§ 3.3.127 - L.R. 9 aprile 2019, n. 17.
Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:09/04/2019
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Programmazione degli interventi)
Art. 4.  (Soggetti attuatori)
Art. 5.  (Politiche per la partecipazione attiva)
Art. 6.  (Politiche familiari)
Art. 7.  (Formazione permanente)
Art. 8.  (Completamento dell'attività lavorativa)
Art. 9.  (Prevenzione, benessere e salute)
Art. 10.  (Cultura e tempo libero)
Art. 11.  (Impegno e volontariato civico)
Art. 12.  (Azioni dell'impegno e del volontariato civico)
Art. 13.  (Gestione di terreno comunale)
Art. 14.  (Piano per l'invecchiamento attivo)
Art. 15.  (Tavolo di confronto)
Art. 16.  (Cabina di regia)
Art. 17.  (Clausola valutativa)
Art. 18.  (Giornata regionale per l'invecchiamento attivo)
Art. 19.  (Clausola di invarianza finanziaria)


§ 3.3.127 - L.R. 9 aprile 2019, n. 17.

Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo

(B.U. 11 aprile 2019, n. 15 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. (Principi e finalità)

1. Nel quadro dei principi dell'Unione europea in materia di invecchiamento attivo della popolazione, la Regione, in un contesto di forte innovazione sociale derivante dall'aumento dell'età anagrafica e dell'aspettativa di vita, valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) favorisce la costruzione di percorsi per il mantenimento o il potenziamento della autonomia delle persone anziane;

b) promuove il potenziamento, il mantenimento o il riacquisto della salute psico-fisica nell'ambito degli abituali contesti di vita;

c) valorizza le esperienze professionali, formative e umane conseguite;

d) favorisce il potenziamento, il mantenimento o il riacquisto delle relazioni personali;

e) promuove e sostiene politiche ed interventi a favore dell'invecchiamento attivo, coordinati ed integrati negli ambiti della salute, delle politiche sociali, del lavoro, della formazione professionale, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato, valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali;

f) contrasta i fenomeni di esclusione e discriminazione nei confronti delle persone anziane, sostenendo azioni ed interventi che rimuovono gli ostacoli ad una piena inclusione sociale e garantiscono un invecchiamento sano e dignitoso.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) persone anziane: coloro che hanno compiuto almeno sessantacinque anni di età;

b) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita organizzata di ciascuno e che assume connotazioni differenti e diversità individuali, che devono essere riconosciute e valorizzate a tutte le età;

c) invecchiamento attivo: il processo volto a favorire la capacità di ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la persona e il modificarsi del contesto sociale in cui l'invecchiamento si colloca, ottimizzando le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e favorire un contributo attivo alla comunità.

 

     Art. 3. (Programmazione degli interventi)

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione regionale di settore, promuovendo iniziative territoriali a favore delle persone adulte e anziane, negli ambiti della prevenzione, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero, per il mantenimento del benessere durante l'invecchiamento e di un corretto stile di vita, anche attraverso il confronto e la partecipazione con le forze sociali e intergenerazionali.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione opera in raccordo con la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni singoli o associati, le aziende sanitarie, gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, gli enti del terzo settore e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

3. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo che definiscono le azioni per l'applicazione del Piano per l'invecchiamento attivo (PIA) di cui all'articolo 14, promuovendo politiche per l'invecchiamento attivo anche attraverso specifiche misure inserite all'interno della programmazione di accesso a fondi strutturali, europei e di investimento, ivi comprese le strategie per il rilancio delle aree interne e per l'innovazione sociale.

 

     Art. 4. (Soggetti attuatori)

1. La Regione promuove e sostiene la partecipazione delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che operano in modo integrato e coordinato.

2. Fanno parte delle reti di supporto di cui al comma 1:

a) i comuni singoli o associati, le province e la Città metropolitana di Torino;

b) le aziende sanitarie e di servizi alle persone;

c) le strutture residenziali;

d) le istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati;

e) le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane;

f) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

g) gli enti, le organizzazioni, le fondazioni, le associazioni non aventi scopo di lucro, la cooperazione e l'impresa sociale, le università della terza età, gli enti del terzo settore, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

3. La Regione fornisce indirizzi per la promozione e la realizzazione degli interventi previsti ed individua i livelli di governance e i percorsi operativi orientati a rendere efficace la collaborazione all'interno della rete.

 

     Art. 5. (Politiche per la partecipazione attiva)

1. La Regione favorisce la partecipazione delle persone anziane alla vita di comunità anche attraverso l'impegno nel volontariato e nell'associazionismo e in ruoli di cittadinanza attiva, quali forme di promozione dell'invecchiamento attivo.

2. L'impegno nella comunità può tradursi in progetti sociali, anche sperimentali e innovativi, che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, devono essere finalizzati al benessere collettivo e valutati in via prioritaria.

