§ 5.1.111 - L.R. 21 maggio 2012, n. 21.
Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:21/05/2012
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Tutela dei corsi d'acqua
Art. 2.  Interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata
Art. 3.  Deposito dei progetti e controlli
Art. 4.  Sanzioni
Art. 5.  Disposizione finale
Art. 6.  Abrogazioni
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 5.1.111 - L.R. 21 maggio 2012, n. 21. [1]

Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua.

(B.U. 23 maggio 2012, n. 24)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

 

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche);

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

 

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), in particolare gli articoli 141 e 142;

 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 7 maggio 2012;

 

Considerato quanto segue:

 

1. E’ necessario procedere alla revisione della disciplina dettata dagli articoli 141 e 142 della l.r. 66/2011, al fine di risolvere problemi interpretativi emersi nella fase della loro prima applicazione e favorire l’uniformità dell’azione amministrativa su tutto il territorio regionale;

 

2. Le numerose osservazioni pervenute dagli enti locali hanno evidenziato, anche in relazione all’attuazione dell’ordine del giorno del Consiglio regionale 27 dicembre 2011, n. 130, aspetti problematici dei relativi procedimenti amministrativi, per cui si rende opportuno modificare la disciplina di cui agli articoli 141 e 142 della l.r. 66/2011;

 

3. È altresì opportuno introdurre procedure semplificate per particolari tipologie di intervento, assicurando comunque la loro preventiva messa in sicurezza idraulica senza aggravare la pericolosità idraulica al contorno. A tale fine la realizzazione delle opere è definita in uno specifico progetto allegato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o presentato e valutato nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo;

 

4. Al fine di assicurare l’effettiva realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica, comprensive degli eventuali interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno, è necessario introdurre un ulteriore procedimento, disciplinato nell’articolo 3, volto alla verifica dell’effettiva realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica, stabilendo altresì, all’articolo 4, le sanzioni da applicare in caso di inadempimento;

 

5. È opportuno, in applicazione dei principi sanciti dalla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), in particolare per quanto attiene al principio di omogeneità, chiarezza e trasparenza della legge, e della conseguente facilità della reperibilità delle disposizioni, disporre l’abrogazione degli articoli 141 e 142 della l.r. 66/2011, formulando la nuova disciplina nell’ambito di una specifica legge regionale;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Tutela dei corsi d'acqua

1. Non sono consentite nuove edificazioni, la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994) [2].

2. Non sono consentiti i tombamenti dei corsi d'acqua di cui al comma 1, consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua diverso dalle opere di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto all’articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. Sono autorizzati dall'autorità idraulica competente, a condizione che sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque e comunque il non aggravio del rischio idraulico derivanti dalla realizzazione dell'intervento, gli interventi di natura idraulica sui corsi d’acqua che comportano:

a) trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene;

b) impermeabilizzazione del fondo degli alvei;

c) rimodellazione della sezione dell'alveo;

d) nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo.

4. Ferma restando l’autorizzazione dell’autorità idraulica competente, il divieto di cui al comma 1 non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d'acqua che soddisfano le seguenti condizioni:

a) non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;

b) non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempo di ritorno duecentennale;

c) non sono in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche);

d) sono compatibili con la presenza delle opere idrauliche esistenti ed in particolare dei rilevati arginali;

e) non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde.

5. Ferma restando l’autorizzazione da parte dell’autorità idraulica competente, il divieto di cui al comma 1 non si applica altresì:

a) alle opere finalizzate alla tutela del corso d’acqua e dei corpi idrici sottesi;

b) alle opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);

c) agli interventi volti a garantire la fruibilità pubblica all’interno delle fasce di cui al comma 1, purché non compromettano l’efficacia e l’efficienza dell’opera idraulica e non alterino il buon regime delle acque;

d) alle opere di adduzione e restituzione idrica;

e) ai manufatti e alla manutenzione straordinaria delle costruzioni esistenti già in regola con le disposizioni vigenti;

e bis) ai manufatti sostitutivi o adeguativi di manufatti esistenti nei tratti urbani dei fiumi, finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate, come individuati negli strumenti urbanistici, a condizione che sugli stessi sia assicurata la sicurezza idraulica, la non alterazione del buon regime delle acque e il non aggravio del rischio idraulico [3].

