§ 37.2.3 - Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.2 personale
Data:14/11/1941
Numero:1442


Sommario
Art. 1.      Ferma l'osservanza dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 223 del relativo regolamento esecutivo, approvato con [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      Dalla data di pubblicazione degli elenchi possono esercitare l'attività di cui al primo comma dell'art. 1 soltanto gli iscritti negli elenchi stessi
Art. 4.      Chiunque, persona fisica, ditta o società, esercita, alla data di entrata in vigore della presente legge, la professione di spedizioniere nelle province nelle quali sia istituito l'elenco [...]
Art. 5.      Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti esercitare da un quinquennio l'attività di spedizionieri, è iscritto di diritto nell'elenco autorizzato previa [...]
Art. 6.  [4]
Art. 7.  [6]
Art. 8.      L'elenco degli spedizionieri e le relative varianti debbono essere comunicati alla questura competente
Art. 9.      Per ciascun Ufficio provinciale delle corporazioni, presso il quale sarà istituito l'elenco autorizzato degli esercenti imprese di spedizione, verrà costituita con decreto prefettizio una [...]
Art. 10.      Spetta alla Commissione di cui all'articolo precedente
Art. 11.      Le sanzioni che la Commissione può infliggere sono le seguenti
Art. 12.      La sanzione di cui al n. 1) dell'articolo precedente si applica per lievi mancanze commesse dall'iscritto nell'esercizio professionale e per lievi infrazioni nei riguardi dei rapporti di lavoro
Art. 13.      La cancellazione dell'iscritto dall'elenco ha luogo, oltre che in seguito al provvedimento di cui al n. 4) dell'art. 11 quando l'iscritto abbia cessato l'esercizio, ovvero sia stata pronunciata [...]
Art. 14.      Contro le deliberazioni della Commissione che abbia negato l'iscrizione o la reiscrizione nell'elenco autorizzato o adottato i provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 11, è ammesso [...]
Art. 15.      I provvedimenti di sospensione e di revoca della iscrizione nell'elenco, adottati, dalla Commissione provinciale e, in grado di appello, dalla Commissione centrale (a norma dei precedenti [...]
Art. 16.      Presso il Ministero delle corporazioni è istituita, con decreto del Ministro per le corporazioni, una Commissione centrale presieduta dal Ministro per le corporazioni (o da un suo delegato) e [...]
Art. 17.      Per ciascuna delle Commissioni (provinciale o interprovinciale e centrale) saranno nominati dei membri supplenti, in numero non superiore a quello dei membri effettivi
Art. 18.      La Commissione provinciale o interprovinciale e la Commissione centrale deliberano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente
Art. 19.      La prima formazione degli elenchi autorizzati dovrà essere compiuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sarà affidata alle Commissioni provinciali o interprovinciali
Art. 20.      La mancata o rifiutata iscrizione nella prima formazione degli elenchi non sospende l'attività dello spedizioniere fino a che non siasi pronunciata la Commissione centrale di cui all'articolo [...]
Art. 21.      Chiunque intraprenda l'attività di cui all'art. 1 senza aver ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato o continui l'esercizio dopo essere stato radiato dall'elenco stesso, è punito ai sensi [...]
Art. 22.      Gli spedizionieri iscritti nell'elenco non possono rilasciare procura per l'esecuzione delle operazioni presso la Regia dogana, se non al personale regolarmente in servizio presso la propria [...]
Art. 23.      Gli spedizionieri iscritti nell'elenco sono esentati dalla cauzione che a norma dell'art. 116 della legge di pubblica sicurezza il questore può imporre
Art. 24.      La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero delle corporazioni
Art. 25.      Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle corporazioni, di concerto con quelli di grazia e giustizia, dell'interno, delle comunicazioni e delle finanze saranno emanate le norme di [...]


§ 37.2.3 - Legge 14 novembre 1941, n. 1442.

Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri

(G.U. 9 gennaio 1942, n. 6)

 

     Art. 1.

     Ferma l'osservanza dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 223 del relativo regolamento esecutivo, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all'inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri.

     L'ammissione alle funzioni di spedizioniere doganale e di procuratore nelle dogane nonché l'esercizio di tali funzioni sono disciplinati dal regolamento per l'esecuzione della legge doganale.

 

          Art. 2. [1]

     Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, sarà istituito un elenco autorizzato degli esercenti l'attività di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o società di cui all'articolo precedente.

     Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno determinate le province nelle quali l'elenco autorizzato dovrà essere istituito.

     Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'interno, stabilirà presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni dovrà essere istituito un elenco interprovinciale.

 

          Art. 3.

     Dalla data di pubblicazione degli elenchi possono esercitare l'attività di cui al primo comma dell'art. 1 soltanto gli iscritti negli elenchi stessi.

 

          Art. 4.

     Chiunque, persona fisica, ditta o società, esercita, alla data di entrata in vigore della presente legge, la professione di spedizioniere nelle province nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:

     a) [licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e bolletta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 29 della tabella annessa alla legge tributaria delle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dall'art. 3 del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1749 (allegato F), convertito in legge con la L. 28 maggio 1936, n. 1027, per quelle imprese cui è fatto obbligo ai sensi delle leggi vigenti, e bolletta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di L. 100 per quelle imprese che, ai sensi delle vigenti leggi, sono esenti dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza per essere accreditate presso pubbliche amministrazioni] [2];

     b) copia autentica dell'atto costitutivo della società, per le imprese regolarmente costituite in tale forma;

     c) certificato di iscrizione nel registro delle ditte presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni con la indicazione della data di iscrizione;

     d) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;

     e) [certificato di buona condotta civile, morale e politica] [3];

     f) certificato dell'organizzazione sindacale competente, da cui risulti che il richiedente ha effettuato la denuncia dell'attività, commerciale e quella dei dipendenti, a termini del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, e successive disposizioni;

     g) certificato della cancelleria del tribunale competente, dal quale risulti che la ditta non trovasi in stato di fallimento;

     h) certificato notarile, da cui risulti la denominazione eventuale ed il domicilio dell'azienda commerciale.

     La ditta o società che, avendo ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato presso il Consiglio delle corporazioni, nella cui giurisdizione ha la sede principale, intenda ottenere l'iscrizione anche per le sue filiali o succursali esistenti in altre province, dovrà presentare domanda alle singole commissioni competenti corredando la domanda stessa dei soli documenti di cui alle lettere a), c), d), e), del presente articolo.

 

          Art. 5.

     Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti esercitare da un quinquennio l'attività di spedizionieri, è iscritto di diritto nell'elenco autorizzato previa presentazione dei documenti di cui all'art. 4.

 

          Art. 6. [4]

     1. Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonchè condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

     2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi ì requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

     3. L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le imprese individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonchè mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata [5].

     4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;

b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.

 

          Art. 7. [6]

     1. Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato è una società, i certificati di cui alla lettera d) dell'articolo 4 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le società cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6.

 

          Art. 8.

     L'elenco degli spedizionieri e le relative varianti debbono essere comunicati alla questura competente.

 

          Art. 9.

     Per ciascun Ufficio provinciale delle corporazioni, presso il quale sarà istituito l'elenco autorizzato degli esercenti imprese di spedizione, verrà costituita con decreto prefettizio una Commissione provinciale o interprovinciale composta di:

     a) un rappresentante della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento;

     b) un rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni;

     c) un rappresentante del Sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e di spedizione;

     d) un rappresentante del Sindacato provinciale dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero.

     La presidenza della Commissione sarà assunta dal rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni. Un funzionario dell'Ufficio provinciale delle corporazioni assumerà le funzioni di segretario.

     In sede di esame delle domande di iscrizione o di reiscrizione negli elenchi, oppure di cancellazione ed infine quando debbono essere prese deliberazioni che toccano gli interessi delle organizzazioni industriali od agricole, la Commissione provinciale od interprovinciale potrà, a giudizio del presidente, completarsi con un rappresentante di ciascuna delle locali Unioni provinciali degli industriali e dei lavoratori dell'industria, degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura e della locale segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della corporazione.

 

          Art. 10.

     Spetta alla Commissione di cui all'articolo precedente:

     1) ricevere e provvedere in merito alle domande di iscrizione nell'elenco degli spedizionieri;

     2) determinare la cauzione che deve essere versata per la iscrizione medesima e che non può essere versata per la iscrizione medesima e che non può essere inferiore a L. 500, né superiore a L. 25.000.

