§ 6.3.282 - L.R. 30 dicembre 2013, n. 56.
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2014).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:30/12/2013
Numero:56


Sommario
Art. 1 . (Riduzione delle spese per consulenze dell’Amministrazione regionale)
Art. 2 . (Disposizioni per l’ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio dell’Amministrazione regionale)
Art. 3 . (Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)
Art. 4 . (Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione)
Art. 5 . (Modifiche a norme regionali)
Art. 6 . (Armonizzazione contabile – Verifica obbligazioni capitoli a destinazione non vincolata)
Art. 7 . (Disposizioni ulteriori)
Art. 8 . (Accordo tra United Office on Drugs and Crime e la Regione Calabria)
Art. 9 . (Ulteriori disposizioni)
Art. 10 . (Entrata in vigore)


§ 6.3.282 - L.R. 30 dicembre 2013, n. 56.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2014).

(B.U. 16 dicembre 2013, n. 24 - S.S. 31 dicembre 2013, n. 7)

 

TITOLO I

Razionalizzazione delle spese regionali

 

     Art. 1. (Riduzione delle spese per consulenze dell’Amministrazione regionale)

1. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l’anno 2014, all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75 per cento dell’anno 2014, così come determinato dall’applicazione della normativa vigente in materia.

 

2. Si applicano le deroghe previste dall’articolo 3, comma 5, lettera b) della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69.

 

3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

 

4. I Dipartimenti regionali inviano al competente Settore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ciascun anno, gli atti amministrativi e contabili afferenti alle spese di cui al comma 1 del presente articolo.

 

5. Il competente Settore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall’anno 2013, alla trasmissione obbligatoria agli organi statali competenti dei dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

 

6. La mancata trasmissione nei termini indicati comporta, per i responsabili dei procedimenti di cui ai precedenti commi 4 e 5, ciascuno per la propria competenza, l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

 

          Art. 2. (Disposizioni per l’ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio dell’Amministrazione regionale)

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/ 2012 le relative procedure d’acquisto sono revocate.

 

2. Restano ferme, ove applicabili, le esclusioni di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell’ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile.

 

3. Nei casi in cui è ammesso l’acquisto di nuove autovetture, si ricorre a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d’esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.

 

TITOLO II

Razionalizzazione delle spese degli enti sub-regionali e delle società partecipate

 

          Art. 3. (Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)

1. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «spending review», e ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e la Commissione regionale per l’emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

 

a) la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l’anno 2014, all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75 per cento dell’anno 2014, così come determinato dall’applicazione della normativa vigente in materia;

 

b) ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Restano ferme, ove applicabili, le esclusioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

2. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

 

3. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall’adozione, al Dipartimento Controlli e al Dipartimento regionale vigilante. Quest’ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all’Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

 

4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall’attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, al Dipartimento Bilancio e patrimonio e al Dipartimento Controlli dei dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.

 

5. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti indicati nel presente articolo.

 

6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

 

          Art. 4. (Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società «in house providing» e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l’amministrazione regionale, esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società «in house providing» e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali, ottemperino alle seguenti disposizioni:

 

a) la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore, per l’anno 2014, all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75 per cento dell’anno 2014, così come determinato dall’applicazione della normativa vigente in materia;

 

b) ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture;

 

c) non è possibile inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dell’amministrazione controllante o dei propri enti strumentali controllanti, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia;

 

d) ferme restando le esclusioni disposte dall’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, deve essere comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze;

 

e) i dati di cui alla precedente lettera d), devono essere, altresì, comunicati al Dipartimento Controlli della Regione Calabria, secondo le scadenze temporali comunicate dal predetto Dipartimento;

 

f) i dirigenti delle società di cui trattasi, ferme restando le esclusioni disposte dall’articolo 3, comma 7-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 125/2013, risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l’ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell’incarico dirigenziale.

 

2. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente articolo è valutato ai fini della revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle Società di cui al presente articolo.

 

3. Ferme restando le disposizioni vigenti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, nonché l’attestazione afferenti al rispetto delle disposizioni in tema di autovetture, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo, devono essere inviati al Dipartimento Controlli e al Dipartimento vigilante.

 

4. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente articolo e la mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi, è valutato ai fini della revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle Società di cui al presente articolo.

