Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.6 attuazione delle disposizioni delle comunità europee |
Data: | 27/06/2014 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2 . Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 26 del 2004 |
Art. 3 . Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 26 del 2004 |
Art. 4 . Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004 |
Art. 5 . Norme di prima applicazione |
Art. 6 . Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 7 . Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 8 . Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 9 . Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 10 . Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 11 . Inserimento dell'articolo 13 bis della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 12 . Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 13 . Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 14 . Inserimento dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 15 . Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 16 . Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 17 . Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 18 . Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 19 . Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 20 . Norme di attuazione |
Art. 21 . Abrogazioni |
Art. 22 . Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 23 . Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 24 . Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 25 . Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 26 . Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 27 . Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 28 . Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 29 . Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 30 . Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 31 . Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 32 . Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 33 . Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 34 . Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 35 . Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 36 . Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 37 . Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 38 . Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 39 . Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 40 . Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 41 . Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 42 . Abrogazioni e norme transitorie |
Art. 43 . Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2003 |
Art. 44 . Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 2003 |
Art. 45 . Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2003 |
Art. 46 . Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 2003 |
Art. 47 . Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003 |
Art. 48 . Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2003 |
Art. 49 . Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2003 |
Art. 50 . Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2003 |
Art. 51 . Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2003 |
Art. 52 . Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2003 |
Art. 53 . Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 14 del 2003 |
Art. 54 . Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2003 |
Art. 55 . Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003 |
Art. 56 . Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 14 del 2003 |
Art. 57 . Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 14 del 2003 |
Art. 58 . Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 2003 |
Art. 59 . Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2003 |
Art. 60 . Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1999 |
Art. 61 . Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 |
Art. 62 . Sostituzione dell'articolo 19-bis della legge regionale n. 14 del 1999 |
Art. 63 . Disapplicazione dei limiti alla concorrenza |
Art. 64 . Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 |
Art. 65 . Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n.16 del 2004 |
Art. 66 . Norma transitoria |
Art. 67 . Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 1992 |
Art. 68 . Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1992 |
Art. 69 . Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 32 del 1992 |
Art. 70 . Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 32 del 1992 |
Art. 71 . Norme transitorie |
Art. 72 . Disposizioni generali |
Art. 73 . Programmazione degli interventi |
Art. 74 . Realizzazione degli interventi forestali ripariali |
Art. 75 . Disposizioni finali e transitorie |
Art. 76 . Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 21 del 1984 |
Art. 77 . Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001 |
Art. 78 . Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 9 del 2002 |
Art. 79 . Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004 |
Art. 80 . Modifiche agli articoli 15 bis e 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004 |
Art. 81 . Disposizioni transitorie per gli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 15 del 2013 |
Art. 82 . Applicazione dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014 |
Art. 83 . Azioni per l'attuazione della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 "Small Business Act" |
Art. 84 . Disposizioni transitorie per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali |
Art. 85 . Entrata in vigore |
§ 2.6.13 - L.R. 27 giugno 2014, n. 7.
Legge comunitaria regionale per il 2014
(B.U. 27 giugno 2014, n. 183)
TITOLO I
Oggetto della legge regionale
Art. 1. Oggetto e finalità
1. La presente legge, in coerenza con la
a) volte al recepimento delle direttive comunitarie in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e di efficienza energetica, attraverso la modifica della
b) in materia di ordinamento del sistema fieristico regionale, attraverso la modifica della
c) per il riordino della disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, attraverso la modifica della
d) per il riordino della disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso la modifica della
e) di riforma della disciplina regionale del commercio in sede fissa, attraverso la modifica della
f) di riforma della disciplina regionale delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, attraverso la modifica della
g) ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e per la semplificazione di specifici procedimenti.
2. Le disposizioni di riforma di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, all'attuazione:
a) della
b) della
c) della
d) della
e) della
TITOLO II
Attuazione di direttive europee in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prestazione energetica nell'edilizia ed efficienza energetica. Modifiche alla
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 della
1. Il comma 5 dell'articolo 1 della
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 24 della
1. L'articolo 24 della
"Capo I
Attuazione della
Art. 24
Attuazione della
1. In attuazione della
2. Il piano triennale di attuazione del PER di cui all'articolo 9 promuove altresì l'efficienza ed il risparmio energetici, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 25 novies.
Art. 24 bis. Atti di indirizzo per le procedure autorizzative
1. La Regione assicura che le procedure autorizzative relative alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano proporzionate ed orientate alla massima semplificazione possibile, tenuto conto delle specificità di ogni singola tecnologia, anche attraverso atti di coordinamento tecnico ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera d) del
Art. 24 ter. Incentivi e requisiti prestazionali per l'energia rinnovabile
1. La Giunta, nell'ambito dei propri programmi, definisce i sistemi di incentivazione degli investimenti privati e pubblici al fine di garantire i più elevati livelli di risparmio energetico e la massima efficienza degli impianti.
2. I requisiti minimi di copertura dei consumi energetici degli edifici mediante energia da fonti rinnovabili prodotta da impianti in essi installati, in relazione alla tipologia di edificio e di intervento edilizio, sono definiti con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della
3. Il medesimo atto di coordinamento tecnico definisce altresì le condizioni in base alle quali gli obblighi di rispetto dei requisiti di cui al comma 2 possono essere soddisfatti mediante soluzioni alternative, che garantiscano analoghi risultati sul bilancio energetico regionale, ivi compresa la partecipazione in impianti collettivi.
Art. 24 quater. Intese con altre Regioni, enti territoriali interni a Stati membri dell'Unione europea o accordi con tali Stati
1. La Regione promuove, nell'ambito dei propri programmi, la cooperazione con altre Regioni per la realizzazione di progetti comuni per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.
2. La Regione conclude, nel rispetto della normativa dello Stato, intese con altre Regioni, con enti territoriali interni a Stati membri dell'Unione europea o accordi con Stati membri dell'Unione europea per il trasferimento statistico di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili, a fronte della verifica dei risultati delle azioni di cui all'articolo 24, comma 1 e previo esperimento delle procedure previste dall'articolo 6 della
Art. 24 quinquies. Installatori di impianti
1. La Giunta regionale disciplina le modalità di formazione per gli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di rilascio dei relativi attestati, ai sensi della
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 25 della
1. L'articolo 25 della
"Capo II
Attuazione della
Art. 25
Attuazione della
1. In attuazione della
a) edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;
b) nuovi impianti installati in edifici esistenti;
c) interventi sugli edifici e sugli impianti esistenti.
2. In particolare, l'atto di coordinamento tecnico:
a) definisce i requisiti minimi di prestazione energetica, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonché la relativa gradualità di applicazione ed i criteri e la metodologia di calcolo da impiegare per la loro determinazione;
b) individua le modalità per assicurare che gli edifici di nuova realizzazione abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 9 della
c) individua i casi di esclusione totale o parziale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, dall'obbligo di rispetto dei requisiti nonché gli eventuali criteri e modalità per procedere alla loro rilevazione da parte dei tecnici progettisti.
