§ 4.1.73 - L.R. 26 luglio 2012, n. 30.
Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:26/07/2012
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Caratteristiche dei Confidi)
Art. 3.  (Modalità dell'intervento e misura del finanziamento)
Art. 4.  (Destinazione del finanziamento)
Art. 5.  (Tipologia degli interventi)
Art. 6.  (Variazione, scioglimento e liquidazione)
Art. 7.  (Controlli e sanzioni)
Art. 8.  (Abrogazioni)
Art. 9.  (Disposizioni attuative)
Art. 10.  (Norma finanziaria)
Art. 11.  (Pubblicazione)


§ 4.1.73 - L.R. 26 luglio 2012, n. 30.

Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura.

(B.U. 1 agosto 2012, n. 14 - S.S. 3 agosto 2012, n. 1)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Calabria con la presente legge concorre allo sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi nel settore agricolo, di seguito denominati Confidi, e sostiene prioritariamente processi di aggregazione e fusione tra gli organismi medesimi.

 

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale concede contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle imprese agricole socie di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario.

 

     Art. 2. (Caratteristiche dei Confidi)

1. I Confidi devono essere costituiti da imprese agricole di cui all'articolo 2135 codice civile, devono avere sede operativa nella regione ed avere le seguenti caratteristiche:

a) società cooperative agricole o loro consorzi;

b) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile;

c) svolgere attività di garanzia collettiva fidi per come disciplinata dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141.

 

2. I Confidi a cui sono rivolti i benefici di cui all'articolo 1 devono avere i seguenti requisiti:

a) essere regolati da uno statuto;

b) avere fini di mutualità tra gli aderenti;

c) concedere garanzie con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;

d) avere un consiglio di amministrazione composto, almeno da due terzi, da imprenditori agricoli, anche se in forma singola od organizzata;

e) avere un patrimonio di garanzia o fondo rischi di importo non inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.

 

3. I Confidi non aventi le caratteristiche di cui al comma 1 possono associarsi per raggiungere l'operatività su tutto il territorio regionale.

 

4. Anche i Confidi di secondo grado, aventi i requisiti di cui ai commi precedenti possono essere beneficiari del finanziamento previsto dalla presente legge.

 

     Art. 3. (Modalità dell'intervento e misura del finanziamento)

1. Il finanziamento di cui all'articolo 1 viene concesso nella misura stabilita da apposito regolamento, adottato con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge.

 

2. Il regolamento determina:

a) l'intensità massima dell'aiuto;

b) la durata dei finanziamenti garantibili dai Confidi a valere sulla presente legge;

c) i criteri ai quali i Confidi devono attenersi nella individuazione dei beneficiari delle operazioni garantite. nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;

e) l'importo massimo della garanzia concedibile nel rispetto della normativa comunitaria.

 

3. Ai fini della ripartizione del finanziamento i benefici di cui all'articolo 1. sono concessi, secondo specifici criteri definiti nel regolamento di cui al presente articolo, proporzionalmente:

a) al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi risultanti dall’ultimo bilancio approvato dai Confidi;

b) all'importo globale delle operazioni di finanziamento garantito dai confidi effettivamente concesse ad imprese operanti in Calabria, in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda.

 

     Art. 4. (Destinazione del finanziamento)

1. La Regione Calabria incentiva l'aggregazione e dispone che i Confidi destinino il 30 per cento dei finanziamenti a beneficio delle aziende che operano con il sistema organizzato delle organizzazioni dei produttori, delle cooperative e dei consorzi agrari.

 

     Art. 5. (Tipologia degli interventi)

1. Le garanzie fornite dai Confidi per operazioni di finanziamento per investimenti in agricoltura sono concesse in regime de minimis.

 

     Art. 6. (Variazione, scioglimento e liquidazione)

1. I Confidi devono comunicare preventivamente alla Regione le eventuali modifiche da apportare allo statuto nonché le variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

 

2. Lo scioglimento o la liquidazione dei Confidi, siano essi volontari o determinati dalla normativa prevista dall'articolo 13 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, e dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, devono essere tempestivamente comunicati alla Presidenza della Giunta regionale, indicando i motivi o le cause.

 

3. I Confidi sono tenuti a restituire alla Regione i finanziamenti non utilizzati.

 

     Art. 7. (Controlli e sanzioni)

1. Con il regolamento attuativo di cui all'articolo 3 deliberato dalla Giunta regionale sono definite le modalità di controllo sui Confidi beneficiari dei finanziamenti regionali, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate dalla presente legge e dalle disposizioni comunitarie in materia.

 

2. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative comporta:

a) la revoca dei finanziamenti concessi e non utilizzati, nonché di quelli impegnati in relazione ai quali si è riscontrata la violazione stessa, maggiorati degli interessi legali e di una sanzione pari almeno alla metà di quanto dovuto;

b) l'esclusione dei Confidi, per cinque anni, dall'accesso ai finanziamenti regionali.

 

     Art. 8. (Abrogazioni)

1. La legge regionale 26 febbraio 2003, n. 3 (Misure a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura) è abrogata.

 

     Art. 9. (Disposizioni attuative)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti per l'attuazione degli interventi, con esclusione dei soli atti di concessione e di assunzione degli impegni di spesa che restano subordinati, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, alla notifica della presente legge alla Commissione Europea.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 200.000,00, si provvede per l'anno in corso con le disponibilità esistenti all'UPB 8.01.01.02 - capitolo 7001201 inerente al «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012, che viene ridotto del medesimo importo.

 

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico della UPB 2.02.04.06 dello stato di previsione della spesa per il bilancio 2012.

 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 8 del 2002.

 

4. Per l'attuazione degli interventi previsti possono essere utilizzate, per quanto compatibili, con la normativa ed i regolamenti in vigore, ulteriori risorse di provenienza comunitaria.

 

5. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziate all'UPB 2.02.04.06 dello stato di previsione della spesa, nonché con eventuali risorse di cui al comma 4.

 

     Art. 11. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.