Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 22/01/2017 |
Numero: | 436 |
Sommario |
Art. 1. Ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle verifiche geologico - Tecniche sul territorio |
Art. 2. Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile |
Art. 3. Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 393/2016, in materia di attività dei soggetti attuatori designati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Corpo nazionale dei [...] |
Art. 4. Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 394/2016 in materia di attività dei Soggetti attuatori individuati per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza |
Art. 5. Modifiche all'art. 3 dell'ordinanza n. 400/2016 |
Art. 6. Modifiche all'ordinanza n. 406/2016 |
Art. 7. Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 408/2016 in materia di attività dei Soggetti attuatori designati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e dall'ANAS S.p.a. |
Art. 8. Integrazioni all'ordinanza n. 415/2016 |
Art. 9. Concorso coordinato delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile nell'applicazione delle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile di cui [...] |
Art. 10. Ulteriori disposizioni urgenti concernenti l'attuazione del riordino organizzativo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto del [...] |
Art. 11. Disposizioni finanziarie |
§ 79.2.1449 - Ordinanza 22 gennaio 2017, n. 436.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
(G.U. 30 gennaio 2017, n. 24)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il
Visto l'art. 10 del
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, nonchè dell'11 gennaio 2017, n. 431, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici in rassegna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 2061 del 10 ottobre 2016, n. 2576 del 4 novembre 2016, n. 3076 del 1° dicembre 2016, n. 3332, n. 3336 e n. 3340 del 16 dicembre 2016;
Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Dispone:
Art. 1. Ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle verifiche geologico - Tecniche sul territorio
1. All'art. 1, comma 5, lettera b), dell'ordinanza n. 422/2016, dopo il termine «Arquata» è aggiunto il seguente periodo: «, nonchè nellezone rosse dei comuni di Norcia e di Preci»;
2. All'art. 1, comma 5, lettera c),dell'ordinanza n. 422/2016, dopo il termine «AeDES» è aggiunto il seguente periodo: «oppure classificati» non utilizzabili per solo rischio esterno» con il sopralluogo FAST».
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 405/2016, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, le Regioni interessate dagli eventi sismici di cui in premessa possono, in relazione alle concrete esigenze emergenziali, assumere il coordinamento operativo dell'attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio attraverso la scheda sintetica FAST di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 405/2016, nonchè della relativa attività formativa di cui al comma 3 del medesimo articolo. A tale scopo, la Regione che avvia la procedura, provvede all'attivazione dei tecnici e al loro monitoraggio, nonchè all'attività istruttoriaconnessa all'erogazione dei rimborsi di cui all'art. 3, comma 4 dell'ordinanza n 392/2016 ed all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 405/2016.
4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 405/2016, nonchè dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 418/2016, il Dipartimento della Protezione civileè autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i consigli nazionali dei liberi professionisti impegnati nelle verifiche di agibilità degli edifici e nelle verifiche geologico - tecniche sul territorio,per disciplinare le attività di supporto operativo e logistico in loco, nonchè quelle connesse alla gestione delle procedure istruttorie per il riconoscimento e rimborso del mancato guadagno. Per la disciplina di tali attività, ove ritenuto necessario, le Regioni che avviano la procedura prevista dal comma 3 possono stipulare autonome convenzioni con i collegi professionali di riferimento territoriale, nonchè con gli ordini professionali di riferimento territoriale e con i Consigli nazionali, da sottoporre alla previa approvazione del Dipartimento della Protezione civile [1].
Art. 2. Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile
1. All'art. 5, comma 2, lettere a) e b) dell'ordinanza n. 392/2016 ed all'art. 2, comma 3, lettere a), b) e c) dell'ordinanza n. 396/2016 le parole «indennità di funzione» sono sostituite dalle seguenti: «indennità straordinaria.».
Art. 3. Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 393/2016, in materia di attività dei soggetti attuatori designati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 393/2016, è aggiunto il seguente periodo: «. Il Soggetto attuatore di cui al presente comma opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
2 All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 393/2016, è aggiunto il seguente periodo: «. Il Soggetto attuatore di cui al presente comma opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 4. Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 394/2016 in materia di attività dei Soggetti attuatori individuati per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza
1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 394/2016 dopo le parole «avvalendosi della propria struttura organizzativa», è aggiunto il seguente periodo: «nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.».
2. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 394/2016, è aggiunto il seguente periodo: «. Il Soggetto attuatore di cui al comma 2 opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 5. Modifiche all'art. 3 dell'ordinanza n. 400/2016
1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 400/2016, ultimo periodo, le parole «art. 95, comma 8», sono sostituite dalle seguenti: «art. 5, comma 8.».
Art. 6. Modifiche all'ordinanza n. 406/2016
1. Nelle premesse all'ordinanza n. 406/2016, il periodo «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze», è soppresso.
Art. 7. Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 408/2016 in materia di attività dei Soggetti attuatori designati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e dall'ANAS S.p.a.
1. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 408/2016, è aggiunto il seguente periodo: «Il soggetto attuatore di cui al presente comma opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
2. All'art. 2, comma 7, dell'ordinanza n. 408/2016, è aggiunto il seguente periodo «, mediante la stipula di apposita convenzione, senza nuovi e maggiori oneri a carico dei medesimi Ministeri.».
3. All'art. 4, comma 1 dell'ordinanza n. 408/2016, è aggiunto il seguente periodo «Il soggetto attuatore di cui al presente comma opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 8. Integrazioni all'ordinanza n. 415/2016
1. All'ordinanza n. 415/2016, è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 2 (Disposizioni finanziarie) - 1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 citate in premessa.».
Art. 9. Concorso coordinato delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile nell'applicazione delle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del
1. Al fine di assicurare la massima tempestività di intervento mediante il coordinamento di opportune sinergie tra le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile chiamate ad operare nei territori interessati dagli eventi di cui in premessa, nel quadro delle attività connesse con l'assistenza e il soccorso alle persone di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 394/2016, in caso di ricorso all'affidamento diretto di servizi e forniture ai sensi di quanto previsto dal comma 8 e seguenti dell'art. 163 del
Art. 10. Ulteriori disposizioni urgenti concernenti l'attuazione del riordino organizzativo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016
1. In considerazione dell'aggravamento della situazione conseguente agli eventi sismici verificatisi il 18 gennaio 2017, in concomitanza con gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori delle medesime Regioni, ai fini del riordino organizzativo del Dipartimento della protezione civile disciplinato dal decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016 recante «Organizzazione del Dipartimento della Protezione civile», registrato dalla Corte dei conti in data 6 settembre, in deroga alle disposizioni vigenti:
a. il termine per la proposizione degli interpelli di cui al paragrafo 9 della Direttiva del Presidente del Consiglio recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell'11 maggio 2016, già differito, da ultimo, al 10 gennaio 2017 per effetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 418/2016, è ulteriormente prorogato e decorre dal 22 febbraio 2017;
b. il termine di 120 giorni per l'efficacia del nuovo assetto organizzativo di cui all'art. 10 del citato decreto del segretario generale del 10 agosto 2016, già differito per effetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n. 394/2016, è ulteriormente prorogato e decorre dal 6 febbraio 2017.
2. Al conferimento degli incarichi dirigenziali a seguito del riordino organizzativo del Dipartimento della Protezione civile si procederà, in conformità a quanto previsto dal comma 1, secondo i criteri e con le modalità previste nella direttiva del Presidente del Consiglio recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell'11 maggio 2016.
Art. 11. Disposizioni finanziarie
1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa [2].
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della