 

5. Le società di cui al comma 1, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Controlli, una relazione dettagliata, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

 

6. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio con risultato d’esercizio negativo, è fatto obbligo ai rappresentanti regionali presso gli Organi di amministrazione di presentare al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Controlli, entro due mesi dall’approvazione del Bilancio, un dettagliato piano di sostenibilità economica che miri a verificare i tempi e le modalità del raggiungimento dell’equilibrio economico. Detto Piano deve contenere precise e dettagliate informazioni in ordine alle misure da adottarsi in tema di contenimento dei costi per il personale nonché dei costi di funzionamento. Nelle more del raggiungimento di predetto equilibrio, salvo quanto contenuto nelle disposizioni statali e regionali in materia, nonché quanto indicato al comma successivo, è fatto divieto, ai rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione, di porre in essere misure e attività che abbiano impatti incrementali sui costi per il personale, per il funzionamento e per gli Organi di amministrazione e controllo.

 

7. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio riportante un risultato d’esercizio negativo, è fatto divieto, ai rappresentanti regionali presso gli Organi in cui la Regione esercita i poteri del socio, di porre in essere ogni attività che comporti un andamento crescente delle spese per il personale.

 

8. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino tre bilanci di esercizio con risultati negativi, la Regione azionando i poteri del socio, deve provvedere alla rimozione dei rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione.

 

9. Nel caso in cui le società con partecipazione minoritaria della Regione presentino un bilancio con risultato di esercizio negativo è fatto obbligo a rappresentanti regionali nominati dalla Regione di trasmettere entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno successivo a quello in cui le perdite sono state rilevate, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate al fine di riportare la società in equilibrio economico.

 

10. I rappresentanti regionali presso le società partecipate in stato di liquidazione, trasmettono entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno, e sino al termine della procedura di liquidazione, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate e da attuarsi al fine di estinguere la società, con specifica temporizzazione delle attività da porre in essere.

 

TITOLO III

Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti

 

          Art. 5. (Modifiche a norme regionali)

1. Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) all’articolo 1, il comma 5 è così sostituito:

 

«5. Il «Piano delle attività e dei pagamenti», teso anche a garantire il rispetto del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, da adottarsi con delibera della Giunta regionale su proposta del dipartimento competente in materia di bilancio e rimodulabile nel corso dell’esercizio finanziario, dovrà prevedere idonei vincoli agli stanziamenti di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa. Tali vincoli, anche di natura informatica, possono tenere conto delle priorità individuate preventivamente dai singoli dipartimenti regionali. A tal fine, i Dipartimenti regionali, entro il 30 gennaio di ciascun anno, inviano al Dipartimento Bilancio e Patrimonio un dettagliato elenco delle obbligazioni giuridiche da assumersi nonché di pagamenti da effettuare nel corso dell’esercizio finanziario»;

 

b) all’articolo 5, il comma 3 è così sostituito:

 

«3. I Dipartimenti regionali inviano al competente Settore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ciascun anno, gli atti amministrativi e contabili afferenti alle spese di cui al comma 1 del presente articolo».

 

2. Al comma 5 dell’articolo 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, dopo le parole «su esplicita richiesta del Dipartimento competente» vanno aggiunti i seguenti periodi:

 

«Detta richiesta deve essere corredata da un’attestazione del Dirigente della struttura regionale competente, in ordine all’avvenuta acquisizione, agli atti del proprio ufficio, di tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore alla liquidazione della somma da pagare, che deve corrispondere all’importo da riallocare. L’attestazione deve, altresì, contenere la dichiarazione di avvenuta chiusura della relativa istruttoria ai fini dell’adozione del decreto di impegno e di liquidazione delle succitate somme».

 

3. All’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 67, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

 