3. Per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui al comma 2, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione nazionale in materia, l'atto di coordinamento tecnico tiene conto dei seguenti elementi:
a) condizioni climatiche e territoriali esterne, della destinazione d'uso e delle caratteristiche ed età degli edifici;
b) valutazione dello stato dell'arte, dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali nazionali, anche al fine di promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di ridurre l'impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento;
c) valutazione preventiva, ai fini di cui alla lettera b), della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza;
d) determinazione delle condizioni in relazione alle quali prevedere l'impiego di impianti centralizzati per gli edifici di nuova costruzione e il mantenimento di tali impianti per edifici esistenti che ne sono dotati;
e) previsione dell'obbligo di installazione di sistemi di controllo attivo ed automazione dei sistemi edilizi ed impiantistici, ivi compresi i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e per la contabilizzazione autonoma dell'energia termica per gli impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale o estiva al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti;
f) valutazione del livello ottimale di prestazione energetica in funzione dei costi, ovvero del livello che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato.
4. L'atto di coordinamento tecnico definisce altresì il modello e i contenuti minimi della relazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica, nonché le relative procedure di redazione, tenendo conto delle disposizioni di cui alla
Art. 25 bis. Adempimenti per il rispetto dei requisiti di prestazione
1. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25, comma 1, stabilisce, in funzione delle diverse tipologie di lavori, gli adempimenti richiesti per garantire il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica.
Art. 25 ter. Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici
1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari, che comprende:
a) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le relative attività, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
b) un sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi;
c) un sistema di verifica della conformità degli attestati di prestazione emessi.
2. E' istituito l'organismo regionale di accreditamento, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1.
3. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce le modalità di funzionamento dell'organismo di accreditamento e prevede le procedure per il rilascio degli attestati di prestazione energetica, coerentemente alle indicazioni della
4. La deliberazione di cui al comma 1 definisce:
a) le modalità di gestione del sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di certificazione energetica degli edifici, tenendo conto dei requisiti di competenza ed indipendenza fissati a livello nazionale e delle norme europee in materia di libera circolazione dei servizi;
b) le caratteristiche del sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici, comprendente gli attestati di prestazione energetica emessi, con obbligo di registrazione degli stessi anche ai fini della relativa validità; a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte degli organismi e dei soggetti di cui alla lettera a) avviene per via telematica ed in forma di dichiarazione sostituiva di atto notorio;
c) il coordinamento del sistema informativo sulla qualità energetica degli edifici con quello relativo alle attività di controllo e ispezione degli impianti termici di cui all'articolo 25 quater, comma 2, lettera e);
d) le modalità per la realizzazione di programmi annuali di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica da parte dell'organismo di accreditamento di cui al comma 2, emessi definendo altresì le modalità per l'irrogazione delle relative sanzioni nei casi previsti dalla legislazione vigente; il sistema di verifica è organizzato nel rispetto del principio di equa ripartizione su tutti gli utenti interessati al servizio del relativo costo per la realizzazione delle verifiche; le attività di verifica possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile e, in tal caso, i relativi costi sono posti a carico dei richiedenti;
e) la procedura attraverso la quale determinare la prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare ai fini della sua attestazione, ivi compresi i metodi, anche semplificati, utilizzabili, nonché il relativo sistema di classificazione, nel rispetto dei limiti che la normativa nazionale stabilisce per la definizione delle metodologie di calcolo.
5. La Giunta regionale individua l'organismo regionale di accreditamento cui affidare le funzioni di gestione del sistema di certificazione energetica previste al comma 4, lettere a), b) e c); tale organismo può essere individuato anche all'esterno dell'organizzazione regionale.
6. La Giunta regionale promuove programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera a).
7. Per la copertura dei costi necessari alla realizzazione dei programmi di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d), i soggetti certificatori accreditati sono tenuti a corrispondere un contributo per ciascun attestato di certificazione energetica registrato nel sistema di cui al comma 4, lettera b). I contributi sono riscossi dalla Regione, che può esercitare tale funzione tramite l'organismo regionale di accreditamento. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce l'entità del contributo, tenuto conto dell'ammontare delle spese di gestione del servizio, e ne determina altresì le modalità di applicazione e gestione.
8. La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti dell'attestato di prestazione energetica, nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa nazionale.
Art. 25 quater. Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici
1. In conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al
a) un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
b) un sistema di verifica periodica degli impianti stessi, basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantirne un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti;
c) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
d) un sistema informativo condiviso con gli enti competenti per la gestione coordinata dei rapporti tecnici di controllo ed ispezione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 provvede a:
a) definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;
b) definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, e per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, definendo anche la documentazione relativa alle attività;
c) definire le modalità attraverso cui procedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, garantendone, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale e delle norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei servizi, la qualificazione e l'accreditamento;
d) regolamentare le modalità di realizzazione di programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione emessi;
e) implementare un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto degli impianti termici, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento e ispezione periodica; al fine di consentire un agevole utilizzo del catasto degli impianti termici in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui all'articolo 25 ter, comma 1, lettera b);
f) definire i provvedimenti che il responsabile dell'impianto, o il terzo da questi eventualmente designato, deve assumere nel caso che le attività di controllo diano evidenza del mancato soddisfacimento dei requisiti minimi di efficienza energetica.
3. In particolare, ai fini di cui al comma 2, lettera b), sono determinati, in rapporto alle caratteristiche degli impianti termici e tenendo conto della normativa tecnica in materia:
a) i limiti di esercizio da rispettare nel funzionamento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati;
b) i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione;
c) la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo, articolate in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici;
d) i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza.
4. Le ispezioni di cui al comma 3, lettera d), possono essere richieste anche dal responsabile dell'impianto o dal terzo da questi eventualmente designato e, in tal caso, le relative spese sono a carico del richiedente.
5. La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti minimi del rapporto di controllo tecnico, nonché le modalità attraverso le quali esso viene rilasciato, consegnato al responsabile di impianto e registrato nel sistema informativo di cui al comma 2, lettera e).
Art. 25 quinquies. Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici
1. Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti, il regolamento regionale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva e provvede affinché siano eseguite le periodiche operazioni di manutenzione e controllo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva esegue dette attività a regola d'arte e nel rispetto delle disposizioni stabilite nel regolamento di cui al comma 1, redigendo e sottoscrivendo un rapporto di controllo tecnico, che deve essere:
a) consegnato al soggetto di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione;
b) fatto oggetto di registrazione obbligatoria nel catasto impianti di cui all'articolo 25 quater, comma 2, lettera e); a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte dell'operatore avviene per via telematica ed in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Art. 25 sexies. Accertamenti e ispezioni
1. In un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio delle funzioni di verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, la Regione provvede alla realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del
2. L'esecuzione delle attività di accertamento e ispezione viene affidata agli esperti e organismi accreditati di cui all'articolo 25 quater, comma 2, lettera c).
Art. 25 septies. Misure di sostegno
1. I Comuni nelle aggregazioni di cui alla
2. La Regione promuove la realizzazione di programmi per la qualificazione e formazione professionale dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui all'articolo 25 sexies.
