Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.2 disposizioni dei trattati |
Data: | 16/02/2011 |
Numero: | 182 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Scelta delle procedure |
Art. 3. Disposizioni comuni |
Art. 4. Procedura consultiva |
Art. 5. Procedura d’esame |
Art. 6. Rinvio al comitato di appello |
Art. 7. Adozione di atti di esecuzione in casi eccezionali |
Art. 8. Atti di esecuzione immediatamente applicabili |
Art. 9. Regolamento interno |
Art. 10. Informazioni sui lavori dei comitati |
Art. 11. Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio |
Art. 12. Abrogazione della decisione 1999/468/CE |
Art. 13. Disposizioni transitorie: adattamento degli atti di base esistenti |
Art. 14. Regime transitorio |
Art. 15. Clausola di riesame |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 19.2.277 - Regolamento 16 febbraio 2011, n. 182.
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(G.U.U.E. 28 febbraio 2011, n. L 55)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [1],
considerando quanto segue:
(1) Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, questi atti ("atti di base") devono conferire competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze di cui agli articoli 24 e 26 del trattato sull’Unione europea, al Consiglio.
(2) Spetta al legislatore, nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea ("TFUE"), la decisione, con riguardo ad ogni atto di base, se conferire competenze di esecuzione alla Commissione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, di detto trattato.
(3) Finora l’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è stato disciplinato dalla
(4) Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea dispone adesso che il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
(5) Occorre assicurare che le procedure relative a tale controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni istituzionali del TFUE, sia l’esperienza acquisita e la prassi in uso per l’attuazione della
(6) Per quegli atti di base che richiedono il controllo degli Stati membri per l’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione è opportuno, ai fini di un tale controllo, istituire comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione.
(7) Se del caso, il meccanismo di controllo dovrebbe includere il rinvio ad un comitato di appello che dovrebbe riunirsi al livello adeguato.
(8) Per motivi di semplificazione la Commissione dovrebbe esercitare le competenze di esecuzione secondo una delle due sole procedure, vale a dire la procedura consultiva o la procedura d’esame.
(9) Allo scopo di semplificare ulteriormente, ai comitati si dovrebbero applicare norme procedurali comuni, incluse le disposizioni fondamentali riguardanti il loro funzionamento e la possibilità di esprimere un parere con procedura scritta.
(10) È opportuno stabilire i criteri intesi a definire la procedura da seguire per l’adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione. Per conseguire una maggiore coerenza, i requisiti procedurali dovrebbero essere proporzionati alla natura e all’impatto degli atti di esecuzione da adottare.
(11) La procedura d’esame si dovrebbe applicare in particolare all’adozione di atti di portata generale intesi ad attuare gli atti di base e di atti di esecuzione specifici con un impatto potenziale considerevole. Tale procedura dovrebbe garantire che gli atti di esecuzione non possano essere adottati dalla Commissione se non sono conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali dovrebbero potersi applicare per un periodo di tempo limitato. La procedura dovrebbe altresì garantire che, qualora il comitato non esprima un parere, la Commissione possa rivedere il progetto di atti di esecuzione, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.
(12) Laddove l’atto di base conferisca competenze di esecuzione alla Commissione relativamente a programmi con implicazioni di bilancio considerevoli o destinati a paesi terzi si dovrebbe applicare la procedura d’esame.
(13) Il presidente di un comitato dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato o al comitato di appello e dovrebbe spiegare in quale modo si è tenuto conto delle discussioni e delle proposte di modifiche. A tal fine, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alle opinioni espresse in seno al comitato o al comitato di appello sul progetto di misure definitive antidumping o compensative.
(14) Nell’esaminare l’adozione di altri progetti di atti di esecuzione relativi a settori particolarmente sensibili, in particolare la fiscalità, la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e la protezione dell’ambiente, la Commissione, onde trovare una soluzione equilibrata, dovrà, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l’adeguatezza di un atto di esecuzione.
(15) È opportuno, come regola generale, applicare la procedura consultiva in tutti gli altri casi o nei casi in cui essa sia considerata più appropriata.
(16) Dovrebbe essere possibile, laddove ciò sia previsto in un atto di base, adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per imperativi motivi di urgenza.
(17) Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere tempestivamente e regolarmente informati dei lavori dei comitati.
(18) Il Parlamento europeo o il Consiglio dovrebbero poter indicare in qualsiasi momento alla Commissione che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione eccede le competenze di esecuzione previste nell’atto di base, tenendo presenti il loro diritto di controllo della legittimità degli atti dell’Unione.
