§ 79.2.1428 - Ordinanza 19 settembre 2016, n. 394.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:19/09/2016
Numero:394


Sommario
Art. 1.  Realizzazione delle strutture abitative di emergenza
Art. 2.  Strutture temporanee ad usi pubblici
Art. 3.  Soggetto attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi [...]
Art. 4.  Misure volte ad assicurare l'assistenza alle popolazioni in forma transitoria
Art. 5.  Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti
Art. 6.  Pianificazione degli interventi per finalità sociali e per la continuità delle attività economiche e produttive
Art. 7.  Disposizioni urgenti concernenti l'attuazione del riordino organizzativo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto del segretario [...]
Art. 8.  Integrazioni all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 settembre 2016, n. 392
Art. 9.  Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività e partecipazione dei comuni
Art. 10.  Interventi urgenti in materia sanitaria
Art. 11.  Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
Art. 12.  Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
Art. 13.  Disposizione per il personale delle forze di Polizia
Art. 14.  Verifiche geologico-tecniche sul territorio
Art. 15.  Disposizioni finanziarie


§ 79.2.1428 - Ordinanza 19 settembre 2016, n. 394.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.

(G.U. 22 settembre 2016, n. 222)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

     della protezione civile

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

     Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

     Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

     Viste le ordinanze del Capo del dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, nonchè del 13 settembre, n. 393, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

     Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall'art. 1, comma 2 della sopra citata ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 388/2016;

     Vista la nota dell'Autorità nazionale anticorruzione prot. n. 0130485 dell'8 settembre 2016;

     Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Realizzazione delle strutture abitative di emergenza

     1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del dipartimento della protezione civile n. 1239 del 25 maggio 2016. Le regioni provvedono, a tal fine, all'esecuzione delle attività connesse e delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle centrali uniche di committenza regionali, ove esistenti, o nazionali, ovvero avvalendosi delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

     2. I Comuni interessati provvedono alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni considerando i soli edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», questi ultimi qualora non di rapida soluzione. Su tali basi, i suddetti comuni provvedono all'elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili, anche tenendo conto delle esigenze di natura non abitativa di cui all'art. 2 della presente ordinanza. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E. è definita dalla regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime regioni, nell'ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari.

     3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016, le funzioni regionali di cui alla presente ordinanza possono essere, in alternativa, esercitate dal Presidente della regione, in qualità di soggetto attuatore, avvalendosi della propria struttura organizzativa nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente [1].

 

     Art. 2. Strutture temporanee ad usi pubblici

     1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi finalizzati a garantire, in modalità temporanea e transitoria, la continuità dei preesistenti servizi pubblici e delle attività di culto nei territori dei comuni interessati, in raccordo con le attività di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, i comuni interessati provvedono, altresì, alla ricognizione dei fabbisogni e, su tali basi, all'elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili per far fronte, con le predette modalità temporanee o transitorie, alle esigenze delle seguenti strutture: municipi, scuole, sedi delle forze dell'ordine, strutture sanitarie, nonchè luoghi di culto. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare tali strutture è definita dalla regione d'intesa con il comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime regioni, nell'ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016.

 

     Art. 3. Soggetto attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale

     1. Il Capo del dipartimento della protezione civile assicura il monitoraggio ed il coordinamento delle attività di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di vigilanza collaborativa da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione previste dalla lettera h) del comma 3 dell'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il dott. Marco Guardabassi, dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è individuato quale soggetto attuatore, nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016, e provvede:

     a) al monitoraggio dell'attuazione delle attività di cui all'art. 1 della presente ordinanza e di quelle volte alla realizzazione delle strutture di cui alla successiva lettera b);

     b) al coordinamento dei fabbisogni per le strutture ad usi pubblici definiti all'art. 2 della presente ordinanza con i possibili soggetti attuatori e con riferimento a idonee soluzioni tecniche di natura temporanea o transitoria, in raccordo con i comuni e le regioni, anche in relazione agli interventi da realizzare, in tutto o in parte, mediante donazioni;

     c) al coordinamento e raccordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'esecuzione diretta di eventuali interventi pubblici di competenza statale;

     d) all'elaborazione di proposte e piani operativi per lo svolgimento delle attività di gestione e manutenzione delle strutture di cui alla presente ordinanza, da porre in essere a cura dei soggetti competenti;

     e) ad assicurare il raccordo delle attività di cui al presente articolo con quelle disciplinate dall'art. 6.

