§ 37.1.2 – R.D. 16 gennaio 1927, n. 126.
Approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:16/01/1927
Numero:126


Sommario
Art. unico.      E’ approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 1 luglio 1926, n. 2290, per l'ordinamento dei magazzini generali e per l'applicazione delle discipline doganali nei magazzini [...]
Art. 1.  [1]
Art.2      L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura determinata dal Ministero dello sviluppo [...]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5. 
Art. 6.      La ditta dell'esercente deve chiaramente risultare dalla filigrana della carta su cui sono stampate le fedi di deposito e le note di pegno. Tale carta dovrà essere fabbricata con filigrana in [...]
Art. 7.      Se in un magazzino generale sono depositate merci di proprietà dell'esercente, non si può far luogo all'emissione su di esse della fede di deposito e della nota di pegno, sotto pena di revoca [...]
Art. 8. 
Art. 9.      I consigli provinciali dell'economia hanno facoltà di far eseguire in ogni tempo ispezioni ai magazzini generali esistenti nella provincia
Art. 10.      Per quanto concerne il deposito, in magazzini generali, di esplosivi, di merci infiammabili e corrosive o comunque nocive alla salute o pericolose per la sicurezza pubblica si applicano inoltre [...]
Art. 11.      I magazzini generali che non siano destinati esclusivamente alla custodia e alla conservazione di merci e derrate nazionali o nazionalizzate sono sottoposti, oltreché alle disposizioni del [...]
Art. 12.      I locali destinati ad uso di magazzino generale nel quale si vogliano depositare merci estere devono essere fabbricati o adattati in base a disegno approvato dal Ministero delle finanze, il [...]
Art. 13.      Tutte le stanze o ambienti compresi entro il recinto dei magazzini generali di cui all'art. 12 dovranno essere numerati ordinatamente e in modo visibile all'esterno
Art. 14.      Salva l'osservanza di quanto è disposto dall'art. 53 della legge doganale per il caso che non esista sul luogo una dogana di primo ordine, sarà istituito, presso ogni magazzino generale ammesso [...]
Art. 15.      L'amministrazione del magazzino è tenuta a provvedere a proprie spese all'illuminazione ed al riscaldamento dei locali di cui al secondo comma dell'art. 12 e a fornire mobili, pesi e quanto [...]
Art. 16.      Il personale da assegnare all'ufficio doganale di cui all'art. 14 sarà determinato dal direttore della circoscrizione doganale secondo i bisogni ordinari del servizio
Art. 17.      Salve le eccezioni stabilite dalla legge o da speciali disposizioni possono essere depositate nei magazzini generali di cui all'art. 12 merci estere di ogni specie ed anche ogni specie di merce [...]
Art. 18.      Al deposito delle merci estere nei magazzini generali sono applicabili, in quanto non vi siano fatte eccezioni dal presente regolamento, le disposizioni della legge doganale relative ai [...]
Art. 19.      I locali destinati ai magazzini a chiusura ufficiale di cui all'art. 18 devono offrire tutte le garanzie richieste dall'amministrazione doganale per la sicura custodia delle merci e devono [...]
Art. 20.      I concessionari dei magazzini generali sono responsabili verso la finanza, senza obbligo di cauzione, delle merci vincolate alla dogana depositatevi e di tutti i dazi ed altri diritti ad esse [...]
Art. 21.      Presso i magazzini generali potranno stabilirsi appositi locali o capannoni per depositarvi momentaneamente le merci arrivate in attesa della dichiarazione per deposito
Art. 22.      Non vi potranno essere nei magazzini generali di cui all'art. 12, locali dati in affitto a privati se non sono separati dagli altri; essi non potranno, per ciò che concerne il deposito delle [...]
Art. 23.      Le navi con carico destinato totalmente o in parte a un magazzino generale marittimo, situato nel porto di approdo delle stesse navi, potranno eseguire, alle banchine o nei bacini del detto [...]
Art. 24.      Nel caso previsto dal precedente articolo, i permessi di imbarco e sbarco alle banchine e nei bacini del magazzino sono emessi dalla dogana principale
Art. 25.      I magazzini generali ammessi al deposito di merci estere possono ricevere merci provenienti direttamente dall'estero o da altri magazzini generali, o dai depositi doganali di ogni specie, o [...]
Art. 26.      Per introdurre merci estere in magazzino generale, l'amministrazione esercente deve presentare all'ufficio di dogana la dichiarazione per deposito, prescritta dalla legge doganale
Art. 27.      In base alla dichiarazione i funzionari delegati dalla dogana, assistiti da un rappresentante dell'amministrazione esercente, e, ove sia necessario, da un impiegato del dazio consumo, eseguono [...]
