Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.7 servizi veterinari |
Data: | 19/11/2008 |
Numero: | 194 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Riscossione delle tariffe |
Art. 3. Criteri per la determinazione e per l'aggiornamento delle tariffe |
Art. 4. Controlli supplementari ed integrativi e su richiesta |
Art. 5. Costo orario |
Art. 6. Modalità di adeguamento ed aggiornamento delle tariffe |
Art. 7. Destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe |
Art. 8. Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano |
Art. 9. Rideterminazioni |
Art. 10. Modalità tecniche di versamento delle tariffe |
Art. 11. Disposizioni relative alle tariffe degli allegati A e B |
Art. 12. Modalità di rendicontazione |
Art. 13. Adempimenti comunitari |
Art. 14. Potere sostitutivo |
Art. 15. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 16. Disposizioni transitorie |
Art. 17. Entrata in vigore e abrogazione |
§ 97.7.73 - D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194. [1]
Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.
(G.U. 11 dicembre 2008, n. 289)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Considerato che ai sensi dell'articolo 26 del
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 13 novembre 2008;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del
2. Per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1, si applicano le tariffe previste negli allegati al presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 2.
3. Le tariffe di cui al presente decreto, che sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. E' fatta salva la possibilità di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche, sentita la Conferenza Stato-regioni.
3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile. L'esclusione si applica per le attività di cui all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste [2].
Art. 2. Riscossione delle tariffe
1. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati sul territorio nazionale presso gli operatori dei settori interessati dai controlli di cui all'articolo 1 sono riscosse le tariffe di cui all'allegato A.
2. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati su alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e sugli animali vivi presentati all'importazione sono riscosse le tariffe di cui all'allegato B.
3. Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti di cui all'articolo 31 del
4. L'autorità competente che effettua contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento li considera quale attività unica e riscuote una unica tariffa che assicura la copertura dei costi dei servizi resi.
5. Alle tariffe di cui al presente decreto si applica l'articolo 27, paragrafo 9, del
Art. 3. Criteri per la determinazione e per l'aggiornamento delle tariffe
1. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente decreto avviene sulla base del costo effettivo del servizio, tenuto conto di quanto stabilito all'allegato VI al
2. Gli importi delle tariffe riscosse dagli uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono maggiorati nella misura prevista dal CCNL e dai contratti integrativi in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati fuori la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici come determinata nella sezione II dell'allegato C. L'importo di dette maggiorazioni è destinato a garantire il funzionamento dei citati uffici fuori dall'orario di servizio.
3. Gli importi delle tariffe riscosse dalle ASL sono maggiorati del 30 per cento in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati, su richiesta dell'operatore dei settori interessati, in orario festivo o notturno.
4. Ai fini delle operazioni di calcolo degli importi di cui al comma 1 si applicano i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 27 del
5. Relativamente alle attività di ispezione negli impianti di macellazione, ai fini di una valutazione omogenea dei costi sostenuti per l'espletamento dei controlli previsti dal
Art. 4. Controlli supplementari ed integrativi e su richiesta
1. Si definiscono:
a) controlli supplementari ed integrativi: i controlli di cui agli articoli 28 e 14, paragrafo 1, del
b) controlli rafforzati: i controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del
2. Le spese derivanti dai controlli di cui al comma 1 sono a totale carico degli operatori dei settori interessati di cui all'articolo 1 e si determinano tenendo conto del costo orario del servizio, stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 5 e all'allegato C - sezione I, prestato per effettuare il controllo e dell'eventuale costo di analisi di laboratorio da corrispondere direttamente alla struttura che ha effettuato l'analisi.
3. Ai controlli effettuati su richiesta dell'operatore, compresi quelli effettuati ai fini della certificazione, si applica la disposizione di cui al comma 2.