5 bis. Per funzioni di interesse pubblico storicizzate di cui al comma 5, lettera e bis), e all'articolo 2, comma 2 bis, si intendono quelle presenti in modo continuativo senza soluzione di continuità da almeno quaranta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge connesse al territorio antropizzato [4].

6. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, lettere b), c), d), e) e 5, lettera c), è dichiarato dai progettisti.

 

     Art. 2. Interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata

1. Nelle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG) o dai PAI, come aree a pericolosità idraulica molto elevata, è consentita la realizzazione dei seguenti interventi:

a) opere di difesa e regimazione idraulica;

b) infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che siano preventivamente o contestualmente realizzate le opere per la loro messa in sicurezza idraulica per tempo di ritorno duecentennale, senza aggravare la pericolosità idraulica al contorno.

2. Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno:

a) ampliamento e adeguamento di opere pubbliche;

b) nuovi impianti e relative opere per la raccolta e la distribuzione della risorsa idrica, il convogliamento e la depurazione degli scarichi idrici, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili e gas naturali o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti [5];

c) nuovi edifici rurali ubicati nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, oppure ampliamento o modificazione di quelli esistenti, salvo quanto previsto al comma 9, lettera g);

d) interventi di cui all’articolo 78, comma 1, lettere g) ed h) e all’articolo 79 della l.r. 1/2005, se previsti dal PRG o dal regolamento urbanistico, salvo quanto previsto al comma 3 e al comma 9, lettera a).

2 bis. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita, altresì, la realizzazione di manufatti sostitutivi o adeguativi di manufatti esistenti nei tratti urbani dei fiumi, finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate, come individuati negli strumenti urbanistici, a condizione che sugli stessi sia assicurata la sicurezza idraulica e il non aggravio del rischio idraulico al contorno [6].

3. Nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni di cui ai commi 4 e 5, sugli immobili esistenti ricadenti nelle aree di cui al comma 1, sono consentiti:

a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 79, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005;

b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 79, comma 2, lettera c), della l.r. 1/2005;

c) i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58 della l.r. 1/2005;

d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d) della l.r. 1/2005, se previsti dal PRG o dal regolamento urbanistico.

4. Gli interventi di cui al comma 3, sono realizzati a condizione che:

a) sia assicurata  l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di riduzione della vulnerabilità;

b) non si determini l’aumento dei rischi e della pericolosità idraulica al contorno.

5. Gli interventi di cui al comma 3, lettere b), c), e d) sono realizzati a condizione che non determinino:

a) creazione di nuove unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale o che comunque consenta il pernottamento;

b) aumento della superficie coperta dell’edificio oggetto di intervento.

6. Nelle aree di cui al comma 1, gli interventi comportanti rimodellazioni del terreno non rientranti  nell’articolo 80, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2005, oppure la realizzazione di recinzioni o muri di cinta, sono consentiti solo nel caso in cui non determinano aumento del livello di pericolosità in altre aree.

7. Le opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, lettera b) e ai commi 2 e 2 bis, comprensive di quelle necessarie per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno, sono definite in uno specifico progetto allegato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), oppure presentato e valutato nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo; la realizzazione di tali opere costituisce presupposto per la regolarità degli interventi assentiti dai titoli abilitativi [7].

8. Il progettista produce l’asseverazione attestante il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e comma 9, lettera g).

9. Il presente articolo non si applica:

a) agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, alla demolizione senza ricostruzione di edifici e manufatti esistenti, nonché alla sostituzione delle coperture in cemento amianto;

b) agli interventi previsti dai piani attuativi di iniziativa pubblica, privata, o pubblico-privata, con le relative opere di messa in sicurezza idraulica, approvati  prima della data di entrata in vigore della presente legge;

c) agli interventi previsti dai piani attuativi di iniziativa pubblica, privata o pubblico-privata, per i quali è già stata stipulata convenzione o accordo preliminare, ai sensi del regolamento urbanistico, prima della data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano realizzati preventivamente, o contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria, gli interventi di messa in sicurezza idraulica per tempo di ritorno duecentennale, senza aggravare le condizioni di pericolosità idraulica al contorno;

d) ai progetti di opere pubbliche, previsti negli strumenti urbanistici vigenti, con le relative opere di messa in sicurezza idraulica, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge;

e) agli interventi per i quali sia stato rilasciato il permesso di costruire, o sia stata presentata la SCIA, completa della documentazione necessaria, prima della data di entrata in vigore della presente legge;