Art. 28.      La bolletta di introduzione in deposito è intestata all'amministrazione esercente e ad essa consegnata
Art. 29.      Le merci estere introdotte sono allibrate sopra appositi registri di deposito della dogana
Art. 30.      Le merci soggette a dazio consumo saranno inoltre allibrate sopra un registro tenuto dall'amministrazione competente
Art. 31.      La durata del deposito nei magazzini generali, compreso il deposito in magazzini a chiusura ufficiale, non ha limiti di tempo
Art. 32.      Nei magazzini generali le merci devono essere collocate in modo da rendere sempre facile il riscontro delle partite
Art. 33.      Dei cambiamenti arrecati alla condizione delle merci, in conseguenza delle permesse manipolazioni, deve compilarsi, in doppio esemplare, un sommario verbale da cui risultino tutti gli elementi [...]
Art. 34.      Nei casi di travaso o di mutamento dei recipienti di merci soggette a diritti doganali non sarà variata la ragione dei diritti stessi secondo la condizione delle merci, accertata all'atto della [...]
Art. 35.      Le merci depositate nei magazzini generali possono avere qualsiasi destinazione doganale
Art. 36.      Per estrarre le merci estere dal magazzino generale l'amministrazione esercente deve presentare all'ufficio di dogana la dichiarazione scritta, redatta nelle forme prescritte dalla legge doganale
Art. 37.      L'amministrazione esercente potrà chiedere nella dichiarazione che l'operazione sia fatta in nome di persona da lei designata, la quale dovrà in questo caso firmare anch'essa la dichiarazione e [...]
Art. 38.      Constatata regolare la dichiarazione, la dogana procede alla verificazione delle merci nei modi prescritti, liquida ed esige i diritti applicabili, ed emette il documento relativo alla [...]
Art. 39.      Ove ne sia il caso le operazioni per l'applicazione dei dazi di consumo potranno essere compiute dai competenti impiegati contemporaneamente alle operazioni doganali
Art. 40.      Ogni regolare estrazione di merce è tosto annotata nel registro di deposito, a scarico totale o parziale della rispettiva partita ivi allibrata
Art. 41.      Per le merci depositate in magazzini non a chiusura ufficiale il concessionario dei magazzini generali è responsabile del pagamento dei diritti ragguagliati alla qualità e alla quantità delle [...]
Art. 42.      La dogana non risponde delle mancanze, né delle avarie che possono verificarsi nelle merci depositate in magazzini a chiusura ufficiale, restando sempre responsabili della conservazione e della [...]
Art. 43.      L'orario di apertura e chiusura del magazzino e quello delle operazioni è stabilito dal direttore della circoscrizione doganale sulla proposta dell'amministrazione esercente
Art. 44.      Il servizio di vigilanza ai magazzini generali è eseguito dalla regia guardia di finanza
Art. 45.      L'ingresso nel recinto del magazzino non è permesso che alle persone munite di apposito biglietto, rilasciato dalla amministrazione esercente
Art. 46.      Ove l'amministrazione esercente il magazzino generale istituisca un servizio interno di guardia notturna, essa dovrà rendersi garante della moralità delle persone al medesimo addette
Art. 47.      Il capo dell'ufficio doganale potrà sempre chiedere che gli siano esibiti i registri dell'amministrazione esercente e confrontarli con quelli doganali
Art. 48.      La dogana potrà sempre procedere a verificazioni generali o parziali, ordinarie o straordinarie, la cui esecuzione dovrà essere, con ogni cura, agevolata dall'amministrazione esercente
Art. 49.      Le disposizioni speciali che, per l'esecuzione del presente regolamento, si rendessero necessarie per ogni magazzino generale, saranno date dal Ministero delle finanze
Art. 50.      Nel termine perentorio di quindici giorni successivi allapubblicazione del presente regolamento, gli esercenti dei magazzinigenerali istituiti ai sensi della legge 17 dicembre 1882, n. 1154,che [...]
Art. 51.      Non oltre i quindici giorni dalla presentazione il prefetto trasmette la domanda al ministero dell'economia nazionale col proprio parere e con quello del commissario straordinario incaricato [...]
Art. 52.      Fino a quando non siano costituiti i consigli provinciali dell'economia, le attribuzioni ad essi demandate dal decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e dal presente regolamento sono esercitate [...]
Art. 53.      Le disposizioni transitorie del presente decreto non siapplicano ai magazzini generali istituiti in virtù di specialiprovvedimenti legislativi