Art. 5. Costo orario
1. Si definisce costo orario del servizio il costo medio complessivo di un'ora di lavoro prestato dall'addetto all'esecuzione di controlli sanitari di cui al
2. Il costo orario del servizio è indicato nell'allegato C - sezione I.
Art. 6. Modalità di adeguamento ed aggiornamento delle tariffe
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, anche sulla base dei dati di cui all'articolo 8:
a) adegua periodicamente, almeno ogni due anni, sulla base della copertura del costo effettivo del servizio, gli importi delle tariffe di cui agli allegati A e B e quelle relative al costo orario di cui all'articolo 5;
b) aggiorna le tariffe di cui all'allegato A, anche introducendone ulteriori, tra cui quelle relative alla salute e al benessere degli animali, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) aggiorna le tariffe di cui all'allegato B, anche introducendone ulteriori, tra quelle previste dal
2. Le tariffe di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono determinate, ai sensi dell'articolo 3, sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese.
Art. 7. Destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe
1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato A, sezioni da 1 a 6, sono destinati e vincolati:
a) la quota del 90 per cento, alle aziende sanitarie locali per la copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano aziendale integrato dei controlli, comprese le spese amministrative sostenute;
b) la quota del 3,5 per cento, alle regioni e alle province autonome per la copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato dei controlli;
c) la quota del 3,5 per cento, agli Istituti zooprofilattici sperimentali per la copertura delle spese relative all'esecuzione dei controlli;
d) la quota dell'1 per cento, ai laboratori nazionali di riferimento addetti ai controlli ufficiali di cui al presente decreto, accreditati ai sensi del
e) la quota del 2 per cento, è versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la copertura delle spese relative al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli [3].
2. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione I, sono destinati e vincolati:
a) la quota del 5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli inseriti nel programma 20.2 «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» - 6.2.1 «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dai posti di ispezione frontaliera, anche fuori dall'orario ordinario di apertura degli uffici, di cui all'allegato C - sezione II, nonchè per ogni altro onere correlato;
b) la quota del 7 per cento alle regioni e province autonome sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dai posti di ispezione frontaliera;
c) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci importate;
d) la rimanente quota dell'83 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione II, sono destinati e vincolati:
a) per la quota dell'8 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli inseriti nei programmi 20.1 «Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana» - 6.1.1 «Funzionamento» e 20.2 «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» - 6.2.1 di pertinenza dei centri di responsabilità Dipartimento per la prevenzione e la comunicazione e Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, per garantire il funzionamento di tali uffici anche fuori dall'orario di servizio di cui all'allegato C - sezione II, nonchè per ogni altro onere correlato;
b) la quota del 7 per cento alle regioni o province autonome sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera;
c) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali e agli altri laboratori addetti al controllo ufficiale, sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci importate;
d) la rimanente quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il criterio di ripartizione delle somme di cui al presente articolo è individuato nella copertura dei costi delle attività espletate dai soggetti ivi previsti.
Art. 8. Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel Bollettino Ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonchè ai costi del servizio prestato da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro trenta giorni dalla pubblicazione, copia del Bollettino Ufficiale regionale di cui al comma 1 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze per la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.
Art. 9. Rideterminazioni
1. Qualora, in presenza delle condizioni indicate dal paragrafo 6 dell'articolo 27 del
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la rideterminazione comporti l'applicazione di tariffe inferiori agli importi minimi previsti dagli allegati IV, sezione B, o dall'allegato V, sezione B, del
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel Bollettino Ufficiale regionale le rideterminazioni di cui al comma 1, dandone tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 10. Modalità tecniche di versamento delle tariffe
1. Le modalità tecniche di versamento delle tariffe di cui al presente decreto sono stabilite, per le parti di rispettiva competenza, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con provvedimenti delle regioni, da adottarsi, entrambi i provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti, di cui al comma 1, la determinazione degli introiti dovuti in base al presente decreto è effettuata dal soggetto incaricato a svolgere i controlli.
3. Le tariffe dovute ai sensi del presente decreto devono essere versati dagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione.
