§ 6.1.159 - Regolamento 23 maggio 2007, n. 614.
Regolamento n. 614/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+).


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:23/05/2007
Numero:614


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Criteri di ammissibilità
Art. 4.  Obiettivi specifici
Art. 5.  Tipologie di intervento
Art. 6.  Programmazione e selezione dei progetti
Art. 7.  Beneficiari
Art. 8.  Partecipazione di paesi terzi
Art. 9.  Complementarità tra strumenti finanziari
Art. 10.  Durata e risorse di bilancio
Art. 11.  Monitoraggio
Art. 12.  Tutela degli interessi finanziari della Comunità
Art. 13.  Comitato
Art. 14.  Decisioni di attuazione
Art. 15.  Valutazione
Art. 16.  Abrogazione e disposizioni transitorie
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 6.1.159 - Regolamento 23 maggio 2007, n. 614. [1]

Regolamento n. 614/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+).

(G.U.U.E. 9 giugno 2007, n. L 149)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

 

visto il parere del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'8 maggio 2007,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La tutela dell'ambiente è una delle dimensioni chiave dello sviluppo sostenibile dell'Unione europea. È una priorità per il cofinanziamento comunitario e dovrebbe essere finanziata in primo luogo attraverso strumenti finanziari comunitari orizzontali, compresi il fondo europeo di sviluppo regionale, il fondo sociale europeo, il fondo di coesione, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, il fondo europeo della pesca e il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.

 

(2) Tali strumenti finanziari comunitari non contemplano tutte le priorità ambientali. È pertanto necessario uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) che fornisca sostegno specifico per lo sviluppo e l'attuazione della politica e della legislazione comunitarie in materia ambientale, in particolare degli obiettivi del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (6° PAA), di cui alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 .

 

(3) Il sostegno dovrebbe essere fornito attraverso convenzioni di sovvenzione e contratti di appalto pubblico previsti nell'ambito del regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee .

 

(4) I progetti finanziati nel quadro di LIFE+ dovrebbero soddisfare i criteri di ammissibilità per ottenere il migliore utilizzo possibile dei fondi comunitari, per assicurare un valore aggiunto europeo ed evitare che siano finanziate attività ricorrenti, come le operazioni quotidiane. Ciò non dovrebbe impedire il finanziamento di progetti innovativi o a carattere dimostrativo.

 

(5) Nel settore della natura e della biodiversità l'attuazione della politica e della normativa comunitarie offre di per sé un quadro per un valore aggiunto europeo. I progetti riguardanti le migliori pratiche o di dimostrazione, compresi quelli connessi alla gestione e alla designazione di siti Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche , e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici , dovrebbero essere considerati ammissibili al finanziamento comunitario nell'ambito di LIFE+, salvo qualora siano considerati ammissibili a finanziamenti nel contesto di altri strumenti finanziari comunitari.

 

(6) Dovrebbero essere adottate disposizioni per garantire un finanziamento adeguato della rete Natura 2000, compreso il cofinanziamento comunitario. Dato che l'obiettivo del presente regolamento è quello di finanziare soltanto le migliori pratiche o i progetti a carattere dimostrativo relativi alla gestione dei siti di Natura 2000, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la messa a disposizione di fondi sufficienti mediante altri strumenti per la gestione della rete il cui costo annuale è stato stimato nel 2004 intorno a 6.100.000.000 EUR.

 

(7) I progetti innovativi o di dimostrazione attinenti agli obiettivi ambientali della Comunità, compresi lo sviluppo o la diffusione di tecniche, know-how o tecnologie finalizzate alle migliori pratiche, come pure i progetti finalizzati alle campagne di sensibilizzazione e alla formazione specifica per gli agenti implicati in iniziative di prevenzione degli incendi boschivi, dovrebbero essere considerati ammissibili al finanziamento comunitario nell'ambito di LIFE+, salvo qualora siano considerati ammissibili a finanziamenti nel contesto di altri strumenti finanziari comunitari.

 

(8) I progetti finalizzati alla definizione e alla realizzazione di obiettivi comunitari connessi con il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle foreste e delle interazioni ambientali dovrebbero essere considerati ammissibili al finanziamento comunitario nell'ambito di LIFE+, salvo qualora siano considerati ammissibili a finanziamenti nel contesto di altri strumenti finanziari comunitari.

 

(9) Ai fini della formulazione e dell'attuazione di una politica efficace nell'ambito del 6° PAA sono indispensabili il sostegno ai progetti riguardanti le migliori pratiche o di dimostrazione per la formulazione o l'attuazione di una politica comunitaria in materia di ambiente, la dimostrazione di approcci, tecnologie, metodi e strumenti innovativi, il consolidamento della base delle conoscenze, lo sviluppo delle capacità di attuazione, la promozione di una governanza efficiente, la promozione del collegamento in rete, dell'apprendimento reciproco e dello scambio delle migliori pratiche, nonché una migliore diffusione delle informazioni e una maggiore sensibilizzazione e comunicazione. Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire alla formulazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione della politica e della legislazione ambientali, nonché alla loro comunicazione e diffusione in tutta la Comunità.

 

(10) LIFE+ dovrebbe constare di tre componenti: «LIFE+ Natura e biodiversità», «LIFE+ Politica e governanza ambientali» e «LIFE+ Informazione e comunicazione». I progetti finanziati da LIFE+ dovrebbero poter contribuire alla realizzazione degli obiettivi specifici di più di una delle tre componenti e poter comportare la partecipazione di più di uno Stato membro, nonché contribuire allo sviluppo di approcci strategici per conseguire obiettivi ambientali.

