§ 4.2.48 – D.P.R. 13 novembre 1997, n. 519.
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.2 alimenti di origine animale
Data:13/11/1997
Numero:519


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e definizioni.
Art. 2.  Contenuto della domanda.
Art. 3.  Domanda per il rilascio di licenza per più installazioni.
Art. 4.  Istruttoria.
Art. 5.  Verifica dei requisiti igienico-sanitari.
Art. 6.  Adozione del provvedimento.
Art. 7.  Rinnovi annuali.
Art. 8.  Modifiche delle installazioni.
Art. 9.  Documentazione contabile.
Art. 10.  Norma transitoria.
Art. 11.  Abrogazioni.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 4.2.48 – D.P.R. 13 novembre 1997, n. 519. [1]

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 24 marzo 1998, n. 69).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni.

     1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo finalizzati al rilascio delle licenze per la fabbricazione ed il deposito in magazzini delle margarine e dei grassi idrogenati alimentari, come definiti dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, modificato dall'articolo 55 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e la tenuta di taluni documenti.

     2. Ai fini del presente regolamento si intende:

     a) per "camera di commercio", la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

     b) per "A.S.L.", l'azienda unità sanitaria locale;

     c) per "impianti", i macchinari, le apparecchiature, i congegni utilizzati, asserviti o finalizzati alla produzione o alla conservazione dei prodotti, fino allo stato di prodotto finito pronto per la vendita;

     d) per "installazione", i locali di uno stabilimento o deposito, i luoghi di lavoro e gli impianti per lo svolgimento dell'attività di produzione o conservazione in deposito.

 

          Art. 2. Contenuto della domanda.

     1. Per fabbricare, a scopo di commercio, i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, l'impresa interessata deve presentare alla camera di commercio competente per il territorio in cui ha sede lo stabilimento, apposita domanda contenente:

     a) la denominazione o ragione sociale e la sede dell'impresa richiedente;

     b) il nominativo del responsabile dello stabilimento;

     c) l'indicazione della località ove è sito lo stabilimento;

     d) planimetria in scala 1:100, con descrizione dei locali ove si svolgerà l'attività e indicazione delle relative destinazioni d'uso;

     e) la descrizione tecnica degli impianti e del ciclo tecnologico di lavorazione;

     f) le raffigurazioni contenute nel marchio e le eventuali denominazioni di fantasia, non costituenti indicazioni obbligatorie, da apporre sugli involucri.

     2. Nella domanda per il rilascio della licenza di deposito per il commercio all'ingrosso non sono richieste la descrizione delle modalità di lavorazione e le indicazioni di cui alla lettera f).

     3. Il richiedente deve, inoltre, allegare alla domanda la quietanza comprovante il pagamento del deposito per le spese relative agli accertamenti igienico-sanitari.

 

          Art. 3. Domanda per il rilascio di licenza per più installazioni.

     1. L'impresa che gestisca più stabilimenti di produzione o depositi per la commercializzazione all'ingrosso può chiedere, con unica domanda, predisposta ai sensi dell'articolo 2, il rilascio di una licenza per più installazioni, purché tutte site nel territorio di competenza della stessa camera di commercio.

     2. Nella domanda sono riportate una sola volta la denominazione o ragione sociale e la sede dell'impresa richiedente, nonché le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), se relative a stabilimenti che utilizzano gli stessi processi produttivi.

     3. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 5 si applicano con riferimento ad ogni singola installazione.

 

          Art. 4. Istruttoria.

     1. La camera di commercio, ricevuta la domanda, provvede immediatamente ad iscriverla nel registro di protocollo, comunicando all'impresa interessata l'avvenuta iscrizione e il nominativo del responsabile del procedimento.

     2. Nei dieci giorni successivi alla ricezione, il responsabile del procedimento verifica la regolarità e completezza della domanda. Se vi rileva difformità o carenze non sanabili d'ufficio, assegna un congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, entro cui l'impresa deve provvedere alle necessarie rettifiche od integrazioni decorso inutilmente il quale il procedimento si estingue e per il rilascio della licenza dovrà essere presentata una nuova domanda.

     3. Nello stesso termine di dieci giorni previsto dal comma 2, il responsabile del procedimento accerta d'ufficio l'inesistenza delle cause di divieto o sospensione previste dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

 

          Art. 5. Verifica dei requisiti igienico-sanitari.

     1. Nei dieci giorni dalla ricezione della domanda, o dal suo perfezionamento, il responsabile del procedimento richiede all'A.S.L. competente per territorio di procedere al sopralluogo per verificare l'idoneità igienico-sanitaria dell'installazione, inviando la relativa documentazione.