4. Gli importi relativi ai pagamenti di cui alla sezione 6 dell'allegato A sono versati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
5. In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al presente decreto, si applicano le procedure per la riscossione coattiva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, in caso di incompleto pagamento della medesima, l'importo è maggiorato del 30 per cento, oltre agli interessi maturati nella misura legale.
6. La procedura di cui al comma 5 si applica anche nel caso di violazione del comma 4.
Art. 11. Disposizioni relative alle tariffe degli allegati A e B
1. Alle tariffe di cui all'allegato A si applica una maggiorazione del 20 per cento, fino alla verifica dell'avvenuta effettiva copertura del costo del servizio prestato, da accertare sulla base dei dati riferiti al primo anno di applicazione del presente decreto. Qualora in sede di verifica si accerta la mancata copertura dei costi, la maggiorazione viene rideterminata fino a concorrenza degli stessi.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti dalle Aziende sanitarie locali, trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la rendicontazione dei costi sostenuti e delle somme riscosse. A decorrere dal primo anno di applicazione la trasmissione deve avvenire annualmente entro novanta giorni dalla rendicontazione.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti in conformità al comma 2, può modificare, anche in riduzione, le tariffe di cui al comma 1, fino a concorrenza della copertura dei costi. Lo stesso decreto dispone anche, ove occorra in relazione alle modalità di versamento stabilite, in materia di atti sostitutivi da adottare per assicurare che la quota spettante allo Stato venga versata entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la riscossione da parte dell'azienda sanitaria locale.
4. Alle tariffe di cui all'articolo 2 si applica, al momento della riscossione, una maggiorazione dello 0,5 per cento, finalizzata all'attuazione del Piano di controllo nazionale di cui all'articolo 41 del
5. Le entrate derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 4 sono destinate e vincolate ad appositi capitoli inseriti nel programma 20.2 «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» - 6.2.1 «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per le finalità di cui al comma 4.
Art. 12. Modalità di rendicontazione
1. Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, è definita la modulistica per la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del presente decreto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè dagli Istituti zooprofilattici sperimentali e dai laboratori destinatari delle risorse di cui all'articolo 7.
2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i laboratori addetti al controllo ufficiale comunicano alle regioni, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto.
3. I laboratori nazionali di referenza addetti al controllo ufficiale comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto.
Art. 13. Adempimenti comunitari
1. I proventi riscossi ai sensi del presente decreto sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti di cui al
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica alla Commissione europea:
a) i dati relativi alla ripartizione ed all'utilizzazione dei contributi;
b) il metodo di calcolo delle tariffe.
3. Le autorità competenti assicurano l'assistenza e la collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.
Art. 14. Potere sostitutivo
1. Alle procedure del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8 della
Art. 15. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.
Art. 16. Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti all'articolo 10, comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 13 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1999, limitatamente alle norme relative alle modalità tecniche di versamento e riscossione.
Art. 17. Entrata in vigore e abrogazione
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il
Allegato A [4]
Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali ai sensi del
Sezione 1 - Importi delle tariffe applicabili agli impianti di macellazione
Per le attività di macellazione ed in relazione alla notevole difformità operativa del veterinario ufficiale in impianti di macellazione con capacità ed attività diversa, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli importi minimi di seguito riportati (Euro per capo macellato):
1.1 MACELLI PER ANIMALI A CARNI ROSSE
Tabella 1 (*) |
bovini adulti |
bovini giovani |
solipedi/ equidi |
suidi < 25 Kg. |
suidi > 25 Kg. |
ovicaprini < 12 Kg. |
ovicaprini > 12 Kg. |
ratiti |
fascia fino a 10.000 UGB/anno (tariffa ordinaria) |
5,00 |
2,00 |
3,00 |
0,50 |
1,00 |
0,15 |
0,25 |
0,50 |
fascia da 10.001 a 25.000 UGB/anno (tariffa ridotta) |
4,50 |
1,80 |
2,70 |
0,45 |
0,90 |
0,135 |
0,225 |
0,45 |
fascia da 25.000 a 50.000 UGB/anno (tariffa ridotta) |
4,00 |
1,60 |
2,40 |
0,40 |
0,80 |
0,12 |
0,20 |
0,40 |
fascia da 50.000 a 70.000 UGB/anno (tariffa ridotta) |
3,50 |
1,40 |
2,20 |
0,35 |
0,70 |
0,11 |
0,175 |
0,35 |
fascia oltre 70.000 UGB/anno (tariffa ridotta) |
3,00 |
1,20 |
2,00 |
0,30 |
0,60 |
0,10 |
0,150 |
0,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) si applicano importi ridotti rispetto a quelli minimi stabiliti dal
- dotati di efficaci sistemi di autocontrollo e di rintracciabilità;
- classificabili con una valutazione del livello di rischio medio-basso;
- con un elevato livello di conformità riscontrato durante i controlli ufficiali.
