§ 6.2.89 - L.R. 17 gennaio 2002, n. 2.
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:17/01/2002
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Quadro finanziario di riferimento.
Art. 2.  Estinzione dei crediti di importo non superiore a euro 10,33 per tributi regionali.
Art. 3.  Riscossione delle tasse automobilistiche.
Art. 4.  Rifinanziamenti.
Art. 5.  Fondi speciali.
Art. 6.  Funzioni conferite agli enti locali ai sensi della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto [...]
Art. 7.  Rete regionale di informazione economico-contabile agricola.
Art. 8.  Ricapitalizzazione della Società Terme di Recoaro S.p.A..
Art. 9.  Costituzione di una società per azioni per la realizzazione e la gestione di servizi pubblici locali.
Art. 10.  Ricapitalizzazione della Società Sistemi Territoriali S.p.A..
Art. 11.  Contributi straordinari agli enti locali garanti delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.
Art. 12.  Contributi per l’adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di Area o ai Piani Ambientali.
Art. 13.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 'Norme per l'assetto e l'uso del territoriò e disposizioni in materia di [...]
Art. 14.  Interventi per la salvaguardia di Venezia.
Art. 15.  Disposizioni transitorie in materia di contributi per la redazione di strumenti urbanistici.
Art. 16.  Modifica dell'articolo 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".
Art. 17.  Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda".
Art. 18.  Osservatorio Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed evasione contributiva.
Art. 19.  Iniziative regionali per “2002 - Anno Internazionale delle Montagne” e contributi a comuni montani.
Art. 20.  Interventi regionali per "2002 anno del diritto all'alloggio per gli immigrati presenti nel Veneto".
Art. 21.  Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.
Art. 22.  Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.
Art. 23.  Contributi per la ricapitalizzazione delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere del Veneto.
Art. 24.  Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 “Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale.”.
Art. 25.  Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti" e successive [...]
Art. 26.  Contributi per progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico.
Art. 27.  Disposizioni transitorie relative all'articolo 23 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione." e successive modificazioni.
Art. 28.  Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione del servizio [...]
Art. 29.  Disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari.
Art. 30.  Costituzione del Polo Veneto del latte alimentare.
Art. 31.  Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio di cui alla legge regionale 6 settembre 1991, n. 28.
Art. 32.  Disposizioni in materia di programmazione extra-ospedaliera.
Art. 33.  Contributi ad enti di formazione.
Art. 34.  Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 131, e modifica dell'articolo 130, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
Art. 35.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 "Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto.".
Art. 36.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 in materia di trattamento previdenziale dei consiglieri regionali.
Art. 37.  Abolizione di tassa sulle concessioni regionali.
Art. 38.  Disposizioni sull’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano.
Art. 39.  Sviluppo e miglioramento dell’attività dei Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro SPISAL).
Art. 40.  Fondo per acquisizioni e restauri di beni culturali soggetti a tutela.
Art. 41.  Fondo per gestione e valorizzazione dell’opera di Carlo Scarpa.
Art. 42.  Interventi a favore dell’impiantistica sportiva di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero.".
Art. 43.  Concessione anticipazione finanziaria al Consorzio BIM Adige con sede a Verona.
Art. 44.  Finanziamento della Società Canalgrande S.p.A. a favore della Società Recoaro Mille S.r.l..
Art. 45.  Disposizioni integrative della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale." e successive [...]
Art. 46.  Disposizioni transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 “Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori.".
Art. 47.  Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)".
Art. 48.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.89 - L.R. 17 gennaio 2002, n. 2.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002. [1]

(B.U. 22 gennaio 2002, n. 7).

 

Art. 1. Quadro finanziario di riferimento.

     1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2002, comprensivo delle operazioni a carico dello Stato e della ristrutturazione di passività preesistenti, è fissato, in termini di competenza, in euro 841.765.500,00.

 

     Art. 2. Estinzione dei crediti di importo non superiore a euro 10,33 per tributi regionali.

     1. I crediti di importo non superiore a euro 10,33 per tributi regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione, né a quella di interessi e sanzioni ad essi connessi.

     2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte e tasse regionali di importo non superiore a euro 10,33, né a quello degli interessi ad esso connessi.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Riscossione delle tasse automobilistiche.

