§ V.5.175 - L.R. 5 luglio 2019, n. 33.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:05/07/2019
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Modifiche e integrazioni all’articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59
Art. 2.  Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8


§ V.5.175 - L.R. 5 luglio 2019, n. 33.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109).

(B.U. 8 luglio 2019, n. 76)

 

Art. 1. Modifiche e integrazioni all’articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59

1. All’articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), dopo il comma 6, è introdotto il seguente:

“6 bis. Per i cacciatori residenti nella Regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria per numero venti giornate per annata, in ATC diversi da quello di residenza, nei termini e modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario venatorio annuale.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8

1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109), come modificato dall’articolo 81 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 e successivamente dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 dicembre 2018, n. 54, dopo le parole “nei rispettivi ambiti amministrativi”, sono aggiunte le seguenti: ”, assicurando priorità ai residenti in tali ambiti.”.