3. Per la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli impianti stessi, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale. L'entità del contributo e le modalità di applicazione e gestione sono stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 25 quater, con la quale vengono altresì definite le tariffe e disciplinate le modalità di versamento delle somme derivanti da eventuali attività di ispezione sugli impianti termici richieste da terzi.
Art. 25 octies. Comunicazione sugli impianti riforniti
1. Per consentire l'implementazione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici, il regolamento regionale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, stabilisce le modalità attraverso le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti.
2. La Regione rende disponibili ai Comuni i dati di cui al comma 1 in forma puntuale ed aggregata, garantendo altresì l'interoperabilità dei sistemi informativi di cui all'articolo 25 ter comma 1 lett. b) e di cui all'articolo 25 quater comma 1 lett. d).
Capo III
Attuazione della
Art. 25 novies. Finalità
1. In attuazione della
2. Nell'ambito dei medesimi programmi, tenendo conto degli indirizzi e degli strumenti nazionali, oltre che della coerenza con le prescrizioni contenute nel piano di qualità dell'aria previsto dall'articolo 9 del
a) le strategie individuate per mobilitare investimenti nella ristrutturazione degli edifici pubblici e privati, al fine di aumentarne le prestazioni energetiche;
b) la diffusione degli "acquisti verdi" da parte della pubblica amministrazione;
c) l'implementazione presso gli enti pubblici e presso le aziende ubicate nel territorio regionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (PMI), di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme tecniche vigenti in materia;
d) la diffusione di audit energetici svolti in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati, sostenendo l'attivazione di accordi volontari tra associazioni di soggetti interessati ed organismi qualificati ed accreditati per l'effettuazione di audit energetici;
e) lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la microcogenerazione residenziale, e la diffusione di sistemi efficienti per il riscaldamento ed il raffrescamento degli edifici, ed in particolare lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti;
f) il ricorso da parte degli enti pubblici ai contratti di rendimento energetico ed agli altri strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata;
g) lo sviluppo del sistema dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi);
h) la qualificazione degli operatori dei servizi energetici.
Art. 25 decies. Cogenerazione e reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
1. Coerentemente alle previsioni nazionali formulate a seguito della valutazione di cui all'articolo 14, comma 1, della
2. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale di propria competenza i Comuni effettuano una valutazione preliminare della potenziale adozione di sistemi di cogenerazione ad alto rendimento o di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, i cui vantaggi superino i costi, valutando altresì gli effetti sulla qualità dell'aria sulla base di quanto prescritto nel piano di cui all'articolo 9 del
Art. 25 undecies. Certificazione energetica degli immobili pubblici, acquisti ad alta efficienza energetica e riduzione dei consumi
1. La Regione promuove l'effettuazione della diagnosi e della certificazione energetica degli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.
2. Le pubbliche amministrazioni, escluse quelle di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, verificano e valutano:
a) nell'ambito delle proprie procedure di acquisto, l'adozione di soluzioni ad alta efficienza energetica, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III della
b) per gli edifici di propria competenza, il ricorso a servizi energetici che prevedano una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata, basati sui contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del
Art. 25 duodecies. Obblighi per le grandi imprese
1. Entro il 5 dicembre 2015 le imprese che non rientrano nella definizione di PMI ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) sono tenute ad effettuare un audit energetico sul processo produttivo e sugli edifici, svolto in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati. Tale obbligo si applica con i limiti e le metodologie previsti dalla normativa nazionale di recepimento.
Art. 25 terdecies. Autorizzazioni alla costruzione, esercizio e ammodernamento di impianti di produzione energetica
1. Nei casi previsti dall'articolo 14, comma 5, della
Art. 25 quaterdecies. Sistemi di misurazione
1. Qualora il riscaldamento e il raffreddamento o l'acqua calda per un edificio siano forniti da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione di un contatore individuale di calore o di fornitura di acqua calda.
2. Entro il 31 dicembre 2016 nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, devono essere installati in ciascuna unità immobiliare sistemi individuali di termoregolazione e di contabilizzazione diretta o indiretta. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25 stabilisce le modalità di assolvimento di tale obbligo, tenendo conto di quanto previsto in materia dalla normativa nazionale.
3. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva di cui all'articolo 25 quinquies, comma 2, verifica la presenza e la funzionalità dei sistemi di cui al comma 2, inserendo i relativi dati nel rapporto tecnico.
Capo IV
Disposizioni comuni ai capi I, II e III
Art. 25 quindecies. Sanzioni
1. Il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previsti dal regolamento di cui all'articolo 25 ter è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 3, del
2. Il costruttore o il proprietario che non rispettano gli obblighi di dotazione dell'attestato di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari di nuova costruzione o sottoposti a intervento edilizio, ove previsto, con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 25 ter sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 7, del
3. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 25 quater, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 5, del
4. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere, sottoscrivere e trasmettere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 25 quinquies o che omette di segnalare il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25 quaterdecies, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 6, del
5. La Giunta regionale può, anche in via sperimentale, regolare l'applicazione dell'istituto della diffida, di cui all'articolo 7 bis della
Art. 5. Norme di prima applicazione
1. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25 della
2. Entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana i provvedimenti di cui all'articolo 25, comma 2, all'articolo 25 ter, comma 1, e all'articolo 25 quater, comma 1, della
3. Fino a diversa previsione della Giunta regionale le funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui all'articolo 25 ter della
4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 25 quater, comma 1, della
5. Entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adegua il proprio sistema di accreditamento a quanto previsto negli articoli 25 ter e 25 septies. A partire dal 2015 agli oneri derivanti dalla attuazione di quanto previsto da tali articoli si farà fronte con gli stanziamenti che verranno autorizzati con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.
6. Gli obblighi di cui all'articolo 25 duodecies sono sospesi fino all'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni nazionali di recepimento della
TITOLO III
Modifiche alla
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
"Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della normativa europea, dell'articolo 117 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 72 della
2. L'esercizio dell'attività fieristica deve ispirarsi a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità.
3. A tal fine, nonché per assicurare la parità di accesso alle strutture espositive ed il costante adeguamento della qualità dei servizi offerti agli utenti e agli espositori, sono riservate alla Regione e agli enti locali le competenze di calendarizzazione e attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche, nel rispetto dell'autonomia gestionale degli enti fieristici.
4. Le manifestazioni fieristiche favoriscono la crescita sociale ed economica del territorio e contribuiscono all'ampliamento degli scambi commerciali, alla diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche e delle loro applicazioni alle attività produttive, alla divulgazione al pubblico e all'informazione specializzata sui prodotti e sui processi produttivi, sui servizi, sulle forme di marketing e sulle collaborazioni economiche, nonché alla promozione delle attività creative nei settori della cultura, dell'arte e del design.
5. La Regione promuove forme di coordinamento interregionale per definire criteri omogenei per l'attribuzione della qualifica internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche, per i requisiti minimi dei quartieri fieristici, per le modalità di composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale, per la raccolta e diffusione dei dati statistici e la realizzazione di rapporti, studi o analisi sull'andamento dell'intero sistema fieristico nazionale.
