Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 07/07/2020 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2008 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 14 bis della l.r. 34/2008 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 34/2008 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 59/2017 |
Art. 5. Modifiche e integrazioni all’articolo 18 della l.r. 59/2017 |
Art. 6. Disposizioni attuative dell’articolo 43 della l.r. 67/2017 |
Art. 7. Disposizioni in materia di prezzario regionale |
§ III.1.178 - L.R. 7 luglio 2020, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico–ambientali e per il prelievo venatorio), disposizioni attuative della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)) e disposizioni varie in materia di opere pubbliche
(B.U. 9 luglio 2020, n. 99 suppl.)
CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2008, N. 34 (NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNERARIA, CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI)
Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 3 dell’articolo 4 (Funzioni e compiti dei comuni) della
“3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne.” [1].
2. All’articolo 4 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 14 bis della
1. All’articolo 14 bis della
“2 bis. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l’impiego di un filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico, oppure di soluzioni miste al fine di raggiungere lo scopo primario di risolvere i problemi igienici, sanitari e ambientali. la capacità di filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.”;
“2 ter. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo i criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione, ai fini del controllo. Il fabbricante del filtro deve essere in possesso di specifica certificazione e il suo uso deve essere previamente autorizzato dal competente Dipartimento regionale o dal Ministero della salute.”;
“2 quater. Al fine di uniformare sul territorio regionale il sistema di sepoltura, i Comuni devono adeguare i propri regolamenti in materia di polizia mortuaria entro novanta giorni dalla data della pubblicazione della presente disposizione, e ne dispongono i controlli.” [2].
Art. 3. Modifiche all’articolo 17 della
1. Il comma 2 dell’articolo 17 (Strutture per il commiato) della
“2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme. Dette strutture si individuano in:
a) la “casa funeraria”: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo di osservazione, e dalla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;
b) la “sala del commiato”: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all’esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso.”
2. All’articolo 17 della
5 ter Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le strutture per il commiato per la gestione dei servizi mortuari sanitari e dei servizi obitoriali.”
CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 59 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA TUTELA E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO–AMBIENTALI E PER IL PRELIEVO VENATORIO)
Art. 4. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 3 dell’articolo 7 (Piano faunistico venatorio regionale – Programma annuale di intervento) della
Art. 5. Modifiche e integrazioni all’articolo 18 della
1. Il comma 7 dell’articolo 18 (Introduzione di fauna selvatica dall’estero -immissioni faunistiche) della
“7. L’immissione di fauna a scopo di ripopolamento può essere compiuta dal Comitato di gestione dell’ATC e dal titolare dell’azienda faunistico-venatoria limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio regionale, previa autorizzazione della Regione Puglia, entro il 30 giugno. In deroga a detto termine, per l’anno 2020, sulla base di specifici piani debitamente motivati, gli ATC o titolari di aziende faunistico-venatoria potranno essere autorizzati all’immissione di fauna a scopo di reintroduzione entro il 31 luglio. I ripopolamenti e le reintroduzioni devono essere eseguiti all’interno di aree vocate alla specie dotate di strutture di ambientamento”.
CAPO III
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, N. 67
(DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E BILANCIO
PLURIENNALE 2018-2020 DELLA REGIONE PUGLIA (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018))
Art. 6. Disposizioni attuative dell’articolo 43 della
1. Il contributo previsto per l’anno 2020 dall’articolo 43 (Misure in favore dell’alta formazione musicale) della
CAPO IV
DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 7. Disposizioni in materia di prezzario regionale
Per le opere e i lavori pubblici che gli enti e le stazioni appaltanti intendono realizzare sul territorio della Regione Puglia, è fatto obbligo il riferimento al prezzario della Regione Puglia così come stabilito dall’articolo 23, commi 7 e 16, del
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2021, n. 166, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2021, n. 166, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma. limitatamente alle parole «o al Ministero della salute».