§ 80.5.30B - Legge 29 novembre 1973, n. 809.
Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:29/11/1973
Numero:809


Sommario
Art. 1.  (Variazioni tabelle organiche)
Art. 2.  (Orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)
Art. 3.  (Concorso riservato di accesso alla tabella X dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici) -
Art. 4.  (Concorso riservato di accesso alla tabella IV dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)
Art. 5.  (Posti in soprannumero ed aggiunti in talune tabelle dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici) -
Art. 6.  (Abrogazione delle variazioni alle tabelle organiche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici recate ai sensi dell'art. 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325)
Art. 7.  (Regolamentazione orario di lavoro)
Art. 8.  (Conferimento di posti ad idonei di concorsi pubblici)
Art. 9.  (Modifica all'art. 9 della legge 18 febbraio 1936, n. 81)
Art. 10.  (Onere)


§ 80.5.30B - Legge 29 novembre 1973, n. 809.

Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 24 dicembre 1973, n. 330)

 

     Art. 1. (Variazioni tabelle organiche)

     Le tabelle organiche del personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni XV e XVI di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con le modifiche apportate con decreto ministeriale 1° aprile 1972, n. 14655, emanato ai sensi dell'art. 49 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle di cui all'allegato A alla presente legge.

     Le tabelle organiche del personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici IV e X di cui all'allegato B alla legge 14 agosto 1971, n. 736, e le tabelle XII e XIII previste dall'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle di cui all'allegato B alla presente legge, con effetto per le tabelle XIII e XII, rispettivamente, dalla data dell'atto di nomina dei vincitori dei concorsi previsti dai successivi articoli 3, lettera b), e 4, lettera b).

 

          Art. 2. (Orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)

     La durata settimanale del lavoro ordinario del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che espleta mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista e servizio informativo telefonico, con impiego di cuffia, è stabilito in 36 ore [1] .

     Nell'art. 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è abrogato l'inciso: "anche non continuative".

 

          Art. 3. (Concorso riservato di accesso alla tabella X dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici) -

     In deroga all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i posti recati in aumento dal 1° gennaio 1973 e quelli comunque vacanti alla stessa data nella tabella X di cui all'allegato B alla presente legge, fatti in ogni caso salvi i posti messi a concorso con il decreto ministeriale 24 settembre 1971, n. 36798, possono essere conferiti, nella qualifica di revisore tecnico ed assimilato, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1973 ed economica dalla data del relativo provvedimento di nomina:

     a) nell'ordine e secondo le rispettive graduatorie, agli idonei del concorso per titoli di vice segretario o vice dirigente tecnico della carriera di concetto del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai vincitori del concorso a 70 posti di revisore tecnico, del concorso bandito con decreto ministeriale 24 settembre 1971, n. 36798, in servizio presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici al 31 dicembre 1972 e agli idonei del concorso per titoli ed esame per la stessa qualifica e carriera, banditi ai sensi, rispettivamente, del primo comma, n. 1 e del primo comma, n. 2 dell'art. 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81. La nomina è disposta, a domanda degli interessati da produrre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

     b) nella misura del sessantacinque per cento dei restanti posti, mediante concorso per titoli ed esame alla qualifica iniziale, riservato agli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenenti alle tabelle XII e XIII, che, alla data del bando, svolgono da almeno un anno le attribuzioni di cui all'art. 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e siano in possesso del prescritto titolo di studio. Al concorso possono essere ammessi gli impiegati delle stesse tabelle XII e XIII, i quali, alla data del bando, svolgano, da almeno 18 mesi, le attribuzioni anzidette, siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e siano muniti dell'attestato rilasciato dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni comprovante la frequenza, con esito favorevole, di un corso di qualificazione tecnica per operatori di stazioni telefoniche in cavi coassiali o in ponti radio o di commutazione e segnalazione automatica o di un brevetto di radiotelegrafista di 1ª classe. L'esame consiste in un colloquio vertente su materie tecniche relative ai servizi di istituto e non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette punti su dieci.

     Il personale di cui alla lettera a) del precedente comma è inserito in ruolo prima dei vincitori del concorso di cui alla lettera b).

 

          Art. 4. (Concorso riservato di accesso alla tabella IV dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)

     In deroga all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i posti recati in aumento dal 1° gennaio 1973 e quelli comunque vacanti alla stessa data nella tabella IV di cui all'allegato B alla presente legge possono essere conferiti, nella qualifica di segretario, con decorrenza giuridica 1° gennaio 1973 ed economica dalla data del relativo provvedimento di nomina:

     a) nell'ordine e secondo le rispettive graduatorie, agli idonei del concorso per titoli di vice segretario della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e agli idonei del concorso per i titoli ed esame per la stessa qualifica e carriera, banditi ai sensi, rispettivamente, del primo comma, n. 1 e del primo comma, n. 2 dell'art. 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81. La nomina è disposta, a domanda degli interessati da produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

     b) nella misura dell'ottanta per cento dei restanti posti, mediante concorso per titoli ed esami alla qualifica iniziale riservato agli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenenti alle tabelle VI, XI, XII e XIII, che, alla data dei bando, siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. L'esame consiste in un colloquio vertente su materie relative ai servizi di istituto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e non si intende superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di sette decimi.

