§ 41.5.38 - D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.
Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.5 province
Data:19/11/1987
Numero:526


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1973, n. 691, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. La regione e le province di Trento e di Bolzano sono titolari, ai sensi e nei limiti dell'art. 16 dello statuto, delle funzioni di polizia amministrativa inerenti alle attribuzioni loro [...]
Art. 4.      1. Il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. Il Governo della Repubblica, per il tramite del commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione Trentino-Alto Adige e [...]
Art. 5 bis.  [1]
Art. 6.      1. Spetta alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, nelle materie di cui agli articoli 4 e 5 e, rispettivamente, 8 e 9 dello statuto, provvedere all'attuazione [...]
Art. 7.      1. La regione e le province di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei [...]
Art. 8.      1. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del [...]
Art. 9.      1. La definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita [...]
Art. 10.      1. Fermo restando quanto previsto nel comma 3 dell'art. 9, è attribuita alla regione e alle province, in aggiunta alle funzioni amministrative già di loro competenza, ogni altra funzione [...]
Art. 11.      1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che già non spettino per [...]
Art. 12.      1. Sono estesi alla regione e alle province, in quanto non ne siano già investite, ogni facoltà o potere attribuiti alle regioni a statuto ordinario con decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 13.      1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 è aggiunto il seguente comma:
Art. 14.      1. Alla lettera g) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, sono aggiunte le seguenti parole: "ferma restando l'applicazione alle amministrazioni [...]
Art. 15.      1. Le funzioni amministrative che le leggi generali dello Stato conferiscono ai comuni, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, debbono intendersi conferite direttamente anche ai comuni siti [...]
Art. 16.      1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472, è sostituito dal seguente:
Art. 17.      1. Spetta alla regione e alle province l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati, da parte di enti pubblici [...]
Art. 18.      1. Le materie "miniere comprese le acque minerali e termali", "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale" e "assistenza scolastica universitaria" sono disciplinate dalle apposite norme [...]


§ 41.5.38 - D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.

Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(G.U. 28 dicembre 1987, n. 301)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1973, n. 691, è aggiunto il seguente comma:

     "Nelle attribuzioni di cui al precedente comma rientrano anche quelle concernenti:

     1) l'autorizzazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, riguardante la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di sale cinematografiche;

     2) il riconoscimento di circoli di cultura cinematografica che esplicano la propria attività esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale;

     3) la vidimazione del registro di programmazione delle proiezioni cinematografiche di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

     4) il rilascio del nulla osta per la costruzione di teatri o l'adattamento di immobili o sale per spettacolo teatrale;

     5) il rilascio del nulla osta di agibilità teatrale a complessi dilettantistici operanti nel territorio provinciale".

     2. Di conseguenza è abrogato l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686.

 

          Art. 2.

     1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3.

     Nelle materie di cui all'art. 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, sono adottati, nell'ambito del rispettivo territorio provinciale, dal presidente della giunta provinciale.

     Le attribuzioni di cui al precedente comma comprendono anche le funzioni di cui agli articoli 75 e 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché il rilascio della licenza per l'esercizio dell'arte fotografica di cui all'art. 111 del medesimo regio decreto.

     Le attribuzioni di cui ai precedenti commi o parte di esse possono essere delegate ai sindaci.

     I provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 20 dello statuto sono comunicati al questore della provincia".

 

          Art. 3.

     1. La regione e le province di Trento e di Bolzano sono titolari, ai sensi e nei limiti dell'art. 16 dello statuto, delle funzioni di polizia amministrativa inerenti alle attribuzioni loro spettanti nelle materie ad esse trasferite ed elencate agli articoli 4, 5, 6 e, rispettivamente, 8, 9 e 10 dello statuto stesso.

     2. In caso di delega di funzioni amministrative statali alla regione o alle province, la delega si intende conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.

     3. In aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, i presidenti delle giunte provinciali esercitano, ai sensi dell'art. 20, primo comma, dello Statuto, le funzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che rientrano tra le materie di competenza provinciale di cui al comma 1. Nel caso in cui le province deleghino ai comuni proprie funzioni di polizia amministrativa tra quelle previste dal citato art. 19, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti ad osservare le direttive emanate dai presidenti delle giunte provinciali per esigenze di pubblica sicurezza connesse con l'esercizio di dette funzioni.

     4. Le funzioni di cui ai numeri 14 e 17 del primo comma del citato art. 19, non rientranti nelle competenze provinciali, sono attribuite ai comuni, che le esercitano, ai sensi e nei modi stabiliti dall'articolo medesimo, in aggiunta alle funzioni da essi esercitate in forza delle vigenti disposizioni.

     5. I presidenti delle giunte provinciali trasmettono ai rispettivi commissari del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale, urbana e rurale, e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.

     6. Ai soli fini dei controlli di pubblica sicurezza, resta ferma la facoltà degli ufficiali e degli agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dei precedenti commi, allo scopo di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle province e degli enti locali.

 

          Art. 4.

     1. Il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, è sostituito dal seguente:

     "Salvo quanto disposto nel terzo e quarto comma del presente articolo, contro i provvedimenti adottati per ragioni di pubblica sicurezza dall'autorità locale di pubblica sicurezza nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al presidente della giunta provinciale competente".

