§ 5.4.57 - L.R. 12 ottobre 2012, n. 45.
Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve
Data:12/10/2012
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Principi e finalità)
Art. 3.  (Funzioni della Regione)
Art. 4.  (Definizioni)
Art. 5.  (Regolamenti forestali)
Art. 6.  (Ruolo della pianificazione)
Art. 7.  (Piani di gestione e assestamento forestale)
Art. 8.  (Servizi informativi, cartografia e inventario forestale, ricerca e sperimentazione)
Art. 9.  (Forme associative di gestione e affidamento dei beni)
Art. 10.  (Amministrazione del patrimonio forestale pubblico e collettivo)
Art. 11.  (Generalità)
Art. 12.  (Misure per favorire la biodiversità)
Art. 13.  (Certificazione forestale)
Art. 14.  (Divieti)
Art. 15.  (Albo delle imprese forestali)
Art. 16.  (Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale)
Art. 17.  (Produzione di piante forestali)
Art. 18.  (Raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco)
Art. 19.  (Utilizzazioni boschive e viabilità forestale)
Art. 20.  (Impiego delle risorse legnose)
Art. 21.  (Arboricoltura da legno)
Art. 22.  (Gestione dei castagneti)
Art. 23.  (Trasformazione e conversione del bosco)
Art. 24.  (Riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea)
Art. 25.  (Rimboschimento compensativo)
Art. 26.  (Divieti)
Art. 27.  (Sistemazioni idraulico forestali)
Art. 28.  (Lavori di pronto intervento e modalità di esecuzione)
Art. 29.  (Alberi e specie arbustive sottoposte a tutela)
Art. 30.  (Raccolta e commercializzazione di funghi e tartufi)
Art. 31.  (Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera)
Art. 32.  (Forme di tutela nelle aree protette e nei Siti Natura 2000)
Art. 33.  (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)
Art. 34.  (Difesa fitosanitaria e danni da cause abiotiche)
Art. 35.  (Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale)
Art. 36.  (Tutela dell'ambiente rurale)
Art. 37.  (Sanzioni)
Art. 38.  (Regolamenti)
Art. 39.  (S.I.F.CAL.)
Art. 40.  (Commissione consultiva)
Art. 41.  (Utilizzo dei proventi)
Art. 42.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 43.  (Norma di chiusura)
Art. 44.  (Entrata in vigore)


§ 5.4.57 - L.R. 12 ottobre 2012, n. 45.

Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.

(B.U. 16 ottobre 2012, n. 19 - S.S. 20 ottobre 2012, n. 2)

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La Regione Calabria, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di boschi, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo, tutela delle zone di particolare interesse ambientale, biodiversità e sviluppo sostenibile e del principio di leale collaborazione tra Governo e Regioni, definisce i principi di indirizzo per incentivare la gestione forestale sostenibile al fine di tutelare il territorio e contenere il cambiamento climatico, attivando e rafforzando la filiera forestale dalla sua base produttiva e garantendo, nel lungo temine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali.

 

2. Il riordino e la riforma della normativa vigente in materia forestale sono attuati nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), della legge costituzionale n. 3 del 2001 (Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) come modificato dalla legge 35/2012, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

 

     Art. 2. (Principi e finalità)

1. La Regione Calabria, in armonia con i principi della gestione forestale sostenibile, sanciti dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 giugno 2005 (Linee guida di programmazione e forestale) e dal Programma Quadro del Settore Forestale in relazione all'interesse fondamentale della collettività, considera il bosco un sistema biologico complesso multifunzionale, in un contesto produttivo sostenibile, e promuove:

a) la difesa idrogeologica;

b) la funzionalità degli ecosistemi forestali;

c) la conservazione e l'appropriato sviluppo della biodiversità;

d) la valorizzazione del paesaggio e il miglioramento dei prodotti del bosco legnosi e non legnosi;

e) il miglioramento delle condizioni socio-economiche delle aree a prevalente interesse silvopastorale;

f) l'attenta formazione delle maestranze forestali, degli operatori ambientali, delle guide e degli addetti alla sorveglianza del territorio dipendenti dalle amministrazioni locali;

g) gli interventi per la tutela e la gestione ordinaria del territorio in grado di stimolare l'occupazione diretta e indotta;

h)  iniziative atte a valorizzare la funzione socio-economica del bosco;

i) l'ampliamento e il miglioramento delle aree forestali e del loro contributo al ciclo globale del carbonio;

j) l'esercizio delle funzioni inerenti la pianificazione, la programmazione e l'attuazione per la difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche;

k) l'approvazione ed il controllo dell'attuazione dei piani di gestione forestale, la stesura dell'inventario forestale regionale e l'informatizzazione del patrimonio forestale regionale;

l) la gestione, la tutela e la valorizzazione dei beni immobili e delle opere esistenti appartenenti al patrimonio regionale forestale;

m) l'attività di ricerca e sperimentazione tesa a favorire l'interscambio di conoscenze tra la comunità politica, imprenditoriale, professionale e scientifica;

n) la tenuta e l'aggiornamento del libro regionale dei boschi da seme, istituito ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) al fine di tutelare e conservare gli ecosistemi forestali e, in tale ambito, controllare la produzione vivaistica pubblica e privata per la produzione di piante e certificarne la provenienza;

o) lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private;

p) la gestione forestale sostenibile compresa la certificazione forestale di processo e di prodotto.