 

     Art. 6. (Politiche familiari)

1. La Regione riconosce le famiglie come una delle risorse fondamentali nelle politiche di invecchiamento attivo. Al fine di garantire alla persona anziana una migliore qualità della vita e la permanenza nel proprio contesto domiciliare, la Regione promuove ogni azione utile a supportare in modo integrato le famiglie, favorendo le condizioni per una effettiva sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane.

2. La Giunta regionale, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4, al fine di assicurare, alle persone anziane che vivono sole, opportunità che garantiscono la qualità della vita, la permanenza nel proprio contesto domiciliare e la partecipazione alla vita di comunità, promuove azioni specifiche utili a supportare, in modo integrato con il contesto di riferimento, la persona anziana priva di conviventi.

3. Ai fini di cui al comma 2, la Regione favorisce la sperimentazione di forme di reciproco supporto tra le famiglie in difficoltà rispetto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

 

     Art. 7. (Formazione permanente)

1. La Regione individua nella partecipazione delle persone anziane a processi educativi, ad attività ricreative e formative lungo tutto l'arco della vita, una modalità fondamentale per l'invecchiamento attivo e in particolare:

a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;

b) sostiene le attività delle università della terza età, comunque denominate;

c) valorizza, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le esperienze professionali acquisite dalle persone anziane favorendone il ruolo attivo nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento e i percorsi di prima formazione dei giovani;

d) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane.

2. La Regione, per le azioni di cui al comma 1, promuove protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado e con le agenzie formative per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte della persone anziane del proprio tempo libero, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.

3. La Regione sostiene, altresì, percorsi formativi finalizzati a:

a) promuovere un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell'impegno civico e della cittadinanza attiva;

b) favorire l'accesso alle tecnologie digitali, anche attraverso percorsi di alfabetizzazione informatica, prevedendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e del terzo settore, riducendo il divario generazionale nell'accesso reale alle tecnologie e sviluppando le capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione;

c) promuovere corretti stili di vita, un consumo consapevole e un'efficace gestione del risparmio;

d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;

e) favorire l'attività fisica e contrastare la sedentarietà; g) prevenire e contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo patologico e da shopping compulsivo;

f) formare le persone anziane che si occupano dei nipoti o dei bambini di una rete di vicini, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare;

g) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti, attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici.

 

     Art. 8. (Completamento dell'attività lavorativa)

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le rappresentanze sociali, ovvero organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, favorisce la realizzazione di interventi di carattere sociale che agevolano il completamento della vita lavorativa, la preparazione al pensionamento e il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani.

 

     Art. 9. (Prevenzione, benessere e salute)

1. La Regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. A tal fine, nell'ambito delle disposizioni del Piano regionale di prevenzione (PRP), nonché nell'ottica della lotta alla cronicità, può promuovere protocolli operativi tra enti locali, aziende sanitarie e associazioni di volontariato e di promozione sociale.

2. La Regione promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. A tale scopo, la Regione sostiene, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione.

3. La Regione, per il benessere delle persone anziane e per contrastarne la solitudine, favorisce strumenti di prossimità e di socialità che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti e sugli interventi e sulle azioni sociali promosse sul territorio regionale.

4. La Regione promuove, inoltre:

a) interventi finalizzati a orientare il sistema di welfare regionale superando logiche assistenzialistiche;

b) politiche sociali in favore della domiciliarità, intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale e politiche sanitarie tramite lo sviluppo di servizi di telemedicina.

 

     Art. 10. (Cultura e tempo libero)

1. La Regione, riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali, del terzo settore e delle associazioni di riferimento, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e trasmettere il senso di appartenenza alla comunità, anche al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del Piemonte.

2. La Regione sostiene iniziative di turismo sociale, facilitando l'accesso alle persone anziane con difficoltà economica a eventi di teatro, cinema, mostre e musei e si avvale, al contempo, del loro patrimonio di conoscenze e del loro impegno per promuovere la storia, la cultura e le tradizioni piemontesi.

 

     Art. 11. (Impegno e volontariato civico)

1. La Regione, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili, ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civico nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

2. Il volontariato civico delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità.

3. I progetti sociali di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione sociale territoriale e possono essere promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4.

4. Alle persone anziane che operano nei progetti, di cui al comma 2, può essere riconosciuto il rimborso per le spese sostenute, per il tramite delle associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nel Registro del terzo settore.

 

     Art. 12. (Azioni dell'impegno e del volontariato civico)

1. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato civico degli anziani a supporto delle professionalità presenti e nel rispetto delle normative di settore.

