§ 1.5.34 - L.R. 13 febbraio 2024, n. 7.
Interventi in vari ambiti normativi


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:13/02/2024
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modificazioni alla legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2004)
Art. 2.  Semplificazione normativa per la realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati in Basilicata
Art. 3.  Modifiche e integrazioni alla L.R. 23 gennaio 2001, n. 1 (Riconoscimento ed istituzione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali)
Art. 4.  Modifiche e integrazioni alla L.R. 4 giugno 2008, n. 7 (Sistema turistico regionale)
Art. 5.  Modifiche alla L.R. 8 gennaio 2016, n. 1 (Istituzione dell’ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata – E.G.R.I.B.)
Art. 6.  Modifiche alla L.R. 30 gennaio 2009, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2010)
Art. 7.  Modifica alla L.R. 11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio)
Art. 8.  Modifica alla L.R. 4 gennaio 2002, n. 8 (Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti)
Art. 9.  Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e ss.mm.ii. (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)
Art. 10.  Modifica alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)
Art. 11.  Modifica alla L.R. 7 agosto 1996, n. 37 (Procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti generali urbanistici)
Art. 12.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 13.  Pubblicazione ed entrata in vigore


§ 1.5.34 - L.R. 13 febbraio 2024, n. 7.

Interventi in vari ambiti normativi

(B.U. 14 febbraio 2024, n. 6 Speciale)

 

Art. 1. Modificazioni alla legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2004) le parole "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2024”.

 

     Art. 2. Semplificazione normativa per la realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati in Basilicata

1. Al fine di favorire la conversione energetica e la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Regione Basilicata promuove lo sviluppo delle energie rinnovabili generate da impianti a basso o nullo consumo di suolo.

2. Per impianti agrivoltaici avanzati si intendono gli impianti realizzati secondo le Linee Guida definite dal Ministero della Transizione Ecologica, dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, dal Gestore dei Servizi Energetici, dall’Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie l’Energia e lo Sviluppo Economico sostenibile e da Ricerca sul Sistema Energetico e pubblicate nell’anno 2002.

3. Qualora gli impianti agrivoltaici avanzati, capaci di ridurre il consumo d’acqua, di migliorare la fertilità dei suoli e di preservare le piante da eccessi di calore, vengono installati su frutteti esistenti, dotati o privi di impianti antigrandine, sono assimilati alle ordinarie trasformazioni fondiarie e ne rispettano le relative procedure autorizzative.

 

     Art. 3. Modifiche e integrazioni alla L.R. 23 gennaio 2001, n. 1 (Riconoscimento ed istituzione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali)

1. Alla legge regionale 23 gennaio 2001, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo della legge dopo la parola “locali” sono inserite le parole “, dei distretti del cibo e dei sistemi produttivi locali.”.

b) dopo il comma 5 dell’articolo 1 (Finalità e oggetto della legge) sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. Al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare, la Regione provvede a riconoscere i distretti del cibo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

5 ter. Fermi restando i distretti biologici che sono riconosciuti quali distretti del cibo ai sensi del comma 5 bis, al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni con metodo biologico, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, provvede altresì a riconoscere i distretti biologici di cui all’articolo 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico).”.

 

     Art. 4. Modifiche e integrazioni alla L.R. 4 giugno 2008, n. 7 (Sistema turistico regionale)

1. Alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 7 “(Sistema turistico regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 23 (Associazioni Pro loco), il comma 5, è sostituito dal seguente comma:

“5. La Regione riconosce l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (U.N.P.L.I.) nonché l’Ente Pro Loco Italiane (E.P.L.I.) nelle loro articolazioni regionali e provinciali, come associazioni rappresentative delle Pro-loco attive in ambito regionale e provinciale”;

b) all’art. 27 (Modalità di iscrizione all’albo regionale), al comma 3, dopo la parola “dell’UNPLI” sono inserite le parole “e dell’EPLI”;

c) all’art. 28 (Contributi), al comma 4, dopo le parole “dell’UNPLI” sono inserite le parole “, dell’EPLI”.

 

     Art. 5. Modifiche alla L.R. 8 gennaio 2016, n. 1 (Istituzione dell’ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata – E.G.R.I.B.)

1. Alla legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 (Istituzione dell’ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata – E.G.R.I.B.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 1, il punto 3 della lettera a) è soppresso;

b) all’articolo 8, comma 1, lettera d), la parola “analogo” è soppressa.

2. Fermo restando quanto stabilito in materia di affidamento in house e di controllo sulle società partecipate dai soggetti pubblici nella vigente normativa di fonte statale e comunitaria, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli Enti soci di Acquedotto Lucano S.p.A., al fine di rendere più incisivo e strutturato il proprio ruolo di indirizzo, monitoraggio e verifica, approvano norme statutarie ovvero concludono patti parasociali o altre forme negoziali utili a disciplinare l’esercizio del controllo.

 

     Art. 6. Modifiche alla L.R. 30 gennaio 2009, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2010)

1. Al comma 1 dell’art. 64 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 l’espressione “Lucana Film and Game Commission (LFGC)” è sostituita con la seguente “Lucana Film Commission (LFC)”.

2. Al comma 1-bis dell’art. 64 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 l’espressione “Lucana Film and Game Commission (LFGC) è sostituita con la seguente “Lucana Film Commission (LFC).

3. Al comma 2 dell’art. 64 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 l’espressione “Lucana Film and Game Commission (LFGC) è sostituita con la seguente “Lucana Film Commission (LFC).