§ 37.1.2 – R.D. 16 gennaio 1927, n. 126.

Approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali.

(G.U. 17 febbraio 1927, n. 39).

 

     Art. unico.

     E’ approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 1 luglio 1926, n. 2290, per l'ordinamento dei magazzini generali e per l'applicazione delle discipline doganali nei magazzini generali, firmato, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

     Sono abrogati il regolamento in materia approvato col regio decreto 4 maggio 1873, n. 1371, e modificato con il regio decreto 10 settembre 1923, n. 1966, ed il regio decreto 1° agosto 1875, n. 2621.

 

 

Allegato

 

TITOLO I

Norme sull'ordinamento ed esercizio dei magazzini generali

 

          Art. 1. [1]

     1. La segnalazione certificata di inizio di attività diretta a esercitare un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonchè del relativo piano finanziario, con l'indicazione delle persone o enti che forniscono i capitali necessari. Per i locali già costruiti saranno invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficio del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di competenza dello sportello unico dell'edilizia a cui lo sportello unico per le attività produttive trasmette l'istanza. Lo sportello unico dell'edilizia comunica l'esito al Ministero dello sviluppo economico.

 

          Art.2

     L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura determinata dal Ministero dello sviluppo economico, non inferiore ad euro 14.000, nè superiore ad euro 700.000. I predetti importi minimo e massimo possono essere aggiornati con periodicità non inferiore ad un triennio con decreto del Ministro dello sviluppo economico tenendo conto delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT [2].

     La cauzione potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati all'esercente od in titolo al portatore, od anche mediante fidejussione da parte di un istituto di credito di gradimento dell'Amministrazione dello Stato.

     Se la cauzione è prestata in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente al deposito. Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del 5 per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di 15 giorni.

     Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio dei magazzini generali, nel qual caso restano vincolati al pari della somma capitale.

     Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato; quelle in titoli intestati conterranno il vincolo cauzionale e saranno depositate presso il consiglio provinciale dell'economia nazionale nella cui giurisdizione hanno sede i magazzini generali.

     La liberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dello sviluppo economico contestualmente alla presentazione della segnalazione di cessazione dell'attività presentata al registro delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione è pubblicata dal registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva [3].

     La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo della Camera ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari e in due altri almeno indicati dal consiglio provinciale dell'economia.

     Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, il consiglio provinciale dell'economia pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

 

          Art. 3. [4]

     [Il Ministro per l'economia nazionale, dopo l'accertamento, da parte dell'ufficio del genio civile, della regolare esecuzione delle opere progettate, vagliando con piena discrezionalità gli elementi di giudizio sottopostigli, decide sulla domanda di autorizzazione.

     L'autorizzazione può, a giudizio dello stesso Ministro per l'economia nazionale, essere sottoposta all'osservanza di date cautele, per quanto concerne l'emissione di titoli rappresentativi delle merci depositate.

     Ove i magazzini generali siano destinati a ricevere merci estere, l'autorizzazione sarà concessa di concerto col Ministro per le finanze.]

 

          Art. 4. [5]

     [Contro il provvedimento emesso dal consiglio provinciale dell'economia, a sensi dell'art. 3, ultimo comma, e dell'art. 8 del decreto-legge, è ammesso ricorso al Ministero dell'economia nazionale, che decide in ultima istanza.]

 

          Art. 5. [6]

     Ogni esercente di magazzino generale è obbligato ad impiantare e a tenere una regolare contabilità del movimento di entrata ed uscita delle merci.

     In caso di constatata inosservanza di tale obbligo il presidente del consiglio provinciale dell'economia potrà nominare un proprio commissario con l'incarico di riordinare la contabilità, a spese dell'esercente, salvo a promuovere, nei casi più gravi, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge.

 

          Art. 6.

     La ditta dell'esercente deve chiaramente risultare dalla filigrana della carta su cui sono stampate le fedi di deposito e le note di pegno. Tale carta dovrà essere fabbricata con filigrana in pasta e non impressa.

 

          Art. 7.

     Se in un magazzino generale sono depositate merci di proprietà dell'esercente, non si può far luogo all'emissione su di esse della fede di deposito e della nota di pegno, sotto pena di revoca della facoltà di emettere titoli rappresentativi delle merci depositate.

     Le partite di merci sulle quali sono emesse le fedi di deposito e le note di pegno debbono essere tenute distinte le une dalle altre, in modo che siano facilmente ed esattamente individuabili le merci corrispondenti a ciascun titolo. In caso di inosservanza, il Ministro per l'economia nazionale, con decreto motivato, potrà inibire all'esercente, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, di emettere titoli rappresentativi delle merci depositate, salvo ad adottare più gravi provvedimenti in caso di recidiva. Inoltre il Ministro può ordinare l'esecuzione di opere necessarie per garantire l'osservanza della disposizione.

     Se risultino emesse allo scoperto fedi di deposito e note di pegno, si fa luogo alla revoca dell'autorizzazione di esercizio del magazzino generale per ragioni di pubblico interesse, salva l'applicazione delle maggiori pene prevedute dal codice penale.

 

          Art. 8. [7]

     Senza pregiudizio dell'azione penale di cui all'art. 19 del decreto-legge, con decreto del prefetto sarà ordinata l'immediata chiusura dei magazzini generali, il cui esercizio non sia autorizzato a norma di legge.

 

          Art. 9.

     I consigli provinciali dell'economia hanno facoltà di far eseguire in ogni tempo ispezioni ai magazzini generali esistenti nella provincia.

     Dette ispezioni sono affidate a funzionari dell'amministrazione dello Stato designati dal prefetto.

     Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà altresì di disporre tali ispezioni, valendosi di propri funzionari, in caso di particolare gravità.

     I funzionari incaricati di eseguire le ispezioni dovranno procedere con particolare diligenza al controllo delle merci sulle quali siano state emesse fedi di deposito e note di pegno e denuncieranno l'eventuale inosservanza delle disposizioni del primo capoverso dell'art. 6 del presente regolamento.

     Le ispezioni ordinate ai magazzini generali, soggetti a vigilanza doganale, saranno compiute d'intesa con le autorità doganali, per quanto possano riferirsi al movimento delle merci estere.

     Le spese occorrenti per le ispezioni sono a carico del magazzino generale.

 

          Art. 10.

     Per quanto concerne il deposito, in magazzini generali, di esplosivi, di merci infiammabili e corrosive o comunque nocive alla salute o pericolose per la sicurezza pubblica si applicano inoltre le altre disposizioni al riguardo emanate.