2. L'impegno civico delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le seguenti azioni:

a) accompagnamento con mezzi pubblici di persone non autosufficienti per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie;

b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;

c) attività ausiliarie di sorveglianza e animazione presso scuole e mense, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali in collaborazione con le famiglie, le istituzioni scolastiche, il terzo settore e le amministrazioni locali, con l'esclusione della custodia dei beni o la sorveglianza sui luoghi [1];

d) iniziative volte a far conoscere e mantenere le tradizioni di artigianato locale;

e) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali;

f) assistenza sociale e culturale negli ospedali e nelle carceri;

g) interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, sul territorio piemontese;

h) campagne e progetti di solidarietà sociale, ivi comprese le banche del tempo.

 

     Art. 13. (Gestione di terreno comunale)

1. I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e, in generale, di cura dell'ambiente naturale. I comuni stabiliscono inoltre le relative modalità e i criteri di affidamento.

 

     Art. 14. (Piano per l'invecchiamento attivo)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il PIA.

2. Il PIA, approvato con deliberazione del Consiglio regionale, ha durata triennale e integra e coordina le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge, al fine armonizzare le diverse azioni.
3. In via preliminare alla presentazione del PIA, la Giunta regionale può procedere alla consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle aziende sanitarie, degli enti gestori dei servizi socio assistenziali, dei centri di servizio per il volontariato, degli uffici scolastici regionali e provinciali, delle università piemontesi, dei rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore, nonché dei medici di medicina generale [2].

4. Gli assessori e le assessore regionali competenti in materia di politiche sociali e di formazione professionale coordinano l'attuazione delle azioni previste dal PIA avvalendosi del tavolo di confronto di cui all'articolo 15.

 

     Art. 15. (Tavolo di confronto)

1. La Regione istituisce un tavolo di lavoro quale sede di confronto permanente sul tema dell'invecchiamento attivo con le autonomie locali, le associazioni a tutela delle persone anziane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua i componenti dei tavolo di cui al comma l, nonché le modalità di funzionamento dello stesso.

3. In relazione a specifici argomenti per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, il tavolo di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione, previo accordo, di soggetti pubblici o privati presenti sul territorio regionale o nazionale esperti sui temi trattati, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone anziane siano il più possibile integrati tra loro e rispondenti alle reali necessità.

4. La partecipazione ai lavori del tavolo non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

 

     Art. 16. (Cabina di regia)

1. Presso la Giunta regionale è istituita una Cabina di regia, di seguito denominata Cabina, con compiti consultivi e propositivi in materia di invecchiamento attivo, di cui, previa intesa, fanno parte:

a) l'assessore o l'assessora regionale alle politiche sociali che lo presiede, o un suo delegato o delegata, nonché gli assessori o le assessore o loro delegati o delegate, competenti negli ambiti di intervento di cui all'articolo 2;

b) i direttori e le direttrici delle strutture regionali o loro delegati competenti negli ambiti di intervento di cui all'articolo 2;

c) le rappresentanze dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 3;

d) i rappresentanti delle associazioni degli enti locali.

2. Alla Cabina possono essere invitati anche soggetti esterni esperti sul tema dell'invecchiamento attivo.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e organizzazione della Cabina.

4. La Cabina si riunisce periodicamente con il compito di:

a) monitorare lo stato di attuazione della legge e proporre progetti per la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo;

b) fornire consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone anziane;

c) promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema dell'invecchiamento attivo.

5. La Cabina relaziona annualmente sull'attività di cui al comma 4 alla commissione consiliare competente.

6. La partecipazione alle attività della Cabina non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

 

     Art. 17. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione del ruolo delle persone anziane e di promozione dell'invecchiamento attivo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche delle informazioni contenute nelle relazioni presentate dalla Cabina di regia e dell'attività di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 4, lettera a), decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima della presentazione del PIA di cui all'articolo 14, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo di validità del PIA, di cui all'articolo 14, comma 2.

3. La relazione del comma 2 fornisce le seguenti informazioni:

a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità;

b) un quadro delle modalità di realizzazione e di funzionamento delle reti di supporto di cui all'articolo 4;

c) un quadro, per ciascun ambito di azione, degli interventi realizzati e avviati nel periodo considerato, nonché il livello di coinvolgimento della popolazione anziana raggiunto;

d) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari, anche in termini di minori entrate, derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

4. La relazione successiva alla prima documenta, inoltre, il contributo dato dalle politiche e dagli interventi della presente legge alla salute delle persone anziane e alla loro autonomia e inclusione sociale.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 3 e 4.

 

     Art. 18. (Giornata regionale per l'invecchiamento attivo)

1. È istituita la Giornata regionale per l'invecchiamento attivo nel giorno del 22 aprile di ogni anno, in occasione della ricorrenza della nascita di Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la medicina.

 

     Art. 19. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[2] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.