(19) Dovrebbe essere assicurato l’accesso del pubblico alle informazioni sui lavori dei comitati, conformemente al
(20) La Commissione dovrebbe tenere un registro che contenga le informazioni relative ai lavori dei comitati. Pertanto, le norme relative alla protezione dei documenti classificati applicabili alla Commissione dovrebbero applicarsi altresì all’uso del registro.
(21) La
(22) Il presente regolamento non pregiudica le competenze della Commissione relative all’attuazione delle norme di concorrenza, previste dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità applicabili ove un atto giuridicamente vincolante dell’Unione ("atto di base") individui la necessità di condizioni uniformi di attuazione e richieda che l’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione sia soggetta al controllo degli Stati membri.
Art. 2. Scelta delle procedure
1. Un atto di base può prevedere l’applicazione della procedura consultiva o della procedura d’esame tenendo presente la natura o l’impatto degli atti di esecuzione richiesti.
2. La procedura d’esame si applica, in particolare, per l’adozione di:
a) atti di esecuzione di portata generale;
b) altri atti di esecuzione riguardanti:
i) programmi con implicazioni sostanziali;
ii) la politica agricola comune e la politica comune della pesca;
iii) l’ambiente, la sicurezza, o la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante;
iv) la politica commerciale comune;
v) la fiscalità.
3. La procedura consultiva si applica, come regola generale, per l’adozione di atti di esecuzione che non rientrino nell’ambito di applicazione del paragrafo 2. Tuttavia, la procedura consultiva può applicarsi per l’adozione degli atti di esecuzione previsti dal paragrafo 2 in casi debitamente giustificati.
Art. 3. Disposizioni comuni
1. Le disposizioni comuni di cui al presente articolo si applicano a tutte le procedure di cui agli articoli da 4 a 8.
2. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il presidente non prende parte alle votazioni del comitato.
3. Il presidente sottopone al comitato il progetto di atto di esecuzione che deve essere adottato dalla Commissione.
Salvo in casi debitamente giustificati, il presidente convoca una riunione entro un termine non inferiore a quattordici giorni dalla presentazione del progetto di atto di esecuzione e del progetto di ordine del giorno al comitato. Il comitato esprime il suo parere sul progetto di atto di esecuzione entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione. I termini sono proporzionati e offrono ai membri del comitato tempestive e effettive opportunità di esaminare il progetto di atto di esecuzione ed esprimere la loro posizione.
4. Fino a quando il comitato non esprime un parere, ogni suo membro può proporre modifiche e il presidente può presentare versioni modificate del progetto di atto di esecuzione.
Il presidente si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. Il presidente informa il comitato del modo in cui si è tenuto conto delle discussioni e delle proposte di modifiche, in particolare per quanto riguarda le proposte che sono state ampiamente sostenute in seno al comitato.
5. In casi debitamente giustificati, il presidente può ottenere l’opinione del comitato con procedura scritta. Il presidente comunica ai membri del comitato il progetto di atto di esecuzione e fissa un termine per la presentazione di un parere in funzione dell’urgenza della questione in esame. Si presume che qualsiasi membro del comitato che non si sia opposto al progetto di atto di esecuzione o che non si sia esplicitamente astenuto dal votarlo entro la scadenza del termine fissato abbia tacitamente approvato il progetto di atto di esecuzione.
Salvo disposizione contraria nell’atto di base, la procedura scritta è conclusa senza esito quando, entro il termine di cui al primo comma, il presidente lo decida o un membro del comitato lo richieda. In tal caso, il presidente convoca una riunione del comitato entro un termine ragionevole.
6. Il parere del comitato è iscritto a verbale. I membri del comitato hanno il diritto di chiedere che la loro posizione figuri a verbale. Il presidente invia senza indugio il processo verbale ai membri del comitato.
7. Se del caso, il meccanismo di controllo prevede il rinvio a un comitato di appello.
Il comitato di appello adotta il suo regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri, su proposta della Commissione.
Qualora una questione sia sottoposta al comitato di appello, esso si riunisce non prima di quattordici giorni, salvo in casi debitamente giustificati, e non oltre sei settimane dopo la data del rinvio. Fatto salvo il paragrafo 3, il comitato di appello esprime il suo parere entro due mesi dalla data del rinvio.
Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di appello.
Il presidente fissa la data della riunione del comitato di appello in stretta cooperazione con i membri del comitato, in modo da permettere agli Stati membri e alla Commissione di essere rappresentati a un livello appropriato. Entro il 1 aprile 2011 la Commissione convoca la prima riunione del comitato di appello al fine di adottare il suo regolamento interno.