     1. Le tasse automobilistiche di competenza regionale possono essere riscosse anche attraverso gli sportelli della banca tesoriere e gli sportelli delle banche in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 "Istituzione del servizio di tesoreria della regione", come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1998, n. 22.

     2. Le banche provvedono a riscuotere le tasse di cui al comma 1 con le modalità, i criteri, le forme di garanzia e le convenzioni stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 4. Rifinanziamenti.

     1. È autorizzato il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", per gli importi determinati, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale, nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 5. Fondi speciali.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio finanziario 2002, sono determinati in euro 12.553.000,00, anno 2002, e euro 24.053.000,00, anni 2003 e 2004, per il fondo speciale per le spese correnti (u.p.b. U0185), in euro 19.770.000,00, anno 2002, e euro 35.970.000,00, anni 2003 e 2004, per il fondo speciale per le spese d'investimento (u.p.b. U0186), di cui rispettivamente alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

 

     Art. 6. Funzioni conferite agli enti locali ai sensi della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

     1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 11, comma 9, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, il finanziamento delle funzioni proprie della Regione conferite agli enti locali, salvo diverse e specifiche disposizioni di legge regionale, è assicurato mediante un apposito fondo “Finanziamento delle funzioni conferite per il decentramento amministrativo”, da stanziarsi nella funzione obiettivo F0002 “Relazioni istituzionali”, unità previsionale di base U0006 “Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali”.

     2. La Regione è autorizzata a compensare le somme concernenti gli interventi già programmati dall'Autorità di Bacino del fiume Po, istituita ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni, ed erroneamente inseriti nella tabella B - colonna "province" - allegata al DPCM 22 dicembre 2000 con cui si è disposto il trasferimento di beni e risorse al Veneto in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, con le assegnazioni disposte dall’articolo 83, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

 

     Art. 7. Rete regionale di informazione economico-contabile agricola.

     1. La Regione del Veneto promuove, in conformità ai regolamenti (CEE) n. 79/65 del Consiglio del 15 giugno 1965 e n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, in materia di informazione contabile agricola e di valutazione dei risultati economici delle aziende, la realizzazione di una rete regionale di informazione economico-contabile agricola.

     2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità organizzative ed operative della rete regionale di cui al comma 1, affidandone l'attivazione e la gestione operativa, previa stipula di apposita convenzione, all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, ed i relativi oneri sono stanziati annualmente sull’u.p.b U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale”.

 

     Art. 8. Ricapitalizzazione della Società Terme di Recoaro S.p.A..

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di ricapitalizzazione della Società Terme di Recoaro S.p.A., finalizzate all’attuazione di un piano di rilancio e riorganizzazione del compendio turistico-termale, fino all’importo di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0076).

 

     Art. 9. Costituzione di una società per azioni per la realizzazione e la gestione di servizi pubblici locali.

     1. La Giunta regionale, per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.A., è autorizzata a partecipare alla costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi pubblici locali.

     2. La società di cui al comma 1 può operare anche nell’ambito dei Paesi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe" e successive modificazioni.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al capitale della società di cui al comma 1, fino all’importo di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0065).

 

     Art. 10. Ricapitalizzazione della Società Sistemi Territoriali S.p.A..

     1. La Giunta regionale nell’ambito del mandato già conferito alla Veneto Sviluppo S.p.A. con l’articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (legge finanziaria 1999) e successive modificazioni, è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento di capitale sociale della Società Sistemi Territoriali S.p.A. (già “Idrovie S.p.A.”) finalizzata alla ricapitalizzazione della Società Interporto di Rovigo S.p.A. fino all’importo di euro 600.000,00 (u.p.b. U0065).

 

     Art. 11. Contributi straordinari agli enti locali garanti delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. [2].

     1. La Giunta regionale eroga un contributo straordinario agli enti locali fideiussori o datori di ipoteca delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (SVEC) per il pagamento anticipato dell’intera quota interessi relativi ai finanziamenti medesimi [3].

     2. Al fine di migliorare l’assetto complessivo dell’esposizione debitoria degli enti locali fideiussori o datori di ipoteca delle società di cui al comma 1, la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (SVEC) potrà rinegoziare le condizioni e le modalità di restituzione del capitale residuo [4].

     3. Il contributo è concesso nei limiti della spesa di cui al comma 4, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Giunta regionale, subordinatamente alla intervenuta rinegoziazione di cui al comma 2.