     3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura al soggetto attuatore di cui al comma 2 il supporto tecnico necessario per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo mediante le proprie articolazioni organizzative territoriali. A tal fine, viene costituito, presso la Dicomac, un apposito gruppo di supporto composto da qualificato personale tecnico e amministrativo individuato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle proprie strutture centrali e territoriali, nel limite massimo di 15 unità, anche in deroga alle vigenti disposizioni organizzative interne al dicastero. Il Soggetto attuatore di cui al comma 2 opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica [2].

     4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo trova applicazione quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016 e dalle disposizioni conseguenti e successive.

     5. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016, dall'art. 3 dell'ordinanza n. 389/2016, dall'art. 1, dell'ordinanza n. 391/2016, dall'art. 6 dell'ordinanza n. 392/2016, dall'art. 5 della presente ordinanza, oltre che in deroga alle seguenti ulteriori norme:

     decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, titoli II e III, titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonchè relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti;

     legge Regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1 articoli 89, 90, 212 comma 1, lett. d), nonchè la disciplina dei titoli abilitativi;

     legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;

     decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 152;

     legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III, nonchè corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;

     regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7, 17 e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari;

     legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 10, comma 1;

     regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f);

     decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 22, nonchè corrispondenti normative regionali e comunali;

     decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonchè corrispondenti normative regionali e comunali;

     legge Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.

     6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, ultimo periodo della presente ordinanza, ai fini dell'utilizzo delle aree necessarie per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente ordinanza, si procede, nei limiti indicati dalle disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti disposizioni. A tal fine le regioni definiscono, d'intesa con i comuni interessati, le necessarie procedure volte a consentire a questi ultimi di provvedere all'acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico, ovvero alla relativa locazione, nel rispetto del principio di economicità e dell'esigenza di limitare le modifiche all'uso dei suoli nei territori interessati.

 

     Art. 4. Misure volte ad assicurare l'assistenza alle popolazioni in forma transitoria

     1. Nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria curano, nei rispettivi ambiti territoriali e in raccordo con i comuni interessati, l'ordinata attuazione delle diverse misure volte ad assicurare, senza soluzione di continuità, l'assistenza in forma transitoria alle popolazioni residenti in edifici danneggiati con esito diverso da «A» successivamente alla chiusura delle aree di accoglienza in tenda, articolate come segue:

     a) concessione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016;

     b) ospitalità presso strutture pubbliche all'uopo individuate;

     c) ospitalità presso strutture alberghiere, anche in altro comune, previa stipula di appositi protocolli tra le regioni, le amministrazioni comunali e le organizzazioni rappresentative delle imprese interessate;

     d) utilizzo di abitazioni sfitte e seconde case, previ accordi con i relativi proprietari;

     e) altre soluzioni temporanee, previa verifica di fattibilità tecnica.

 

     Art. 5. Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti

     1. Al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonchè dalle disposizioni di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, come specificato nel presente articolo e per la realizzazione delle seguenti attività:

     a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonchè attività di assistenza e soccorso alle persone;

     b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture abitative d'emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza;

     c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;

     d) acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione delle opere provvisionali.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, può procedersi in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini indicati:

     21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

     32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

     35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

     37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

     40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

     60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

     95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

     31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorchè dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

     24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

     25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

     157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016;

     105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.

     3. Salvo quanto previsto al comma 2, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del 26 agosto 2016, n. 388 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

     4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 provvedono, mediante le procedure di cui all'art. 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.

     5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 163, comma 9, nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del 26 agosto 2016, n. 388 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 50/2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario sarà liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

 

     Art. 6. Pianificazione degli interventi per finalità sociali e per la continuità delle attività economiche e produttive

     1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, d'intesa con i Comuni, con riferimento ai rispettivi territori, in raccordo con le attività di cui agli articoli 1 e 2, pianificano l'ulteriore fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee con finalità sociali ovvero volte a consentire la continuità delle attività economiche e produttive preesistenti.