6. La Regione promuove inoltre, d'intesa con le altre Regioni e con le associazioni nazionali rappresentative del settore, metodi uniformi a livello sovraregionale di certificazione e qualificazione dei dati sulle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali.".
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
"Art. 5
Qualifica delle manifestazioni fieristiche
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate internazionali, nazionali, regionali o locali.
2. La qualifica internazionale, nazionale o regionale viene attribuita o revocata dalla Regione, preventivamente allo svolgimento della manifestazione, all'atto dell'inserimento della medesima manifestazione nel calendario fieristico regionale, costituisce requisito di accesso alle forme di promozione e pubblicizzazione del calendario stesso e ad eventuali contributi a bando.
3. Il riconoscimento della qualifica è attribuito dalla Regione, secondo i criteri determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), in considerazione:
a) della consistenza numerica e della provenienza geografica degli espositori e dei visitatori;
b) delle caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e dei servizi da esporre;
c) della idoneità della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi;
d) dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni, indicati sinteticamente in apposita relazione consuntiva e dettagliatamente elencati nella scheda rilevazione dati, da trasmettere alla Regione al termine di ogni manifestazione, entro i quaranta giorni successivi alla chiusura della manifestazione stessa.
4. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono disporre di un'organizzazione adeguata all'esercizio dell'attività e svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Il dirigente competente, con apposito atto, può concedere deroghe in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o all'accertata qualificazione e idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta.
5. Le modalità di raccolta dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale devono essere certificabili secondo parametri oggettivi e sono determinate dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a).
6. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale viene attribuita o confermata dai Comuni competenti per territorio, secondo il loro rispettivo ordinamento.".
Art. 8. Sostituzione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
"Art. 10
Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche
1. L'organizzatore che intende svolgere manifestazioni fieristiche nella regione Emilia-Romagna deve darne comunicazione, allegando il regolamento della manifestazione:
a) alla Regione se si tratta di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali;
b) al Comune nel caso di manifestazioni fieristiche locali.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve indicare la denominazione, la qualifica posseduta, il luogo di svolgimento, le date di inizio e chiusura della manifestazione e i settori merceologici.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve inoltre contenere una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) lo svolgimento della manifestazione fieristica all'interno di un quartiere fieristico, avente i requisiti di cui all'articolo 6, ovvero in altra sede che risulti idonea sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti delle strutture e infrastrutture, anche in relazione alla qualifica ad essa attribuita;
b) la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'attività;
c) la garanzia di condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori che rispondano a criteri di trasparenza, che non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni.
4. Al fine di assicurare la trasparenza del mercato fieristico dell'Emilia-Romagna, attraverso una programmazione e pubblicizzazione degli eventi fieristici, la Regione pubblica annualmente il calendario fieristico regionale.
5. La Regione promuove l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure relative alle manifestazioni fieristiche e alla loro iscrizione a calendario secondo le modalità stabilite con apposito atto regionale.".
Art. 9. Sostituzione dell'articolo 11 della
1. L'articolo 11 della
"Art. 11
Requisiti e modalità delle comunicazioni di svolgimento di manifestazioni fieristiche
1. Al fine dell'iscrizione delle manifestazioni all'interno del calendario fieristico regionale, le comunicazioni di svolgimento di manifestazioni fieristiche, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, sono presentate alla Regione entro il termine del 31 marzo dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni stesse.
2. I documenti e le attestazioni che devono essere allegati alla comunicazione di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, nonché quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione sono determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d).
3. Il soggetto richiedente l'iscrizione può comunque allegare all'istanza ogni altro documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 12.
4. Ai fini del tempestivo aggiornamento del calendario fieristico regionale, l'organizzatore di manifestazioni fieristiche è tenuto a comunicare preventivamente ogni variazione relativa allo svolgimento della manifestazione già inserita nel calendario.".
Art. 10. Sostituzione dell'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
"Art. 12
Istruttoria
1. L'amministrazione procedente esamina nel merito le comunicazioni pervenute nei termini, che non siano dichiarate irricevibili ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
2. Su istanza di parte, l'amministrazione procedente consente, per errore scusabile o per fondate ragioni, la rimessione in termini nonché la rettifica o l'integrazione di comunicazioni dichiarate irricevibili.
3. In caso di sovrapposizione di più comunicazioni relative a manifestazioni fieristiche aventi analoghe caratteristiche per periodo di svolgimento, settori merceologici o di mercati di commercializzazione e che si svolgano nello stesso territorio, tali da causare distorsioni alla libera concorrenza o asimmetrie informative nei confronti del consumatore, l'amministrazione regionale promuove un accordo tra i soggetti interessati diretto al superamento della situazione di conflitto.
4. In caso di mancato accordo, l'amministrazione procede all'iscrizione nel calendario fieristico regionale della manifestazione ritenuta più idonea in base ad una valutazione comparativa delle diverse comunicazioni presentate. In particolare, costituiscono criteri preferenziali:
a) l'avvenuta certificazione dei dati relativi al numero delle presenze registrate nelle precedenti edizioni;
b) la capacità professionale e la solidità organizzativa e finanziaria del soggetto che presenta l'istanza, nonché l'esperienza acquisita nell'organizzazione di manifestazioni di equivalente merceologia;
c) il grado di specializzazione della manifestazione relativamente al settore merceologico interessato;
d) l'ampiezza del programma promozionale della manifestazione.
5. Qualora rilevi la non idoneità della documentazione presentata, la Regione può decidere di non iscrivere la manifestazione nel calendario fieristico regionale o disporre la cancellazione da esso.".
Art. 11. Inserimento dell'articolo 13 bis della
1. Dopo l'articolo 13 della
"Art. 13 bis. Calendario informatizzato delle manifestazioni fieristiche locali
1. Il calendario delle manifestazioni fieristiche locali è organizzato e gestito dalla Regione con l'utilizzo di procedure informatizzate.
2. I Comuni, avvalendosi del servizio di informatizzazione per la raccolta e la pubblicazione di dati, trasmettono alla Regione i dati relativi alle manifestazioni fieristiche con qualifica locale di cui hanno ricevuto comunicazione.
3. La Regione esamina i dati trasmessi e procede alla loro validazione. La validazione è presupposto necessario per la generazione automatica e la successiva pubblicazione del calendario fieristico delle manifestazioni locali.".
Art. 12. Sostituzione dell'articolo 14 della
1. L'articolo 14 della
"Art. 14
Calendario fieristico regionale
1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche è adottato, con atto del dirigente responsabile competente per materia, entro il 30 novembre di ciascun anno ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
2. L'iscrizione delle manifestazioni fieristiche delle quali la Regione ha ricevuto idonea comunicazione deve indicare:
a) il luogo della manifestazione;
b) la denominazione ufficiale della manifestazione;
c) il soggetto organizzatore;
d) le date di apertura e di chiusura;
e) il tipo e la qualifica della manifestazione;
f) i settori merceologici ammessi;
g) le certificazioni di cui i soggetti organizzatori siano in possesso.