     3 bis. La Giunta regionale eroga altresì un contributo straordinario agli enti locali che partecipano maggioritariamente al capitale di società che gestiscono impianti di risalita e che hanno stipulato contratti di mutuo con la Società veneziana edilizia canalgrande S.p.A. (SVEC), per il pagamento anticipato dell’intera quota interessi, relativi ai contratti medesimi [5].

     3 ter. Al fine di migliorare l’assetto complessivo dell’esposizione debitoria delle società di cui al comma 1, la Società veneziana edilizia Canalgrande S.p.A. potrà rinegoziare le condizioni e le modalità di restituzione del capitale residuo anche attraverso la presentazione di ulteriori idonee garanzie da parte degli enti locali soci della società di cui al comma 3 bis [6].

     4. Per quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.050.000,00 ripartita in ragione di euro 350.000,00 sugli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004 (u.p.b. U0005).

 

     Art. 12. Contributi per l’adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di Area o ai Piani Ambientali.

     1. I comuni, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il cui territorio rientri o nei Piani di Area del Delta del Po, della Laguna di Venezia, del Massiccio del Grappa di cui all’articolo 33 delle Norme di Attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ovvero nei Piani Ambientali di cui all’articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali", possono richiedere alla Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo per la redazione di strumenti urbanistici o di loro varianti, di adeguamento ai suddetti Piani, secondo i criteri e le priorità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Le domande devono essere corredate da:

     a) deliberazione comunale che conferisce l'incarico professionale;

     b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;

     c) relazione illustrativa delle indagini, delle operazioni da compiere con riferimento ai Piani di cui al comma 1.

     3. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare anche strumenti urbanistici già adottati, ma non già finanziati ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 (legge finanziaria 1994). In tale caso, la domanda di contributo deve essere corredata dalla delibera del Consiglio comunale di adozione della variante di adeguamento ai Piani di cui al comma 1.

     4. I contributi sono erogati per il cinquanta per cento al momento dell'assegnazione. Il rimanente cinquanta per cento del contributo viene liquidato dopo l'approvazione dello strumento urbanistico o della variante contenente l'adeguamento al Piano di area, o al Piano ambientale. Il Piano Regolatore Generale o la variante di adeguamento devono essere trasmessi in Regione, pena la decadenza del contributo stesso e l'obbligo di restituzione della parte liquidata, entro quattro anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.

     5. Agli oneri conseguenti all’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse stanziate sull’u.p.b. U0087.

 

     Art. 13. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 'Norme per l'assetto e l'uso del territoriò e disposizioni in materia di basi informative territoriali".

     1. Al comma 1 dell'articolo 3, della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 dopo la parola :"base dati," è eliminata la parola: "alfanumerica".

     2. Al comma 2 dell'articolo 3, della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21, sono soppresse le parole: "entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge".

     3. Il comma 3 dell'articolo 3, della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 così sostituito:

     (Omissis).

     4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce termini e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificata dal presente articolo.

     5. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse stanziate sull'u.p.b. U0085.

 

     Art. 14. Interventi per la salvaguardia di Venezia.

     1. I fondi già assegnati alla Regione del Veneto con legge 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e successive modificazioni, per la redazione del Piano Comprensoriale relativo al territorio di Venezia e suo entroterra, sono destinati all’aggiornamento degli strumenti di pianificazione sostitutivi del piano stesso ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante" e successive modificazioni (u.p.b. U0113).

 

     Art. 15. Disposizioni transitorie in materia di contributi per la redazione di strumenti urbanistici.

     1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi a contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici ai sensi della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30, articolo 15, legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5, articoli 6 e 7, legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, articolo 5, legge regionale 6 settembre 1988, n. 43, articolo 8, legge regionale 6 settembre 1991, n. 20, articolo 15, legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12, articolo 8 e legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11, articolo 18 e successive modificazioni si conferma, previa rendicontazione, la parte di contributo già erogata e si revoca la quota parte restante per i comuni beneficiari che non hanno trasmesso entro le scadenze lo strumento urbanistico.

     2. Per i comuni beneficiari dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), che hanno trasmesso lo strumento urbanistico in adeguamento al Piano di Area regionale entro il 31 dicembre 2001 si procede alla liquidazione della quota parte non ancora erogata.

     3. L'inosservanza dei termini di cui al comma 2 comporta la decadenza dei contributi concessi e la restituzione della parte già erogata.