     2. Nei trenta giorni successivi al ricevimento della documentazione, l'A.S.L. effettua il sopralluogo, a seguito del quale:

     a) constatata la rispondenza delle installazioni ai requisiti previsti dalla normativa vigente, rilascia parere favorevole alla concessione della licenza;

     b) rilevate carenze od inidoneità delle installazioni rispetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente, ne dà dettagliata descrizione, indicando le modifiche necessarie ed assegnando un congruo termine per la loro realizzazione, decorso il quale procede ad un nuovo sopralluogo ed alla redazione del parere definitivo.

     3. L'A.S.L. nei dieci giorni successivi allo svolgimento del sopralluogo, invia il proprio parere alla camera di commercio ed all'impresa interessata.

     4. Nel caso di domanda riferita a più installazioni ubicate nell'ambito territoriale della stessa A.S.L. viene rilasciato un parere per ciascuna installazione.

 

          Art. 6. Adozione del provvedimento.

     1. Il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla ricezione del parere igienico-sanitario definitivo, trasmette la documentazione al segretario generale della camera di commercio, dandone notizia all'interessato.

     2. Il segretario generale della camera di commercio, entro quaranta giorni dalla ricezione degli atti, adotta il provvedimento formale, comunicandolo all'interessato nei dieci giorni successivi all'adozione.

     3. In caso di unica domanda per più stabilimenti o depositi, il segretario generale della camera di commercio adotta un unico provvedimento favorevole per tutte le installazioni ritenute idonee e distinti provvedimenti di diniego per le installazioni non idonee.

 

          Art. 7. Rinnovi annuali.

     1. Le licenze rilasciate ai sensi del presente regolamento sono soggette a visto annuale previo pagamento della relativa imposta di bollo.

 

          Art. 8. Modifiche delle installazioni.

     1. La trasformazione degli impianti e gli ampliamenti o trasferimenti dei locali di lavorazione o di deposito nell'ambito territoriale di competenza della camera di commercio che ha rilasciato la licenza vigente, sono sottoposti ad autorizzazione della medesima camera di commercio.

     2. La richiesta deve contenere gli estremi di identificazione della vigente licenza, del relativo titolare e la quietanza di deposito delle somme necessarie agli accertamenti igienico-sanitari.

     3. Alla richiesta deve essere, inoltre, allegata:

     a) nei casi di trasformazione degli impianti, la descrizione tecnica dei nuovi impianti, ed il loro inserimento nel ciclo tecnologico di lavorazione;

     b) nei casi di ampliamento o di trasferimento dei locali, la planimetria dei nuovi locali in scala 1:100, con descrizione degli stessi e della relativa destinazione d'uso secondo quanto disposto dall'articolo 2.

     4. Al procedimento di rilascio delle autorizzazioni si applica la stessa disciplina dettata dal presente regolamento per il rilascio delle licenze.

     5. I termini per la deliberazione e la comunicazione del provvedimento finale all'impresa sono ridotti della metà rispetto a quelli previsti dall'articolo 6, comma 2.

     6. Decorso inutilmente il termine per la comunicazione, l'autorizzazione si intende rilasciata. La camera di commercio è comunque tenuta a rilasciare all'impresa la relativa attestazione.

 

          Art. 9. Documentazione contabile.

     1. Sono soppressi i registri di carico e scarico previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526.

     2. I documenti contabili e fiscali di cui è prevista la tenuta dalla vigente normativa sostituiscono, ad ogni effetto, i registri di carico e scarico. E' altresì soppresso l'obbligo di vidimazione di detti documenti da parte dell'ufficio periferico territorialmente competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

 

          Art. 10. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione, e fino al termine dell'anno di gestione in corso al momento della data di entrata in vigore del presente regolamento, le imprese possono continuare ad utilizzare i registri di carico e scarico di cui all'articolo 9, comma 1.

 

          Art. 11. Abrogazioni.

     1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 8, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526; articoli 1, 2, 3 e 4, primo comma, della legge 4 novembre 1951, n. 1316; articoli 2, 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131.

     2. Resta ferma ogni altra disposizione concernente la repressione delle frodi e la tutela igienico-sanitaria nella preparazione e nel commercio dei prodotti alimentari, la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, la conformità urbanistica ed edilizia delle costruzioni e la disciplina delle esportazioni.

     3. Ai procedimenti di cui al presente regolamento non si applica la disposizione di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai fini dell'accertamento dei requisiti igienico-sanitari.

 

          Art. 12. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall'art. 71 bis del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.