Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 05/08/2016 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 47 legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2016” |
Art. 2. Modifica all’articolo 13 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni |
Art. 3. Integrazione all’articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 “Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse idriche della Basilicata – E.G.R.I.B.” |
Art. 4. Modifica alla legge regionale 9 marzo 2009, n. 8 “Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Francesco Saverio Nitti” |
Art. 5. Modifica all’articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 2016 n. 3 |
Art. 6. Modifica all’articolo 65 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 come modificato dalla legge regionale 13 agosto 2015, n. 34 |
Art. 7. Entrata in vigore – Dichiarazione d’urgenza |
§ 6.2.285 - L.R. 5 agosto 2016, n. 19.
Legge regionale concernente disposizioni varie
(B.U. 5 agosto 2016, n. 31)
Art. 1. Modifica all’articolo 47
1. L’art. 47 della
“Articolo 47
1. Sino all’approvazione da parte del Consiglio regionale dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti già adottato dalla Giunta regionale e, in ogni caso, non oltre il 31.12.2016, sono sospesi tutti i provvedimenti di rilascio di nuove autorizzazioni sul territorio regionale per la realizzazione di impianti privati di smaltimento e/o recupero di rifiuti con capacità superiore alle 10 tonnellate giorno, fatta eccezione per le istanze presentate da parte di soggetti titolari di impianti già in esercizio e relativi ad ampliamento in sito o in adiacenza, purché non in contrasto con le ipotesi previste nel piano già adottato dalla Giunta regionale e non prevedano l’incenerimento, il coincenerimento, la termovalorizzazione dei rifiuti e/o di combustibili prodotti dai rifiuti.”.
Art. 2. Modifica all’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi della
Art. 3. Integrazione all’articolo 9 della
1. All’articolo 9 della
“dopo la parola “nominato” sono inserite le parole “dal Consiglio regionale”.
Art. 4. Modifica alla
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. Il Consiglio regionale della Basilicata elegge, in rappresentanza della Regione, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione medesima e nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico.”.
Art. 5. Modifica all’articolo 18 della
1. L’articolo 18 della
“Articolo 18
1. Per le finalità di cui all’art. 13 bis della
Art. 6. Modifica all’articolo 65 della
1. All’articolo 65 della
“3 bis. E’, altresì, assegnato un contributo una tantum pari ad euro 25.000,00 in favore di ciascuna delle famiglie, residenti nel territorio della Regione Basilicata, colpite da avvenimenti luttuosi in conseguenza e per l’effetto degli eccezionali eventi alluvionali e calamitosi verificatisi nell’arco temporale compreso tra l’anno 2011 e l’anno 2013. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, stimati in euro 50.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui alla Missione 11 – Programma 02.”.
“3 ter. Al fine dell’erogazione del contributo, il capofamiglia del nucleo familiare di cui il/la deceduto/a era parte al momento dell’evento calamitoso e alluvionale, produce richiesta alla Presidenza della Regione Basilicata allegando il certificato di decesso del congiunto, la certificazione attestante la propria condizione di capofamiglia ed ogni altro documento utile a documentare il nesso fra l’evento calamitoso e il decesso.”.
Art. 7. Entrata in vigore – Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Articolo abrogato dall'art. 13 della