 

          Art. 11.

     I magazzini generali che non siano destinati esclusivamente alla custodia e alla conservazione di merci e derrate nazionali o nazionalizzate sono sottoposti, oltreché alle disposizioni del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e del presente regolamento, anche a quelle della legge doganale e dei regolamenti emanati in virtù dell'art. 12 del regio decreto-legge.

 

TITOLO II

Norme per l'applicazione delle discipline doganali ai magazzini generali

 

          Art. 12.

     I locali destinati ad uso di magazzino generale nel quale si vogliano depositare merci estere devono essere fabbricati o adattati in base a disegno approvato dal Ministero delle finanze, il quale potrà disporre quelle modificazioni che ritenesse necessarie per la piena sicurezza e facile sorveglianza dei medesimi.

     Il Ministero delle finanze determinerà anche il numero, l'ubicazione e l'ampiezza dei locali da porsi a disposizione dell'amministrazione finanziaria per i propri servizi e quanto altro occorra per i servizi stessi.

 

          Art. 13.

     Tutte le stanze o ambienti compresi entro il recinto dei magazzini generali di cui all'art. 12 dovranno essere numerati ordinatamente e in modo visibile all'esterno.

     I numeri di ordine non potranno essere cambiati senza che sia dato avviso all'autorità finanziaria.

 

          Art. 14.

     Salva l'osservanza di quanto è disposto dall'art. 53 della legge doganale per il caso che non esista sul luogo una dogana di primo ordine, sarà istituito, presso ogni magazzino generale ammesso a ricevere merci estere, un ufficio doganale avente le facoltà delle dogane di primo ordine e dipendente, come sezione, dalla dogana più vicina.

     L'ufficio suddetto non potrà eseguire operazioni che per merci destinate al deposito nel magazzino generale o da questo estratte.

 

          Art. 15.

     L'amministrazione del magazzino è tenuta a provvedere a proprie spese all'illuminazione ed al riscaldamento dei locali di cui al secondo comma dell'art. 12 e a fornire mobili, pesi e quanto altro occorre per la regolare e comoda esecuzione delle operazioni doganali e daziarie.

     Le spese di facchinaggio per queste operazioni sono pure a carico di detta amministrazione.

 

          Art. 16.

     Il personale da assegnare all'ufficio doganale di cui all'art. 14 sarà determinato dal direttore della circoscrizione doganale secondo i bisogni ordinari del servizio.

     Però, quando il magazzino generale sia autorizzato in località sprovvista di dogana di primo ordine, il personale suddetto sarà determinato dal Ministero delle finanze.

     Il capo della dogana, dalla quale l'ufficio stesso dipende come sezione, sarà sempre in facoltà, su domanda dell'amministrazione del magazzino generale, di distaccare provvisoriamente a tale ufficio altri impiegati suoi dipendenti per compiervi determinate operazioni, restando in questo caso a carico della detta amministrazione la corresponsione delle indennità dovute secondo le disposizioni in vigore.

 

          Art. 17.

     Salve le eccezioni stabilite dalla legge o da speciali disposizioni possono essere depositate nei magazzini generali di cui all'art. 12 merci estere di ogni specie ed anche ogni specie di merce nazionale.

     Quando, però, oltre alle merci estere, vi siano depositate merci nazionali, i locali di deposito delle prime devono essere distinti da quelli di queste ultime, eccettoché le une siano riconosciute, dall'amministrazione doganale, inconfondibili con le altre, o siano rese tali mediante applicazione di contrassegni, nei quali casi la stessa amministrazione doganale può consentire il deposito negli stessi locali.

 

          Art. 18.

     Al deposito delle merci estere nei magazzini generali sono applicabili, in quanto non vi siano fatte eccezioni dal presente regolamento, le disposizioni della legge doganale relative ai magazzini di proprietà privata.

     Nei magazzini situati in località che siano sede di dogana di primo ordine potranno, tuttavia, essere istituiti, con autorizzazione del Ministero delle finanze, "magazzini a chiusura ufficiale", soggetti a speciale vigilanza della dogana i quali saranno assimilati ai magazzini di deposito sotto diretta custodia della dogana per gli effetti dell'art. 246 del regolamento doganale.

     Tale autorizzazione potrà essere limitata al deposito delle merci che siano chiuse in colli.

     Gli atti e provvedimenti amministrativi di diniego di detta autorizzazione, come pure tutti quelli comunque riguardanti le autorizzazioni stesse o le revoche di esse, sono affidati alla piena discrezionalità dell'amministrazione.

 

          Art. 19.

     I locali destinati ai magazzini a chiusura ufficiale di cui all'art. 18 devono offrire tutte le garanzie richieste dall'amministrazione doganale per la sicura custodia delle merci e devono chiudersi con due differenti chiavi, una delle quali è custodita dal capo dell'ufficio doganale e l'altra dall'amministrazione esercente.

     La chiusura doganale deve a sua volta essere protetta con speciale apparecchio da fermare con bollo a piombo della dogana, atto ad impedire l'uso della chiave senza la rimozione del piombo.

     Funzionari doganali appositamente delegati devono esercitare continua vigilanza dal momento dell'apertura sino a quello della chiusura e del piombamento delle porte.

