga temporanea agli standard strutturali delle strutture residenziali socio sanitarie
1. Durante il periodo emergenziale dovuto al Covid-19, gli standard strutturali delle strutture socio-sanitarie, genericamente intese, possono essere temporaneamente derogati al fine di garantire il previsto isolamento e distanziamento sociale dei pazienti. Tale deroga è consentita solo ed esclusivamente nei limiti della ricettività autorizzata alla struttura.
Art. 21. Norme per l’utilizzo dei farmaci
1. Negli istituti di ricovero, presso i servizi per le tossicodipendenze, e nelle case di cura pubbliche e private, ove sono utilizzati i farmaci, l’approvvigionamento, la conservazione, l’allestimento e la distribuzione deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista in possesso di abilitazione all’esercizio professionale e iscritto al relativo ordine.
Art. 22. Integrazione all’articolo 10 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della
“2 bis. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al comma 2.
Art. 23. Programma di alienazione degli immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell’ordine
1. Le Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA) della Regione Puglia avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture 24 febbraio 2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della
2. Il programma di alienazione, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 24. Modifiche alla
1. Alla
a) alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 6 dopo le parole: “scienze naturali” aggiungere le seguenti: “o biologiche”;
b) il comma 5 dell’articolo 11, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), della
c) al comma 6 bis dell’all’articolo 11, inserito dalla
d) al comma 7 dell’articolo 15, come modificato dall’articolo 68, comma 1, lettera b), della
e) il comma 7 dell’articolo 18, come modificato dalla
“7. L’immissione di fauna a scopo di ripopolamento può essere compiuta dal comitato di gestione dell’ATC e dal titolare dell’azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio regionale, previa autorizzazione della Regione Puglia, entro il 30 aprile. In deroga a detto termine, sulla base di specifici piani debitamente motivati, gli ATC o titolari di azienda faunistico-venatoria potranno essere autorizzati all’immissione di fauna a scopo di reintroduzione entro il 30 giugno. Il termine del 30 aprile previsto dal primo periodo è prorogato per l’anno 2020 al 30 luglio.
Art. 25. Modifica all’articolo 30 della
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della
Art. 26. Modifica all’articolo 10 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 bis della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della
Allegato
(Omissis)