Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 trasporti |
Data: | 27/12/2012 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. (Adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale) |
Art. 2. (Disposizioni transitorie) |
Art. 3. (Disposizioni in materia tariffaria) |
Art. 4. (Sanzioni a carico degli utenti dei servizi) |
Art. 5. (Disposizioni in materia di agevolazione tariffaria) |
Art. 6. (Modifiche alla L.R. 20/2011) |
Art. 7. (Pubblicazione) |
§ 5.3.39 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 67. [1]
Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.
(B.U. 17 dicembre 2012, n. 23 - S.S. 28 dicembre 2012, n. 6)
Art. 1. (Adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale)
1. Il comma 3 dell’articolo 16 della
2. Il comma 4 dell’articolo 16 della
3. Il comma 6 dell’articolo 16 della
Art. 2. (Disposizioni transitorie)
1. Fino a quando la Giunta regionale, con proprio provvedimento, non individui il costo standard di cui all’articolo 17 del
2. Fino alla completa attuazione del processo di pianificazione e programmazione previsto dalla normativa regionale, nonché dell’individuazione del livello essenziale dei servizi minimi, da ultimarsi entro il termine del 30 giugno 2014, fatta salva la possibilità di unica proroga semestrale della Giunta regionale, la razionalizzazione della rete dei servizi, nell’ottica dell’integrazione vettoriale e tariffaria e dell’efficienza, costituisce interesse pubblico preminente. A tal fine la Giunta regionale può apportare le opportune modifiche nell’ambito della rete dei servizi affidati a ciascun soggetto gestore, nei limiti delle disposizioni normative, adeguando i servizi alle compatibilità finanziarie, inclusa la tipologia prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera a), della
3. Al fine di assicurare l’organizzazione e la gestione del servizio pubblico di trasporto su gomma e ferro in conformità all’articolo 3 bis
4. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 5, 6 e 8 della
5. Nelle more dell’approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla normativa regionale gli indirizzi e gli schemi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 sono determinati con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 3. (Disposizioni in materia tariffaria)
1. Eventuali diritti di esenzione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi possono essere previsti a condizione dell’esistenza di adeguati canali di vendita alternativi. L’importo di tali diritti non può essere superiore alla metà dell’importo minimo della sanzione amministrativa applicabile agli utenti sprovvisti di idoneo e valido titolo di viaggio. La Giunta regionale determina l’importo di tali diritti aggiuntivi e le condizioni alle quali i canali di vendita alternativi sono considerati adeguati.
Art. 4. (Sanzioni a carico degli utenti dei servizi)
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta degli agenti accertatori.
2. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 30,00 euro ad un massimo di 100,00 euro, oltre l’importo del titolo di viaggio. Nel caso di reiterazione della violazione entro cinque anni o nel caso in cui il pagamento della sanzione non avvenga entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, la sanzione è raddoppiata.
3. La sanzione di cui al comma 2 è ridotta a 5,00 euro per gli utenti titolari di idoneo e valido abbonamento nominativo, a condizione che esso sia esibito, contestualmente al pagamento della predetta sanzione, entro dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, presso la sede legale dell’azienda di trasporto, fatte salve le ulteriori sedi indicate nel verbale di contestazione.
4. I beneficiari delle agevolazioni tariffarie sono puniti con la sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1000,00 euro nel caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del beneficio. È fatta salva l’eventuale responsabilità penale.
5. Le misure minime e massime delle sanzioni amministrative sono aggiornate ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. La prima decorrenza dell’aggiornamento è dal 1o agosto del secondo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge.
6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti sono applicate ai sensi della
7. Su designazione di ciascuna azienda di trasporto la regione autorizza gli agenti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, che acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa. I soggetti sono designati fra i dipendenti dell’azienda di trasporto. Essi devono essere dotati di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall’azienda.
8. Gli agenti accertatori possono effettuare le verifiche e i controlli previsti dalla
9. Gli agenti accertatori contestano ove possibile immediatamente e personalmente al trasgressore le violazioni di cui al presente articolo. Se non è possibile la contestazione immediata, copia del verbale di contestazione deve essere notificato all’interessato o a chi è tenuto alla sua sorveglianza entro il termine di novanta giorni dalla contestazione ed in questo caso sono dovute le spese di notifica.
10. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, l’azienda di trasporto provvede all’ordinanza-ingiunzione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 18 della
11. I proventi delle sanzioni amministrative applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale costituiscono proventi del traffico dell’azienda che ha irrogato la sanzione, con l’obbligo di rendicontazione separata rispetto a proventi ordinari.
12. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 8, dell’articolo 28 della
Art. 5. (Disposizioni in materia di agevolazione tariffaria)
1. All’articolo 22, comma 5, della
Art. 6. (Modifiche alla
1. All’articolo 9, comma 2, della
Art. 7. (Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 24 della