     4. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo saranno iscritte nella u.p.b. E0053 del bilancio di previsione 2002.

 

     Art. 16. Modifica dell'articolo 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".

     1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 1 bis dell’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è abrogato.

     3. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 17. Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda".

     1. Il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda" come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (legge finanziaria 2001) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18. Osservatorio Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed evasione contributiva.

     1. L’Ente regionale Veneto Lavoro è autorizzato, nell’ambito delle risorse trasferite, a provvedere alle spese necessarie per l'attivazione e il funzionamento dell'Osservatorio Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed evasione contributiva, già costituito in conformità al protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione del Veneto il 23 gennaio 2001, per euro 129.000,00.

     2. Il finanziamento di cui al comma 1 è erogato sulla base della presentazione, da parte dell'Osservatorio, di un progetto esecutivo nonché della successiva rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione, secondo i termini e le modalità definite con provvedimento della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (u.p.b. U0066).

 

     Art. 19. Iniziative regionali per “2002 - Anno Internazionale delle Montagne” e contributi a comuni montani.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere interventi, anche mediante la concessione di contributi a enti pubblici e privati, per l’organizzazione di eventi o la produzione e acquisizione di materiali e servizi, finalizzati alla celebrazione del “2002 - Anno Internazionale delle Montagne”, per complessivi 500.000,00 euro da stanziarsi nel bilancio regionale per l’esercizio 2002, u.p.b. U0010 “Celebrazioni e manifestazioni”.

     2. [7].

 

     Art. 20. Interventi regionali per "2002 anno del diritto all'alloggio per gli immigrati presenti nel Veneto".

     1. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra enti locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito ed associazioni, rivolti al reperimento di alloggi da destinare agli immigrati extracomunitari ed alle loro famiglie regolarmente presenti sul territorio. A tal fine la Regione autorizzata ad uno stanziamento nel bilancio regionale per l'esercizio 2002, di euro 2.600.000,00 per contributi in conto capitale a soggetti pubblici o privati per opere di realizzazione, risanamento, ristrutturazione o recupero di alloggi (u.p.b. U0158).

     2. I contributi sono erogati secondo i criteri del Piano regionale triennale per l'immigrazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 20 del 26 giugno 2001.

 

     Art. 21. Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.

     1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane con la dotazione di euro 12.500.000,00 (u.p.b. U0056).

     2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le imprese artigiane del Veneto, così come definite dall’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" e successive modificazioni, nonché i loro consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all’articolo 6 della medesima legge.

     3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l’applicazione della regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall’Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell’attività amministrativa.

 

     Art. 22. Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.

     1. La Regione del Veneto concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto di viabilità del territorio veneto attraverso il finanziamento, da assegnare a favore della società costituitasi ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali.", dei seguenti interventi:

     a) realizzazione delle opere viarie complementari all’autostrada Sacile-Conegliano (A28) per le quali è autorizzata una spesa complessiva di euro 41.317.000,00 (u.p.b. U0136);

     b) realizzazione delle opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d’Altino per le quali è autorizzata una spesa complessiva di euro 61.975.000,00 (u.p.b. U0136).

     1 bis. Il finanziamento di cui alla lettera b) del comma 1 è assegnato anche a favore delle altre società concessionarie che realizzano le opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d'Altino. [8]

     2. Per la realizzazione del piano triennale di cui all’articolo 95 lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, è autorizzata, nell’ambito delle risorse attribuite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 una spesa complessiva di euro 524.219.500,00 di cui euro 145.301.500,00 sull’esercizio finanziario 2002, euro 54.132.000,00 sull’esercizio 2003 e euro 54.131.000,00 dall'esercizio 2004 all’esercizio 2009 (u.p.b. U0136).

     3. Per la realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta è autorizzato un finanziamento regionale di euro 61.975.000,00 (u.p.b. U0136).

     4. Le erogazioni delle somme di cui al presente articolo sono effettuate secondo le specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale, in relazione allo stato di avanzamento del piano e delle opere da realizzare [9].

 

     Art. 23. Contributi per la ricapitalizzazione delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere del Veneto.