     Per le ditte che all'entrata in vigore della presente legge esercitano già l'attività di spedizioniere, la misura effettiva della cauzione, entro i limiti predetti, sarà determinata tenendo conto dell'imponibile di ricchezza mobile accertato per le ditte stesse;

     3) ricevere e provvedere in merito alle domande di cancellazione dall'elenco, fermo restando il disposto delle leggi e dei regolamenti doganali per le operazioni di dogana;

     4) provvedere alla pubblicazione dell'elenco;

     5) provvedere alle eventuali sanzioni disciplinari a carico degli iscritti nell'elenco, ferma restando la sanzione disciplinare attribuita dalle leggi doganali alla Regia intendenza di finanza, e fermi restando i poteri disciplinari attribuiti dalle vigenti leggi alle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, salva anche la facolta di revoca o sospensione delle licenze di cui all'art. 115 della legge di pubblica sicurezza da parte del questore, per violazione delle norme concernenti l'esercizio della concessione di polizia;

     6) esaminare in sede amministrativa i reclami di ogni materia attinente ai rapporti di ordine professionale tra spedizionieri ovvero tra spedizionieri ed utenti;

     7) provvedere in base ai reclami di cui al precedente comma 6 alla determinazione delle eventuali sanzioni di cui all'articolo successivo.

 

          Art. 11.

     Le sanzioni che la Commissione può infliggere sono le seguenti:

     1) la censura;

     2) pagamento di una somma fino a un massimo di L. 10.000, da destinarsi alle Opere assistenziali della provincia dove trovasi la sede dell'azienda;

     3) la sospensione della iscrizione nell'elenco per un periodo non superiore a sei mesi;

     4) la radiazione dall'elenco autorizzato.

     Tutti i provvedimenti di cui sopra saranno comunicati alla organizzazione sindacale provinciale nella quale è inquadrato l'esercente.

     I provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), quando siano divenuti definitivi, sono pubblicati, a spese dell'iscritto colpito, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo del Consiglio provinciale delle corporazioni della provincia, nella quale l'iscritto svolge la propria attività.

     Per il provvedimento di cui al n. 1) è in facoltà della Commissione stabilire se debba addivenirsi alla pubblicazione.

 

          Art. 12.

     La sanzione di cui al n. 1) dell'articolo precedente si applica per lievi mancanze commesse dall'iscritto nell'esercizio professionale e per lievi infrazioni nei riguardi dei rapporti di lavoro.

     La sanzione di cui al n. 2) si applica agli iscritti che siano incorsi più di tre volte nel provvedimento di censura e che siano risultati colpevoli di fatti più gravi tali da cagionare discredito alla categoria e da danneggiare l'attività, sia nei rapporti fra spedizionieri che fra questi e gli utenti.

     Sono pure passibili del provvedimento di cui al n. 2) gli iscritti che abbiano subito condanna per violazione alle disposizioni sulle assicurazioni sociali o commesso gravi infrazioni ai contratti collettivi di lavoro.

     La sanzione di cui al n. 3 si applica all'iscritto che abbia commesso mancanze di maggiore gravità di quelle contemplate nei comma precedenti e nei casi di persistente recidività.

     La sanzione di cui al n. 4 si applica per fatti che a giudizio della Commissione di cui all'art. 9 non consentirebbero l'iscrizione nell'elenco.

 

          Art. 13.

     La cancellazione dell'iscritto dall'elenco ha luogo, oltre che in seguito al provvedimento di cui al n. 4) dell'art. 11 quando l'iscritto abbia cessato l'esercizio, ovvero sia stata pronunciata dichiarazione definitiva di fallimento nei suoi riguardi.

     Avvenuta la cancellazione per cessazione di esercizio non potrà essere presentata domanda di nuova iscrizione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cancellazione.

     Qualora sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio del fallito, la cancellazione non potrà aver luogo prima del termine dell'esercizio stesso.

 

          Art. 14.

     Contro le deliberazioni della Commissione che abbia negato l'iscrizione o la reiscrizione nell'elenco autorizzato o adottato i provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 11, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione all'interessato, alla Commissione centrale di cui all'articolo seguente.

     Il ricorso dell'interessato non ha effetto sospensivo.

     Il presidente della Commissione centrale può, però, su istanza del ricorrente, disporre la sospensione della deliberazione della Commissione provinciale o interprovinciale.

     La Commissione centrale decide con provvedimento definitivo.

 

          Art. 15.

