§ 41.7.98 - D.P.R. 22 marzo 1974, n. 280.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:22/03/1974
Numero:280


Sommario
Art. 1.      Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di costituzione e funzionamento delle commissioni previste dagli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e [...]
Art. 2.      Le commissioni comunali istituite con legge provinciale ai sensi dell'art. 9, punto 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, eserciteranno le funzioni delle [...]
Art. 3.      La commissione provinciale istituita con legge provinciale ai sensi dell'art. 9, punto 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, eserciterà le funzioni delle [...]
Art. 4.      Nell'esercizio della loro competenza nella materia di cui all'art. 9, punto 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le province possono provvedere alla [...]
Art. 5.      Ai fini del diritto di precedenza nel collocamento al lavoro previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i lavoratori residenti nella provincia di [...]
Art. 6.      I datori di lavoro operanti nella provincia di Bolzano che intendano avvalersi della facoltà di richiesta nominativa, nei casi in cui tale facoltà è ammessa dall'art. 34 della legge 20 maggio [...]
Art. 7.      I lavoratori che si trasferiscono anagraficamente in provincia di Bolzano, perdono l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento eventualmente maturata nella provincia di provenienza.
Art. 8.      I lavoratori che chiedono la iscrizione nelle liste di collocamento della provincia di Bolzano, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1961, n. 5, saranno avviati al lavoro [...]
Art. 9.      Fino a quando le province non avranno provveduto ad istituire con proprie leggi le commissioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 rimangono ferme le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 [...]
Art. 9 bis. 
Art. 9 ter. 


§ 41.7.98 - D.P.R. 22 marzo 1974, n. 280.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro.

(G.U. 26 luglio 1974, n. 196)

 

     Art. 1.

     Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di costituzione e funzionamento delle commissioni previste dagli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano nei limiti indicati dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Le commissioni comunali istituite con legge provinciale ai sensi dell'art. 9, punto 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, eserciteranno le funzioni delle commissioni di cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonché il controllo di legittimità sugli atti delle sezioni zonali, comunali e frazionali di collocamento concernenti l'avviamento al lavoro su richieste numeriche o nominative di manodopera.

     Avverso le deliberazioni delle commissioni di cui al precedente comma è ammesso ricorso alla competente commissione provinciale di collocamento.

 

          Art. 3.

     La commissione provinciale istituita con legge provinciale ai sensi dell'art. 9, punto 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, eserciterà le funzioni delle commissioni di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonché il controllo di legittimità sugli atti di cui al primo comma dell'articolo precedente dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, delle sezioni zonali, comunali e frazionali, ove non esistano le commissioni comunali di cui al precedente articolo, nonché sugli atti di avviamento al lavoro in materia di assunzioni obbligatorie di invalidi ed altri aventi diritto.

     Contro le deliberazioni della commissione provinciale in materia di classificazione professionale dei lavoratori, del loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo, è dato ricorso alla Provincia.

     Contro i provvedimenti di annullamento adottati dalla commissione provinciale nell'esercizio della attività di controllo di cui al primo comma, sono ammessi normali rimedi giurisdizionali.

     Avverso le deliberazioni della commissione provinciale sulle materie indicate alle lettere b) e c) dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è dato ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

 

          Art. 4.

     Nell'esercizio della loro competenza nella materia di cui all'art. 9, punto 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le province possono provvedere alla istituzione di commissioni di controllo sugli atti di avviamento al lavoro comunque disciplinato da leggi.

 

          Art. 5.

     Ai fini del diritto di precedenza nel collocamento al lavoro previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i lavoratori residenti nella provincia di Bolzano precedono gli altri lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in tutti i casi di avviamento al lavoro disciplinato da leggi.

     Fermo il diritto di precedenza al lavoro per i residenti, nella provincia di Bolzano i datori di lavoro non sono tenuti ad assumere i lavoratori dei quali abbiano bisogno tra quelli iscritti nelle liste di collocamento, se destinati ad aziende rurali con non più di 6 dipendenti.

 

          Art. 6.

     I datori di lavoro operanti nella provincia di Bolzano che intendano avvalersi della facoltà di richiesta nominativa, nei casi in cui tale facoltà è ammessa dall'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono tenuti ad assumere lavoratori residenti nella provincia.

     In caso di indisponibilità di lavoratori residenti nella provincia di cui all'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è ammessa la richiesta nominativa per lavoratori iscritti nelle liste di altre province.

 

          Art. 7.

     I lavoratori che si trasferiscono anagraficamente in provincia di Bolzano, perdono l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento eventualmente maturata nella provincia di provenienza.

     I lavoratori di cui al comma precedente acquistano lo stesso diritto di precedenza dei cittadini residenti nella provincia.

 

          Art. 8.

     I lavoratori che chiedono la iscrizione nelle liste di collocamento della provincia di Bolzano, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1961, n. 5, saranno avviati al lavoro dopo che sia stato soddisfatto il diritto di precedenza dei lavoratori residenti nella provincia.

 

          Art. 9.

     Fino a quando le province non avranno provveduto ad istituire con proprie leggi le commissioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 rimangono ferme le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

 

          Art. 9 bis. [1]

     1. Al fine di realizzare nelle province di Trento e Bolzano un organico sistema di servizi per l'impiego, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è delegato alle province autonome di Trento e Bolzano, l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Trento e Bolzano nonché alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ricadenti nei rispettivi territori.

     2. Sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 1996 alle province autonome di Trento e Bolzano gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonché le sezioni circoscrizionali per l'impiego aventi sedi nei rispettivi territori; dalla stessa data è soppresso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. Le province succedono nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti e dell'ufficio soppresso ricadenti nei loro territori, nonché dei contratti di locazione degli immobili.

     3. Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate.

     4. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti nonché quello del soppresso ufficio regionale è messo a disposizione della provincia territorialmente competente conservando lo stesso stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere è a carico del bilancio della provincia.

     5. Il personale di cui al comma 4 ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto è trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalità stabilite dalla normativa provinciale. Il personale addetto al soppresso ufficio regionale del lavoro ha diritto di optare per il trasferimento presso l'amministrazione di una delle due province.

     6. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni.

     7. In corrispondenza al contingente di personale trasferito è ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.

     8. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

     9. Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici di cui al comma 1 continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni delegate ai sensi del comma 1.

 

          Art. 9 ter. [2]

     1. La determinazione dei rimborsi spettanti alle province ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e i presidenti delle rispettive giunte provinciali tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 


[1]  Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 21 settembre 1995, n. 430.

[2]  Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 21 settembre 1995, n.430.