3. Su istanza dei soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche, che abbiano presentato la comunicazione di cui all'articolo 10, l'amministrazione procedente, fino all'adozione del calendario regionale, procede alle modifiche dei dati soggetti ad iscrizione che si rendano necessarie.".
Art. 13. Sostituzione dell'articolo 15 della
1. L'articolo 15 della
"Art. 15
Vigilanza e sanzioni
1. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano ai Comuni per le manifestazioni fieristiche locali ed alla Regione per le manifestazioni di qualifica superiore.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, per i casi di esclusione dal calendario fieristico, chiunque promuova o pubblicizzi manifestazioni fieristiche ai sensi della presente legge in date, in località, con denominazioni, con qualifiche, con modalità o programmi diversi da quelli comunicati ed iscritti in calendario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 13,00 a euro 130,00 per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
3. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, non applichi in tutto o in parte il regolamento di manifestazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 110,00 per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
4. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, applichi tasse di iscrizione o quote di partecipazione degli espositori o prezzi dei biglietti di ingresso dei visitatori diversi o superiori a quelli indicati nella comunicazione alla Regione o al Comune, senza essere stato precedentemente autorizzato in via esplicita dalla Regione o dal Comune, sulla base di comprovati e imprevisti motivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 110,00 per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
5. Nei casi di accertamento di reiterate violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è prevista l'ulteriore sanzione amministrativa dell'esclusione, per un triennio, dall'accesso a sovvenzioni e contributi regionali.
6. In caso di manifestazioni fieristiche locali le predette sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotte alla metà.".
Art. 14. Inserimento dell'articolo 16 bis della
1. Dopo l'articolo 16 della
"Art. 16 bis. Tavolo per il sistema fieristico regionale
1. Al fine di elaborare iniziative volte alla promozione e alla realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato è istituito il Tavolo per il sistema fieristico regionale, il quale per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di apposita struttura tecnico-giuridica.
2. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo, nonché i compiti del medesimo.".
Art. 15. Sostituzione dell'articolo 17 della
1. L'articolo 17 della
"Art. 17
Iniziative promozionali all'estero
1. La Regione può concorrere finanziariamente, nell'ambito e con le modalità previste dai programmi di promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione disciplinati dal programma regionale per le attività produttive industriali di cui all'articolo 54 della
a) lo svolgimento di attività sui mercati esteri, al fine di acquisire espositori e visitatori professionali esteri alle manifestazioni fieristiche dell'Emilia-Romagna, per un incremento dell'internazionalizzazione dell'offerta e della domanda;
b) lo svolgimento di attività promozionali ed espositive sui mercati esteri con progetti organici finalizzati a promuovere aree merceologiche o filiere del sistema produttivo e fieristico regionale, in collaborazione con i rispettivi soggetti associativi rappresentativi.
2. Il concorso alle iniziative promozionali di cui al comma 1 può avvenire, nel rispetto dell'articolo 64 dello Statuto regionale, anche mediante la partecipazione della Regione alle società fieristiche che gestiscono centri fieristici.".
Art. 16. Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
2. Il comma 3 dell'articolo 18 della
Art. 17. Sostituzione dell'articolo 19 della
1. L'articolo 19 della
"Art. 19
Osservatorio regionale sul sistema fieristico
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio sul sistema fieristico regionale al fine di realizzare uno studio sistematico delle dimensioni del mercato fieristico regionale volto alla valorizzazione delle capacità regionali in ottica nazionale e internazionale.
2. Le funzioni di osservatorio si esplicano in particolare nell'elaborazione di un rapporto statistico di aggiornamento annuale.
3. Con atto dirigenziale della struttura competente sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'osservatorio.".
Art. 18. Modifiche all'articolo 21 della
1. Il comma 2 dell'articolo 21 della
"2. La Giunta regionale con propria deliberazione determina:
a) i sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale di cui all'articolo 5, comma 5;
b) i requisiti di idoneità dei centri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni internazionali e nazionali, regionali e locali nonché le modalità di verifica della rispondenza dei quartieri fieristici ai requisiti di cui all'articolo 6, comma 3;
c) i criteri per il riconoscimento delle qualifiche internazionale, nazionale, regionale e locale;
d) i documenti e le attestazioni da allegare alla comunicazione nonché quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione, come previsto dall'articolo 11.";
2. I commi 1 e 3 dell'articolo 21 della
Art. 19. Modifiche all'articolo 22 della
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della
Art. 20. Norme di attuazione
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta:
a) l'atto di cui all'articolo 16 bis della
b) gli atti di cui all'articolo 21, comma 2, della
2. Fino all'adozione degli atti di cui al comma 1:
a) continuano ad applicarsi gli atti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 21 della
b) sono fatte salve le modalità procedimentali previste dal testo previgente della
Art. 21. Abrogazioni
1. Gli articoli 13 e 16 della
TITOLO IV
Modifiche alla
Art. 22. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 23. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 24. Modifiche all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
"1 bis. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito altresì lo svolgimento di ulteriori attività, nell'osservanza delle rispettive norme di settore, purché l'attività di agenzia di viaggio e turismo sia prevalente rispetto alle altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.".
Art. 25. Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
"Art. 5
Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo
1. Chiunque intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, il quale con modalità informatica si coordina con le competenti strutture della Provincia, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della
2. La SCIA deve attestare il possesso dei requisiti di cui al comma 3 ed essere corredata dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La segnalazione deve essere redatta sul modello approvato con atto della Giunta regionale, che stabilisce altresì la documentazione da allegare alla segnalazione.
3. Per l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo e per l'esercizio delle relative attività sono necessari:
a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli articoli 9 e 10;
b) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del
4. Per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo da parte di persone fisiche o persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve le norme di cui all'articolo 4 del
5. La SCIA può prevedere l'apertura di agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero arco dell'anno solare nelle località in cui la frequentazione turistica ha carattere stagionale.
6. La Provincia, con le modalità stabilite dall'atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di Comuni e Regioni italiani.".
Art. 26. Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
"Art. 6
Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo
1. Le agenzie di viaggio e turismo già legittimate a operare ed aventi la sede principale in Italia che intendono aprire una sede secondaria, sono tenute a presentare apposita comunicazione al SUAP territorialmente competente, il quale provvede a sua volta ad informarne il SUAP cui è stata presentata la SCIA per l'apertura della sede principale.
2. I contenuti della comunicazione di cui al comma 1 e le modalità di presentazione della medesima sono definite con apposito atto della Giunta regionale.".
Art. 27. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 28. Sostituzione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
"Art. 8
Contenuto della SCIA
1. La SCIA deve indicare:
a) la denominazione dell'agenzia di viaggio;
b) il titolare, persona fisica o giuridica, il codice fiscale, l'esatta denominazione o la ragione sociale e il legale rappresentante in caso di società;
c) l'attività da svolgere;
d) le altre attività che l'agenzia intende esercitare, ai sensi dell'articolo 3;
e) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, precisando se essa è diversa dal titolare o legale rappresentante;
f) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della sede dell'esercizio;
g) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata con apposita SCIA.".