     Il personale di cui alla lettera a) del precedente comma è inserito in ruolo prima dei vincitori del concorso di cui alla lettera b).

 

          Art. 5. (Posti in soprannumero ed aggiunti in talune tabelle dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici) -

     Dalla data del provvedimento di nomina dei vincitori dei concorsi previsti dai precedenti articoli 3, lettera b) e 4, lettera b) in corrispondenza delle unità di personale eventualmente eccedente la dotazione organica complessiva di ciascuna tabella XII e XIII, di cui all'allegato B alla presente legge, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche di segretario e di revisore tecnico rispettivamente delle tabelle IV e X dello stesso allegato B.

     Qualora, alla predetta data, nelle qualifiche inferiori a quella terminale delle suindicate tabelle XII e XIII venga a risultare personale in soprannumero, si applicano le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; i relativi aumenti di posti saranno fissati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione. Tali aumenti verranno riassorbiti in ragione della metà delle vacanze future, a partire dalla qualifica meno elevata; i posti risultanti in soprannumero alla stessa data del provvedimento di nomina dei vincitori dei concorsi di cui al precedente comma nella qualifica terminale e intermedia delle tabelle XII e XIII saranno riassorbiti soltanto con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione alla qualifica superiore.

     In dipendenza dell'aumento di posti apportato, ai sensi del precedente comma, nella qualifica terminale e in quella intermedia della tabella XIII, con decorrenza 1° gennaio 1975, o dalla data del provvedimento di nomina dei vincitori del concorso previsto dal precedente art. 3, lettera b), se successiva al 1° gennaio 1975, è reso indisponibile ai soli fini della progressione in carriera, rispettivamente, nella qualifica terminale, e nella qualifica intermedia della tabella X un numero di posti pari al settanta per cento dell'aumento stesso. Per ogni posto di aumento riassorbito nella tabella XIII ai sensi dello stesso precedente comma, si rendono disponibili altrettanti corrispondenti posti già indisponibili nella tabella X.

     Ai fini dell'applicazione del primo comma nonchè del secondo comma del presente articolo, limitatamente, per questo ultimo, alla determinazione del soprannumero nella qualifica iniziale della tabella XII, la dotazione organica e la consistenza del personale di tale tabella si considerano cumulativamente con quelle della tabella XI stabilita dall'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

          Art. 6. (Abrogazione delle variazioni alle tabelle organiche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici recate ai sensi dell'art. 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325)

     Il personale inquadrato ai sensi del terz'ultimo comma e seguenti dell'art. 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, trova posto nei limiti delle vacanze di organico risultanti dalle tabelle XI e XII di cui all'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; le variazioni agli organici del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici disposte dallo stesso art. 50 sono abrogate, ferma restando, però, la soppressione della pianta organica degli operai permanenti, già prevista dall'allegato II alla legge 18 febbraio 1963, n. 81.

 

          Art. 7. (Regolamentazione orario di lavoro)

     Le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, relative alla riduzione dell'orario del lavoro ordinario settimanale da 42 a 40 ore, nonchè all'art. 2 della presente legge, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Il regolamento potrà prevedere che il servizio eventualmente eccedente detto orario, nel limite massimo di due ore, può essere cumulato e compensato accordando, in una delle successive settimane, giornate di recupero in prolungamento del riposo settimanale, anche in deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 ed all'art. 4 della legge 11 febbraio 1970, n. 27 [2] .

 

          Art. 8. (Conferimento di posti ad idonei di concorsi pubblici)

     I posti disponibili entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale del ruolo organico della tabella XII di cui all'allegato A della legge 14 agosto 1971, n. 736, nonchè nella qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle dell'allegato A alla presente legge, possono essere conferiti rispettivamente agli idonei dei concorsi banditi per l'accesso alle qualifiche predette con decreti ministeriali 5 ottobre 1970, n. 2262, 29 aprile 1972, n. 2638 e 22 febbraio 1971, n. 2263, e da bandire con successivi decreti.

     I posti disponibili, entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della tabella X di cui all'allegato B alla presente legge, possono essere conferiti agli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 24 settembre 1971, n. 36798, e da bandire con successivi decreti.

 

          Art. 9. (Modifica all'art. 9 della legge 18 febbraio 1936, n. 81)

     La lettera b) di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituita come segue:

     "b) per la carriera direttiva del personale tecnico, diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria elettronica, in matematica ed in fisica".

 

          Art. 10. (Onere)

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 200 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende medesime provvederanno con sovvenzioni di pari importo del Tesoro, a fronte delle quali saranno corrispondentemente ridotti i fondi inscritti al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     ALLEGATO A

     Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni

     (Omissis)

 

     ALLEGATO B

     Azienda di Stato per i servizi telefonici

     (Omissis)

 


[1]  Comma sostituito dall'art. 6, L. 31 dicembre 1977, n. 998.

[2]  Comma modificato dall'art. 7, L. 31 dicembre 1977, n. 998.