     Per il movimento delle merci nei magazzini suddetti devono tenersi registri di deposito separati.

     Constatandosi la rottura dei piombi di protezione delle chiusure doganali, od altre alterazioni nelle chiusure stesse, si procederà di regola alla verificazione dei magazzini e, secondo i risultati di essa, potrà essere vietata l'ulteriore immissione di merci nei magazzini, senza pregiudizio delle azioni penali nel caso di frode e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del deposito prevista dall'art. 18.

 

          Art. 20.

     I concessionari dei magazzini generali sono responsabili verso la finanza, senza obbligo di cauzione, delle merci vincolate alla dogana depositatevi e di tutti i dazi ed altri diritti ad esse applicabili.

     Sono pure responsabili, senza obbligo di cauzione, delle pene pecuniarie eventualmente applicabili secondo le leggi di finanza, salvo il diritto di regresso verso chi di ragione.

 

          Art. 21.

     Presso i magazzini generali potranno stabilirsi appositi locali o capannoni per depositarvi momentaneamente le merci arrivate in attesa della dichiarazione per deposito.

     Questi locali o capannoni dovranno essere chiusi a due chiavi, delle quali una sarà tenuta dalla dogana e l'altra dall'amministrazione dei magazzini.

 

          Art. 22.

     Non vi potranno essere nei magazzini generali di cui all'art. 12, locali dati in affitto a privati se non sono separati dagli altri; essi non potranno, per ciò che concerne il deposito delle merci, far parte dei magazzini stessi, né essere ammessi al regime speciale di cui al secondo comma dell'art. 18, restando ad essi sempre applicabili le disposizioni della legge doganale per i depositi in magazzini di proprietà privata.

 

          Art. 23.

     Le navi con carico destinato totalmente o in parte a un magazzino generale marittimo, situato nel porto di approdo delle stesse navi, potranno eseguire, alle banchine o nei bacini del detto magazzino, tanto le operazioni di sbarco, quanto quelle d'imbarco di merci estratte dai depositi del magazzino stesso.

     Però, tutte le formalità prescritte dalla legge doganale in materia di manifesti dovranno essere compiute presso il competente ufficio principale della dogana.

 

          Art. 24.

     Nel caso previsto dal precedente articolo, i permessi di imbarco e sbarco alle banchine e nei bacini del magazzino sono emessi dalla dogana principale.

     Il capo dell'ufficio doganale del magazzino provvede alla vigilanza opportuna.

 

          Art. 25.

     I magazzini generali ammessi al deposito di merci estere possono ricevere merci provenienti direttamente dall'estero o da altri magazzini generali, o dai depositi doganali di ogni specie, o dalle dogane abilitate, secondo le disposizioni vigenti, alle spedizioni di merci da una all'altra dogana, nonché le merci nazionali o nazionalizzate provenienti dal libero commercio interno.

 

          Art. 26.

     Per introdurre merci estere in magazzino generale, l'amministrazione esercente deve presentare all'ufficio di dogana la dichiarazione per deposito, prescritta dalla legge doganale.

     Se le merci sono dichiarate come ammissibili ad un trattamento di favore, l'ufficio doganale, nel ricevere la dichiarazione, deve accertare se concorrano tutte le condizioni necessarie per l'applicabilità di detto trattamento e, in caso affermativo, ne fa espresso cenno sulla stessa dichiarazione.

 

          Art. 27.

     In base alla dichiarazione i funzionari delegati dalla dogana, assistiti da un rappresentante dell'amministrazione esercente, e, ove sia necessario, da un impiegato del dazio consumo, eseguono le verificazioni della qualità e quantità della merce da introdurre in deposito.

     Per l'introduzione nei magazzini a chiusura ufficiale, di cui al secondo comma dell'art. 18, di colli contenenti una sola qualità di merce, basta sempre l'accertamento del solo peso lordo dei colli, ai sensi dell'art. 224 del regolamento doganale.

 

          Art. 28.

     La bolletta di introduzione in deposito è intestata all'amministrazione esercente e ad essa consegnata.

     Sulla bolletta matrice, da restare presso la dogana, l'amministrazione esercente, in prova della eseguita introduzione, apporrà il suo visto, indicando il locale od il numero del magazzino nel quale fu collocata la merce.

 

          Art. 29.

     Le merci estere introdotte sono allibrate sopra appositi registri di deposito della dogana.

     L'allibramento è fatto a partite, ognuna delle quali comprende tutte le merci descritte in una dichiarazione; ogni partita riceve un numero d'ordine, il quale è riprodotto sulla bolletta (madre e figlia) e sui registri dell'amministrazione esercente.

     In apposita colonna sarà pure annotato il numero del magazzino in cui la merce è depositata.

     Ogni partita allibrata sui registri di deposito relativi a magazzini che non siano a chiusura ufficiale costituisce un debito dell'amministrazione esercente verso l'amministrazione finanziaria.

     Quando, tuttavia, vengano introdotte in uno stesso magazzino, con più dichiarazioni, diverse quantità di merci costituenti nell'insieme una sola partita di merci arrivate, il debito come sopra è costituito dal complesso delle registrazioni delle bollette riferibili a questa unica partita.

 

          Art. 30.

