§ 54.5.29 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 386.
Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.5 piccola e media impresa
Data:18/04/1994
Numero:386


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento
Art. 2.  Comunicazione al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
Art. 3.  Abrogazione di norme
Art. 4.  Entrata in vigore del presente regolamento


§ 54.5.29 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 386. [1]

Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonchè per le operazioni di trasferimento o concentrazione.

(G.U. 18 giugno 1994, n. 141, S.O.)

 

     Art. 1. Oggetto del regolamento

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonchè per le operazioni di trasferimento o concentrazione.

 

          Art. 2. Comunicazione al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

     1. I soggetti che intendono procedere alla realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ad ampliamenti, a riattivazioni o a trasformazioni di impianti, nonchè ad operazioni di trasferimento o concentrazione, anteriormente ad ogni iniziativa e prima di dare corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, ne danno comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può vietare l'inizio dell'attività in oggetto, indicando l'esistenza, nel caso esaminato, di un rischio oggettivo di pregiudizio derivante alla situazione economica nazionale del settore dell'industria molitoria.

     3. Decorso tale termine, il provvedimento inibitorio non può più essere emanato.

 

          Art. 3. Abrogazione di norme

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il comma 7-bis dell'art. 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987 n. 452.

 

          Art. 4. Entrata in vigore del presente regolamento

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogato dall'art. 80 sexies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.