4. Il comma 5 bis dell’art. 64 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 è così riformulato:

“5 bis. La Giunta regionale demanda alla Fondazione regionale “Lucana Film Commission” il compito di promuovere e sostenere la realizzazione di videogiochi, infrastrutture e strumenti materiali ed immateriali, per la gamfication ed ogni altra produzione videoludica, comprese le iniziative di divulgazione e formazione professionale nell’ambito del settore, rivolte sia all’interno che all’esterno della Fondazione.”.

5. Il comma 5 ter dell’art. 64 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 è così riformulato:

“5 ter. La LFC, nel Piano annuale delle attività, prevede e finanzia le attività nell’ambito del settore gaming con le risorse trasferite dalla Regione e/o attraverso la partecipazione a bandi pubblici inquadrabili nel settore.”.

 

     Art. 7. Modifica alla L.R. 11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio)

1. Alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 16, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le previsioni del R.U. di cui al comma 2, lett. c), f), decadono, agli effetti conformativi della proprietà, dopo cinque anni dall'approvazione del Regolamento, se non sono stati approvati entro tale decorrenza i progetti esecutivi delle infrastrutture o delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie. A partire da tale data, esse restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive, la loro attuazione è pertanto subordinata alla definizione dei P.O. e/o Accordi di Localizzazione.”;

b) all’art. 37 i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Con la delibera di Consiglio di adozione, l'Ente dà atto delle proposte pervenute, motivandone le conseguenti determinazioni, e dà luogo alla procedura di partecipazione per osservazione prevista all'art. 9 della presente legge con tempi ridotti a giorni 10 per la pubblicazione e a giorni 20 per la presentazione delle osservazioni e la trasmette unitamente alla completa documentazione della proposta di piano agli enti territorialmente e/o settorialmente interessati per le espressioni di loro competenza. Qualora questi ultimi non manifestino il proprio dissenso entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di ricezione della delibera del consiglio comunale, la proposta di PO si intende accolta e il consiglio comunale in una successiva seduta ne dispone l'approvazione. Dell'avvenuta approvazione è data immediata notizia mediante pubblicazione nell’albo pretorio e sul sito internet istituzionale.

5. Le variazioni ai P.O., anche su proposta di operatori pubblici e privati, seguono le stesse procedure di cui al comma 4.”.

c) il comma 6 dell’articolo 37 è abrogato.

 

     Art. 8. Modifica alla L.R. 4 gennaio 2002, n. 8 (Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti)

1. All'articolo 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 8 il comma 3 è così sostituito:

“3. Il recupero volumetrico, di cui al comma 2, può essere consentito su edifici esistenti al 31 dicembre 2023 legittimamente autorizzati o condonati o sanati ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.”

 

     Art. 9. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e ss.mm.ii. (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)

1. Il comma 5 dell’art. 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 è così sostituito:

“5. Negli interventi di demolizione e ricostruzione si applica quanto previsto nel testo vigente dell’articolo 2 bis del D.P.R. n. 380/2001, fermo restando quanto previsto dall’articolo 873, primo capoverso, del codice civile, e salvo quanto stabilito dall’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale n. 28/2007; è possibile, invece, superare di m. 3,10 l’altezza massima degli edifici esistenti, nonché la modifica delle sagome e delle tipologie, nonché la loro diversa distribuzione nell’ambito del lotto di pertinenza; l’inizio dei lavori di ricostruzione è subordinato alla dimostrazione dell’avvenuta demolizione dell’edificio esistente.”.

 

     Art. 10. Modifica alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)

1. All'articolo 2, della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 il comma 3-quinquies è così sostituito:

“3-quinquies. Nelle aree di tipo "E" di cui al D.M. 1444/68, ovvero nell'ambito di aree agricole, sono consentiti su unità immobiliari esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati, destinate ad attività agrituristiche e del turismo rurale di cui alla L.R. 25 febbraio 2005, n. 17 le ss.mm.ii nonché alle attività funzionali all’attività agricola come definite dall’art. 2135 codice civile nonché alle attività di ristorazione e sale ricevimenti, ampliamenti per la realizzazione di porticati e/o superfici coperte ed aperte almeno su due lati nella misura massima del 50% della superficie coperta della sagoma di ingombro a terra con un massimo di mq 200. Per le stesse unità immobiliari è consentito un aumento di superficie utile pari al 15%.”.

2. All'articolo 5, della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 il comma 1-quinquies è così sostituito:

“1-quinquies. Il mutamento di destinazione d’uso a residenza è consentito per gli immobili ricompresi all’interno delle zone omogenee E, di cui al D.M. n. 1444/68, sempre che la destinazione d’uso dell’edificio sia già in parte residenziale legittimamente assentita. Possono essere consentiti mutamenti d’uso da depositi e/o annessi agricoli in disuso, e senza aumenti volumetrici, finalizzati al loro recupero e riuso a residenza fino ad un massimo di 100 mq. Sono altresì consentite all’interno delle zone omogenee E, modifiche di destinazioni d’uso di edifici esistenti nella misura massima di metri quadrati 300 per consentirne l’utilizzo ai fini artigianali e commerciali.”.

 

     Art. 11. Modifica alla L.R. 7 agosto 1996, n. 37 (Procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti generali urbanistici)

1. All’art. 4 della L.R. 7 agosto 1996, n. 37 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell’art. 4 le parole “di iniziativa pubblica” sono soppresse;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 2, lettere a) b) c) possono essere adottati anche in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 previo avvio delle modalità di concertazione di cui agli articoli 24 e seguenti della L.R. n. 23/1999 e s.m.i. "Tutela, governo ed uso del territorio.”.

c) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 12. Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese, né determina oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 13. Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.