Qualora, anche applicando gli importi ridotti, si superi il costo del servizio - si applica un importo pari ad esso.
1.2 MACELLI PER ANIMALI A CARNI BIANCHE
Tabella 2 ** |
polli |
tacchini |
faraone |
anatre |
oche |
conigli ed altri lagomorfi |
tariffa unica |
euro 0,005 |
euro 0,025 |
€ 0,005 |
euro 0,01 |
euro 0,01 |
euro 0,005 |
Tabella 3 ** |
Selvaggina da penna allevata |
di peso vivo superiore a kg 2 |
euro 0,005 a capo |
di peso vivo/inferiore a kg 2 ma superiore a kg 1 |
euro 0,0025 a capo |
di peso vivo inferiore 1 kg |
euro 0,0005 |
** Tali importi sono applicabili e rideterminabili fino alla copertura del costo del servizio
Quando l'ispezione ante mortem relativa del pollame è effettuata in allevamento, la Asl di competenza dell'allevamento stesso riscuote le seguenti tariffe di cui alla tabella 4
Tabella 4 |
Ispezione ante mortem del pollame in allevamento |
Fino a 40.000 capi |
Euro 30,00 |
Oltre 40.000 capi |
Euro 50,00 |
TABELLA DI CONVERSIONE CARNI ROSSE |
|
|
1 bovino adulto (compresi bufali e bisonti); 1 solipede; 2 vitelli; 5 suini/cinghiali |
1 UGB= |
10 ovini/10 caprini/10 biungulati selvatici (caprioli, daini, cervi, renne, ed altri biungulati di taglia media); |
|
20 agnelli peso vivo inf. 15 Kg |
|
20 capretti peso vivo inf. 15 Kg |
|
20 suinetti peso vivo inf. 15 Kg |
|
5 Struzzi. |
Sezione 2 - Importi delle tariffe applicabili ai controlli degli impianti di sezionamento
Per tonnellata di carne introdotta:
- carni bovine, suine, equine, ovine e caprine: 2 EURO
- carni di pollame e di conigli di allevamento: 1,5 EURO
carni di selvaggina di allevamento e selvatica:
- piccola selvaggina di penna e di pelo: 1,5 EURO
- carni di ratiti (struzzo, emù, nandù) 3 EURO
- cinghiali e ruminanti: 2 EURO
Sezione 3 - Importi delle tariffe applicabili ai centri di lavorazione della selvaggina cacciata.
Tale tabella si applica esclusivamente alla selvaggina cacciata
a) Piccola selvaggina di penna: 0,005 EURO/capo
b) Piccola selvaggina di pelo: 0,01 EURO/capo
c) Ratiti: 0,5 EURO/capo
d) Mammiferi terrestri:
- cinghiali: 1,5 EURO/capo
- ruminanti: 0,5 EURO/capo
Sezione 4 - Importi delle tariffe applicabili alla produzione di latte.
Tale tabella si applica esclusivamente al conferimento di latte crudo agli stabilimenti riconosciuti per la successiva lavorazione.