     Le merci soggette a dazio consumo saranno inoltre allibrate sopra un registro tenuto dall'amministrazione competente.

 

          Art. 31.

     La durata del deposito nei magazzini generali, compreso il deposito in magazzini a chiusura ufficiale, non ha limiti di tempo.

 

          Art. 32.

     Nei magazzini generali le merci devono essere collocate in modo da rendere sempre facile il riscontro delle partite.

     Nei detti magazzini possono compiersi sulle merci estere depositate non solo le manipolazioni ammesse nei depositi doganali in magazzini sotto diretta custodia della dogana ed in quelli di proprietà privata, giusta le disposizioni della legge e del regolamento doganale, compreso il prelevamento dei campioni, ma pure cernite, miscele ed altre operazioni commerciali, che non alterino la ragione dei diritti doganali.

     Per compiere siffatte operazioni come pure quelle relative alla mera conservazione delle merci, l'amministrazione esercente deve riportare il permesso della dogana, presentando ad essa le relative domande specificanti le operazioni da compiere, nonché la fede di deposito relativa alle merci, perché sia rinnovata, quando non basti una semplice annotazione.

     Le merci, rispetto alle quali la nota di pegno sia separata dalla fede di deposito, non potranno essere in alcuna guisa alterate, senza il consenso del possessore della nota stessa.

     Alle domande devono inoltre unirsi le bollette doganali di deposito.

     La dogana, accertato che trattasi di operazioni ammissibili, scrive il permesso sulla domanda, disponendo per la continua vigilanza durante il compimento delle dette operazioni.

 

          Art. 33.

     Dei cambiamenti arrecati alla condizione delle merci, in conseguenza delle permesse manipolazioni, deve compilarsi, in doppio esemplare, un sommario verbale da cui risultino tutti gli elementi necessari per le corrispondenti modificazioni alle partite di carico sui registri di deposito.

     Uno dei verbali sarà unito alla bolletta di deposito matrice e l'altro alla bolletta di deposito figlia. In base alle risultanze del verbale sono eseguite le modificazioni relative sui registri di deposito, depennando, ove occorra, la partita vecchia per aprirne una nuova con le opportune annotazioni di riferimento tra le due partite.

 

          Art. 34.

     Nei casi di travaso o di mutamento dei recipienti di merci soggette a diritti doganali non sarà variata la ragione dei diritti stessi secondo la condizione delle merci, accertata all'atto della introduzione, osservando le disposizioni degli artt. 232 e 237 del regolamento doganale.

     Per le porzioni di merci risultate di nessun valore in conseguenza delle cernite e delle altre manipolazioni eseguite, nonché per gli involti o recipienti rimasti inservibili, non saranno riscossi diritti doganali, ove le une e gli altri vengano distrutti in presenza di funzionari della dogana e della guardia di finanza, appositamente delegati dal capo della dogana, che redigeranno il relativo processo verbale il quale servirà di base per le annotazioni di scarico sui registri di deposito.

 

          Art. 35.

     Le merci depositate nei magazzini generali possono avere qualsiasi destinazione doganale.

     Le operazioni relative debbono essere eseguite nei modi e con le guarentigie stabilite dalle disposizioni doganali comuni, salve le eccezioni fatte dal presente regolamento.

 

          Art. 36.

     Per estrarre le merci estere dal magazzino generale l'amministrazione esercente deve presentare all'ufficio di dogana la dichiarazione scritta, redatta nelle forme prescritte dalla legge doganale.

     La dichiarazione deve indicare il numero della partita risultante dalla bolletta d'introduzione in deposito e il numero del magazzino od il locale dal quale si estrae la merce. Dev'essere, inoltre, corredata dalla bolletta di introduzione in deposito, la quale sarà restituita con annotazione di parziale scarico, qualora non si estraggano tutte le merci in essa descritte.

     Dev'essere presentata la dichiarazione scritta, redatta nelle forme prescritte dalla legge doganale, anche per merci nazionali quando, per queste, la dogana sia richiesta di compiere operazioni di esportazione, definitiva o temporanea, di reimportazione, di spedizione in cabotaggio o in circolazione, o altre operazioni doganali. In questi casi l'ufficio di dogana procede con le norme stabilite per le stesse operazioni da compiere su merci nazionali presso dogane interne.

 

          Art. 37.

     L'amministrazione esercente potrà chiedere nella dichiarazione che l'operazione sia fatta in nome di persona da lei designata, la quale dovrà in questo caso firmare anch'essa la dichiarazione e rendersi responsabile della operazione.

     Alla detta operazione dovrà pure assistere il rappresentante dei magazzini generali.La dogana avrà sempre diritto di ottenere quelle guarentigie, che, secondo la legge doganale, fossero prescritte per le operazioni da compiersi e che dovranno essere prestate o dall'amministrazione, o dalla persona da lei designata, secondo i casi.

 

          Art. 38.

     Constatata regolare la dichiarazione, la dogana procede alla verificazione delle merci nei modi prescritti, liquida ed esige i diritti applicabili, ed emette il documento relativo alla operazione, a tergo del quale gli agenti della guardia di finanza attesteranno l'uscita della merce dal magazzino.

 

          Art. 39.