«1 bis. In conformità al piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale approvato ai sensi dell’articolo 16 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’articolo 1 comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i corrispettivi di cui al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 26 dicembre 2006, n. 18, sono ridotti compensando tale riduzione con l’incremento delle tariffe, al fine di mantenere l’originario livello di compensazione dei contratti di servizio. Pertanto dall’1 gennaio 2014, a fronte dell’incremento del 10 per cento delle tariffe per i servizi extraurbani e del 21 per cento per i servizi urbani, i corrispettivi chilometrici, al netto dell’adeguamento all’inflazione di cui al comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 26 dicembre 2006, n. 18, sono così determinati nell’imponibile: in € 1,853 per i servizi urbani di fascia prima, in € 1,999 per quelli di fascia seconda e in € 2,477 per i servizi urbani di fascia quarta; in € 1,492 per i servizi extraurbani di prima e seconda fascia, in € 1,589 per quelli di terza fascia, in € 1,745 per quelli di quarta fascia, in € 1,804 per quelli di quinta fascia e in € 2,077 per quelli di sesta fascia. Dall’1 gennaio 2015, a fronte dell’incremento del 20 per cento delle tariffe per i servizi extraurbani e del 42 per cento per i servizi urbani, rispetto alle tariffe vigenti, i corrispettivi chilometrici, al netto dell’adeguamento all’inflazione di cui al comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 26 dicembre 2006, n. 18, sono così determinati nell’imponibile: in € 1,805 per i servizi urbani di fascia prima, in € 1,948 per quelli di fascia seconda e in € 2,413 per i servizi urbani di fascia quarta; in € 1,454 per i servizi extraurbani di prima e seconda fascia, in € 1,549 per quelli di terza fascia, in € 1,701 per quelli di quarta fascia, in € 1,758 per quelli di quinta fascia e in € 2,024 per quelli di sesta fascia.

 

1 ter. L’aggiornamento dei corrispettivi, previsto dal comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 26 dicembre 2006, n. 18, per il biennio 2014-2015 è contenuto entro il limite massimo del 50 per cento dell’inflazione programmata. La Giunta regionale nel 2016, nei limiti massimi di cui al sopra citato comma 7, aggiorna i corrispettivi in relazione alla quota di premialità relativa al biennio 2014-2015 attribuita alla Regione ai sensi dell’articolo 16 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i.».

 

4. L’articolo 22 della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, è sostituito dal seguente:

 

«1. Hanno diritto ad usufruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale su gomma finanziati dalla Regione i non vedenti con cecità assoluta e gli invalidi di qualsivoglia categoria con totale e permanente inabilità lavorativa (100 per cento) e con diritto all’accompagnamento, nonché i non vedenti con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

 

2. Per usufruire del diritto alla libera circolazione i soggetti di cui al comma precedente devono munirsi di apposita tessera, rilasciata dall’Amministrazione regionale in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore, effettuando apposita istanza per il tramite delle associazioni di categoria che ne hanno rappresentanza per legge, o che siano all’uopo riconosciute dalla Giunta regionale. La Giunta regionale può determinare le modalità ed i diritti amministrativi per il rilascio delle tessere.

 

3. È fatto salvo:

 

a) quanto previsto dal punto 8) dell’articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché da altre norme dello Stato;

 

b) quanto previsto per i dipendenti delle aziende di trasporto dai contratti collettivi di lavoro;

 

c) quanto determinato dalla Regione o dall’Ente affidante in ragione di funzioni ispettive sui servizi.

 

4. La compensazione per il diritto alla libera circolazione di cui al comma 1 è ricompresa nei corrispettivi di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 67».

 

5. È abrogata la legge regionale 14 aprile 2004, n. 14.

 

6. È abrogato l’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18.

 

7. All’articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 67 è aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dal comma 21 dell’articolo 34 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, fermo restando l’adeguamento annuale dei servizi entro 45 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione».

 

8. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2014».

 

 

9. All’articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 30, dopo la parola «aggregazione» sono aggiunte le parole «di filiera».

 

10. L’articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 30 è sostituito dal seguente:

 

«1. Le garanzie fornite dai Confidi per operazioni di finanziamento per investimenti in agricoltura sono concesse in regime de minimis vigente e s.m.i. per le imprese agricole che operano nel settore della produzione primaria e quelle della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli».

 

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «I Confidi sostengono anche i costi per la stipula dei contratti di garanzia e dei costi connessi e strumentali al rilascio delle garanzie stipulate per le operazioni di cui al punto precedente, destinando almeno il 50 per cento delle risorse finanziarie in dotazione per ciascuna annualità dal 2014».

 

11. Il comma 10 dell’articolo 7 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 è così modificato: «Nelle aree ricadenti all’interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali e progetti di taglio non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell’articolo 6 comma 4, DLgs 03/04/2006, n. 152 per come modificato dall’articolo 4 undecies della legge 30/12/2008, n. 205 e dall’articolo 5, commi 6 e 7 del Regolamento n. 16 del 06/11/2009 approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 749 del 04/11/2009».