Fasce produttive mensili |
Importi/ton. |
Per le prime 30 tonnellate del mese |
1 EURO/ton |
Per ogni tonnellata supplementare |
|
fino a 200 ton/mese |
0,5 EURO/ton |
da 201 a 500 ton/mese |
0,4 EURO/ton |
da 501 a 1.000 ton/mese |
0,3 EURO/ton |
da 1.001 a 2.500 ton/mese |
0,25 EURO/ton |
da 2.501 ton a 5.000 ton/mese |
0,2 EURO/ton |
oltre 5.000 ton/mese |
0,15 EURO/ton |
oltre 10.000 ton/mese |
0,10 EURO/ton |
|
|
Sezione 5 - Importi delle tariffe applicabili alla produzione e all'immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura.
Prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquicoltura: 1 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,5 EURO per ogni tonnellata supplementare
Prima vendita nel mercato del pesce: 0,5 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,25 EURO per ogni tonnellata supplementare
Prima vendita in caso di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni, conformemente al Reg. 2406/96 1 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,5 EURO per ogni tonnellata supplementare
Gli importi riscossi sulle seguenti specie, di cui all'allegato II del Reg. CE/3703/85, non devono superare i 50 EURO per partita:
Aringhe della specie Clupea harengus, Sardine della specie Sardina pilchardus, Sgombri della specie Scomber scombrus, Sgombri della specie Scomber japonicus, Sugarelli della specie Trachurus spp., Acciughe della specie Engraulis spp., Menole della specie Maena smaris, Spratto della specie Sprattus sprattus
Lavorazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura: 0,5 EURO/tonnellata lavorata
Sezione 6 - Stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B del
Per gli stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B
Tipologia stabilimento (Attività prevalente ingrosso) |
Fascia produttiva annua |
Fascia produttiva annua |
Fascia produttiva annua |
|
A |
B |
C |
Prodotti e preparazioni di carne |
|
|
|
Latte trattato termicamente e prodotti lattieri (nei casi in cui non sia possibile applicare la sezione 4) |
fino a 200 ton |
da 201 a 1000 ton |
oltre 1000 ton |
Ovoprodotti |
|
|
|
Centri imballaggio uova |
fino a 10.000.000 uova |
da 10.000.000 a 50.000.000 |
oltre 50.000.000 di uova |
Miele |
fino a 500 ton |
da 501 a 1.000 ton |
oltre 1.000 ton |
Molluschi bivalvi vivi |
fino a 10 ton |
da 11 a 100 ton |
oltre 100 ton |
Cosce di rana e lumache |
fino a 10 ton |
da 11 a 100 ton |
oltre 100 ton |
Grassi fusi di origine animale e ciccioli |
fino a 100 ton |
da 101 a 500 ton |
oltre 500 ton |
Stomaci, vesciche e budella |
fino a 100 ton |
da 101 a 500 ton |
oltre 500 ton |
Gelatina e collagene |
fino a 100 ton |
da 101 a 500 ton |
oltre 500 ton |
Centri di cottura |
fino a 10 ton di materie prime |
da 11 a 100 ton di materie prime |
oltre 100 ton di materie prime |
Acque minerali e bevande analcoliche |
fino a 10.000 hl |
da 10.001 a 100.000 hl |
oltre 100.000 hl |
Integratori alimentari e prodotti dietetici |
fino a 100 ton |
da 101 a 500 ton |
oltre 500 ton |
Prodotti di iv gamma e di v gamma |
fino a 500 ton |
da 501 a 1.000 ton |
oltre 1.000 ton |
Molini, pastifici, panifici e prodotti da forno |
fino a 500 ton |
da 501 a 1.000 ton |
oltre 1.000 ton |
Pasticcerie |
fino a 100 ton |
da 101 a 500 ton |
oltre 500 ton |
Produzione surgelati |
fino a 500 ton |
da 501 a 1.000 ton |
oltre 1.000 ton |
Conserve vegetali frutta secca e spezie |
fino a 500 ton |
da 501 a 1.000 ton |
oltre 1.000 ton |
Alimenti vegetali non considerati altrove |
fino a 500 ton |
da 501 a 10.000 ton |
oltre 10.000 ton |
Vino e bevande alcoliche |
fino a 5.000 hl |
da 5.001 a 50.000 hl |
oltre 50.000 hl |
Produzione ed imbottigliamento olii |
fino a 1.000 hl |
da 1.001 a 10.000 hl |