 

(11) Per svolgere il ruolo che le compete nell'avviare la formulazione e l'attuazione delle pertinenti politiche, la Commissione dovrebbe utilizzare le risorse di LIFE+ per portare a termine studi e valutazioni, avviare servizi in vista dell'attuazione e dell'integrazione della politica e della normativa in materia di ambiente, tenere riunioni, seminari e workshop con esperti e soggetti interessati, sviluppare e mantenere operative reti nonché sviluppare e provvedere alla manutenzione di sistemi informatici. La Commissione dovrebbe utilizzare inoltre la parte del bilancio di LIFE+ per intraprendere attività di informazione, pubblicazione e divulgazione, incluse manifestazioni, esposizioni e analoghe misure di sensibilizzazione, per sostenere i costi di preparazione e produzione di materiale audiovisivo e per procurarsi assistenza tecnica e/o amministrativa in connessione con l'individuazione, la preparazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo contabile e la sorveglianza di programmi e progetti.

 

(12) Le organizzazioni non governative (ONG) contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente. È pertanto opportuno che parte del bilancio di LIFE+ sostenga le operazioni di diverse ONG ambientali debitamente qualificate attraverso la concessione, in modo trasparente e rispettoso della concorrenza, di sovvenzioni di funzionamento su base annua. Dette ONG dovrebbero essere indipendenti e senza scopo di lucro e dovrebbero svolgere attività in almeno tre paesi europei, da sole o sotto forma di associazione.

 

(13) L'esperienza derivante dagli strumenti attuali e passati ha evidenziato la necessità di procedere ad una pianificazione e ad una programmazione su base pluriennale e di concentrare gli sforzi intesi alla promozione della tutela ambientale, individuando le priorità e identificando i settori di attività che possono beneficiare del cofinanziamento comunitario.

 

(14) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a presentare priorità annuali nazionali diverse sia da piani e programmi preparati per vari settori e che costituiscono il quadro per la futura concessione dell'autorizzazione, sia da piani e programmi per i quali è stata prescritta la valutazione a norma della direttiva 92/43/CEE e dette priorità non dovrebbero essere considerate piani o programmi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

 

(15) Nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie, compresi gli strumenti finanziari, dovrebbero essere integrati requisiti in materia di tutela dell'ambiente. LIFE+ dovrebbe pertanto essere complementare ad altri strumenti finanziari comunitari e la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare detta complementarità a livello comunitario, nazionale, regionale e locale.

 

(16) Coerentemente con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) e del Consiglio europeo di Salonicco (giugno 2003), è opportuno che i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione siano ammessi a partecipare ai programmi comunitari, alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali con essi conclusi.

 

(17) È necessario consolidare vari strumenti ambientali esistenti e semplificare la programmazione e la gestione creando uno strumento finanziario unico e più razionale per l'ambiente.

 

(18) È altresì necessario assicurare una transizione graduale e continuare a monitorare, a sottoporre a controllo finanziario e a valutazione qualitativa le attività finanziate nell'ambito dei programmi attualmente in corso una volta che questi ultimi saranno giunti a scadenza.

 

(19) Il presente regolamento istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

 

(20) L'obiettivo generale di LIFE+ è contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente e, in particolare, favorire l'attuazione del 6° PAA. Operando insieme, valendosi degli strumenti comunitari per migliorare i risultati a livello nazionale o locale, realizzare gli obiettivi comunitari o provvedere a scambi di informazione su scala comunitaria, gli Stati membri possono ottenere valore aggiunto europeo. Poiché tale obiettivo di LIFE+ non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(21) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

 

(22) In particolare, la Commissione ha il potere di integrare l'allegato I del presente regolamento con nuove misure e di modificare l'allegato II del presente regolamento. Tali misure di portata generale ed intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a integrare quest'ultimo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente («LIFE+»).

2. Obiettivo generale di LIFE+ è contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente, compresa l'integrazione dell'ambiente in altre politiche, contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile In particolare, LIFE+ favorisce l'attuazione del 6° PAA, comprese le strategie tematiche, e finanzia misure e progetti con valore aggiunto europeo negli Stati membri.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1) per «6° PAA» si intende il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE;

2) per «regolamento finanziario» si intende il regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002.

 

     Art. 3. Criteri di ammissibilità

1. I progetti finanziati da LIFE+ soddisfano i seguenti criteri:

a) sono di interesse comunitario in quanto apportano un contributo significativo al conseguimento dell'obiettivo generale di LIFE+ di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

b) sono coerenti e fattibili sotto il profilo tecnico e finanziario e presentano un rapporto costi-benefici soddisfacente.

Ove possibile, i progetti finanziati da LIFE + promuovono sinergie tra diverse priorità nell'ambito del 6° PAA e l'integrazione.

2. Inoltre, al fine di assicurare un valore aggiunto europeo e per evitare che siano finanziate attività ricorrenti, i progetti devono soddisfare almeno uno dei criteri seguenti:

a) sono progetti riguardanti le migliori pratiche o di dimostrazione destinati a dare attuazione alla direttiva 79/409/CEE o alla direttiva 92/43/CEE;

b) sono progetti innovativi o di dimostrazione attinenti ad obiettivi comunitari in materia di ambiente, compresi lo sviluppo o la diffusione di tecniche, know how o tecnologie finalizzati alle migliori pratiche;

c) sono campagne di sensibilizzazione e formazione specifica per gli agenti implicati nella prevenzione degli incendi boschivi;

d) sono progetti finalizzati alla definizione ed alla realizzazione di obiettivi comunitari connessi con il monitoraggio a lungo termine e su larga scala, armonizzato e completo, delle foreste e delle interazioni ambientali.