Art. 29. Sostituzione dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
"Art. 9
Requisiti strutturali
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie devono possedere i seguenti requisiti strutturali:
a) locali idonei ai sensi della normativa vigente;
b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;
c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività da esercitare.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono richiesti per le agenzie che operano esclusivamente in via telematica.".
Art. 30. Sostituzione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
"Art. 10
Requisiti professionali
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, la persona fisica titolare dell'impresa individuale o il rappresentante legale in caso di società, oppure, in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei necessari requisiti professionali.
2. Il possesso dei requisiti professionali è dimostrato dall'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 29 del
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di direttore tecnico nonché i termini per l'effettuazione dei percorsi formativi stessi.
4. Il direttore tecnico presta la propria attività con carattere di continuità.".
Art. 31. Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della
2. Al comma 3 dell'articolo 11 della
Art. 32. Sostituzione dell'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
"Art. 12
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
1. La Regione, per facilitare l'accesso dei cittadini alle informazioni, pubblica sul proprio sito istituzionale e aggiorna periodicamente l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo nonché delle sedi secondarie e delle filiali.
2. La Provincia dà tempestiva comunicazione alla Regione dell'apertura o chiusura di agenzie di viaggio e turismo, di filiali o sedi secondarie.".
Art. 33. Sostituzione dell'articolo 14 della
1. L'articolo 14 della
"Art. 14
Garanzia assicurativa
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima della presentazione della SCIA e a pena di divieto di esercizio dell'attività, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata ai sensi della
2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.
3. L'agenzia di viaggio e turismo invia annualmente alla Provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività dichiarata.
4. Dalla polizza di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile viene accantonata la quota destinata al fondo di garanzia nazionale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 51 del
Art. 34. Modifiche all'articolo 15 della
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della
a) alla lettera k) le parole: "dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività" sono sostituite dalle seguenti:"della SCIA";
b) alla lettera m) le parole:"così come recepita dal
c) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'articolo 17 della
2. Al penultimo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della
3. Al comma 4 dell'articolo 15 della
4. Al comma 5 dell'articolo 15 della
Art. 35. Modifiche all'articolo 16 della
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della
Art. 36. Modifiche all'articolo 17 della
1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 17 della
Art. 37. Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 3 dell'articolo 18 della
Art. 38. Modifiche all'articolo 19 della
1. Al comma 3 dell'articolo 19 della
Art. 39. Modifiche all'articolo 20 della
1. Al comma 4 dell'articolo 20 della
a) le parole: "I raggruppamenti di cui all'articolo 13, comma 6" sono sostituite dalle seguenti"I raggruppamenti di cui all'articolo 13, comma 5";
b) le parole:"e ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 13, comma 5" sono sostituite dalle seguenti:"e ritenuti ammissibili al cofinanziamento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c)";
c) le parole: "dall'articolo 20 del
2. Al comma 5 dell'articolo 20 della
Art. 40. Sostituzione dell'articolo 22 della
1. L'articolo 22 della
"Art. 22
Sospensione dell'esercizio
1. La Provincia dispone la sospensione dell'apertura o dell'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:
a) qualora venga meno uno o più dei requisiti professionali oppure uno o più dei requisiti strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;
b) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle per cui è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività;
c) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le aperture a carattere stagionale di cui all'articolo 5, comma 5;
d) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla
e) qualora l'agenzia non comunichi alla Provincia entro cinque giorni la cessazione per qualsiasi causa dell'attività del direttore tecnico indicato nella SCIA, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dalla Provincia;
f) qualora la chiusura temporanea dell'agenzia non rispetti le modalità di cui all'articolo 11, comma 3;
g) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23.
2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio la Provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.
3. La Provincia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti:
a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle disposizioni della Provincia;
b) qualora per la persona fisica titolare o per uno dei soggetti indicati all'articolo 71, comma 5 del
c) nel caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 14 o del suo mancato rinnovo annuale;
d) in caso di svolgimento in forma continuativa o occasionale delle attività di cui all'articolo 2 senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 5.".
Art. 41. Sostituzione dell'articolo 23 della
1. L'articolo 23 della
"Art. 23
Sanzioni amministrative
1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto costituisca reato, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro:
a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale le attività di cui all'articolo 2 senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 5;
b) chiunque svolga attività diverse da quelle indicate nella SCIA di cui all'articolo 5;
c) le associazioni di cui agli articoli 18 e 19 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge e a favore di non associati;
d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge o non rispetti i contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;
e) i fornitori, o loro rappresentanti, dei pacchetti turistici o dei singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 93/13/CEE recepita e attuata con la
f) le agenzie di viaggio e turismo che aprano sedi secondarie o filiali senza aver presentato la comunicazione di cui all'articolo 6.
2. L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), è subordinata alla diffida amministrativa con le modalità di cui all'articolo 7 bis della
3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato alla Provincia competente per territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative dalla Provincia stessa irrogate.".
Art. 42. Abrogazioni e norme transitorie
1. L'articolo 13 della
2. Il deposito cauzionale di cui all'articolo 13 della
TITOLO V
Disposizioni in materia di commercio
Capo I
Modifiche alla
Art. 43. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della
"4. La presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:
a)
b)
c)
Art. 44. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 45. Sostituzione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
"Art. 4
Definizione dei criteri per l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. In attuazione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la Giunta regionale fissa, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri ed i requisiti strutturali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela, i Comuni adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 64, comma 3 del
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi di cui all'articolo 8, nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal
c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis del
d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della
f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai Comuni;
g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fatto salvo quanto previsto alla lettera c) dello stesso comma;
h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 10;
i) al domicilio del consumatore.
4. I Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a trenta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.".
Art. 46. Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
"Art. 5
Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni
1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la richiesta di autorizzazione, nei casi previsti dalla presente legge, sono presentate allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del
2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.".
Art. 47. Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
"Art. 6
Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo decennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla
3. In caso di società, associazioni od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti dal titolare o, in alternativa, dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 2, lettera a), nonché i requisiti di accesso alle prove finali, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi più rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti e le Camere di commercio. La Giunta stabilisce altresì i titoli di studio o altri requisiti validi ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma 2, lettera a).
5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a) è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla
6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio regionale si applica quanto previsto dal
7. Il titolare di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande o di un pubblico esercizio può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, a seguito di presentazione della SCIA al SUAP del Comune territorialmente competente. La SCIA deve essere presentata altresì in caso di cessazione della gestione.
8. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla presentazione della SCIA ai sensi del comma 7, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
9. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.".
Art. 48. Sostituzione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
"Art. 8
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. All'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle zone sottoposte a tutela, nonché all'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie negli altri casi ed al trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi in ogni caso si applica l'articolo 64, commi 1 e 2, del
2. La SCIA deve attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, di cui al presente articolo, comma 5, e di cui all'articolo 6.
