Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 29/11/1973 |
Numero: | 809 |
Sommario |
Art. 1. (Variazioni tabelle organiche) |
Art. 2. (Orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) |
Art. 3. (Concorso riservato di accesso alla tabella X dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici) - |
Art. 4. (Concorso riservato di accesso alla tabella IV dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici) |
Art. 5. (Posti in soprannumero ed aggiunti in talune tabelle dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici) - |
Art. 6. (Abrogazione delle variazioni alle tabelle organiche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici recate ai sensi dell'art. 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325) |
Art. 7. (Regolamentazione orario di lavoro) |
Art. 8. (Conferimento di posti ad idonei di concorsi pubblici) |
Art. 9. (Modifica all'art. 9 della legge 18 febbraio 1936, n. 81) |
Art. 10. (Onere) |
§ 80.5.30B - Legge 29 novembre 1973, n. 809.
Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(G.U. 24 dicembre 1973, n. 330)
Art. 1. (Variazioni tabelle organiche)
Le tabelle organiche del personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni XV e XVI di cui all'art. 115 del
Le tabelle organiche del personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici IV e X di cui all'allegato B alla
Art. 2. (Orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)
La durata settimanale del lavoro ordinario del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che espleta mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista e servizio informativo telefonico, con impiego di cuffia, è stabilito in 36 ore [1] .
Nell'art. 6 della
Art. 3. (Concorso riservato di accesso alla tabella X dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici) -
In deroga all'art. 8 del
a) nell'ordine e secondo le rispettive graduatorie, agli idonei del concorso per titoli di vice segretario o vice dirigente tecnico della carriera di concetto del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai vincitori del concorso a 70 posti di revisore tecnico, del concorso bandito con
b) nella misura del sessantacinque per cento dei restanti posti, mediante concorso per titoli ed esame alla qualifica iniziale, riservato agli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenenti alle tabelle XII e XIII, che, alla data del bando, svolgono da almeno un anno le attribuzioni di cui all'art. 14 della
Il personale di cui alla lettera a) del precedente comma è inserito in ruolo prima dei vincitori del concorso di cui alla lettera b).
Art. 4. (Concorso riservato di accesso alla tabella IV dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)
In deroga all'art. 8 del
a) nell'ordine e secondo le rispettive graduatorie, agli idonei del concorso per titoli di vice segretario della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e agli idonei del concorso per i titoli ed esame per la stessa qualifica e carriera, banditi ai sensi, rispettivamente, del primo comma, n. 1 e del primo comma, n. 2 dell'art. 64 della
b) nella misura dell'ottanta per cento dei restanti posti, mediante concorso per titoli ed esami alla qualifica iniziale riservato agli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenenti alle tabelle VI, XI, XII e XIII, che, alla data dei bando, siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. L'esame consiste in un colloquio vertente su materie relative ai servizi di istituto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e non si intende superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di sette decimi.
Il personale di cui alla lettera a) del precedente comma è inserito in ruolo prima dei vincitori del concorso di cui alla lettera b).
Art. 5. (Posti in soprannumero ed aggiunti in talune tabelle dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici) -
Dalla data del provvedimento di nomina dei vincitori dei concorsi previsti dai precedenti articoli 3, lettera b) e 4, lettera b) in corrispondenza delle unità di personale eventualmente eccedente la dotazione organica complessiva di ciascuna tabella XII e XIII, di cui all'allegato B alla presente legge, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche di segretario e di revisore tecnico rispettivamente delle tabelle IV e X dello stesso allegato B.
Qualora, alla predetta data, nelle qualifiche inferiori a quella terminale delle suindicate tabelle XII e XIII venga a risultare personale in soprannumero, si applicano le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 132 del
In dipendenza dell'aumento di posti apportato, ai sensi del precedente comma, nella qualifica terminale e in quella intermedia della tabella XIII, con decorrenza 1° gennaio 1975, o dalla data del provvedimento di nomina dei vincitori del concorso previsto dal precedente art. 3, lettera b), se successiva al 1° gennaio 1975, è reso indisponibile ai soli fini della progressione in carriera, rispettivamente, nella qualifica terminale, e nella qualifica intermedia della tabella X un numero di posti pari al settanta per cento dell'aumento stesso. Per ogni posto di aumento riassorbito nella tabella XIII ai sensi dello stesso precedente comma, si rendono disponibili altrettanti corrispondenti posti già indisponibili nella tabella X.
Ai fini dell'applicazione del primo comma nonchè del secondo comma del presente articolo, limitatamente, per questo ultimo, alla determinazione del soprannumero nella qualifica iniziale della tabella XII, la dotazione organica e la consistenza del personale di tale tabella si considerano cumulativamente con quelle della tabella XI stabilita dall'art. 125 del citato
Art. 6. (Abrogazione delle variazioni alle tabelle organiche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici recate ai sensi dell'art. 50 della
Il personale inquadrato ai sensi del terz'ultimo comma e seguenti dell'art. 50 della
Art. 7. (Regolamentazione orario di lavoro)
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della
Il regolamento potrà prevedere che il servizio eventualmente eccedente detto orario, nel limite massimo di due ore, può essere cumulato e compensato accordando, in una delle successive settimane, giornate di recupero in prolungamento del riposo settimanale, anche in deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 ed all'art. 4 della
Art. 8. (Conferimento di posti ad idonei di concorsi pubblici)
I posti disponibili entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale del ruolo organico della tabella XII di cui all'allegato A della
I posti disponibili, entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della tabella X di cui all'allegato B alla presente legge, possono essere conferiti agli idonei del concorso bandito con
Art. 9. (Modifica all'art. 9 della
La lettera b) di cui al secondo comma dell'art. 9 della
"b) per la carriera direttiva del personale tecnico, diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria elettronica, in matematica ed in fisica".
Art. 10. (Onere)
All'onere derivante dalla presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 200 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende medesime provvederanno con sovvenzioni di pari importo del Tesoro, a fronte delle quali saranno corrispondentemente ridotti i fondi inscritti al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ALLEGATO A
Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni
(Omissis)
ALLEGATO B
Azienda di Stato per i servizi telefonici
(Omissis)
[1] Comma sostituito dall'art. 6,
[2] Comma modificato dall'art. 7,