 

2. Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati al comma 1, la Regione promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale e internazionale con le altre regioni italiane e con gli Stati esteri.

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione)

1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione secondo la normativa vigente.

 

     Art. 4. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

 

2. Con la definizione di «bosco» si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea superiore al 20 per cento ai sensi del d.lgs. 227/2001. Non costituiscono interruzione della superficie boscata le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali di larghezza pari o inferiore a 4 metri, le golene e le rive dei corsi di acqua in fase di colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà.

 

3. Ai soli fini statistici, di inventario e monitoraggio è adottata la definizione di bosco usata dall'ISTAT e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

 

4. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco;

d) i castagneti da frutto abbandonati in fase di rinaturalizzazione;

e) le sugherete;

f) gli ericeti;

g) la macchia mediterranea.

 

5. La definizione di bosco di cui ai commi 2 e 4 si applica anche ai fini dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

 

6. Non sono considerate bosco le Short rotation forestry, le coltivazioni di alberi di natale, i ginestreti, i cisteti, i parchi urbani, i filari di piante, i frutteti e i castagneti da frutto.

 

7. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione, in terreni non boscati, di alberi di interesse forestale, anche attuata nell'ambito delle politiche nazionali di sviluppo forestale ed europee di sviluppo rurale, finalizzata alla produzione di legno di qualità o di quantità e di biomassa per fini energetici. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale tecnico economico. L'arboricoltura da legno non comporta di per sé l'assoggettamento al vincolo idrogeologico e forestale dei terreni su cui è esercitata.

 

8. Con l'espressione «selvicoltura» si intende la coltivazione e l'uso del bosco al fine di conseguire le seguenti finalità:

a) l'ottenimento di produzione legnosa;

b) il mantenimento del sistema bosco in equilibrio con l'ambiente;

c) la conservazione della biodiversità, l'aumento della stessa e, più in generale, della complessità del sistema;

d) la congruenza dell'attività colturale con gli altri sistemi con i quali il bosco interagisce.

 

9. Con l'espressione taglio colturale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149 del d.lgs. 42/2004 e dell'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 227/2001, si indicano i tagli condotti nel ciclo di coltivazione del bosco ed eseguiti in conformità agli strumenti di pianificazione forestale - piani di assestamento forestale, piani di coltura, piani di taglio - e regolarmente approvati o, in mancanza di questi, alle disposizioni dettate dai relativi regolamenti.

 

10. È considerata conversione del bosco la variazione della forma di governo da ceduo semplice, o ceduo semplice matricinato, a ceduo composto o a fustaia.

 

11. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione del bosco, ivi inclusi quelli di neoformazione di cui al comma 13, ogni intervento finalizzato ad un uso del suolo diverso da quello forestale mediante eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente, per cui sono da ritenere insussistenti i requisiti di cui al comma 2. La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente per opere pubbliche e di pubblica utilità.

 

12. Per sostituzione di specie si intendono gli interventi finalizzati alla introduzione di specie forestali estranee all'area di intervento, ancorché diverse da quelle preesistenti.

 

13. Si definiscono boschi di neoformazione i soprassuoli originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni prima utilizzati a pascolo o in quelli destinati a coltivazioni agrarie, che abbiano estensione e larghezza come indicate al comma 2. Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione forestale arborea o arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40 per cento.

 

14. Per sistemazioni idraulico-forestali si intendono gli interventi di carattere intensivo e estensivo che si attuano congiuntamente nel territorio ai fini della conservazione e difesa del suolo dal dissesto idrogeologico.

 

15. Ai fini della presente legge, sono considerati alberi monumentali, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria) e boschi vetusti, i singoli esemplari e le specifiche aree boscate, di origine naturale o antropica, che per età, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse tali da richiedere una speciale conservazione.

 

16. Per viabilità forestale si intende la rete viaria dedicata al servizio dei patrimoni silvo-pastorale, incluse le infrastrutture ad essa funzionali, nonché al collegamento con la rete viaria pubblica.

 

17. Le norme regolamentari definiscono gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico- costruttive della viabilità forestale, in considerazione del tipo di utilizzo e del contesto territoriale.

 

18. Si considerano terreni abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque anni e che non abbiano le caratteristiche riportate ai commi 2 e 4.

 

     Art. 5. (Regolamenti forestali)

1. Ai fini della tutela e del corretto uso del bosco, delle aree boscate e pascolive, la Regione adotta regolamenti forestali, di seguito definiti «regolamenti», con riferimento all'intero territorio regionale.

 

2. I regolamenti dettano le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla presente legge, si conformano alla prescrizioni dei piani di bacino di cui al d.lgs. 152/2006, e tengono altresì conto delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

 

3. Attraverso i regolamenti di cui al comma 1, la Regione disciplina:

a) le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico;

b) la tutela e la valorizzazione dei beni immobili e delle opere esistenti appartenenti al patrimonio regionale forestale.

 

4. La Regione, nelle more della redazione e dell'attuazione dei regolamenti, applica, con riferimento all'intero territorio regionale, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) approvate con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 218 e la legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni in proprietà della Regione) e successive modifiche ed integrazioni.