     1. La Regione al fine di ricapitalizzare le Unità locali socio-sanitarie e le Aziende ospedaliere del Veneto conferisce alle medesime apporti di capitale:

     a) per euro 150.000.000,00 ripartiti per ogni singolo ente sulla base delle situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2000 ed erogati nel corso di dieci anni in tranche annuali di importo costante;

     b) per euro 70.650.000,00 ripartiti per ogni singolo ente sulla base delle situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2001 ed erogati nel corso di dieci anni in tranche annuali di importo costante.

     2. L'apporto di cui al comma 1, lettera a), può essere oggetto da parte delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere di operazioni connesse alla cessione di crediti nei limiti dell'importo dei pagamenti da eseguire relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001 così come rappresentati nel bilancio d'esercizio 2001.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di erogazione per le operazioni di cui ai precedenti commi (u.p.b. U0144).

 

     Art. 24. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 “Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale.”.

     1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23, come modificato dall’articolo 17 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, sono soppresse le parole: “Azione 11; Azione 12;”.

 

     Art. 25. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti" e successive modifiche ed integrazioni.

     1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti ", come da ultimo modificato dall’articolo 28 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 26. Contributi per progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico.

     1. In considerazione della particolare conformazione architettonica della città di Venezia ed ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 e successive modificazioni, “Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione.”, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare per tre anni a scopo sperimentale progetti che propongano soluzioni di trasporto ed accessibilità nelle strutture aperte al pubblico del centro storico della città di Venezia, finalizzati ad agevolarne l’utilizzo anche alle persone con ridotta capacità motoria (u.p.b. U0152).

     2. Possono presentare i progetti ammessi al contributo previsto dal comma 1 i soggetti di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41.

     3. Per l’ammissibilità al contributo i progetti devono essere strutturati in modo tale da garantire un percorso completo di accessibilità alla struttura da raggiungere.

     4. La Giunta regionale stabilisce d’intesa con il comune di Venezia i criteri, le modalità ed i limiti per l’assegnazione dei contributi ai singoli progetti.

 

     Art. 27. Disposizioni transitorie relative all'articolo 23 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione." e successive modificazioni. [10]

 

     Art. 28. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione del servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

     1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, la parola: "quattro" è sostituita con la parola:

     (Omissis).

     2. La lettera d) del comma 3, dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è così sostituita:

     (Omissis).

     3. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, la parola: "quattro" è sostituita con la parola:

     (Omissis).

 

     Art. 29. Disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari.

     1. Fino all'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 112 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e dell'attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.", l'erogazione dei servizi assistenziali e riabilitativi non residenziali a favore dei disabili fisici o psichici non è soggetta a compartecipazione nella spesa.

 

     Art. 30. Costituzione del Polo Veneto del latte alimentare.

     1. La Giunta regionale promuove le iniziative necessarie per la costituzione di una società finalizzata a realizzare un Polo Veneto per l'acquisto, la lavorazione e la commercializzazione del latte alimentare prodotto nel Veneto.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale autorizza la Società Veneto Sviluppo a svolgere tutte le azioni economiche e di promozione finalizzate alla costituzione del Polo Veneto di cui al comma 1, in conformità al progetto di fattibilità già presentato dalla Giunta regionale nell'anno 2000.

 

     Art. 31. Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio di cui alla legge regionale 6 settembre 1991, n. 28.

     1. Ai fini del riconoscimento ed assegnazione del concorso finanziario giornaliero previsto dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 e successive modificazioni, il limite del reddito individuale equivalente è di euro 10.329,13, mentre il reddito del nucleo familiare di stabile convivenza è determinato in euro 20.658,27 per due componenti, in euro 26.855,76 per tre componenti, in euro 33.053,24 per quattro componenti ed in euro 41.316,55 per cinque componenti.

 

     Art. 32. Disposizioni in materia di programmazione extra-ospedaliera.

     1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge riprogramma la dotazione dei posti letto extraospedalieri residenziali e semiresidenziali, e i servizi di assistenza domiciliare integrata, tenendo conto della nuova programmazione della rete ospedaliera.

     2. L'attivazione di detti servizi avviene sulla base dell'individuazione del fabbisogno assistenziale della non autosufficienza rilevato dalle unità locali-socio sanitarie, che si avvalgono degli appositi strumenti valutativi.

 

     Art. 33. Contributi ad enti di formazione.