3. La SCIA deve essere redatta sul modello approvato con atto della Giunta regionale, che stabilisce altresì la documentazione da allegare.
4. E' subordinata alla SCIA ai sensi dell'articolo 19 della
5. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
6. Nelle zone soggette a tutela il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui essa sia prevista. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. È fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al comma 5 al momento del rilascio dell'autorizzazione.".
Art. 49. Modifiche all'articolo 9 della
1. La rubrica dell'articolo 9 della
2. Al comma 1 dell'articolo 9 le parole "Non sono soggette alle autorizzazioni di cui all'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti "Non sono soggette ad autorizzazioni, né a SCIA".
Art. 50. Sostituzione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
"Art. 10
Attività temporanee
1. In occasione di fiere, feste, sagre, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA presentata al Comune in cui l'attività si svolge, ai sensi dell'articolo 19 della
2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Le attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono soggette a SCIA ai sensi dell'articolo 41 del
4. Il Comune definisce le modalità di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea che comunque non possono avere durata superiore a trenta giorni consecutivi.
5. Ogni Comune definisce annualmente il calendario delle sagre, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e altri soggetti eventualmente interessati.
6. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della presente legge, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.".
Art. 51. Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della
2. Il comma 3 dell'articolo 11 della
"3. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.".
Art. 52. Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della
2. Al comma 2 dell'articolo 12 della
Art. 53. Modifiche all'articolo 13 della
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della
"1. Al trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte si applica la disciplina di cui all'articolo 64, comma 4 del
2. Il comma 3 dell'articolo 13 della
Art. 54. Sostituzione dell'articolo 14 della
1. L'articolo 14 della
"Art. 14
Durata delle autorizzazioni e della SCIA
1. Le autorizzazioni e la SCIA abilitano all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.
2. Nella SCIA e nell'autorizzazione stagionale deve essere indicato il periodo nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività. La modifica del periodo negli anni successivi al primo deve avvenire con semplice comunicazione.
3. La SCIA per le attività temporanee di cui all'articolo 10 ha efficacia limitata alla durata della manifestazione.".
Art. 55. Sostituzione dell'articolo 15 della
1. L'articolo 15 della
"Art. 15
Decadenza, sospensione e revoca dei titoli abilitativi
1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 8 decadono:
a) quando il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi oppure, nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio;
b) quando il titolare del titolo abilitativo non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3;
c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.
2. I titoli abilitativi di cui all'articolo 8 possono essere sospesi quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.
3. Può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività e contestualmente la revoca del provvedimento di autorizzazione nei casi in cui questo sia previsto:
a) quando il titolare del titolo abilitativo non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse.".
Art. 56. Sostituzione dell'articolo 16 della
1. L'articolo 16 della
"Art. 16
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.
2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.".
Art. 57. Sostituzione dell'articolo 17 della
1. L'articolo 17 della
"Art. 17
Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge nonché ai circoli di cui al
Art. 58. Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
2. Al comma 6 dell'articolo 18 della
Art. 59. Modifiche all'articolo 19 della
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della
Capo II
Modifiche alla
Art. 60. Modifiche all'articolo 1 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 61. Modifiche all'articolo 2 della
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della
4. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della
"g) definire criteri, ai fini della pianificazione delle grandi strutture di vendita, finalizzati a contenere l'uso del territorio e assicurare le compatibilità ambientali e della mobilità sostenibile;".
Art. 62. Sostituzione dell'articolo 19-bis della
1. L'articolo 19-bis della
"Art. 19 bis. Norme finali riguardanti le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio
1. L'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.
2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività di cui al comma 1, la superficie di vendita dell'esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all'ingrosso, salvo quanto previsto al comma 3.
3. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati al comma 5, viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:
a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
4. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 3, viene calcolata nei modi ordinari.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l'edilizia;
l) legnami.
6. Le disposizioni, di cui al comma 3, non sono cumulabili con quelle previste per le merci ingombranti, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.
7. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le medesime sanzioni dell'articolo 22, commi 2, 3 e 7, del
Art. 63. Disapplicazione dei limiti alla concorrenza
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le disposizioni della pianificazione provinciale che definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della
TITOLO VI
Modifiche alla
Art. 64. Modifiche all'articolo 4 della
1. Dopo la lettera b) del comma 7 dell'articolo 4 della
"b bis) i marina resort.".
Art. 65. Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della
"4 bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione.".
Art. 66. Norma transitoria
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della
TITOLO VII
Ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e per la semplificazione di specifici procedimenti
Capo I
Modifiche alla
Art. 67. Modifiche all'articolo 1 della
1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della
"a) alla qualificazione professionale degli esercenti l'attività di estetista, secondo quanto richiesto dalla legge statale per l'accesso all'attività e per l'esercizio della stessa;".
Art. 68. Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
"Art. 2
Qualificazione professionale
1. La formazione e gli esami finalizzati alla qualificazione professionale di estetista, a norma dell'articolo 3 della legge statale, sono realizzati ai sensi della
2. I soci partecipanti ed i collaboratori familiari sono equiparati ai dipendenti di impresa, ai fini dell'accesso alla formazione e agli esami per la qualificazione professionale di estetista.
3. La Giunta regionale adotta le ulteriori disposizioni necessarie all'applicazione della legge statale.".
Art. 69. Modifiche all'articolo 3 della
1. I commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 3 della
Art. 70. Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
"Art. 5
Regolamenti comunali
1. I Comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di estetista, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
2. Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme legislative vigenti in materia.".
Art. 71. Norme transitorie
1. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 5 della
Capo II
Gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica
Art. 72. Disposizioni generali
1. Le disposizioni di cui al presente capo sono volte ad assicurare il coordinamento delle misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico con le esigenze di tutela e valorizzazione dei boschi e della vegetazione arborea ed arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, attraverso forme di programmazione e controllo delle attività di gestione degli interventi di manutenzione della vegetazione, nel rispetto della normativa in materia ambientale, forestale, paesaggistica, di tutela dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette e in coerenza con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2011) def. del 3 maggio 2011 "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" e nel rispetto della
Art. 73. Programmazione degli interventi
1. In relazione ai boschi e alla vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, i provvedimenti di programmazione di cui all'articolo 9, comma 5, e all'articolo 10 della
2. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta, approva apposite linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione dei boschi e della vegetazione riparia di cui al comma 1, con le quali, in particolare, definisce:
a) gli ambiti territoriali dei programmi di cui al comma 1, in riferimento a bacini idrografici o aree omogenee, con individuazione delle priorità di intervento;
b) la struttura e i contenuti dei programmi;
c) le modalità, le competenze e le relazioni tra le strutture regionali per l'approvazione dei programmi e la realizzazione degli interventi, nel rispetto dell'articolo 74;
d) le modalità di monitoraggio e controllo degli interventi.