Art. 4. Procedura consultiva
1. Nei casi in cui si applica la procedura consultiva, il comitato esprime il proprio parere, procedendo eventualmente a votazione. Se il comitato procede a votazione, il parere è espresso a maggioranza semplice dei suoi membri.
2. La Commissione decide sul progetto di atto di esecuzione da adottare, tenendo nella massima considerazione le conclusioni raggiunte nei dibattiti svolti in seno al comitato e il parere espresso.
Art. 5. Procedura d’esame
1. Nei casi in cui si applica la procedura d’esame, il comitato esprime il proprio parere con la maggioranza prevista dall’articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull’Unione europea e, ove applicabile, dall’articolo 238, paragrafo 3, TFUE, per gli atti che devono essere adottati su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri all’interno del comitato sono ponderati nel modo stabilito nei suddetti articoli.
2. Nei casi in cui il comitato esprime un parere positivo, la Commissione adotta il progetto di atto di esecuzione.
3. Fatto salvo l’articolo 7, se il comitato esprime un parere negativo, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione. Qualora ritenga che sia necessario un atto di esecuzione, il presidente può sottoporre una versione modificata del progetto di atto di esecuzione allo stesso comitato entro due mesi dalla presentazione del parere negativo, ovvero presentare il progetto di atto di esecuzione entro un mese dalla suddetta presentazione al comitato di appello per una nuova delibera.
4. Nei casi in cui non è espresso alcun parere, la Commissione può adottare il progetto di atto di esecuzione, tranne nel caso di cui al secondo comma. Se la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione, il presidente può presentare al comitato una versione modificata dello stesso.
Fatto salvo l’articolo 7, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione nel caso in cui:
a) tale atto riguardi la fiscalità, i servizi finanziari, la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante, o misure definitive multilaterali di salvaguardia;
b) l’atto di base preveda che il progetto di atto di esecuzione non possa essere adottato nei casi in cui non è espresso alcun parere; oppure
c) la maggioranza semplice dei componenti del comitato sia contraria.
In uno qualsiasi dei casi di cui al secondo comma, qualora si ritenga che un atto di esecuzione sia necessario, il presidente può sottoporre una versione modificata di tale atto allo stesso comitato entro due mesi dal voto ovvero presentare il progetto di atto di esecuzione entro un mese dal voto al comitato di appello per una nuova delibera.
5. In deroga al paragrafo 4, la seguente procedura si applica per l’adozione del progetto di misure definitive antidumping o compensative, qualora non sia espresso alcun parere da parte del comitato e la maggioranza semplice dei suoi membri si opponga al progetto di atto di esecuzione.
La Commissione svolge consultazioni con gli Stati membri. Entro non meno di quattordici giorni e non oltre un mese dopo la riunione del comitato, la Commissione informa i membri del comitato dei risultati di tali consultazioni e sottopone al comitato di appello un progetto di atto di esecuzione. In deroga all’articolo 3, paragrafo 7, il comitato di appello si riunisce entro non meno di quattordici giorni e non oltre un mese dopo la presentazione del progetto di atto di esecuzione. Il comitato di appello esprime il suo parere conformemente all’articolo 6. I termini stabiliti nel presente paragrafo non pregiudicano l’esigenza di rispettare le scadenze fissate negli atti di base pertinenti.
Art. 6. Rinvio al comitato di appello
1. Il comitato di appello esprime il proprio parere con la maggioranza prevista dall’articolo 5, paragrafo 1.
2. Fino a quando un parere non è espresso, ogni membro del comitato di appello può proporre modifiche al progetto di atto di esecuzione e il presidente può decidere se modificarlo o no.
Il presidente si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato di appello.
Il presidente informa il comitato di appello del modo in cui si è tenuto conto delle discussioni e delle proposte di modifiche, in particolare per quanto riguarda le proposte di modifiche che sono state ampiamente sostenute in seno al comitato di appello.
3. Nei casi in cui il comitato di appello esprima un parere positivo, la Commissione adotta il progetto di atto di esecuzione.
Nei casi in cui non è espresso alcun parere, la Commissione può adottare il progetto di atto di esecuzione.
Nei casi in cui il comitato di appello esprima un parere negativo, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione.
4. In deroga al paragrafo 3, per l’adozione di misure definitive multilaterali di salvaguardia, in mancanza di un parere positivo votato con la maggioranza di cui all’articolo 5, paragrafo 1, la Commissione non adotta il progetto di misure.
5. In deroga al paragrafo 1, fino al 1 settembre 2012 il comitato di appello esprime il proprio parere sul progetto di misure definitive antidumping o compensative a maggioranza semplice dei suoi membri.