 

12. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14, viene aggiunto il seguente comma:

 

«2. Il contributo è concesso ad un numero massimo di quattro Organizzazioni individuate annualmente secondo il grado di rappresentatività desumibile dalla comprovata rappresentanza in seno al CNEL e dal numero di deleghe possedute, che le medesime Organizzazioni dovranno provare certificando il numero di titolari di fascicoli aziendali accesi presso i propri CAA».

 

13. All’articolo 17, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, le parole «della durata massima di diciotto mesi a decorrere dall’1 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti «con termine 31 dicembre 2015».

 

14. All’articolo 1 della legge regionale 30 luglio 2010, n. 20, le parole «e 2013» sono sostituite da «2013 e 2014».

 

15. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 è sostituito dal seguente:

 

«5. Il direttore generale, nell’esercizio delle predette funzioni, è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell’Azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati dal direttore generale e scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della L.R. n. 7/1996 e s.m.i. e dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 165/2001. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità. Il direttore amministrativo ed il direttore tecnico sono soggetti a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della LR. 7/1996 e s.m.i.».

 

 

16. All’articolo 41, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 le parole «relativi agli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti «relativi agli anni 2011, 2012 e 2013».

 

17. L’articolo 10 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 è sostituito dal seguente:

 

«1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all’articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 30 giugno 2014, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva».

 

18. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24:

 

a) le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2014»;

 

b) dopo le parole «attraverso il» è aggiunta la parola «loro».

 

19. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, le parole «fino al 31.12.2013» sono sostituite dalle seguenti «fino al 30.06.2014».

 

20. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, è così sostituito:

 

«4. Entro il termine del 31.03.2014, ogni Commissario liquidatore:

 

a) provvede per quanto riguarda l’estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario, attenendosi a quanto indicato e programmato nel «piano di liquidazione» di cui al comma 5 del presente articolo;

 

b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all’articolo 2, comma 3, in favore dell’Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari, secondo quanto indicato nel «piano di trasferimento» di cui al comma 5 del presente articolo:

 

1) le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.03.2014, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, anche in applicazione di quanto disposto dall’articolo 2 della Legge n. 135/2012, nell’ambito delle misure che le pubbliche amministrazioni debbono adottare in relazione alle situazioni di sovrannumero ed avviando le relative procedure. Il trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria della comunità ed ha la decorrenza di cui al comma 3 dell’articolo 13, ovvero 1 aprile 2014;

 

2) i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residuate all’esito delle operazioni di cui alla lettera a), secondo quanto indicato al comma 5, nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all’articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all’Azienda Calabria Verde di cui all’articolo 1 della presente legge. Le risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, rimangono in uso alla Comunità, se necessari alla gestione liquidatoria, fino al termine fissato dal comma 3 dell’articolo 13».

 

21. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 le parole «a decorrere dall’1 gennaio 2014» sono sostituite dalle parole «a decorrere dall’1 aprile 2014».

 

22. Il primo periodo del comma 7 bis (ter) dell’articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, è da intendersi nel senso che il supporto tecnico che l’Ufficio di Presidenza è delegato a fornire al Presidente della Giunta delle Elezioni è costituito da una unità di personale di livello non superiore alla categoria D1.

 

TITOLO IV

Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale

 

          Art. 6. (Armonizzazione contabile – Verifica obbligazioni capitoli a destinazione non vincolata)

1. Al fine di porre in essere la progressiva attuazione dei principi connessi all’armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, tutti i dirigenti generali e/o i vertici amministrativi apicali delle strutture della Giunta regionale inviano la Dipartimento Bilancio e Patrimonio, per quanto di competenza, improrogabilmente entro il 15 febbraio 2014, l’elenco degli impegni assunti, in data antecedente all’anno 2010, su capitoli di parte corrente a destinazione non vincolata, che presentano obbligazioni giuridicamente vincolanti ancora in essere. Entro la medesima scadenza gli stessi soggetti devono corredare la richiesta di mantenimento in bilancio degli impegni di cui al precedente elenco con la documentazione probante l’attuale esistenza delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il competente Settore del Dipartimento Bilancio e patrimonio, in assenza dell’elenco di cui al precedente punto, nonché dell’idonea documentazione indicata, procede, in sede di operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario 2013, all’eliminazione degli impegni assunti, su capitoli di parte corrente e a destinazione non vincolata, in data antecedente all’anno 2010.