 

     Art. 4. Obiettivi specifici

1. LIFE+ consta di tre componenti:

 

- LIFE+ Natura e biodiversità;

 

- LIFE+ Politica e governanza ambientali;

 

- LIFE+ Informazione e comunicazione.

 

2. LIFE+ Natura e biodiversità si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

 

a) contribuire all'attuazione della politica e della normativa comunitarie in materia di natura e biodiversità, in particolare delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, incluso a livello locale e regionale, e sostenere l'ulteriore sviluppo e attuazione della rete Natura 2000, compresi gli habitat e le specie costieri e marini;

 

b) contribuire a consolidare la base delle conoscenze per la formulazione, il monitoraggio e la valutazione della politica e della normativa comunitarie in materia di natura e biodiversità;

 

c) fornire un sostegno alla messa a punto e all'attuazione di approcci e strumenti per il monitoraggio e la valutazione della natura e della biodiversità e dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto su di esse, specialmente in rapporto con la realizzazione dell'obiettivo di bloccare la perdita di biodiversità nella Comunità entro il 2010 e con la minaccia per la natura e la biodiversità rappresentata dal cambiamento climatico;

 

d) fornire un sostegno al miglioramento della governanza ambientale favorendo una maggiore partecipazione dei soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative, al processo di consultazione e all'attuazione della politica e della legislazione in materia di natura e biodiversità.

 

3. LIFE+ Politica e governanza ambientali si prefigge i seguenti obiettivi specifici, in relazione agli obiettivi del 6° PAA, compreso per i settori prioritari dei cambiamenti climatici, dell'ambiente e della salute e qualità della vita nonché delle risorse naturali e dei rifiuti:

 

a) contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di approcci, tecnologie, metodi e strumenti innovativi;

 

b) contribuire a consolidare la base delle conoscenze per la formulazione, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione di ambiente;

 

c) fornire un sostegno alla messa a punto e all'attuazione di approcci per il monitoraggio e la valutazione dello stato dell'ambiente e dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto su di esso;

 

d) agevolare l'attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente, soprattutto a livello locale e regionale;

 

e) fornire un sostegno al miglioramento della governanza ambientale, favorendo una maggiore partecipazione dei soggetti interessati, comprese le ONG, al processo di consultazione e all'attuazione delle politiche.

 

4. LIFE+ Informazione e comunicazione si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

 

a) assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi boschivi;

 

b) fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, quali informazione, azioni e campagne di comunicazione, conferenze e formazione, inclusa la formazione in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

 

5. Nell'allegato I è riportato l'elenco delle misure ammissibili.

 

     Art. 5. Tipologie di intervento

1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

 

a) convenzioni di sovvenzione;

 

b) contratti di appalto pubblico.

 

2. Le sovvenzioni comunitarie possono essere concesse secondo modalità specifiche, quali gli accordi quadro di partenariato, la partecipazione a fondi e meccanismi finanziari oppure il cofinanziamento di sovvenzioni di funzionamento o di sovvenzioni per azioni a favore di organismi che perseguono obiettivi di interesse generale europeo non sono soggette alle disposizioni in materia di degressività contenute nel regolamento finanziario.

 

3. Con riferimento alle sovvenzioni per azioni, la percentuale massima di cofinanziamento è del 50% delle spese ammissibili. Tuttavia, eccezionalmente, la percentuale massima di cofinanziamento per LIFE+ Natura e biodiversità può raggiungere il 75% delle spese ammissibili per i progetti riguardanti habitat o specie prioritari ai fini dell'applicazione della direttiva 92/43/CEE o specie di uccelli considerate prioritarie ai fini del finanziamento da parte del comitato istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva 79/409/CEE, allorché necessario per conseguire l'obiettivo prefissato in materia di conservazione.

 

4. Nel caso di contratti di appalto pubblico, i fondi comunitari possono coprire i costi per l'acquisto di beni e servizi. Tali costi possono comprendere le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

 

5. I costi salariali dei funzionari pubblici possono essere finanziati soltanto nella misura in cui riguardano le spese per le attività connesse con l'attuazione del progetto che la pertinente autorità pubblica non avrebbe sostenuto se il progetto in questione non fosse stato avviato. Il personale di cui trattasi deve essere specificamente assegnato ad un progetto e deve costituire un onere finanziario aggiuntivo rispetto al costo del personale permanente in servizio.

 

6. La Commissione attua il presente regolamento a norma del regolamento finanziario.

 

     Art. 6. Programmazione e selezione dei progetti

1. Almeno il 78% delle risorse di bilancio per LIFE+ dev'essere usato per sovvenzioni di azioni per progetti.

2. La Commissione assicura un'equilibrata distribuzione dei progetti per mezzo di una ripartizione nazionale annuale indicativa per i periodi 2007-2010 e 2011-2013, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) popolazione:

i) popolazione complessiva di ciascuno Stato membro. A questo criterio si applica un fattore di ponderazione del 50%;

e

ii) densità demografica di ciascuno Stato membro, fino ad un limite pari al doppio della densità demografica media dell'Unione europea. A questo criterio si applica un fattore di ponderazione del 5%;

b) natura e biodiversità:

i) superficie totale dei siti di importanza comunitaria per ciascuno Stato membro, espressa in percentuale della superficie totale dei siti di importanza comunitaria. A questo criterio è applicato un fattore di ponderazione del 25%;

e

ii) percentuale del territorio di uno Stato membro coperta da siti di importanza comunitaria in relazione alla percentuale del territorio comunitario coperta da siti di importanza comunitaria. A questo criterio si applica un fattore di ponderazione del 20%.

Non appena sono disponibili i dati per tutti gli Stati membri, la Commissione procede ai calcoli per la componente Natura e Biodiversità in base sia ai siti di importanza comunitaria sia alle zone di protezione speciale, evitando peraltro doppi conteggi.