oltre 10.000 hl |
Caffè e the |
fino a ton 500 |
da ton 501 a ton 1.000 |
oltre ton 1.000 |
Cioccolato e prodotti a base di latte ottenuti da materia prima trasformata |
fino a 500 ton |
da 500 a 1.000 ton |
oltre 1.000 ton |
Additivi e coloranti alimentari |
fino a 100 ton |
da 101 a 500 ton |
oltre 500 ton |
Operatori del settore alimentari operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi |
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Depositi alimentari |
fino a 500 ton |
da 501 a 1.000 ton |
oltre 1.000 ton |
Depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e piattaforme di Distribuzione |
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Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso |
fascia unica 1.500 euro |
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Tariffe annue forfetarie:
- fascia A 400 euro/anno
- fascia B 800 euro/anno
- fascia C 1.500 euro/anno
Sezione 7 - Importi per attività di controllo effettuate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
In sostituzione di quanto previsto all'allegato 1, punto 4 del Decreto della salute 5 giugno 2003 sono previste le seguenti tariffe:
procedimenti di riconoscimento svolti in vece delle Regioni, compresi eventuali sopralluoghi
1500 euro
accertamenti concernenti procedimenti per l'abilitazione all'esportazione, che includono gli accertamenti mediante eventuale sopralluogo
1500 euro
accertamenti conseguenti al riscontro di carenze nel corso di controlli ispettivi o di audit
1000 euro
procedimenti di iscrizione in apposita lista di stabilimenti di Paesi terzi abilitati ad esportare in Italia prodotti alimentari
100 euro e copertura delle eventuali spese di missione
spese per le attività di monitoraggio ispettivo sugli stabilimenti iscritti in liste per l'esportazione di alimenti verso Paesi terzi; limitatamente a questa tariffa la riscossione deve essere fatta entro giugno di ogni anno dalla ASL
100 euro per stabilimento/anno
Sezione 8 * Fasce di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 bis [6]
8.1 Impianti di macellazione
Specie
Bovini, solipedi, ovicaprini, ratiti |
Suini |
Polli |
Tacchini |
Faraone |
Anatre |
Oche |
Conigli |
Selvaggina da penna |
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UGB |
Numero CAPI |
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200 |
1.000 |
150.000 |
60.000 |
30.000 |
150.000 |
150.000 |
300.000 |
150.000 |
8.2 Impianti di sezionamento
- fino a 50 tonnellate annue per bovini, solipedi, ovicaprini, ratiti e avicunicoli;
- fino a 500 tonnellate annue per i suini;
8.3 Centri di lavorazione della selvaggina cacciata
- fino a 30 tonnellate annue;
8.4 Stabilimenti riconosciuti per la successiva lavorazione del latte crudo
- fino a 1000 tonnellate annue;
8.5 Lavorazione e trasformazione per l'immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura
- fino a 100 tonnellate annue;
8.6 Stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B del
- fascia produttiva annua A e B della sezione VI;
8.7 Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso
- fino a 3.000 tonnellate.
* qualora vengano superati i quantitativi indicati si applicano le tariffe di cui all'allegato A, all'intero quantitativo.
Allegato B
Sezione I
Tariffe riscosse dai Posti di Ispezione Frontaliera per i controlli sanitari ufficiali effettuati su tutte le merci e sugli animali vivi di cui alla
Capo I
Tariffe applicabili alle carni importate
L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di carni è fissato a:
55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,
e
9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure
420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.