 

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tutti i dirigenti generali e/o i vertici amministrativi apicali delle strutture della Giunta regionale inviano al Dipartimento Bilancio e Patrimonio, per quanto di competenza, improrogabilmente entro il 15 febbraio 2014, l’elenco degli impegni assunti, in data antecedente all’anno 2005, su capitoli di parte capitale a destinazione non vincolata, che presentano obbligazioni giuridicamente vincolanti ancora in essere. Entro la medesima scadenza gli stessi soggetti devono corredare la richiesta di mantenimento in bilancio degli impegni di cui al precedente elenco con la documentazione probante l’attuale esistenza delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il competente Settore del Dipartimento Bilancio e patrimonio, in assenza dell’elenco di cui al precedente punto, nonché dell’idonea documentazione indicata, procede, in sede di operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario 2013, all’eliminazione degli impegni assunti, su capitoli di parte capitale e a destinazione non vincolata, in data antecedente all’anno 2005.

 

3. Ferma restando l’eventuale responsabilità amministrativa e contabile dei Dirigenti delle strutture della Giunta regionale cui compete la corretta e documentata attestazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti sottostanti gli impegni di cui al comma precedente, il rispetto degli adempimenti di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione dei dirigenti implicando, in caso di mancato ossequio, la decurtazione del 10 per cento sull’indennità di risultato.

 

4. In relazione ai residui attivi iscritti nel bilancio regionale a fronte di trasferimenti statali, tutti i dirigenti generali e/o i vertici amministrativi apicali delle strutture della Giunta regionale, per la parte di propria competenza, inviano al Dipartimento Bilancio e Patrimonio, improrogabilmente entro il 28 febbraio 2014, una relazione, supportata da idonea documentazione, contenente precise indicazioni in ordine all’attività svolta dai Dipartimenti allo scopo di riscuotere le somme vantate dalla stessa, con specifica indicazione del cronoprogramma delle suddette riscossioni, e di ogni informazione utile in alla quantificazione e alla tempistica della riscossione delle somme di cui trattasi.

 

5. Ferma restando l’eventuale responsabilità amministrativa e contabile dei Dirigenti delle strutture della Giunta regionale cui compete la corretta azione di riscossione dei residui attivi, il rispetto degli adempimenti di cui al comma 4 e il mancato e tempestivo esperimento delle attività necessarie per la riscossione di residui attivi iscritti nel bilancio regionale a fronte di trasferimenti statali, incide sulla valutazione dei dirigenti competenti implicando, in caso di omissioni, la decurtazione del 20 per cento dell’indennità di risultato.

 

          Art. 7. (Disposizioni ulteriori)

1. Al fine di garantire il rispetto delle principali regole di finanza pubblica, la Giunta regionale apporta le necessarie integrazioni al regolamento regionale di contabilità del 23 marzo 2010, n. 2.

 

2. I prelievi dai fondi di riserva per la copertura della spesa derivante da atti giudiziali di pignoramento e l’iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio, sono disposti con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio.

 

3. A decorrere dall’esercizio 2014 le spese inerenti il contenzioso legale sono impegnate al momento del conferimento dei relativi incarichi professionali e per l’importo determinato all’atto dell’incarico in base ai parametri di cui all’articolo 9, comma 2, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

 

TITOLO V

Disposizioni di carattere finanziario

 

          Art. 8. (Accordo tra United Office on Drugs and Crime e la Regione Calabria)

1. Al fine di avviare le attività previste nell’ambito dell’Accordo tra le Nazioni Unite, rappresentate dallo United Nations Office on Drugs and Crime, e la Presidenza della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 439 del 2 dicembre 2013, volto al rafforzamento della cooperazione internazionale nell’area della gestione, uso e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è autorizzata nel bilancio pluriennale 2014-2016 la spesa complessiva di euro 900.000,00, di cui 450.000,00 dell’esercizio finanziario 2014, con allocazione all’UPB 2.4.02.02 dello stato di previsione della spesa.

 

          Art. 9. (Ulteriori disposizioni)

1. Al fine di compiere attività di prevenzione e di lotta fitosanitaria volta ad arginare la diffusione del cinipede galligeno nelle aree e nei comuni del territorio regionale in cui insistono i castagneti, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2014 la spesa di euro 50.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.04.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

 

2. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle spettanze maturate nell’anno 2013 dal personale in servizio presso l’ARSSA, è autorizzata nell’esercizio finanziario 2014 la spesa complessiva di euro 3.000.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

 

          Art. 10. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.