Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 05/07/2019 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche e integrazioni all’articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 |
Art. 2. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 |
§ V.5.175 - L.R. 5 luglio 2019, n. 33.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109).
(B.U. 8 luglio 2019, n. 76)
Art. 1. Modifiche e integrazioni all’articolo 11 della
1. All’articolo 11 della
“6 bis. Per i cacciatori residenti nella Regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria per numero venti giornate per annata, in ATC diversi da quello di residenza, nei termini e modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario venatorio annuale.
Art. 2. Modifica dell’articolo 4 della
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della