     I provvedimenti di sospensione e di revoca della iscrizione nell'elenco, adottati, dalla Commissione provinciale e, in grado di appello, dalla Commissione centrale (a norma dei precedenti articoli 11 e 14) saranno comunicati al questore della rispettiva provincia per le eventuali determinazioni di competenza, in relazione al rilascio della relativa licenza disposta dalla vigente legge di pubblica sicurezza.

     Parimenti saranno comunicati alle predette Commissioni, per le ripercussioni che eventualmente possano avere nelle determinazioni di loro competenza, i provvedimenti di polizia emanati a carico degli spedizionieri, dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

 

          Art. 16.

     Presso il Ministero delle corporazioni è istituita, con decreto del Ministro per le corporazioni, una Commissione centrale presieduta dal Ministro per le corporazioni (o da un suo delegato) e composta da:

     a) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

     b) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

     c) un rappresentante del Ministero delle finanze;

     d) due rappresentanti del Ministero delle comunicazioni: uno appartenente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, l'altro appartenente alla Direzione generale della marina mercantile;

     e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

     f) un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;

     g) un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

     h) due rappresentanti della Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e spedizione;

     i) due rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero.

     Un funzionario del Ministero delle corporazioni assumerà le funzioni di segretario.

     Quando il presidente della Commissione centrale ne rilevi la necessità, in relazione alla materia da trattarsi, potrà integrare la Commissione con il rappresentante dei datori di lavoro dell'industria e il rappresentante dei lavoratori dell'industria, nonché, con il rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, il rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ed il rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, già nominati, nel decreto costitutivo della Commissione.

 

          Art. 17.

     Per ciascuna delle Commissioni (provinciale o interprovinciale e centrale) saranno nominati dei membri supplenti, in numero non superiore a quello dei membri effettivi.

     I membri della Commissione centrale o interprovinciale o provinciale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Essi continuano a far parte delle Commissioni fino a quando non siano sostituiti.

 

          Art. 18.

     La Commissione provinciale o interprovinciale e la Commissione centrale deliberano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Per la validità delle determinazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri.

 

          Art. 19.

     La prima formazione degli elenchi autorizzati dovrà essere compiuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sarà affidata alle Commissioni provinciali o interprovinciali.

 

          Art. 20.

     La mancata o rifiutata iscrizione nella prima formazione degli elenchi non sospende l'attività dello spedizioniere fino a che non siasi pronunciata la Commissione centrale di cui all'articolo 16, su ricorso dell'interessato da presentarsi entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento.

 

          Art. 21.

     Chiunque intraprenda l'attività di cui all'art. 1 senza aver ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato o continui l'esercizio dopo essere stato radiato dall'elenco stesso, è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale.

     Chiunque continui l'esercizio durante il provvedimento di sospensione, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000 [7] .

     In tutti i casi in cui i titolari siano sottoposti a procedimento penale, il prefetto della Provincia può ordinare la chiusura dell'esercizio.

     Contro quest'ultimo provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dell'interno che decide, sentito il Ministero delle corporazioni.

     Il ricorso ha effetto sospensivo.

     Per il mancato pagamento della tassa di concessione di cui all'art. 4, lettera a), si applica la pena pecuniaria dal minimo, pari al doppio della tassa fino al quadruplo della tassa medesima.

 

          Art. 22.

     Gli spedizionieri iscritti nell'elenco non possono rilasciare procura per l'esecuzione delle operazioni presso la Regia dogana, se non al personale regolarmente in servizio presso la propria ditta o società oppure a spedizionieri doganali con patente propria.

     Lo spedizioniere che rilascia la procura a persona senza patente doganale propria è punito con la sanzione amministrativa di L. 800.000, oltre ai provvedimenti disciplinari da parte della Commissione di cui all'art. 9 [8].

 

          Art. 23.

     Gli spedizionieri iscritti nell'elenco sono esentati dalla cauzione che a norma dell'art. 116 della legge di pubblica sicurezza il questore può imporre.

 

          Art. 24.

     La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero delle corporazioni.

 

          Art. 25.

     Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle corporazioni, di concerto con quelli di grazia e giustizia, dell'interno, delle comunicazioni e delle finanze saranno emanate le norme di applicazione della presente legge.


[1] L'elenco di cui al presente articolo è stato soppresso dall'art. 76 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[2] Lettera abrogata dall'art. 85 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[3] Lettera abrogata dall'art. 85 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 76 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[5] Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

[7] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dagli artt. 32, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[8] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dagli artt. 32, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.