3. Con atto del direttore generale competente in materia di ambiente e difesa del suolo e della costa sono definite le prescrizioni tecniche e i criteri di valutazione tecnico-economica per l'esecuzione degli interventi di manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica. Per le finalità di cui all'articolo 72, nelle aree diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, le prescrizioni tecniche costituiscono indirizzi che le strutture regionali devono attuare nell'applicazione degli articoli 93 e seguenti del capo VII del
4. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva, con deliberazioni di Giunta, i programmi di cui al comma 1, anche per stralci relativi a sottoambiti, secondo le priorità individuate nelle linee guida, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica prevista dalle leggi e dai piani vigenti e in coerenza con le linee guida. I programmi hanno validità per dieci anni e sono aggiornabili con le stesse modalità previste per la loro approvazione. Ciascun programma, in particolare, individua:
a) il quadro conoscitivo relativo al rischio idraulico connesso alla vegetazione riparia presente e l'analisi ambientale dell'area considerata in rapporto alla pianificazione territoriale e settoriale vigente;
b) le priorità, le tipologie e la distribuzione spazio-temporale degli interventi gestionali necessari per la riduzione del rischio idraulico e la valorizzazione dell'area.
5. Ai fini dell'approvazione dei programmi è garantita la partecipazione delle pubbliche amministrazioni interessate attraverso la convocazione di una conferenza di servizi per l'esame contestuale degli interessi coinvolti e l'acquisizione degli atti di assenso necessari, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale strategica, nonché di tutela paesaggistica e di trasformazione del bosco qualora siano programmati interventi che comportino l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale di cui al
Art. 74. Realizzazione degli interventi forestali ripariali
1. Gli interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nelle aree demaniali di pertinenza idraulica sono realizzati dalla Regione nel rispetto delle linee guida e della programmazione di cui all'articolo 73, attraverso gli strumenti attuativi più idonei in relazione alle esigenze di volta in volta evidenziate, specificati nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza e di valorizzazione delle risorse pubbliche.
2. Nei casi di cui all'articolo 16 della
3. Al di fuori delle esigenze di cui al comma 2, gli interventi di gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva sono di norma realizzati sulla base di provvedimenti di concessione rilasciati dalla Regione nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. A tale fine sono periodicamente resi noti appositi avvisi per la presentazione delle offerte da parte di soggetti in possesso delle capacità tecniche per la realizzazione degli interventi. Per aree o quantità di vegetazione circoscritte, individuate nelle linee guida di cui all'articolo 73, comma 2, è fatta salva la possibilità di rilasciare le concessioni ai proprietari di fondi situati lungo i corsi d'acqua, direttamente interessati alla manutenzione idraulica delle aree, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche individuate dalla Regione.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3 è fatto salvo il rispetto di idonee misure di programmazione, quantificazione e controllo degli interventi, nei limiti delle tipologie e delle quantità indicate nei programmi di cui all'articolo 73. Gli atti di programmazione possono prevedere, a fronte della realizzazione degli interventi e in relazione al valore degli stessi, l'utilizzazione parziale o totale, da parte del concessionario, del materiale legnoso preventivamente stimato dalla Regione.
5. Gli interventi diretti alla sola manutenzione della vegetazione riparia sono realizzabili attraverso contratti di appalto nel rispetto della disciplina in materia di lavori pubblici di cui al
Art. 75. Disposizioni finali e transitorie
1. Le linee guida di cui all'articolo 73, comma 2 definiscono gli aspetti organizzativi, le relazioni tra le strutture regionali e i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni interessate per la realizzazione degli interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nel periodo transitorio precedente l'approvazione dei programmi di cui all'articolo 73, commi 1 e 4.
2. Le disposizioni della presente legge relative alla programmazione degli interventi forestali ripariali non si applicano ai lavori necessari per ragioni di urgenza o somma urgenza disciplinati dagli articoli 175 e 176 del
Capo III
Ulteriori disposizioni per la razionalizzazione di specifici procedimenti
Art. 76. Modifiche all'articolo 7 bis della
1. Al comma 4 dell'articolo 7 bis della
Art. 77. Modifiche all'articolo 20 della
1. Il comma 3 dell'articolo 20 della
"3. Gli alloggi realizzati in attuazione della
Art. 78. Modifiche agli articoli 2 e 3 della
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della
e bis) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni del demanio marittimo relative ai luoghi e agli spazi, individuati dal piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico di cui all'articolo 5 del
2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della
Art. 79. Modifiche all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della
"2 bis. Qualora non sia raggiunta l'intesa prevista ai commi 1 e 2 e le misure specifiche di conservazione e i piani di gestione del sito siano tra loro differenti, trovano applicazione le norme più restrittive approvate dagli enti gestori sino all'approvazione dei medesimi strumenti da parte della Regione.".
Art. 80. Modifiche agli articoli 15 bis e 15 ter della
1. Al comma 4 dell'articolo 15 bis della
2. Il comma 1 dell'articolo 15 ter della
"1. Al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, è istituito il Sistema statistico regionale dell'Emilia-Romagna (SiSt-ER). Il SiSt-ER assicura la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione e valutazione delle politiche regionali, con particolare attenzione alle basi informative statistiche fondamentali della popolazione, del sistema economico-sociale e del territorio, per le quali potranno essere previsti, nell'ambito del PSR, la comunicazione e il trattamento di dati personali. Fanno parte del Sistema statistico regionale:
a) l'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis;
b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende e degli enti subregionali;
c) gli uffici di statistica delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.".
3. Al comma 2 dell'articolo 15 ter della
Art. 81. Disposizioni transitorie per gli articoli 53 e 54 della
1. I procedimenti di verifica (screening) e i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA) cui è fatto riferimento negli articoli 53 e 54 della
Art. 82. Applicazione dell'articolo 1, comma 10, del
1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del
Art. 83. Azioni per l'attuazione della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 "Small Business Act"
1. La Regione Emilia-Romagna attua i principi della comunicazione COM (2008) 394 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 30 settembre 2008, "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) Uno "Small Business Act" per l'Europa, con le modalità previste dalla
2. La Regione assicura azioni volte a sviluppare un ambiente favorevole alla imprenditorialità delle PMI, anche attraverso la promozione di incubatori e di web comunity.
3. Ogni intervento deve essere preceduto da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle PMI, anche attraverso l'implementazione del test PMI all'interno di una scheda di analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
4. I bandi per i finanziamenti devono essere accompagnati da adeguata consultazione preventiva con le rappresentanze imprenditoriali e garantire diffusione e informazione ai potenziali beneficiari, prevedendo forme di assistenza nella fase di presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione.
5. La regolamentazione degli interventi prevede altresì modalità semplificate in relazione alle attività di presentazione delle istanze, di rendicontazione, ispezione e controllo.
6. La Regione adotta misure per monitorare e valutare l'impatto delle azioni intraprese.
Art. 84. Disposizioni transitorie per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali
1. Nelle more dell'attuazione della
Art. 85. Entrata in vigore
1. L'articolo 84 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).