 

5. Le P.M.P.F. di cui al comma 4 regolano le attività di gestione forestale per le seguenti finalità:

a) l'applicazione del vincolo idrogeologico e delle attività silvo-pastorali in attuazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e del d.lgs. n. 227/2001;

b) tutela dell'assetto idrogeologico (d.lgs. 152/2006);

c) salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane (legge 31 gennaio 1994, n. 97);

d) tutela e valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici (legge 6 dicembre 1991, n. 394, d.lgs. 42/2004, d.lgs. 152/2006);

e) tutela della biodiversità e degli habitat naturali nella rete Natura 2000 (d.p.r. 357/1997, d.p.r. 120/2003, legge 11 febbraio 1992, n. 157).

 

6. La Giunta regionale approva i Regolamenti Forestali entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO II

Programmazione e pianificazione forestale

 

     Art. 6. (Ruolo della pianificazione)

1. La Regione, in conformità al Piano Forestale Regionale ed ai documenti di programmazione adottati in relazione al piano stesso, promuove la pianificazione forestale come strumento prioritario per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo in armonia con i principi sanciti all'articolo 2.

 

2. Il Piano Forestale Regionale, di seguito definito anche «PFR», rappresenta il documento fondamentale di programmazione delle attività in campo forestale e si propone di implementare a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai criteri generali di intervento indicati nel decreto del Ministro dell'ambiente del 16 giugno 2005.

 

3. La Regione provvede alla redazione e revisione del Piano Forestale coerentemente agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma Quadro per il Settore Forestale di cui alla legge 296/2006. Il Piano Forestale Regionale, secondo quanto stabilito nel PQSF/2008, attraverso lo studio e la conoscenza delle caratteristiche principali del patrimonio forestale e delle situazioni ecologiche in cui si sviluppa, individua gli interventi e i tempi utili per realizzare una corretta gestione dei boschi, correlandola con l'erogazione dei servizi utili ai proprietari e alla collettività.

 

4. Il PFR ha valenza quinquennale ed è redatto dal dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e approvato dalla Giunta regionale. La pianificazione del patrimonio boschivo e pascolivo si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei piani di gestione di proprietà pubbliche o private, singole o associate, previsti nell'articolo 7.

 

5. La pianificazione di cui all'articolo 7 si applica anche ai boschi di uso civico.

 

     Art. 7. (Piani di gestione e assestamento forestale)

1. I piani di gestione e assestamento forestale hanno una validità non superiore a venti anni.

 

2. Il piano di gestione e assestamento forestale deve contenere i seguenti elementi:

a) relazione e obiettivi del piano;

b) delimitazione e zonizzazione del patrimonio;

c) documentazione cartografica;

d) analisi pedoclimatica e vegetazionale;

e) descrizione dei tipi forestali, dei comparti colturali e delle unità colturali;

f) valutazione della vulnerabilità idrogeologica ed eventuali misure di mitigazione messe in campo;

g) determinazione della provvigione e della ripresa legnosa;

h) piano degli interventi selvicolturali;

i) piano della viabilità forestale ed eventuali opere di sistemazioni idraulico-forestali;

j) modalità e tecniche di esercizio dell'attività di utilizzazione forestale;

k) disciplina dell'esercizio di attività inerenti le produzioni forestali non legnose;

l) indicazioni gestionali di eventuali aree naturali protette secondo i principi sanciti dalla legge n. 394 del 1991, di alberi monumentali ai sensi della l.r. 47/2009 e boschi vetusti;

m) indicazioni gestionali per la tutela della biodiversità e degli habitat naturali nella Rete Natura 2000 (d.p.r. 357/1997, d.p.r. 120/2003, l. 157/1992).

 

3. Qualora le aree boscate siano utilizzate per il pascolo degli animali, conformemente a quanto previsto nei regolamenti, il piano di gestione e assestamento forestale può contenere una specifica pianificazione dell'esercizio delle attività zootecniche secondo quanto previsto dal regolamento d'uso. In tal caso, il piano può interessare anche aree non boscate ed esterne a quelle definite dall'articolo 4 commi 2 e 4, ma ad esse contigue.

 

4. Il piano di gestione forestale è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche e per quelle private con superficie forestale maggiore o uguale a 100 ettari, anche prevedendo forme di incentivazione alla gestione associata.

 

5. La pianificazione dei boschi e dei pascoli di proprietà privata superiore a 50 ettari e inferiore a 100 ettari deve attuarsi, in alternativa ai piani di cui al comma 1, attraverso piani poliennali di taglio. Per superfici inferiori a 50 ettari è prevista la redazione di idonea progettazione secondo le disposizioni previste dai regolamenti.

 

6. I piani poliennali di taglio di cui al comma 5 hanno durata minima di cinque anni e massima di dieci anni. In ogni caso non possono derogare alle disposizioni previste dai regolamenti.

 

7. Il piano poliennale di taglio deve contenere i seguenti elementi:

a) obiettivi del piano;

b) analisi delle caratteristiche stazionali dell'area;

c) parametri dendroauxometrici;

d) relazione tecnica forestale;

e) cartografia catastale, tecnica, oppure topografica, dell'area.

 

8. Per gli aspetti non specificatamente indicati dai piani di gestione e assestamento forestale di cui al comma 1, valgono le disposizioni dei regolamenti. I piani di cui al comma 1 sono approvati dal dipartimento competente in materia di agricoltura foreste e forestazione.

