Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 23/12/2014 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Spesa a carattere pluriennale |
Art. 2. Ristrutturazione del debito regionale |
Art. 3. Disposizioni finanziarie in ordine alla estinzione delle Comunità montane ai sensi dell’articolo 5-bis della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 |
Art. 4. Aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2015 |
Art. 5. Detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia per l’anno 2015 |
Art. 6. Maggiorazione aliquota IRAP per l’anno 2015 |
Art. 7. Spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati - Commissario straordinario regionale |
Art. 8. Cofinanziamento regionale della programmazione 2014-2020 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 |
Art. 10. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2014, n. 34 |
Art. 11. Norma di rinvio |
§ VI.3.168 - L.R. 23 dicembre 2014, n. 52.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015–2017 della Regione Puglia
(B.U. 30 dicembre 2014, n. 176 Supplemento)
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE
Art. 1. Spesa a carattere pluriennale
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
Art. 2. Ristrutturazione del debito regionale
1. Per le finalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014), con deliberazione da comunicare al Consiglio regionale ai sensi del comma 6-ter dell’articolo 42 della
Art. 3. Disposizioni finanziarie in ordine alla estinzione delle Comunità montane ai sensi dell’articolo 5-bis della
1. La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto di estinzione di ciascuna comunità montana, è autorizzata a effettuare le occorrenti variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Puglia, con deliberazione da comunicare al Consiglio regionale ai sensi del comma 6-ter dell’articolo 42 della
2. I titolari delle Unità Previsionali di Base (U.P.B.) in cui sono allocati i capitoli di entrata e di spesa, come istituiti ai sensi del comma 1, provvedono all’assunzione degli atti di gestione a valere sulle suddette risorse.
3. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 della
4. All’articolo 5 della
“8. I beni patrimoniali mobili e immobili appartenenti a qualsiasi titolo alle comunità montane sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia nei termini e con le modalità stabilite al comma 2 dell’articolo 5-bis. La Regione Puglia può concedere, previa richiesta motivata, ai comuni che esercitano le funzioni e i compiti connessi alla promozione dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano e all’ARIF, per lo svolgimento dei compiti e funzioni in materia di lotta agli incendi boschivi e impianti irrigui, i beni mobili e immobili. E’ cura degli enti richiedenti provvedere alla gestione dei beni mobili e immobili. Per i beni mobili concessi agli enti richiedenti, è a carico degli enti stessi assumere l’onere relativo alla dichiarazione amministrativa di fuori uso di quei beni ritenuti obsoleti e non più necessari dalla competente commissione regionale.”
Titolo II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo I
Disposizioni tributarie
Art. 4. Aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2015
1. Per il periodo di imposta 2015 sono confermate le maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base di cui all’articolo 6 del
a) per i redditi sino a 15 mila euro: 0,1 per cento;
b) per i redditi oltre 15 mila euro e sino a 28 mila euro: 0,2 per cento;
c) per i redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48 per cento;
d) per i redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,49 per cento;
e) per i redditi oltre 75 mila euro: 0,5 per cento.
2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,1 per cento permane sul primo scaglione di reddito; la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,48 per cento permane sul terzo scaglione di reddito; la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,49 per cento permane sul quarto scaglione di reddito; la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,5 per cento permane sul quinto scaglione di reddito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell’addizionale regionale all’IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
Art. 5. Detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia per l’anno 2015
1. Per il periodo di imposta 2015, le detrazioni previste dal comma 1 dell’articolo 12 del
a) 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell’articolo 3 della
2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dalla lettera c) del comma 1 e dal comma 2 dell’articolo 12 del
3. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consenta la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti. A tal fine, per l’esercizio finanziario 2015, è stanziato l’importo, in termini di competenza e cassa, di 2 milioni e 300 mila euro a valere sul capitolo di spesa n. 783034 – U.P.B. 05.01.01.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità meramente applicative per l’accesso alle misure di cui al comma 3.
Art. 6. Maggiorazione aliquota IRAP per l’anno 2015
1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 del
2. Per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale “ONLUS”, come previsto dal
Capo II
Disposizioni finanziarie
Art. 7. Spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati - Commissario straordinario regionale
1. Al fine di consentire l’attuazione della
a) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo;
c) oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2015 [1].
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e cassa, al capitolo n. 112091, U.P.B. 01.04.04, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015.
3. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta, il quale si avvale di una struttura di supporto. Dall’attuazione del presente comma non derivare oneri per la finanza regionale.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 1 della
5. Nell’espletamento della propria attività di gestione, il commissario straordinario regionale è autorizzato ad avvalersi delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 36 della
Art. 8. Cofinanziamento regionale della programmazione 2014-2020
1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020, con specifico riferimento alle risorse finanziarie relative alla quota regionale di cofinanziamento dei programmi comunitari, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare specifico mutuo presso la Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
Capo III
Disposizioni diverse
Art. 9. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 10. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 11. Norma di rinvio
1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
TABELLA “A”
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della