     Ove ne sia il caso le operazioni per l'applicazione dei dazi di consumo potranno essere compiute dai competenti impiegati contemporaneamente alle operazioni doganali.

 

          Art. 40.

     Ogni regolare estrazione di merce è tosto annotata nel registro di deposito, a scarico totale o parziale della rispettiva partita ivi allibrata.

 

          Art. 41.

     Per le merci depositate in magazzini non a chiusura ufficiale il concessionario dei magazzini generali è responsabile del pagamento dei diritti ragguagliati alla qualità e alla quantità delle merci accertate all'atto della introduzione in deposito, salve le differenze causate da constatata forza maggiore e, per le merci sottodescritte, quelle derivate da cali di deposito, in quanto questi non oltrepassino, per ogni anno di giacenza, i limiti di tolleranza rispettivamente indicati.

     1. Olii minerali e residui della distillazione degli olii minerali, essenza di trementina, olii di resina (esclusi i pesanti), olii di catrame leggeri:

     a) in truogoli, vasche e cisternoni, 2 per cento;

     b) in barili di legno, 6 per cento, con facoltà al capo della circoscrizione doganale di giungere fino al 12 per cento;

     c) in cassette di legno contenenti stagnoni, 3 per cento, con facoltà al capo della circoscrizione doganale di giungere fino al 6 per cento.

     2. Olii vegetali (liquidi o concreti):

     a) in recipienti di legno, 4 per cento;

     b) in altri recipienti (esclusi quelli di vetro e quelli di latta chiusi

     ermeticamente) 2 per cento.

     3. Altri olii (liquidi o concreti) in qualunque modo custoditi, eccettoché in recipienti di vetro o di latta chiusi ermeticamente, 2 per cento.

     4. Spiriti:

     a) in recipienti di legno, 7 per cento;

     b) in altri recipienti (escluse le bottiglie e, in genere, i recipienti di vetro), 5 per cento.

     5. Vini (esclusi quelli custoditi in bottiglie, e, in genere, i recipienti di vetro), 5 per cento.

     6. Carni salate, affumicate, insaccate, pesce secco, affumicato, salato (esclusi quelli conservati in barattoli di latta o in altri vasi chiusi ermeticamente), 5 per cento.

     7. Carni congelate depositate in magazzini frigoriferi, 3 per cento.

     8. Caffè in grani e in pellicole, 1, 2 per cento.

     9. Paraffina solida, 2 per cento.

     10. Nitrato di sodio, raffinato, 2 per cento.

     Per le differenze non giustificate da causa di forza maggiore e per le mancanze che oltrepassino per le merci sopraindicate i limiti di tolleranza rispettivamente assegnati, o che si riferiscano ad altre merci, si procede ai sensi dell'art. 84 della legge doganale. E’ fatta eccezione per le dispersioni avvenute durante la giacenza delle merci nei magazzini generali, le quali potranno essere abbuonate dalla dogana, qualora ne sia giustificata regolarmente l'entità e la causa, e sia escluso che dipendano comunque da fatto o incuria dell'amministrazione dei magazzini generali.

     L'abbuono è vincolato all'approvazione del Ministero.

 

          Art. 42.

     La dogana non risponde delle mancanze, né delle avarie che possono verificarsi nelle merci depositate in magazzini a chiusura ufficiale, restando sempre responsabili della conservazione e della custodia di queste merci come di quelle depositate in altri magazzini, il concessionario del magazzino generale. Ciò senza pregiudizio del disposto dell'art. 246 del regolamento doganale, per quanto riguarda il pagamento dei diritti doganali nel caso di fraudolenta sottrazione.

 

          Art. 43.

     L'orario di apertura e chiusura del magazzino e quello delle operazioni è stabilito dal direttore della circoscrizione doganale sulla proposta dell'amministrazione esercente.

 

          Art. 44.

     Il servizio di vigilanza ai magazzini generali è eseguito dalla regia guardia di finanza.

     Con disposizioni speciali per ciascun magazzino generale il direttore della circoscrizione doganale determina le misure di vigilanza e le cautele da adottare sia per quanto riguarda il recinto esterno e la sua chiusura, sia per quanto riguarda la chiusura dei magazzini interni.

 

          Art. 45.

     L'ingresso nel recinto del magazzino non è permesso che alle persone munite di apposito biglietto, rilasciato dalla amministrazione esercente.

 

          Art. 46.

     Ove l'amministrazione esercente il magazzino generale istituisca un servizio interno di guardia notturna, essa dovrà rendersi garante della moralità delle persone al medesimo addette.

     Chiuso il magazzino, le guardie notturne non potranno uscire che per motivi eccezionali, accertati da coloro che custodiscono le chiavi degli ingressi.

     L'autorità finanziaria potrà sempre far visitare sulla persona le guardie notturne, quando escono dal magazzino.

 

          Art. 47.

     Il capo dell'ufficio doganale potrà sempre chiedere che gli siano esibiti i registri dell'amministrazione esercente e confrontarli con quelli doganali.

     Rilevandosi differenze ne sarà subito informato per le sue disposizioni, il direttore della circoscrizione doganale, il quale potrà anche ordinare la immediata verificazione del deposito. Le spese all'uopo occorrenti saranno sostenute dall'amministrazione o dalla dogana, secondo che risultino erronei i registri dell'una o dell'altra.