 

9. Prima della loro approvazione, i piani riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un'area naturale protetta devono essere trasmessi all'ente gestore dell'area stessa per il rilascio del nullaosta. In tal caso il termine di cui al comma 9 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di comunicazione del nullaosta.

 

10. Nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione di impatto strategica (VAS) a norma del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale 6 novembre 2009, n. 16.

 

11. Nelle more del rilascio dei nullaosta da parte degli enti gestori delle aree protette, i piani sono approvati dal dipartimento competente in materia agricoltura, foreste e forestazione, qualora ne sussistano le condizioni di conformità ai regolamenti o al PFR. In tal caso è fatto obbligo ai progettisti redattori dei progetti di taglio di produrre le relative autorizzazioni a cura del dipartimento regionale competente, pena la mancata approvazione del progetto.

 

     Art. 8. (Servizi informativi, cartografia e inventario forestale, ricerca e sperimentazione)

1. La Regione tramite l'ufficio regionale competente, promuove la redazione dell'Inventario forestale regionale secondo quanto previsto dal PFR.

 

2. La Regione Calabria promuove la realizzazione del Sistema Informativo Forestale della Regione Calabria (S.I.F.CAL.) per le proprie finalità di pianificazione, programmazione e controllo dell'assetto forestale regionale.

 

3. Il S.I.F.CAL. è collocato e gestito presso il dipartimento competente in materia agricoltura, foreste e forestazione e raccoglie, elabora ed archivia, le informazioni relative alla materia forestale ed al vincolo idrogeologico.

 

4. Per le finalità di cui al comma 3, il dipartimento si avvale della struttura del Centro cartografico regionale.

 

5. La Regione promuove la ricerca e la sperimentazione e a tal fine può affidare, attraverso apposita convenzione, a enti di ricerca, a istituti di sperimentazione e ad altri organismi scientifici, l'esecuzione di studi finalizzati alla conoscenza e all'innovazione nel settore forestale, nell'esercizio delle attività forestali, nella filiera foresta-legno e nel settore degli impianti di produzioni legnose specializzate.

 

6. La Regione favorisce la costituzione di una rete permanente di monitoraggio delle risorse forestali, anche per fini sperimentali, individuando specifiche stazioni all'interno delle proprietà forestali.

 

     Art. 9. (Forme associative di gestione e affidamento dei beni)

1. La Regione promuove la formazione di consorzi e altre forme associative allo scopo di gestire in modo programmato, integrato e coordinato, il patrimonio silvo-pastorale facente capo a proprietari diversi.

 

2. I consorzi e le altre forme associative per la gestione delle aree boscate ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette regionali, possono stipulare apposite convenzioni con gli enti gestori delle aree stesse, per avvalersi dei loro uffici tecnici, amministrativi e degli altri mezzi strumentali per la gestione dell'area boscata.

 

3. Gli enti pubblici e collettivi, per l'amministrazione dei beni soggetti a uso civico, possono aderire a iniziative per la gestione associata dei boschi sulla base di convenzioni, in cui siano specificati, le forme e i modi dell'esercizio dell'uso civico nella nuova modalità di gestione.

 

4. I proprietari pubblici e privati possono affidare, attraverso apposita convenzione, agli Enti locali e agli enti gestori delle aree naturali protette, ovvero a altri soggetti pubblici e privati, la gestione del proprio patrimonio boschivo.

 

5. L'affidamento può essere richiesto sulla base di una proposta progettuale di gestione delle risorse forestali. La gestione deve conformarsi al piano di gestione e assestamento forestale.

 

     Art. 10. (Amministrazione del patrimonio forestale pubblico e collettivo)

1. Gli Enti pubblici e collettivi gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio forestale.

 

2. Gli enti di cui al comma 1 destinano almeno il 10 per cento dei ricavi di tutte le attività connesse con la gestione dei beni forestali di proprietà, ivi compresi gli introiti derivanti dalle attività forestali e zootecniche, per attuare interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei boschi e per la realizzazione di opere connesse alla viabilità forestale. Tali somme devono essere iscritte nel bilancio di previsione dell'ente proprietario, in apposito capitolo di spesa vincolato. L'ente proprietario deve procedere all'accantonamento anche se la gestione è svolta da soggetti diversi dallo stesso. Nel caso delle foreste demaniali di proprietà della Regione, è cura dell'ente delegato procedere all'accantonamento.

 

3. Nel caso di attività realizzate in assenza del piano di gestione e assestamento forestale di cui all'articolo 7, l'ente gestore deve accantonare almeno il 20 per cento dei ricavi della gestione dei beni forestali di proprietà, secondo le modalità indicate al comma 2, per finanziare prioritariamente la redazione dei piani stessi.

 

4. La cessione dei beni agro-silvo-pastorali alienabili degli Enti pubblici deve avvenire in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

 

5. Gli enti titolari del patrimonio forestale, laddove quest'ultimo sia già stato oggetto di pianificazione forestale di cui all'articolo 7, possono concedere, con provvedimento motivato, attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'uso temporaneo di tale patrimonio a soggetti privati, con priorità per quelli senza fini di lucro, o aventi finalità mutualistiche. In assenza di pianificazione, il provvedimento di concessione deve prevedere l'obbligo, da parte dell'ente proprietario, di redazione del piano di gestione entro diciotto mesi dal rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa. Nel caso in cui le concessioni riguardino beni ricadenti all'interno di aree naturali protette, il rilascio delle concessioni è subordinato al parere da parte degli uffici gestori dell'area protetta e in caso di aree ricadenti in Rete Natura 2000, al nullaosta da parte del dipartimento competente in materia di politiche dell'ambiente, come previsto dal regolamento regionale n. 16 del 2009 in applicazione del d.p.r. 357/97.