     1. A fronte delle attività formative già approvate dalla Giunta regionale nell'ambito del programma annuale delle attività formative 2000/2001 sono riconosciuti ai sottoelencati enti di formazione, in qualità di cofinanziamento per l'attività formativa già svolta, i seguenti contributi:

 

a) FICIAP

euro

633.500,00

b) ENAIP VENETO

euro

175.000,00

c) CNOS - FAP

euro

278.500,00

d) IAL VENETO

euro

52.000,00

e) DON CALABRIA

euro

31.000,00

 

     2. Alla complessiva spesa di euro 1.170.000,00 si provvede con le risorse stanziate all'u.p.b. U0175 iscritta nel bilancio di previsione 2002.

 

     Art. 34. Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 131, e modifica dell'articolo 130, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

     1. L'espressione del comma 1 dell'articolo 131 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, "Le province promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano,.." deve essere interpretata nel senso che alle province è attribuita la competenza per gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi ed ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, previsti dal medesimo comma 1.

     2. All'inizio del comma 1 dell'articolo 130 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono aggiunte le parole

     (Omissis).

 

     Art. 35. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 "Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto.".

     1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 è sostituito dal seguente comma:

     (Omissis).

     2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 è abrogato.

 

     Art. 36. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 in materia di trattamento previdenziale dei consiglieri regionali.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 aggiunto il seguente comma 1 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 37. Abolizione di tassa sulle concessioni regionali.

     1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, non è più applicata la tassa sulle concessioni regionali di cui al numero d’ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, di seguito elencato:

     n. 41 Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del DPR 28 giugno 1955, n. 771).

 

     Art. 38. Disposizioni sull’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano. [11]

     1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni ed integrazioni, sono, per quanto riguarda le tariffe T2, ridotte ai nuovi valori indicati ai punti 2 e 3 della tabella in calce al presente articolo, per quanto riguarda la tariffa T1, confermate nei valori indicati al punto 1 della medesima tabella, mentre quelle relative ai consumi per usi industriali e artigianali ed agricoli, sono determinate nella misura del cinquanta per cento della corrispondente imposta erariale.

     2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) 6 settembre 1991, n. 25 "Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione; dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostituiva dell'addizionale medesima.";

     b) l'articolo 2 "Tributi propri" della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (legge finanziaria 1992);

     c) 18 dicembre 1993, n. 52 "Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano.".

 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'IMPOSTA ERARIALE

 

TIPOLOGIA CONSUMI

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUL GAS METANO

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUL GAS METANO

 

 

LIRE AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO

EURO AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO

LIRE AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO

EURO AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO

1

Consumi uso domestico cottura cibi e produzione acqua calda (T1)

10

0,005165

10

0,005165

2

Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua calda e riscaldamento individuale (T2) - fino a 250 metri cubi e altri usi civili

10

0,005165

10

0,005165

3

Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua calda e riscaldamento individuale (T2) - oltre 250 metri cubi

25

0,012911

25

0,012911

 

     Art. 39. Sviluppo e miglioramento dell’attività dei Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro SPISAL). [12]

     [1. A decorrere dall’anno 2002, l’importo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, è destinato, per un terzo dell’importo introitato nell’anno precedente, allo sviluppo e al miglioramento dell’attività degli SPISAL (u.p.b. U0140).]

 

     Art. 40. Fondo per acquisizioni e restauri di beni culturali soggetti a tutela.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire, nell’ambito delle attività di tutela del patrimonio librario di cui all’articolo 23, comma 2, lettere e) ed n) della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale." e successive modificazioni e ai sensi dell’articolo 143, comma 3, lettera e) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, con interventi di acquisizione e restauro di beni culturali di particolare rilevanza per il patrimonio storico e artistico del Veneto.

     2. La relativa spesa, quantificata in euro 600.000,00 per l’anno 2002, fa riferimento all’u.p.b. U0171.

 

     Art. 41. Fondo per gestione e valorizzazione dell’opera di Carlo Scarpa.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per:

     a) garantire la gestione e la conservazione nel Veneto dell’archivio Carlo Scarpa, acquistato dallo Stato, in collaborazione con Istituzioni culturali ed enti veneti;

     b) assicurare l’implementazione dell’archivio stesso con nuove acquisizioni;

     c) avviare la catalogazione sistematica di tutti i documenti;

     d) assicurare il restauro e il trasferimento in formato digitale dei disegni e dei progetti;

     e) promuovere il censimento e lo studio delle sue opere;

     f) sostenere progetti di restauro di edifici e allestimenti realizzati da Carlo Scarpa nel Veneto;

     g) valorizzare il lavoro di Carlo Scarpa nell’ambito dell’architettura contemporanea a livello internazionale mediante la promozione di ricerche, incontri tra studiosi, pubblicazioni specialistiche.