La Commissione può inoltre procedere ad assegnazioni supplementari per gli Stati membri privi di sbocco sul mare. L'importo complessivo di tali assegnazioni non supera il 3% delle risorse di bilancio totali dedicate alle sovvenzioni di azioni per progetti.

Tuttavia, la Commissione provvede affinché nessuno Stato membro riceva un'assegnazione inferiore ad un congruo importo che, tenendo conto della densità demografica, della spesa ambientale, delle esigenze ambientali e della capacità di assorbimento, va da 1 a 3 milioni di EUR all'anno.

3. Il programma strategico pluriennale di cui all'allegato II specifica i settori prioritari di azione per il finanziamento comunitario in rapporto agli obiettivi e ai criteri stabiliti agli articoli 1, 3 e 4.

Gli Stati membri possono, per la parte del bilancio dedicata alle sovvenzioni di azioni per progetti, presentare alla Commissione priorità annuali nazionali, scelte tra quelle dell'allegato II, che, a seconda del caso:

a) identificano i settori prioritari e i tipi di progetti, tenendo conto delle esigenze individuate a lungo termine;

e

b) delineano gli obiettivi nazionali specifici.

 

Se uno Stato membro decide di presentare alla Commissione priorità nazionali annuali, esso può includere priorità transnazionali.

 

4. Se uno Stato membro decide di presentare alla Commissione priorità nazionali annuali, esso vi provvede non appena possibile e non oltre la data di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a). Nessuna di tali priorità è presentata relativamente al bando annuale per la presentazione di proposte concernente il bilancio per il 2007.

 

5. La Commissione indice annualmente un bando per la presentazione di proposte relative alle componenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, tenendo conto in particolare del programma strategico pluriennale di cui all'allegato II e di qualsiasi priorità annuale presentata in ottemperanza al paragrafo 4 del presente articolo.

 

6. Gli Stati membri inoltrano alla Commissione tutte le proposte per i progetti da finanziare. Nel caso di progetti transnazionali, lo Stato membro in cui il beneficiario è registrato è tenuto a inoltrare la proposta. Il progetto è contabilizzato, in termini proporzionali, all'interno delle ripartizioni indicative nazionali degli Stati membri interessati.

 

Gli Stati membri possono fornire commenti scritti su singole proposte di progetti. In particolare, essi possono esprimere commenti sul fatto che una proposta corrisponda alle priorità nazionali annuali scelte tra quelle dell'allegato II.

 

7. La Commissione seleziona progetti sulla base degli obiettivi e dei criteri di cui agli articoli 1, 3 e 4 e di cui agli allegati I e II.

 

Nel compilare l'elenco dei progetti presi in considerazione per il riconoscimento di un sostegno finanziario nel rispetto delle ripartizioni indicative nazionali stabilite a norma del paragrafo 2, la Commissione dà priorità a quei progetti che costituiscono il contributo più importante per il raggiungimento degli obiettivi comunitari, tenendo conto:

 

a) delle priorità nazionali presentate in ottemperanza al paragrafo 4;

 

e

 

b) dei commenti degli Stati membri su singoli progetti presentati a norma del paragrafo 6. La Commissione presta particolare riguardo ai progetti transnazionali ove la cooperazione transnazionale si riveli essenziale per garantire la tutela dell'ambiente, in particolar modo la conservazione delle specie e si adopererà per assicurare che almeno il 15% delle risorse di bilancio per sovvenzioni di azioni per progetti sia assegnato a progetti transnazionali.

 

8. Se la somma del cofinanziamento necessario per progetti inseriti nell'elenco compilato in ottemperanza al paragrafo 7 riguardo a un determinato Stato membro è inferiore alla quota di ripartizione indicativa riservata a detto Stato membro sulla base dei criteri definiti al paragrafo 2, la Commissione utilizza la differenza per cofinanziare quei progetti presentati da altri Stati membri che costituiscono il contributo più importante per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di cui agli articoli 1, 3 e 4 e di cui agli allegati I e II.

 

9. Nel proporre al comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1 l'elenco dei progetti oggetto di cofinanziamento, la Commissione fornisce una spiegazione scritta di come essa abbia considerato i criteri di ripartizione stabiliti in ottemperanza al paragrafo 2 del presente articolo e delle priorità nazionali annuali, nonché dei commenti presentati a norma dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e nel rispetto degli obiettivi e dei criteri di cui agli articoli 1, 3 e 4.

 

10. La Commissione pubblica regolarmente gli elenchi dei progetti finanziati tramite LIFE+, con una breve descrizione degli obiettivi e dei risultati conseguiti e un prospetto sintetico dei fondi erogati. A tal fine essa si avvale di mezzi e tecnologie appropriati, compreso Internet.

 

     Art. 7. Beneficiari

Possono ricevere finanziamenti tramite LIFE+ organismi, soggetti e istituzioni pubblici e/o privati.

 

     Art. 8. Partecipazione di paesi terzi

A condizione che siano ottenuti stanziamenti supplementari, i programmi finanziati tramite LIFE+ sono aperti alla partecipazione dei seguenti paesi:

 

a) gli Stati EFTA che sono diventati membri dell'agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale ;

 

b) i paesi candidati all'adesione all'Unione europea;

 

c) i paesi dei Balcani occidentali partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione.