 

CAPO III

Gestione forestale sostenibile

 

     Art. 11. (Generalità)

1. La gestione forestale sostenibile si attua attraverso l’applicazione della selvicoltura di cui all'articolo 4 comma 8.

 

2. Le attività di gestione forestale sostenibile rappresentano fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale, di controllo sul territorio, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali, nonché di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, nel rispetto delle normative previste a livello internazionale in tema di abbattimento delle emissioni di anidride carbonica.

 

     Art. 12. (Misure per favorire la biodiversità)

1. La Regione Calabria promuove la tutela e l'incremento della biodiversità secondo quanto previsto dai regolamenti.

 

     Art. 13. (Certificazione forestale)

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), la Regione promuove l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno, dei prodotti secondari del bosco e di quelli da esso derivati.

 

     Art. 14. (Divieti)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 227/2001 e nei limiti dei regolamenti è vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi cedui.

 

2. Nelle fustaie il taglio raso di norma è vietato. Tuttavia questo può essere effettuato se previsto dal piano di assestamento o di gestione, dal piano dei tagli o dal piano di coltura, negli impianti di specie esotiche e di quelli per l'arboricoltura da legno.

 

3. In deroga ai divieti di cui ai commi 1 e 2. la Regione può autorizzare interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

 

     Art. 15. (Albo delle imprese forestali)

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e di qualificarne la professionalità, è istituito, presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 227/2001, l'albo regionale delle imprese forestali per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.

 

2. I regolamenti disciplinano le modalità di accesso e di tenuta del summenzionato albo.

 

     Art. 16. (Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale)

1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali autoctone, arboree e arbustive, di provenienza certificata.

 

2. La Regione provvede all'individuazione di popolamenti e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione e propagazione idoneo alla coltivazione vivaistica.

 

3. La Regione promuove l'individuazione di un apposito centro regionale per la produzione di semi forestali autoctoni certificati e per la redazione di registri regionali dei materiali di base.

 

     Art. 17. (Produzione di piante forestali)

1. La Regione, tramite il centro regionale e vivaisti autorizzati (se, per questi ultimi, è previsto dalla normativa vigente), provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, per come recepita dalla legge 180/2002, dal d.lgs. 386/2003 e successive modificazioni.

 

2. La Regione, tramite il centro regionale, provvede, altresì, alla manutenzione delle strutture individuate ai fini vivaistici, nonché all'approvvigionamento di semi e piantine. 

 

     Art. 18. (Raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco)

1. La raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco, ove disciplinata dai regolamenti comunali, deve svolgersi in modo da evitare danni permanenti alle specie ed all'habitat in cui vivono.

 

2. Nei boschi pubblici, in mancanza di appositi regolamenti comunali che ne disciplinano l'uso, è vietata la raccolta dei prodotti secondari quali asparago, agrifoglio, pungitopo.

 

3. I comuni devono dotarsi dei suddetti regolamenti entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO IV

Funzione produttiva

 

     Art. 19. (Utilizzazioni boschive e viabilità forestale)

1. La Regione, al fine di favorire l'occupazione e la permanenza delle popolazioni nei territori montani, quale contributo allo sviluppo della filiera foresta-legno e all'applicazione delle corrette metodologie di lavoro in bosco, promuove, per le imprese di utilizzazione forestale che ne fanno richiesta, già indicate all'articolo 15 comma 4, l'ammodernamento di dotazioni, impianti, strutture ed infrastrutture, nonché l'attuazione di misure ed interventi nel campo della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

2. Per il taglio e l'allestimento dei prodotti boschivi principali si rimanda a quanto previsto dai regolamenti.

 

3. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilità forestale, lo strumento per conseguire una razionale gestione della risorsa forestale e la tutela del territorio.

 

4. L'implementazione della rete viaria forestale e gli interventi che comportano la modifica del tracciato di viabilità esistente o il suo allargamento, la realizzazione di imposti e piazzali di accatastamento temporanei, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, sono soggetti a quanto prescritto nei regolamenti.

 

     Art. 20. (Impiego delle risorse legnose)

1. La Regione, in armonia con i principi espressi dal Protocollo di Kyoto e con gli impegni sul clima ed energia assunti dall'Unione Europea, promuove la produzione della risorsa legno quale materia prima rinnovabile per gli impieghi nel campo industriale, energetico e artigianale anche allo scopo di ridurre le emissioni di carbonio nell'atmosfera, secondo gli indirizzi del Piano Forestale Regionale.

 

2. L'amministrazione regionale incentiva la gestione dei sistemi di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti forestali.

 

3. La Regione promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno mediante la realizzazione di impianti per la produzione di biomassa legnosa. Le aziende e le imprese forestali che operano nel territorio regionale devono privilegiare l'utilizzo delle biomasse legnose prodotte localmente. La Regione promuove inoltre lo sviluppo di filiere integrate bosco-legno-energia al fine di attuare politiche ad alta sostenibilità economica/ambientale.