     2. Il programma delle azioni di cui al comma 1 è definito dalla Giunta regionale d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per la sua realizzazione sono autorizzate per l’anno 2002 le seguenti spese:

     a) euro 1.500.000,00 per le iniziative di cui al comma 1, lettere b), d) ed f) (u.p.b. U0171);

     b) euro 500.000,00 per le iniziative di cui al comma 1, lettere a), c), e) e g) (u.p.b. U0168).

 

     Art. 42. Interventi a favore dell’impiantistica sportiva di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero.".

     1. È riservata alla Giunta regionale la possibilità di destinare una quota non superiore al dieci per cento dello stanziamento annuo iscritto all’u.p.b. U0179, per gli interventi a favore dell’impiantistica sportiva di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, ad iniziative aventi particolari necessità, individuate sulla base delle richieste pervenute, sentito il CONI regionale del Veneto.

 

     Art. 43. Concessione anticipazione finanziaria al Consorzio BIM Adige con sede a Verona.

     1. Nelle more della definizione del contenzioso tra il Consorzio BIM Adige con sede a Verona e la Provincia autonoma di Bolzano, relativo all’attribuzione dei sovracanoni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, la Giunta regionale autorizzata a concedere un’anticipazione finanziaria al Consorzio BIM Adige con sede a Verona di importo pari a euro 200.000,00 con obbligo di restituzione ad avvenuta definizione del contenzioso (u.p.b. di entrata E0053; u.p.b. di spesa U0114).

 

     Art. 44. Finanziamento della Società Canalgrande S.p.A. a favore della Società Recoaro Mille S.r.l..

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 350.000,00 da impiegarsi ai fini della immediata liquidazione della Società Recoaro Mille S.r.l. (u.p.b. U0074).

     2. Il finanziamento di cui al precedente comma, viene prioritariamente destinato alla definizione dell’anticipazione finanziaria concessa dalla Società Canalgrande S.p.A. alla Società Recoaro Mille S.r.l..

 

     Art. 45. Disposizioni integrative della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale." e successive modificazioni.

     1. Ai fini dell’attuazione della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è autorizzata la spesa di euro 258.000,00 (u.p.b. U0175) a sostegno delle attività della sede universitaria di Portogruaro di cui all'articolo 4 bis e di euro 258.500,00 (u.p.b. U0005) per il funzionamento della Conferenza permanente dei sindaci di cui all'articolo 6, comma 4 e per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 6 comma 5.

 

     Art. 46. Disposizioni transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 “Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori.".

     1. Per l'anno 2002 lo stanziamento dell'u.p.b. U0211 è utilizzato per integrare le risorse destinate alle domande già presentate ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2.

     2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano ammissibili le domande pervenute ai comuni nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2001, n. 1065 avente ad oggetto "legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2. Interventi regionali a favore dei centri storici dei comuni minori. Criteri per l'attribuzione dei contributi.", ancorché trasmesse dal comune alla Regione oltre i termini di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2. Ai medesimi fini è, altresì, ammessa l'integrazione della documentazione tecnica della domanda eventualmente incompleta.

 

     Art. 47. Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)". [13]

     [1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 marzo 2003.]

 

     Art. 48. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

TABELLE A - B – C.

     (Omissis).


[1] Epigrafe così rettificata dall’errata corrige pubblicato nel B.U. n. 12 del 29 gennaio 2002.

[2] Rubrica così modificata dall’art. 5 della L.R. 4 aprile 2003, n. 9.

[3] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 4 aprile 2003, n. 9.

[4] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 4 aprile 2003, n. 9.

[5] Comma aggiunto dall’art. 48 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[6] Comma aggiunto dall’art. 48 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[7] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[8] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 10 agosto 2006, n. 18.

[9] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 9 agosto 2002, n. 14.

[10] Articolo abrogato dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[11] Articolo così modificato dall’art. 4 della L.R. 9 agosto 2002, n. 18.

[12] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23, con la decorrenza ivi indicata.

[13] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.