     2. Le pianificazioni di cui al comma 1 sono sviluppate in stretto raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, nonchè con i soggetti competenti e interessati alla realizzazione delle strutture con finalità sociali, anche in relazione ad eventuali donazioni a ciò destinate.

 

     Art. 7. Disposizioni urgenti concernenti l'attuazione del riordino organizzativo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016

     1. In considerazione del diretto impegno del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento delle attività in corso a seguito degli eventi sismici di cui in premessa, i termini per l'attuazione del riordino organizzativo del medesimo Dipartimento disciplinato dal decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016 recante «Organizzazione del Dipartimento della protezione civile», registrato dalla Corte dei conti in data 6 settembre 2016 e comunicato al predetto Dipartimento in data 8 settembre 2016, in deroga alle disposizioni vigenti, sono prorogati di 90 giorni e sono, pertanto, così stabiliti:

     a) il termine per la proposizione degli interpelli di cui al paragrafo 9 della direttiva del Presidente del Consiglio recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell'11 maggio 2016, decorre dal 6 dicembre 2016;

     b) il termine di 120 giorni per l'efficacia del nuovo assetto organizzativo di cui all'art. 10 del citato decreto del segretario generale del 10 agosto 2016 decorre dal 6 dicembre 2016.

     2. Al conferimento degli incarichi dirigenziali a seguito del riordino organizzativo del Dipartimento della protezione civile si procederà, in conformità a quanto previsto dal comma 1, secondo i criteri e con le modalità previste nella direttiva del Presidente del Consiglio recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell'11 maggio 2016.

 

     Art. 8. Integrazioni all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 settembre 2016, n. 392

     1. All'art. 5, comma 7, secondo periodo, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 settembre 2016, n. 392, è soppressa la locuzione «mensile» ed è aggiunto il seguente periodo: «Ai titolari di incarico tecnico specialistico ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 di cui al presente comma, è riconosciuto, per la durata dello stato d'emergenza, il trattamento di missione previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri Area B F2, ivi compreso l'anticipo sulle spese di missione ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1978, n. 417».

 

     Art. 9. Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività e partecipazione dei comuni

     1. L'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) provvede a coordinare la partecipazione dei comuni italiani, delle città metropolitane e delle Unioni di comuni, non direttamente interessati dall'evento sismico in premessa, alle attività volte a fronteggiare il medesimo evento calamitoso. A tal fine, l'Anci assicura la presenza, presso la Dicomac, di proprio personale nel limite massimo di 8 unità [3].

     2. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Anci provvede all'istruttoria degli elementi informativi, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016, per il personale degli enti locali di cui al comma 1 direttamente impegnato sul territorio colpito dal sisma nelle attività connesse all'emergenza, nonchè all'elaborazione dei piani di impiego ai sensi dell'art. 5, comma 5, della medesima ordinanza n. 392/2016.

     3. Fino al termine previsto nella delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'art. 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

     4. Al fine di agevolare l'organizzazione ed il coordinamento delle attività connesse all'emergenza, il personale di polizia locale dei comuni di cui al comma 1 può essere impegnato provvisoriamente nei comuni interessati dall'evento calamitoso, per le finalità di istituto, in deroga all'art. 4, comma 1, lettera c) della legge 7 marzo 1986, n. 65, secondo le disposizioni contenute in un apposito accordo-quadro sottoscritto tra l'Anci e gli enti locali interessati, fatte salve le comunicazioni ai Prefetti competenti.

 

     Art. 10. Interventi urgenti in materia sanitaria

     1. In relazione al grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, gli operatori del settore degli alimenti colpiti dai predetti eventi, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono richiedere alle autorità, competenti ad effettuare i controlli sanitari ufficiali, una sospensione, per l'intera durata dello stato di emergenza, del pagamento delle tariffe di cui all'allegato A, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

     1. I materiali di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 nei quali si rinvenga, a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto dovranno essere gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

     2. I materiali di cui al comma 1, oppure i materiali di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza 391/16, nella fase di raccolta, non dovranno essere movimentati, ma andranno perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. La ditta specializzata dovrà presentare comunicazione all'AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale, a cui è attribuito il codice CER 17.06.05*, entro le successive 24 ore, in parziale deroga all'art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016.