 

     Art. 9. Complementarità tra strumenti finanziari

Il presente regolamento non finanzia misure che ottemperano ai criteri di ammissibilità e rientrano nella sfera di applicazione di altri strumenti finanziari comunitari, tra cui il fondo europeo di sviluppo regionale, il fondo sociale europeo, il fondo di coesione, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, il fondo europeo della pesca e il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, o che ricevono assistenza per i medesimi obiettivi da detti strumenti. I beneficiari a norma del presente regolamento forniscono informazioni sui finanziamenti che hanno ottenuto tramite il bilancio comunitario e sulle loro richieste di finanziamento in corso alla Commissione. La Commissione e gli Stati membri si adoperano per assicurare il coordinamento e la complementarità con altri strumenti comunitari. La Commissione riferisce su tali questioni nell'ambito della revisione di medio termine e della valutazione finale di cui all'articolo 15.

 

     Art. 10. Durata e risorse di bilancio

1. Il presente regolamento è attuato nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013.

 

2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione di LIFE+ per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2013 è pari a 2.143.409.000 EUR.

 

3. Le risorse di bilancio assegnate alle azioni previste nel presente regolamento sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea.

 

Gli stanziamenti annuali disponibili sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

 

4. Almeno il 50% delle risorse di bilancio per LIFE+ destinate alle sovvenzioni di azioni per progetti è assegnato a misure a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.

 

     Art. 11. Monitoraggio

1. Per progetti finanziati da LIFE+, il beneficiario trasmette alla Commissione relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento di ciascun progetto è inoltre trasmessa una relazione finale.

 

2. Senza pregiudizio dei controlli eseguiti a norma dell'articolo 248 del trattato dalla Corte dei conti in collaborazione con le istituzioni o i servizi nazionali di controllo competenti o di eventuali ispezioni effettuate a norma dell'articolo 279, paragrafo 1, lettera b) del trattato, i funzionari o altri agenti della Commissione controllano in loco i progetti finanziati nell'ambito di LIFE+, anche mediante controlli a campione, in particolare allo scopo di verificare l'ottemperanza ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3.

 

3. I contratti e le convenzioni conclusi in forza del presente regolamento prevedono in particolare la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione o di eventuali rappresentanti autorizzati dalla Commissione e l'esecuzione di controlli da parte della Corte dei conti, se necessario effettuati in loco.

 

4. Il beneficiario dell'assistenza finanziaria tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con il progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo a quest'ultimo.

 

5. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

 

6. La Commissione adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che i progetti finanziati siano eseguiti correttamente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento finanziario.

 

     Art. 12. Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. In sede di attuazione dei progetti finanziati in forza del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a norma del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità , del regolamento (Euratom/CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità , e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) .

 

2. Per i progetti finanziati nell'ambito di LIFE+, la «irregolarità» di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti dalle Comunità, a causa di una spesa ingiustificata.

 

3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un progetto qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione in cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un progetto modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del medesimo.

 

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l'andamento dell'esecuzione di un progetto giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e chiedere il rimborso dei fondi già erogati.

 

5. Gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

 

     Art. 13. Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

     Art. 14. Decisioni di attuazione

1. Le seguenti decisioni intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2:

 

a) decisioni intese ad aggiungere misure all'allegato I;

 

e

 

b) decisioni intese a modificare l'allegato II.

 

2. Sono adottate le seguenti decisioni di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3:

 

a) decisioni intese a specificare formato, contenuto e date di presentazione delle priorità annuali nazionali, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4;

 

b) decisioni intese a specificare le particolarità della procedura di selezione dei progetti per il periodo compreso tra il 2008 e il 2013 a norma dell'articolo 6;

 

c) decisioni intese a individuare l'elenco dei progetti ammessi al cofinanziamento nei termini di cui all'articolo 6, paragrafi 7 e 8;

 

d) decisioni intese a determinare forma e contenuto delle relazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e

 

e) decisioni intese a fissare indicatori di ausilio al monitoraggio delle misure finanziate da LIFE+.

 

     Art. 15. Valutazione

1. La Commissione provvede affinché sia attuato un monitoraggio periodico dei programmi pluriennali per valutarne l'impatto.

 

2. Entro il 30 settembre 2010 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1 una revisione intermedia di LIFE +. La revisione intermedia valuta l'attuazione del presente regolamento nel periodo compreso tra il 2007 e il 2009. La Commissione propone, se del caso, modifiche delle decisioni di attuazione a norma dell'articolo 14.

 

3. La Commissione predispone una valutazione finale dell'attuazione del presente regolamento, intesa a determinare il contributo prestato dalle azioni e dai progetti finanziati in base al presente regolamento, sia in termini specifici sia in termini generali, all'attuazione, all'aggiornamento ed allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente, nonché l'uso che si è fatto degli stanziamenti. Essa trasmette detta valutazione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 31 dicembre 2012, se del caso corredandola di una proposta relativa all'ulteriore sviluppo di uno strumento finanziario destinato esclusivamente al settore ambientale, da applicare a decorrere dal 2014.

 

     Art. 16. Abrogazione e disposizioni transitorie

1. I seguenti strumenti sono abrogati a fini di semplificazione e di consolidamento:

 

a) regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE);

 

b) decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente umano;

 

c) decisione n. 466/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale;

 

d) regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) .

 

2. Le misure avviate prima del 31 dicembre 2006 in forza degli atti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere disciplinate da questi ultimi fino a completamento avvenuto. Il comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1 sostituisce i comitati di cui ai suddetti atti. Successivamente alla cessazione dell'efficacia di tali atti, le attività obbligatorie di monitoraggio e valutazione ivi previste sono finanziate a norma del presente regolamento. Fino a completamento avvenuto, le misure ottemperano alle disposizioni tecniche definite negli atti di cui al paragrafo 1.

 

3. Per le sovvenzioni attribuite nel 2007 a norma dell'allegato I, lettera a), il periodo di ammissibilità della spesa può avere inizio il 1° gennaio 2007, a condizione che la spesa non sia anteriore alla data di inizio dell'esercizio di bilancio del beneficiario. Per tali sovvenzioni, in via eccezionale, gli accordi di cui all'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento finanziario possono essere firmati entro il 31 ottobre 2007.