 

     Art. 21. (Arboricoltura da legno)

1. La Regione promuove la produzione legnosa fuori foresta e a tal fine eroga contributi a enti e aziende agroforestali singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati, con priorità alle aziende in possesso di certificazione forestale e a quelle associate.

 

2. Gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con finanziamenti pubblici devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione.

 

     Art. 22. (Gestione dei castagneti)

1. La Regione attribuisce ai castagneti un ruolo fondamentale per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per la qualità del paesaggio e per l'economia rurale e forestale.

 

2. La Regione supporta le iniziative finalizzate all'ecocertificazione del legno di qualità e promuove inoltre le produzioni da frutto delle cultivar autoctone pregiate.

 

3. Il ripristino e miglioramento dei castagneti degradati deve essere effettuato secondo quanto stabilito dai regolamenti.

 

4. Nel caso di ampliamento, rinfoltimento o sostituzione di piante di castagno sia da legno che da frutto con esemplari della medesima specie, il materiale di propagazione deve essere certificato a norma d.lgs. 386/2003.

 

CAPO V

Funzione protettiva e di difesa idrogeologica

 

     Art. 23. (Trasformazione e conversione del bosco)

1. La Regione applica la disciplina del vincolo idrogeologico, secondo quanto previsto dal r.d. 3267/1923 e dall'articolo 4 comma 2 del d.lgs. 227/2001.

 

2. La trasformazione dei boschi finalizzata al mutamento di destinazione di uso del suolo è soggetta al vincolo idrogeologico, ed all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.

 

3. È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, riconsegnati ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, con piano di coltura e conservazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del r.d.l. 1126/26 e dell'articolo 53 del r.d. 3267/23.

 

4. La trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di cui al comma precedente può essere consentita, in casi eccezionali, fatta salva la tutela idrogeologica, e con le modalità stabilite dai regolamenti:

a) per la realizzazione di opere pubbliche di pubblica utilità;

b) nelle aree di estensione tale da interrompere la continuità del bosco, che risultino prive di copertura arborea e arbustiva da almeno quindici anni, a causa di avversità biotiche, abiotiche o eventi accidentali, ad esclusione dei casi di cui alla legge 353/2000, al fine di destinarle al recupero dell'attività agricola, dove questa rivestiva, e può continuare a farlo, una funzione storico-paesaggistica e socio-economica significativa.

 

5. La sostituzione di specie forestali autoctone è di norma vietata. Per le specie esotiche o per quelle al di fuori del loro campo di idoneità ecologico, è auspicabile prevedere, previa autorizzazione, la loro graduale sostituzione.

 

6. È richiesta la preventiva autorizzazione regionale per tutti gli interventi di taglio e eventuale successiva estirpazione delle ceppaie finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla sostituzione delle specie legnose o alla sottopiantagione con altre specie autoctone.

 

7. È vietata la conversione delle fustaie e dei soprassuoli transitori, in boschi cedui, a eccezione delle piantagioni di eucalipto. È altresì vietata la ceduazione dei boschi che hanno oltrepassato un'età pari a due volte il turno minimo previsto dai regolamenti, fatti salvi gli interventi sui popolamenti di castagno e leccio e quelli di tutela fitosanitaria delle specie quercine. È, infine, vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici o semplici matricinati.

 

     Art. 24. (Riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea)

1. I terreni tenuti in occupazione temporanea, rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione, devono essere riconsegnati con le modalità stabilite dai regolamenti.

 

2. La riconsegna ai legittimi proprietari o ai loro aventi causa, da parte dell'ente che li ha realizzati oppure dell'ente occupante, avverrà previa dichiarazione di compiutezza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, anche allo scopo di accertare se la continuità del bosco realizzato può ritenersi garantita.

 

3. Al fine della riconsegna ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, dei terreni di cui al comma 2, l'ente occupante deve altresì predisporre, ai sensi dell'articolo 54 del r.d. 3267/23, il piano di coltura e conservazione delle operazioni di governo boschivo da sottoporre inoltre, con le modalità stabilite dai regolamenti, all'approvazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione.

 

4. Il piano di coltura e conservazione, ferma restando la tutela idrogeologica e con le modalità stabilite dai regolamenti, può prevedere, in casi eccezionali, la trasformazione dei terreni, nelle aree di estensione tali da interrompere la continuità del bosco e prive di copertura arborea e arbustiva, da almeno quindici anni, a causa di avversità biotiche o abiotiche o eventi accidentali, esclusi i casi di cui alla legge 353/2000.

 

5. Su istanza di parte, tesa a ottenere la restituzione di aree assoggettate a vincolo di rimboschimento, ai sensi dell'articolo 54 del r.d. 3267/1923, ma prive di copertura arborea, le stesse potranno essere restituite con la prescrizione di assoggettarle al rimboschimento.

 

6. Qualora al momento della riconsegna si accerti l'esistenza sui terreni di costruzioni appartenenti al patrimonio pubblico o privato, le stesse, se realizzate prima dell'emanazione del decreto di occupazione, debbono essere considerate nel piano di coltura e conservazione. Devono essere escluse le aree edificate in costanza dell'occupazione dei terreni, come previsto dai regolamenti.

 

     Art. 25. (Rimboschimento compensativo)

1. Nei casi in cui la trasformazione autorizzata del bosco interessi aree di superficie superiore a 2000 metri quadrati, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie uguale a quelle trasformate, nell'ambito dello stesso bacino idrografico. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004 ed è disciplinato dai regolamenti.

