Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/12/1999 |
Numero: | 496 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di [...] |
§ 98.1.27211 - Legge 28 dicembre 1999, n. 496.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore.
(G.U. 29 dicembre 1999, n. 304)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: “programmazione economica” sono inserite le seguenti: “e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato”.
All'articolo 2:
al comma 1, la parola “trenta” è sostituita dalla seguente: “sessanta”;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Gli impianti di cui al comma 2 nonché quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del
2-ter. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del
“6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti”.”;
al comma 4, le parole: “gli operatori del settore petrolifero” sono sostituite dalle seguenti: “le compagnie petrolifere” e la parola: “obbligati” è sostituita dalla seguente: “obbligate”;
al comma 5, le parole da: “a decorrere dalla data” fino a: “e dell'artigianato” sono sostituite dalle seguenti: “che abbia conseguito il diritto all'omaggio, a decorrere dal 30 giugno 2000”.
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
“Art. 2-bis. – 1. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare.
2. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 del presente articolo con superficie non superiore al limite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui ai commi 1, 2 e 3 nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme d'attuazione.
5. All'articolo 25, comma 1, del
6. La superficie di vendita dei prodotti di cui al comma 1 non deve essere superiore a quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo. 31 marzo 1998, n. 114”.