 

4. L'importo necessario nell'ambito della dotazione finanziaria per la previsione di misure di monitoraggio e di controllo nel periodo successivo al 31 dicembre 2013 è da ritenersi confermato solo se compatibile con il nuovo quadro finanziario applicabile dal 2014.

 

     Art. 17. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

 

MISURE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

 

Fatto salvo l'articolo 9, le misure seguenti possono essere finanziate da LIFE+ se soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3:

 

a) attività operative di ONG che si occupano prevalentemente della protezione e del miglioramento dell'ambiente a livello europeo e partecipano allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione comunitarie;

 

b) sviluppo e manutenzione di reti, di banche dati e di sistemi informatici direttamente collegati all'attuazione della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente, in particolare se migliorano l'accesso del pubblico all'informazione in materia di ambiente;

 

c) studi, indagini, elaborazione di modelli e di scenari;

 

d) monitoraggio, incluso quello delle foreste;

 

e) assistenza alla formazione;

 

f) formazione, workshop e riunioni, compresa la formazione degli agenti implicati in iniziative di prevenzione degli incendi boschivi;

 

g) collegamenti in rete e piattaforme per le migliori pratiche;

 

h) azioni di informazione e comunicazione, comprese campagne di sensibilizzazione e, in particolare, campagne di sensibilizzazione del pubblico sugli incendi boschivi;

 

i) dimostrazione di approcci strategici, tecnologie, metodi e strumenti innovativi;

 

e

 

j) specificamente per la componente «Natura e biodiversità»:

 

- gestione del sito e delle specie e pianificazione del sito, incluso il miglioramento della coerenza ecologica della rete «Natura 2000»,

 

- monitoraggio dello stato di conservazione, compresa la definizione di procedure e la creazione di strutture per detto monitoraggio,

 

- sviluppo e attuazione di piani d'azione per la conservazione delle specie e degli habitat,

 

- estensione della rete «Natura 2000» alle aree marine,

 

- acquisto di terreni a condizione che:

 

- l'acquisto contribuisca a mantenere o ripristinare l'integrità di un sito «Natura 2000»,

 

- l'acquisto di terreni costituisca l'unico mezzo o il mezzo più efficace per ottenere il risultato desiderato in termini di conservazione,

 

- l'acquisto di terreni sia riservato, a lungo termine, ad usi coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e

 

- lo Stato membro in questione assicuri, per mezzo di un trasferimento o in altro modo, che tali terreni siano riservati, a lungo termine, a scopi di conservazione della natura.

 

 

ALLEGATO II

 

PROGRAMMA STRATEGICO PLURIENNALE

 

NATURA E BIODIVERSITÀ

 

1. Obiettivo principale

 

Proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita di biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, all'interno dell'UE entro il 2010.

 

1.1. Ambiti di azione prioritari:

 

- contribuire all'attuazione delle politiche e della legislazione comunitarie in tema di natura e biodiversità, in particolare delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, e promuovere la loro integrazione con altre aree tematiche;

 

- sostenere l'ulteriore sviluppo e l'attuazione della rete Natura 2000, ivi incluse le specie e gli habitat marini e costieri;

 

- sostenere la definizione e l'attuazione di strategie politiche e di strumenti diretti a monitorare e valutare la natura e la biodiversità nonché i fattori, le pressioni e le risposte che hanno un impatto su tali azioni, in particolare in rapporto al raggiungimento dell'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità nella Comunità entro il 2010;

 

e

 

- migliorare la conoscenza dell'impatto degli organismi geneticamente modificati sugli ecosistemi e sulla biodiversità: metodologie di valutazione del rischio.

 

POLITICA AMBIENTALE E GOVERNANCE

 

2. Obiettivo principale «Cambiamento climatico»

 

Stabilizzare la concentrazione di gas ad effetto serra ad un livello che eviti il riscaldamento globale oltre i 2 gradi centigradi.

 

2.1. Settori di azione prioritari:

 

- assicurare l'attuazione degli impegni dell'UE ai sensi del protocollo di Kyoto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e sviluppare una strategia post-2012 e un relativo programma di attuazione;

 

- assicurare l'adattamento dell'economia e della società dell'UE, della natura e della biodiversità, delle risorse acquifere e della salute umana che caratterizzano l'UE agli effetti avversi del cambiamento climatico (ad un incremento potenziale della temperatura di 2 gradi centigradi quale risultato di concentrazioni di gas serra) e mitigarne l'impatto;

 

- assicurare l'attuazione e l'utilizzo di strumenti fondati su una logica di mercato, in particolare la possibilità di acquistare o cedere quote di emissioni di gas a effetto serra, al fine di conseguire un'efficiente riduzione delle emissioni, sotto il profilo dei costi, in un quadro post-2012.

 

3. Obiettivo principale «Acqua»

 

Contribuire al rafforzamento della qualità dell'acqua attraverso lo sviluppo di misure efficaci sotto il profilo dei costi al fine di raggiungere valide condizioni ecologiche nell'ottica di sviluppare il primo piano di gestione dei bacini idrografici a norma della direttiva 2000/60/CE entro il 2009.

