§ 41.7.190 - D.Lgs. 21 settembre 1995, n. 430.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle province autonome [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:21/09/1995
Numero:430


Sommario
Art. 1.  Delega delle funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro
Art. 2.  Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate


§ 41.7.190 - D.Lgs. 21 settembre 1995, n. 430.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

(G.U. 19 ottobre 1995, n. 245)

 

     Art. 1. Delega delle funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro

     1. Dopo l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 9 bis.

     1. Al fine di realizzare nelle province di Trento e Bolzano un organico sistema di servizi per l'impiego, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è delegato alle province autonome di Trento e Bolzano, l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Trento e Bolzano nonchè alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ricadenti nei rispettivi territori.

     2. Sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 1996 alle province autonome di Trento e Bolzano gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonchè le sezioni circoscrizionali per l'impiego aventi sedi nei rispettivi territori; dalla stesa data è soppresso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. Le province succedono nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti e dell'ufficio soppresso ricadenti nei loro territori, nonchè dei contratti di locazione degli immobili.

     3. Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate.

     4. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti nonchè quello del soppresso ufficio regionale è messo a disposizione della provincia territorialmente competente conservando lo stesso stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere è a carico del bilancio della provincia.

     5. Il personale di cui al comma 4 ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto è trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalità stabilite dalla normativa provinciale. Il personale addetto al soppresso ufficio regionale del lavoro ha diritto di optare per il trasferimento presso l'amministrazione di una delle due province.

     6. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni.

     7. In corrispondenza al contingente di personale trasferito è ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.

     8. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

     9. Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici di cui al comma 1 continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni delegate ai sensi del comma 1.".

 

          Art. 2. Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate

     1. Dopo l'art. 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, come introdotto dal comma 1 dell'art. 1 del presente decreto, è aggiunto il seguente:

     "Art. 9 ter.

     1. La determinazione dei rimborsi spettanti alle province ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e i presidenti delle rispettive giunte provinciali tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.".