Art. 7. Adozione di atti di esecuzione in casi eccezionali
In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione, nel caso in cui esso debba essere adottato senza indugio per evitare il verificarsi di crisi significative dei mercati nel settore dell’agricoltura o di un rischio agli interessi finanziari dell’Unione, ai sensi dell’articolo 325 TFUE.
In questo caso, la Commissione presenta immediatamente l’atto di esecuzione adottato al comitato di appello. Qualora quest’ultimo esprima un parere negativo sull’atto di esecuzione adottato, la Commissione abroga immediatamente tale atto. Qualora il comitato di appello esprima un parere positivo o non sia espresso alcun parere, l’atto di esecuzione rimane in vigore.
Art. 8. Atti di esecuzione immediatamente applicabili
1. In deroga agli articoli 4 e 5, un atto di base può prevedere, per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, che si debba applicare il presente articolo.
2. La Commissione adotta un atto di esecuzione che è immediatamente applicabile senza previa presentazione ad un comitato e rimane in vigore per un periodo non superiore a sei mesi, salvo che l’atto di base preveda altrimenti.
3. Al massimo quattordici giorni dopo la sua adozione, il presidente sottopone l’atto di cui al paragrafo 2 al comitato competente al fine di ottenerne il parere.
4. Laddove si applica la procedura d’esame, nel caso in cui il comitato presenti un parere negativo, la Commissione abroga immediatamente l’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 2.
5. Nei casi in cui la Commissione adotti misure provvisorie antidumping o compensative, si applica la procedura di cui al presente articolo. La Commissione adotta tali misure dopo aver consultato o, in casi di estrema urgenza, avere informato gli Stati membri. In quest’ultimo caso, le consultazioni si svolgono al più tardi nei dieci giorni successivi alla notifica agli Stati membri delle misure adottate dalla Commissione.
Art. 9. Regolamento interno
1. Ogni comitato adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo da redigersi ad opera della Commissione previa consultazione con gli Stati membri. La Commissione pubblica tale regolamento di procedura tipo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I comitati esistenti adattano, per quanto necessario, il proprio regolamento interno al regolamento di procedura tipo.
2. Ai comitati si applicano i principi e le condizioni riguardanti l’accesso del pubblico ai documenti e le norme sulla protezione dei dati applicabili alla Commissione.
Art. 10. Informazioni sui lavori dei comitati
1. La Commissione tiene un registro dei lavori dei comitati che contiene:
a) un elenco dei comitati;
b) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati;
c) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli;
d) i progetti di atti di esecuzione su cui i comitati sono invitati a esprimere un parere;
e) i risultati delle votazioni;
f) i progetti di atti di esecuzione definitivi che fanno seguito alla presentazione di pareri dei comitati;
g) le informazioni riguardanti l’adozione del progetto di atti di esecuzione definitivi da parte della Commissione; nonché
h) i dati statistici sul lavoro dei comitati.
2. La Commissione pubblica inoltre una relazione annuale sul lavoro dei comitati.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme applicabili.
4. Contemporaneamente al loro invio ai membri del comitato, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio i documenti di cui al paragrafo 1, lettere b), d) ed f), informandoli anche della disponibilità di detti documenti.
5. I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera h), sono resi pubblici nel registro.
Art. 11. Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio
Nel caso in cui l’atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio possono, in qualsiasi momento, comunicare alla Commissione di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri d’esecuzione previsti nell’atto di base. In tal caso, la Commissione riesamina il progetto di atto di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione.
Art. 12. Abrogazione della
La
Gli effetti dell’articolo 5 bis della
Art. 13. Disposizioni transitorie: adattamento degli atti di base esistenti
1. Laddove gli atti di base adottati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento prevedano l’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione conformemente alla
a) qualora l’atto di base faccia riferimento all’articolo 3 della
b) qualora l’atto di base faccia riferimento all’articolo 4 della
c) qualora l’atto di base faccia riferimento all’articolo 5 della
d) qualora l’atto di base faccia riferimento all’articolo 6 della
e) qualora l’atto di base faccia riferimento agli articoli 7 e 8 della
2. Gli articoli 3 e 9 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti ai fini del paragrafo 1.
3. L’articolo 7 del presente regolamento si applica solo alle procedure vigenti che fanno riferimento all’articolo 4 della
4. Le disposizioni transitorie di cui al presente articolo non pregiudicano la natura degli atti pertinenti.
Art. 14. Regime transitorio
Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato ha già espresso il proprio parere conformemente alla
Art. 15. Clausola di riesame
Entro il 1 marzo 2016, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del presente regolamento, corredata, se necessario, di adeguate proposte legislative.
Art. 16. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1 marzo 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2011.
[2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[3] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.