 

3.1. Settori di azione prioritari:

 

- scambio di informazioni rilevanti per le strategie politiche e migliori pratiche;

 

- rafforzare l'integrazione tra politiche e scienza e il trasferimento dei risultati a sostegno degli Stati membri per preparare piani di gestione dei bacini idrografici, inclusa la preparazione dei programmi di misure a norma della direttiva 2000/60/CE e di misure integrative derivanti da direttive generali come la direttiva 91/271/CEE , la direttiva 91/414/CEE , la direttiva 91/676/CEE, la direttiva 96/61/CE , la direttiva 98/83/CE e la direttiva 2006/7/CE ;

 

- contribuire all'effettiva attuazione della strategia tematica sulla protezione e la conservazione dell'ambiente marino;

 

- aspetti idromorfologici quali il recupero delle pianure alluvionali ed altre misure a sostegno della direttiva sulla valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni.

 

4. Obiettivo principale «Aria»

 

Raggiungere livelli di qualità dell'aria che non sono causa di significativi effetti negativi, nonché rischi per la salute umana e l'ambiente.

 

4.1. Settore prioritario d'azione:

 

- attuare la strategia tematica sull'inquinamento dell'aria.

 

5. Obiettivo principale «Suolo»

 

Proteggere e assicurare un uso sostenibile del suolo attraverso la preservazione delle funzioni del suolo, la prevenzione delle minacce per il suolo, la mitigazione degli effetti di tali minacce e il recupero dei terreni degradati.

 

5.1. Settori di azione prioritari:

 

- attuare la strategia tematica sulla protezione del suolo;

 

- garantire la protezione e il recupero della biodiversità del suolo.

 

6. Obiettivo principale «Ambiente urbano»

 

Contribuire al miglioramento del livello di compatibilità ambientale delle aree urbane dell'Europa.

 

6.1. Settore di azione prioritario:

 

- contribuire alla migliore attuazione della politica e della legislazione comunitarie esistenti in materia ambientale a livello locale sostenendo ed incoraggiando le autorità locali ad adottare un approccio più integrato alla gestione urbana, inclusi i settori dei trasporti e dell'energia.

 

7. Obiettivo principale «Rumore»

 

Contribuire allo sviluppo e all'attuazione di politiche sull'inquinamento acustico.

 

7.1. Settore di azione prioritario:

 

- prevenire e ridurre gli effetti dannosi dell'esposizione all'inquinamento acustico.

 

8. Obiettivo principale «Sostanze chimiche»

 

Migliorare la protezione dell'ambiente e della salute dai rischi costituiti dalle sostanze chimiche entro il 2020 attraverso l'attuazione della normativa in materia di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e la strategia tematica su un utilizzo sostenibile dei pesticidi.

 

8.1. Settori di azione prioritari:

 

- scambio di informazioni utili per la definizione e attuazione delle politiche e migliori pratiche;

 

- rafforzare l'integrazione tra politiche e scienza e il trasferimento dei risultati al fine di fornire un solido background tecnico a sostegno di REACH;

 

- attuazione della strategia tematica sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

 

9. Obiettivo principale «Ambiente e salute»

 

Sviluppare l'informazione di base per le politiche in tema di ambiente e salute (Piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010).

 

9.1. Settori di azione prioritari:

 

- bio-monitoraggio umano e correlazione dei dati raccolti relativamente a ambiente e salute;

 

- protezione dello strato di ozono per ridurre effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.

 

10. Obiettivo principale «Risorse naturali e rifiuti»

 

- Sviluppare e attuare le politiche finalizzate a garantire una gestione e un utilizzo sostenibili delle risorse naturali e dei rifiuti e migliorare il livello di impatto ambientale dei prodotti, una produzione, nonché trend di consumo sostenibili, una prevenzione dei rifiuti, il recupero e il riciclaggio.

 

- Contribuire all'effettiva attuazione della strategia tematica sulla prevenzione e sul riciclaggio dei rifiuti.

 

10.1. Settori di azione prioritari:

 

- sviluppo e attuazione di un consumo sostenibile e di politiche produttive sostenibili, inclusa la politica produttiva integrata;

 

- promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, con un approccio al ciclo di vita, inclusi gli aspetti ambientali, sociali ed economici, al fine di dissociare l'impatto ambientale dalla crescita economica;

 

- promuovere la prevenzione dei rifiuti nonché il loro recupero e riciclaggio concentrando l'attenzione su un approccio al ciclo di vita, al design ecologico e allo sviluppo dei mercati del riciclaggio;

 

- contribuire all'attuazione delle politiche comunitarie e della legislazione comunitaria in materia di rifiuti, in particolare la direttiva 75/439/CEE , la direttiva 91/689/CE , la direttiva 96/59/CE , la direttiva 1999/31/CE, la direttiva 2000/53/CE , la direttiva 2002/95/CE , la direttiva 2002/96/CE , il regolamento (CE) n. 850/2004 , la direttiva 2006/12/CE , la direttiva 2006/21/CE e il regolamento (CE) n. 1013/2006 .

 

11. Obiettivo principale «Foreste»

 

Fornire, soprattutto attraverso una rete di coordinamento livello dell'UE, una base concisa e a largo spettro per le informazioni rilevanti per la definizione e attuazione di politiche relativamente alle foreste e al cambiamento climatico (impatto sugli ecosistemi delle foreste, riduzione, effetti della sostituzione), biodiversità (informazione di base e aree forestali protette), incendi boschivi, condizione delle foreste e funzione protettiva delle foreste (acqua, suolo e infrastrutture) nonché contribuire alla protezione delle foreste contro gli incendi.