 

     Art. 26. (Divieti)

1. È fatto divieto di trasformazione dei boschi presenti sul territorio regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 12.

 

     Art. 27. (Sistemazioni idraulico forestali)

1. La Regione provvede alle sistemazioni idraulico-forestali ed alla conservazione e difesa del suolo, nonché alla conservazione e alla manutenzione delle opere esistenti, secondo la normativa vigente.

 

2. Le sistemazioni idraulico forestali si attuano mediante il consolidamento dei versanti, l'esecuzione di opere paramassi, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, la riqualificazione ambientale, facendo anche ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

 

3. Rientrano negli interventi di cui al comma 2, anche la costruzione di strade di servizio necessarie alla realizzazione delle opere medesime e l'acquisto di attrezzature per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.

 

4. La Giunta regionale può individuare e delimitare bacini pilota nei quali attuare a scopo sperimentale studi, ricerche e interventi particolari, ai fini di determinare i criteri tecnico-economici più idonei per conseguire gli scopi di cui ai commi 1 e 2.

 

5. Per la conservazione dell'efficienza delle opere di sistemazione idraulico forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, il Presidente della Giunta regionale su relazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, dispone direttamente il pronto intervento per il loro ripristino, qualora questo non possa essere rinviato nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.

 

     Art. 28. (Lavori di pronto intervento e modalità di esecuzione)

1. Si definiscono di pronto intervento i lavori di carattere straordinario, urgente e indifferibile diretti a:

a) prevenire e fronteggiare situazioni di dissesto a evoluzione rapida e pericolosa per l'equilibrio idrogeologico del territorio montano;

b) ripristinare la piena funzionalità della viabilità forestale e delle opere di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte, nonché il regolare deflusso dei corsi d'acqua montani alterati da eventi calamitosi;

c) ripristinare la funzione di protezione idrogeologica del bosco mediante il rinsaldamento delle pendici e la ricostituzione dei popolamenti forestali gravemente danneggiati da avversità atmosferiche, incendi e attacchi parassitari;

d) verificare lo stato dell'ambiente con particolare riguardo all'accertamento dell'eventuale presenza di sostanze tossiche potenzialmente dannose per la salute umana prodotte in conseguenza degli incendi. A tale scopo la Regione attiva, al verificarsi di un incendio boschivo, gli enti strumentali competenti affinché vengano effettuate analisi della qualità dell'aria in prossimità dei territori interessati valutando in particolare i livelli di PM10 e PM25, Benzene, IPA e diossine.

 

CAPO VI

Funzione ambientale e naturalistica

 

     Art. 29. (Alberi e specie arbustive sottoposte a tutela)

1. La Regione promuove l'individuazione e la tutela dei boschi vetusti, degli alberi monumentali e delle specie arbustive per come prescritto dai regolamenti, dal d.p.r. 357/1997 e dalla l.r. 47/2009.

 

     Art. 30. (Raccolta e commercializzazione di funghi e tartufi)

1. La raccolta e la commercializzazione di funghi epigei e ipogei è disciplinata dalla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati) e successive modifiche in integrazioni.

 

2. Nei boschi ricadenti nei territori dei Parchi nazionali la raccolta dei funghi epigei è regolamentata da quanto previsto nei relativi piani e nelle misure di salvaguardia.

 

     Art. 31. (Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera)

1. La raccolta dello strame, copertura morta o lettiera è, di norma, vietata in quanto si tratta di elementi peculiari della biocenosi. Può essere autorizzata secondo quanto prescritto dai regolamenti.

 

2. La raccolta del terriccio è sempre vietata.

 

     Art. 32. (Forme di tutela nelle aree protette e nei Siti Natura 2000)

1. La Regione, in ottemperanza alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e a quanto previsto dalla direttiva Habitat n. 92/43/CEE e dalla direttiva Uccelli n. 2009/147/CE promuove e partecipa all'istituzione e alla gestione di aree protette regionali, interregionali, nazionali e internazionali.

 

2. Le misure di conservazione nei siti della Rete Natura 2000 sono predisposte all'interno dei piani di gestione e assestamento forestale.

 

CAPO VII

Prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi

 

     Art. 33. (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. La Regione si impegna a redigere il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

 

2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali in materia, nell'esercizio delle funzioni concernenti la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Regione si avvale di quanto previsto dall'articolo 7 della l. 353/2000.

 

3. Alle aree boscate e ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si applicano i vincoli, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'articolo 10 della l. 353/2000 e dai commi successivi del presente articolo.

 

4. Nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni stabiliti dall'articolo 10 della l. 353/2000 e dal presente articolo, i regolamenti indicano le attività vietate e le modalità di esercizio delle attività consentite nel periodo a rischio di incendi boschivi.

 

5. La Regione si impegna a creare un coordinamento tra gli enti ed istituzioni coinvolte nel processo di difesa e tutela del patrimonio boschivo e con le forze dell'ordine, teso alla creazione di una rete capillare di allertamento che consenta una comunicazione rapida e razionale del verificarsi degli incendi boschivi.

 

     Art. 34. (Difesa fitosanitaria e danni da cause abiotiche)

1. La Regione promuove la difesa fitosanitaria, concorrendo anche con propri mezzi e risorse alla relativa spesa.

 

2. Nei boschi colpiti da patologie è fatto obbligo ai proprietari di rispettare quanto stabilito dai regolamenti, assumendo le conseguenti iniziative atte a limitare la diffusione delle malattie, ed attuando interventi di lotta ritenuti necessari, dandone comunicazione all'amministrazione regionale competente.