     3. Qualora il rinvenimento a seguito di ispezione visiva, di materiale contenente amianto avvenga successivamente al conferimento delle macerie di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 al sito di deposito temporaneo, dette macerie dovranno essere gestite secondo le modalità di cui al comma 2 della presente ordinanza. Il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero/smaltimento.

     4. In considerazione dell'urgenza di provvedere alle attività di cui al presente articolo senza soluzione di continuità, in ragione della loro stretta connessione con l'esecuzione degli interventi di assistenza alle popolazioni colpite e di messa in sicurezza dei beni e degli insediamenti nonchè alla realizzazione delle opere provvisionali e delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali, per l'individuazione dei materiali contenenti amianto, i soggetti deputati alla raccolta e al trasporto delle macerie nonchè quelli incaricati delle operazioni di selezione e di separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento, si avvalgono del supporto tecnico e operativo di ISPRA, delle ARPA e delle AUSL territorialmente competenti. A tal fine ISPRA coordina la mobilitazione e la presenza nei territori colpiti in modo continuativo di personale specializzato delle ARPA e delle AUSL interessate, per quanto di rispettiva competenza, al fine di assicurare senza indugi le attività di cui al presente articolo, nella misura necessaria. Alle attività di cui al presente comma l'ISPRA provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente [4].

 

     Art. 12. Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

     1. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui alla ordinanza n. 391/2016 è il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

     2. La frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo, potrà essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia e calore.

     3. I siti di deposito temporaneo delle macerie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 391/2016 possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.

     4. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle Autorizzazioni vigenti degli impianti.

 

     Art. 13. Disposizione per il personale delle forze di Polizia

     1. Al personale appartenente alle forze di polizia, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, non si applica quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016.

     2. Al personale di cui al comma 1 direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, oltre all'Indennità di ordine pubblico può essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto fino al 30 settembre 2016:

     a) per l'impiego sul territorio colpito, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 100 ore mensili pro-capite, per il periodo dal 24 al 31 agosto, e di 300 ore mensili pro-capite per il mese di settembre e comunque nel limite massimo, rispettivamente, di 12 e 10 ore giornaliere pro-capite;

     b) per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 100 ore mensili pro-capite.

     3. L'individuazione delle unità di cui al comma 2, punto b), per il periodo dal 24 al 31 agosto e dal 1° al 30 settembre 2016, è comunicata al Dipartimento della protezione civile, con riferimento all'evoluzione delle esigenze e delle attività per il Dipartimento della pubblica sicurezza e per le Forze di polizia dal vertice della struttura di appartenenza.

     4. Per il personale di cui al comma 1 resta fermo quanto previsto dai commi 4, 5 ed 8 dell'art. 5, dell'ordinanza n. 392/2016.

 

     Art. 14. Verifiche geologico-tecniche sul territorio

     1. Al fine di favorire l'urgente sistemazione alloggiativa provvisoria nelle aree colpite dagli eventi sismici in rassegna, nonchè la valutazione della idoneità idro-geologica delle aree per la realizzazione dei moduli provvisori per uso scolastico ed altri usi pubblici, si rendono necessarie verifiche sugli effetti prodotti dal sisma e rilievi sui terreni, anche attraverso lo svolgimento di indagini propedeutiche alle attività di microzonazione sismica e rilevamenti di tipo geofisico, geomorfologico, geologico e geotecnico.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Dicomac, in raccordo con le regioni, provvede al coordinamento delle attività dei Centri di competenza e degli ordini professionali.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, anche in considerazione dell'Accordo con il Consiglio nazionale dei geologi del 14 aprile 2011, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad operare secondo le modalità previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza n. 392/2016.

 

     Art. 15. Disposizioni finanziarie

     1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della Ordinanza 22 gennaio 2017, n. 436.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della Ordinanza 22 gennaio 2017, n. 436.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della Ordinanza 15 giugno 2017, n. 460.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della Ordinanza 15 giugno 2017, n. 460.