 

          Art. 48.

     La dogana potrà sempre procedere a verificazioni generali o parziali, ordinarie o straordinarie, la cui esecuzione dovrà essere, con ogni cura, agevolata dall'amministrazione esercente.

     Le spese delle verificazioni ordinarie sono a carico del concessionario del magazzino generale; per quelle delle verificazioni straordinarie ai magazzini non a chiusura ufficiale, si osserverà il disposto dell'art. 52 della legge doganale.

     Per le verificazioni straordinarie ai magazzini a chiusura ufficiale le spese sono a carico del concessionario nel solo caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 19.

 

          Art. 49.

     Le disposizioni speciali che, per l'esecuzione del presente regolamento, si rendessero necessarie per ogni magazzino generale, saranno date dal Ministero delle finanze.

 

TITOLO III

Disposizioni transitorie

 

          Art. 50.

     Nel termine perentorio di quindici giorni successivi allapubblicazione del presente regolamento, gli esercenti dei magazzinigenerali istituiti ai sensi della legge 17 dicembre 1882, n. 1154,che intendano ottenere l'autorizzazione a norma del decreto-legge 1°luglio 1926, n. 2290, dovranno farne domanda al ministero dell'economia nazionale per il tramite del prefetto della provincia.

     La domanda dev'essere corredata da regolare perizia, anche sommaria,descrittiva ed estimativa dei terreni, fabbricati ed impianti di ognigenere destinati all'esercizio del magazzino generale, dalle piante generali e particolari dei locali ad uso del magazzino, nonché dal regolamento e dalle tariffe, ed infine da un elenco delle fedi di deposito e note di pegno, emesse durante l'anno 1926, in cui siano indicati i seguenti elementi:

     a) intestatario del titolo;

     b) qualità e quantità della merce;

     c) data di emissione;

     d) valore della merce;

     e) se la nota di pegno relativa è stata scontata dal magazzino generale e per quale importo.

     Nella domanda l'esercente dovrà inoltre specificare le garanzie offerte all'erario, ai depositanti e loro aventi causa, e dichiarare altresì di essere disposto a prestare la cauzione a norma dell'art. 3 del presente regolamento. Dovrà infine dichiarare quanto è richiesto dal n. 3 dell'art. 2 del decreto-legge. Se l'esercente è una società anonima od una società in accomandita per azioni deve produrre i bilanci relativi all'ultimo triennio.

     All'atto della presentazione della domanda, l'esercente deve depositare la somma che, a giudizio del prefetto, potrà presumibilmente occorrere per gli accertamenti da eseguirsi, salvo restituzione dell'eventuale eccedenza.

 

          Art. 51.

     Non oltre i quindici giorni dalla presentazione il prefetto trasmette la domanda al ministero dell'economia nazionale col proprio parere e con quello del commissario straordinario incaricato dell'amministrazione delle camere di commercio della provincia, nonché col parere tecnico dell'ufficio del genio civile, il quale, prima di pronunciarsi, deve eseguire un regolare accertamento sopra luogo.

     Il parere del commissario deve riferirsi ai punti considerati all'art. 3 del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290; il commissario deve inoltre pronunciarsi sul regolamento, sulla tariffa di cui ai comma 4 e 5 dell'art. 2 del decreto-legge, e riferire anche sulla gestione antecedente dei magazzini o sulle regolarità di essa.

     Nel caso che il commissario sia interessato in taluno dei magazzini della sua circoscrizione resta affidato al prefetto il còmpito che la legge deferisce al commissario.

     Nei trenta giorni successivi il ministro per l'economia decide con suo decreto, in conformità di quanto è disposto nel primo comma dell'art. 4 del decreto-legge, a quali degli esistenti magazzini generali debba essere concessa l'autorizzazione a continuare l'esercizio previo parere di una speciale commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta di un rappresentante del ministero dell'economia nazionale e di un rappresentante del ministero delle finanze. Tale autorizzazione ha carattere definitivo; tuttavia può essere subordinata all'adempimento, entro un dato termine, di talune condizioni da stabilirsi a giudizio discrezionale del ministro.

     Gli esercenti magazzini generali ai quali sia negata l'autorizzazione, o che tralascino di farne domanda nel termine stabilito dall'art. 50, debbono cessare la loro attività allo spirare del termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del decreto-legge.

 

          Art. 52.

     Fino a quando non siano costituiti i consigli provinciali dell'economia, le attribuzioni ad essi demandate dal decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e dal presente regolamento sono esercitate dai commissari straordinari delle camere di commercio e industria.

 

          Art. 53.

     Le disposizioni transitorie del presente decreto non siapplicano ai magazzini generali istituiti in virtù di specialiprovvedimenti legislativi.

     Tali magazzini generali possono essere dispensati dal ministro perl'economia nazionale dall'obbligo di prestare la cauzione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[2] Comma modificato dall'art. 1 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1510 e così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 137.

[3] Comma così sostituito dall'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[4] Articolo abrogato dall'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[5] Articolo abrogato dall'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[6] Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dal presente articolo deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attività per effetto dell'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[7] Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dal presente articolo deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attività per effetto dell'art. 80 quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.