 

3. La Regione divulga le possibili azioni di prevenzione e promuove la lotta ai parassiti delle piante forestali e gli interventi colturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti forestali, dei rimboschimenti e degli impianti di arboricoltura da legno, anche in deroga alle prescrizioni vigenti.

 

4. La difesa fitosanitaria in bosco è condotta ricorrendo prevalentemente a tecniche selvicolturali e di lotta biologica, secondo quanto disposto dai regolamenti.

 

CAPO VIII

Funzione paesaggistica, turistica e culturale

 

     Art. 35. (Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale)

1. Anche allo scopo di ricostruire un legame tra i cittadini e il bosco, la Regione incentiva gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate e delle attività connesse alla didattica forestale ed educazione ambientale, nonché al turismo scientifico e sportivo.

 

2. La Regione attua e promuove iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco, della flora e della fauna.

 

     Art. 36. (Tutela dell'ambiente rurale)

1. La Regione, attraverso il PFR, detta gli indirizzi e le direttive necessari per conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, assicurando l'assetto equilibrato dell'ecosistema e del paesaggio.

 

2. Gli indirizzi stabiliti nel comma 1 sono applicati anche ai terreni abbandonati e incolti definiti al comma 18 dell'articolo 4.

 

CAPO IX

Regime sanzionatorio

 

     Art. 37. (Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e dei regolamenti sono soggette al seguente regime sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:

a) le violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra due e dieci volte il valore delle piante tagliate o del danno causato;

b) per la produzione o vendita di materiale di propagazione forestale non autorizzata, in violazione dell'articolo 16, si applica una sanzione amministrativa da euro 750,00 a euro 3.500,00 in applicazione del d.lgs. 386/2003;

c) per l'impiego di materiale di propagazione forestale con certificazione non riconosciuta dalla Regione in violazione del primo comma dell'articolo 17, si applica una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00;

d) in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00 fino a 20 piante o parti di esse, mentre per quantitativi superiori la sanzione si raddoppia;
e) la violazione del divieto di trasformazione e mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico forestale e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, a norma dell'articolo 23 comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore;

f) la conversione o la sostituzione di specie forestali autoctone in violazione dell'articolo 23 comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00 fino a 2000 metri quadrati di superficie ragguagliata, per superfici superiori la sanzione è raddoppiata;

g) la violazione del divieto di cui all'articolo 26 comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 350,00 ad euro 3,500,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree Rete Natura 2000;

h) per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 31 si applica una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 fino a 10 chilogrammi, per quantitativi superiori la sanzione si raddoppia e in caso di danno, una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal doppio al quadruplo del danno commesso;

i) per l'esecuzione di lavori o di attività forestali in assenza dell'autorizzazione prevista, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro a 3.000,00;

j) per l'esecuzione di lavori o di attività forestali senza l'invio della comunicazione prevista o prima del termine previsto per il loro inizio, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 2.000,00;

k) per il danneggiamento della flora spontanea protetta si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree Rete Natura 2000.

 

2. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari non previste dal comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 100,00 e massima di euro 500,00. I regolamenti specificano le singole fattispecie sanzionatorie commisurando l'importo della sanzione tra il minimo ed il massimo indicati nel presente comma e, se dalla violazione deriva un danno, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal doppio al quadruplo del valore del danno causato.

 

CAPO X

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 38. (Regolamenti)

1. Ogni riferimento della presente legge ai regolamenti Forestali, per semplicità indicati come regolamenti, nelle more di redazione, approvazione ed attuazione degli stessi, si intende alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale.

 

     Art. 39. (S.I.F.CAL.)

1. Fino a quando non venga realizzato il S.I.F.CAL., la Regione Calabria si avvale del Centro cartografico regionale.

 

     Art. 40. (Commissione consultiva)

1. Per gli aspetti non specificatamente stabiliti nella presente legge, e per tematiche di rilevante interesse ad esse afferenti, il dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, può istituire, con apposito decreto, una commissione consultiva, composta dallo stesso, che la presiede, o da un suo delegato, dal dirigente del settore forestazione, e da quattro membri esterni, individuati tra le personalità di chiara fama appartenenti alla comunità scientifica ed accademica calabrese, con il compito di esprimere pareri o elaborare linee di indirizzo.

 

     Art. 41. (Utilizzo dei proventi)

1. Ai sensi dell'articolo 9 del d.p.r. n. 616/1977 la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa trasferite e attribuite dallo Stato.

 

2. Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, sono attribuite al dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalle norme regionali vigenti.

 

3. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle norme previste dai regolamenti attuativi della presente legge, dai diritti di segreteria e, laddove richiesto, dai diritti d'istruttoria e dalla quota di accantonamento sui tagli boschivi confluiranno su appositi capitoli del bilancio regionale in favore del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e finalizzati alla gestione delle attività connesse all'applicazione della presente legge.

 

     Art. 42. (Disposizioni finanziarie)

1. La promulgazione della presente legge quadro non comporta, alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione Calabria.

 

     Art. 43. (Norma di chiusura)

1. Per tutte le questioni non specificamente trattate dalla presente legge si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

 

     Art. 44. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.