Capo II
Tariffe applicabili ai prodotti della pesca importati
1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca è stabilito a:
55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,
e
9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure
420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.
2. Il suddetto importo per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca trasportati come carico alla rinfusa è pari a:
600 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 500 tonnellate,
1.200 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 1.000 tonnellate,
2.400 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 2.000 tonnellate,
3.600 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 2.000 tonnellate.
3. Nel caso di prodotti della pesca catturati nel loro habitat naturale e direttamente sbarcati da una nave battente la bandiera di un paese terzo, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV, sezione B, capo V, lettera a) del
Capo III
Tariffe applicabili ai prodotti a base di carne, alle carni di pollame, di selvaggina selvatica, di coniglio, di selvaggina di allevamento, al miele, a latte e agli altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano di cui alla
1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, o di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi è fissata a:
55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,
e
9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure
420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.
2. L'importo suddetto per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi trasportati come carico alla rinfusa e pari a:
600 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 500 tonnellate,
1.200 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 1.000 tonnellate,
2.400 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 2.000 tonnellate,
3.600 euro per nave, con un carico di prodotti superiore a 2.000 tonnellate.
Capo IV
Tariffe applicabili al transito attraverso la comunità di merci e di animali vivi
L'importo delle tariffe per il controllo sanitario ufficiale del transito di merci e di animali vivi attraverso la Comunità è fissato a un livello minimo di 30 EURO, maggiorato di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.
Capo V
Tariffe applicabili all'importazione di animali vivi
1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di animali vivi è fissata:
a) per bovini, equini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile, conigli e piccola selvaggina di penna o di pelo e per i seguenti mammiferi terrestri: cinghiali e ruminanti, a:
55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,
e
9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure
420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate;
b) per gli animali di altre specie, al costo effettivo dell'ispezione per capo o per tonnellata importata, a:
55 euro per partita, fino a 46 tonnellate, oppure
420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.
Capo VI
Tariffe applicabili all'importazione di mangimi di origine non animale
1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di mangimi di origine non animale è fissata in:
55 euro per partita, fino a 60 tonnellate,
0,9 euro per tonnellata successiva , fino a 460 tonnellate
e a un massimo di 420 euro oltre le 460 tonnellate.
Sezione II
Capo I
Tariffe riscosse dagli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera
Tariffe applicabili all'importazione di alimenti di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolari, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti.
1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di alimenti di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti è fissata in:
63,30 euro per partita per i materiali destinati a venire a contatto con alimenti
55 euro per partita, fino a 60 tonnellate,
0,9 euro per tonnellata successiva, fino a 460 tonnellate,
e a un massimo di 420 euro oltre le 460 tonnellate.
Capo II
Tariffe applicabili al transito attraverso la comunità di merci e rilascio del documento comune
L'importo delle tariffe per il controllo ufficiale del transito di merci attraverso la Comunità, compreso il rilascio del documento comune, è fissato a un livello minimo di 30 EURO, maggiorato di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.
Allegato C
Sezione I
Costo Orario del servizio
Sulla base di valutazioni effettuate tenendo conto dei criteri enunciati all'allegato VI del
Sulla base dei medesimi criteri, il costo orario del servizio prestato dal personale degli Uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per effettuare i controlli sanitari ufficiali di cui all'articolo 1 del presente decreto, viene calcolato in euro 50,00.
Sezione II
Fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Per le finalità di cui al presente decreto, la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici è determinata in conformità a quanto stabilito per gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette, nell'articolo 1, commi 1 e 4, del
[1] Abrogato dall'art. 21 del
[2] Comma aggiunto dall'art. 48 della
[3] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 9 aprile 2009, n. 83.
[4] Allegato già rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 9 aprile 2009, n. 83 e ulteriormente rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 5 maggio 2009, n. 102.
[5] Per un'interpretazione autentica della presente Sezione, vedi l'art. 1 bis del
[6] Sezione aggiunta dall'art. 8 del