f) agli interventi in aree che, al momento di entrata in vigore della presente legge, sono classificate in pericolosità idraulica molto elevata nel caso in cui, a seguito di ulteriori indagini o di opere di messa in sicurezza, risultino classificate dai piani di assetto idrogeologico in pericolosità idraulica inferiore al momento della presentazione della pratica edilizia per il permesso di costruire o per la SCIA;

g) alla realizzazione di annessi agricoli, che non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque e non sottraggono volume di laminazione in relazione a inondazioni aventi tempo di ritorno duecentennale, funzionali alla gestione dell’azienda agricola e situati nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, purché, tramite convenzione o atto d’obbligo unilaterale di cui all’articolo 42, comma 7, della l.r.1/2005, sia stabilito di non modificare la destinazione d’uso degli stessi annessi agricoli.

     Art. 3. Deposito dei progetti e controlli

1. Prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza relative agli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 2 bis, o delle relative varianti, l’interessato deposita presso la struttura regionale competente, indicando gli estremi del relativo titolo abilitativo:

a) il progetto delle opere di messa in sicurezza idraulica, di cui all’articolo 2, comma 7;

b) le asseverazioni del progettista di cui all’articolo 2, comma 8 [8].

2. Il direttore dei lavori risponde, unitamente al costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, della corrispondenza dell'opera realizzata al progetto depositato ai sensi del comma 1, ed alle eventuali varianti dello stesso.

3. Prima di avviare i lavori per la realizzazione dell’intervento edilizio, il direttore dei lavori certifica la regolare esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica e trasmette il relativo atto al comune e alla struttura regionale competente.

4. Ferma restando l’attività di vigilanza dei comuni svolta ai sensi dell’articolo 129 della l.r.1/2005, la struttura regionale competente verifica a campione l’avvenuta esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica. Per le opere di cui all'articolo 2, comma 2 bis, la verifica è obbligatoria [9].

5. La dimensione del campione da assoggettare alle verifiche è determinata mensilmente, nella misura del 20 per cento dei certificati di cui al comma 3 ricevuti nel mese precedente a quello in cui è effettuato il campionamento mediante sorteggio.

6. Il sorteggio avviene entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello a cui esso si riferisce ed è immediatamente reso noto. Entro i trenta giorni successivi è reso noto l'esito del sopralluogo effettuato sulle opere oggetto della verifica.

7. Nel caso in cui dal sopralluogo emerga che le opere di messa in sicurezza idraulica previste dal progetto depositato non risultino effettuate o completate, la struttura regionale competente lo segnala al comune, per gli adempimenti sanzionatori di competenza in materia urbanistico edilizia, nonché all’autorità giudiziaria competente.

8. Le fasi di sorteggio e verifica successive al deposito di cui al comma 1, non condizionano l’avvio dei lavori di realizzazione dell’intervento edilizio.

9. Restano fermi i controlli previsti dalle vigenti normative e i relativi procedimenti.

10. Il presente articolo non si applica agli interventi per i quali sia stato rilasciato il permesso a costruire o sia stata presentata  la SCIA, completa della documentazione necessaria, prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Sanzioni

1. La mancata esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica prima dell’avvio dei lavori di realizzazione dell’intervento edilizio ai sensi dell’articolo 3, comma 3, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 132, 134 o 135 della l.r.1/2005, a seconda del titolo abilitativo edilizio richiesto per l’intervento stesso.

2. La mancata trasmissione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del certificato di regolare esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica comporta la sanzione pecuniaria di 258,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento edilizio è in corso di esecuzione.

 

     Art. 5. Disposizione finale

1. Restano fermi i pareri, le valutazioni tecniche, le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per i procedimenti di cui alla presente legge.

 

     Art. 6. Abrogazioni

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 141 e 142 della l.r. 66/2011;

b) i punti 43 e 44 del considerato del preambolo della l.r. 66/2011.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 24 luglio 2018, n. 41.

[2] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 28 ottobre 2013, n. 60.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 24 maggio 2016, n. 33.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 24 maggio 2016, n. 33.

[5] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 24 novembre 2012, n. 64.

[6] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 24 maggio 2016, n. 33.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 maggio 2016, n. 33.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 maggio 2016, n. 33.

[9] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 maggio 2016, n. 33.