 

          Art. 5.

     1. Il Governo della Repubblica, per il tramite del commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione Trentino-Alto Adige e rispettivamente alle province di Trento e Bolzano, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

 

          Art. 5 bis. [1]

     1. Salvo quanto diversamente disposto dalle norme di attuazione dello statuto che disciplinano la delega, per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, la regione e le province autonome osservano il rispettivo ordinamento organizzativo e contabile.

     2. Nel caso in cui l'esercizio delle predette funzioni delegate comporti l'acquisizione di diritti, la regione ovvero le province provvedono ad acquisire al proprio bilancio le entrate conseguenti. Di tali entrate si tiene conto ai fini della determinazione dei rimborsi spettanti alla regione ovvero alle provincie autonome ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 6.

     1. Spetta alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, nelle materie di cui agli articoli 4 e 5 e, rispettivamente, 8 e 9 dello statuto, provvedere all'attuazione dei regolamenti della Comunità economica europea, ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione.

 

          Art. 7.

     1. La regione e le province di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari.

 

          Art. 8.

     1. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione o la provincia interessata, un congruo termine per provvedere.

     2. Qualora l'inattività degli organi regionali o provinciali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi.

 

          Art. 9.

     1. La definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative della regione e delle province riguardanti le corrispondenti materie di rispettiva competenza elencate negli articoli 4, 5, 8 e 9 dello statuto.

     2. Le funzioni amministrative in materia di "polizia locale, urbana e rurale" vengono disciplinate con legge provinciale nel rispetto dell'art. 9, punti 1 e 6, e dell'art. 20 dello statuto stesso.

     3. Fra le funzioni amministrative trasferite alla regione e alle province con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

          Art. 10.

     1. Fermo restando quanto previsto nel comma 3 dell'art. 9, è attribuita alla regione e alle province, in aggiunta alle funzioni amministrative già di loro competenza, ogni altra funzione amministrativa che, dismessa dallo Stato, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel territorio della suddetta regione, sia ancora di competenza statale nel territorio stesso, nonché ogni altra funzione amministrativa che dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sia stata comunque conferita alle regioni a statuto ordinario e non sia stata ancora estesa alla regione o alle province.

     2. Restano salvi i procedimenti di intesa che vengono esercitati nella forma e nei modi previsti dalle vigenti norme di attuazione.

 

          Art. 11.

     1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che già non spettino per competenza propria o delegata alla regione o alle province, vengono delegate ai predetti enti in applicazione dell'art. 16 dello statuto speciale.

     2. Le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora riguardino materie comprese negli articoli 4 e 8 dello statuto speciale, sono trasferite, rispettivamente, alla regione o alle province autonome per la parte che già non spetti loro per competenza propria.

     3. Le funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni a statuto ordinario, per la parte che esorbiti dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla regione o alle province autonome, sono delegate ai predetti enti in relazione alle materie di rispettiva competenza.

 

          Art. 12.

     1. Sono estesi alla regione e alle province, in quanto non ne siano già investite, ogni facoltà o potere attribuiti alle regioni a statuto ordinario con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle condizioni, con le modalità ed entro i limiti per esse previsti.

 

          Art. 13.

     1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 è aggiunto il seguente comma:

     "Il presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali sono altresì invitati, per essere sentiti, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorché le questioni stesse riguardino, rispettivamente, la regione o le province".

 

          Art. 14.

     1. Alla lettera g) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, sono aggiunte le seguenti parole: "ferma restando l'applicazione alle amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 dello statuto, del disposto dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, si estende alle province di Trento e di Bolzano la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;".

 

          Art. 15.

     1. Le funzioni amministrative che le leggi generali dello Stato conferiscono ai comuni, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, debbono intendersi conferite direttamente anche ai comuni siti nelle province di Trento e di Bolzano, qualora non rientrino nelle materie di competenza della regione o delle province. A questo titolo, e negli stessi limiti, debbono intendersi trasferite ai citati comuni le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     2. Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale. Tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni [2] .

 

          Art. 16.

     1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2.

     Spetta alla regione, in particolare, assumere le iniziative e svolgere le attività dirette a promuovere e sviluppare, sul piano ordinamentale, la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo. Sono di competenza delle province gli interventi di sostegno finanziario, anche ai fini della difesa dell'occupazione, a favore delle società cooperative che svolgono attività nelle materie di competenza provinciale, restando di competenza della regione, in base a quanto disposto dall'art. 4, n. 9, dello statuto, gli analoghi interventi relativi a società cooperative operanti in altre materie".

 

          Art. 17.

     1. Spetta alla regione e alle province l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati, da parte di enti pubblici locali e delle persone giuridiche private, di cui all'art. 17 della legge 11 marzo 1972, n. 118, operanti nell'ambito del rispettivo territorio, nelle materie di loro competenza.

     2. Nelle materie che esulano dalla competenza della regione e delle province, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano per gli enti pubblici locali operanti nell'ambito del rispettivo territorio e per le persone giuridiche private di cui all'art. 18 della citata legge 11 marzo 1972, n. 118.

 

          Art. 18.

     1. Le materie "miniere comprese le acque minerali e termali", "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale" e "assistenza scolastica universitaria" sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione.

 


[1]  Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 275.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 275.