 

11.1. Settori di azione prioritari:

 

- promuovere la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni rilevanti per la definizione e l'attuazione delle politiche in materia di foreste e interazioni ambientali;

 

- promuovere l'armonizzazione e l'efficacia delle attività di monitoraggio delle foreste e i sistemi di raccolta dati e l'utilizzo delle sinergie attraverso l'individuazione di collegamenti tra i meccanismi di monitoraggio stabiliti a livello regionale, nazionale, comunitario e globale;

 

- stimolare sinergie tra questioni specificamente legate alle foreste e alle iniziative e alla legislazione ambientali (ad esempio la strategia tematica sulla protezione del suolo, la strategia Natura 2000, la direttiva 2000/60/CE);

 

- contribuire ad una gestione sostenibile delle foreste, in particolare attraverso la raccolta dei dati relativi agli indicatori paneuropei riveduti per la gestione forestale sostenibile nei termini adottati in occasione della riunione del gruppo di esperti della conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE) del 7 e 8 ottobre 2002 a Vienna in Austria;

 

- creare capacità a livello nazionale e comunitario al fine di consentire un coordinamento e linee guida in tema di monitoraggio delle foreste.

 

12. Obiettivo principale «Innovazione»

 

Contribuire a sviluppare e dimostrare approcci, tecnologie, metodi e strumenti innovativi diretti a facilitare l'attuazione del piano di azione per le tecnologie ambientali (ETAP).

 

12.1. Settori di azione prioritari:

 

- definire ulteriormente e ottimizzare il conseguimento dell'ETAP attraverso una pianificazione ed un coordinamento migliorati, un monitoraggio efficace dei progressi fatti, una identificazione veloce e una riduzione delle differenze di conoscenza e un effettivo utilizzo delle informazioni scientifiche, economiche e di altre informazioni di rilievo per l'attuazione delle politiche;

 

- promuovere l'identificazione, la dimostrazione e la diffusione di tecnologie e pratiche innovative, attraverso la complementarietà delle azioni con quelle del programma quadro per la competitività e l'innovazione;

 

- scambiare informazioni, anche sulle migliori pratiche, tra gli attori dell'UE in relazione al commercio internazionale delle tecnologie ambientali, agli investimenti responsabili nei paesi in via di sviluppo e all'attuazione delle azioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD) relativamente alle tecnologie ambientali.

 

13. Obiettivo principale «Approcci strategici»

 

- promuovere l'attuazione effettiva e il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente e migliorare la base di conoscenze necessaria per le politiche ambientali;

 

- assicurare politiche più efficienti e coerenti;

 

- migliorare il rendimento ambientale delle piccole e medie imprese (PMI);

 

- fornire gli strumenti per sviluppare una politica e una normativa ambientali;

 

- garantire una supervisione adeguata dei progetti da parte della Commissione.

 

13.1. Settori di azione prioritari:

 

- migliorare la valutazione delle nuove misure in tema di attuazione e definizione di politiche, in particolare a livello della loro formulazione iniziale o successiva revisione;

 

- rafforzare la base di conoscenze per la definizione e l'attuazione delle politiche attraverso la costruzione di un sistema per la condivisione delle informazioni in materia ambientale (SEIS) e il sostegno all'attuazione dell'iniziativa Global Monitoring for Environment and Security (GMES - Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza);

 

- migliorare la valutazione dell'attuazione e valutazione ex-post;

 

- identificare ed eliminare gradualmente i sussidi dannosi da un punto di vista ambientale;

 

- incrementare l'utilizzo di strumenti fondati su una logica di mercato per conseguire soluzioni per migliorare i dosaggi tra le politiche;

 

- fornire strumenti a sostegno di politiche di sviluppo sostenibili, in particolar modo gli indicatori;

 

- dare attuazione al programma di assistenza per le PMI per il rispetto della normativa ambientale (Environmental Compliance Assistance Programme for SMEs);

 

- porre in essere i passi necessari fondati sull'assistenza esterna al fine di sviluppare e attuare la politica ambientale;

 

- fornire gli strumenti per ottenere assistenza tecnica e/o amministrativa relativamente a identificazione, preparazione, gestione, monitoraggio, audit e supervisione dei progetti, inclusi i progetti LIFE III e LIFE+.

 

14. Obiettivo principale «Governance»

 

Raggiungere una migliore governance sul piano ambientale, inclusa una maggiore consapevolezza delle problematiche ambientali e la partecipazione alle deliberazioni in materia ambientale dei cittadini europei.

 

14.1. Settore di azione prioritario:

 

- ampliare il coinvolgimento delle parti interessate, inclusi i gruppi di consumatori e le organizzazioni non governative, nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche e della legislazione ambientali.

 

15. Obiettivo principale «ONG»

 

Promuovere le ONG che sono prevalentemente attive nell'ambito della protezione ambientale a livello europeo.

 

15.1. Settori di azione prioritari:

 

- rafforzare la partecipazione delle ONG nel processo di dialogo concernente la definizione e attuazione di politiche ambientali;

 

- rafforzare la partecipazione delle ONG nel processo di standardizzazione europeo al fine di assicurare una equilibrata rappresentanza delle parti interessate e l'integrazione sistematica degli aspetti ambientali.

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

 

16. Obiettivo principale

 

Garantire un flusso di informazioni regolare ed efficace al fine di fornire la base per le decisioni politiche in materia ambientale, e produrre informazioni accessibili ai cittadini sullo stato e sulle tendenze evolutive dell'ambiente.

 

16.1. Settore di azione prioritario:

 

- diffondere informazioni, eco-labelling, sensibilizzare e sviluppare competenze specifiche su questioni ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi boschivi.

 

 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Sulla scorta delle informazioni che gli Stati membri le comunicheranno, e in tempo utile per la revisione 2008/2009 del quadro finanziario, la Commissione farà il punto delle spese sostenute o previste per la gestione delle reti Natura 2000 sia sul piano nazionale sia a livello di Unione europea, al fine di adattare gli strumenti comunitari, in particolare il programma LIFE+, e di assicurare un cofinanziamento comunitario di livello elevato.


[1] Regolamento così rettificato nella G.U.U.E. 20 novembre 2008, n. L 309.