Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 17/01/2002 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Quadro finanziario di riferimento. |
Art. 2. Estinzione dei crediti di importo non superiore a euro 10,33 per tributi regionali. |
Art. 3. Riscossione delle tasse automobilistiche. |
Art. 4. Rifinanziamenti. |
Art. 5. Fondi speciali. |
Art. 6. Funzioni conferite agli enti locali ai sensi della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto [...] |
Art. 7. Rete regionale di informazione economico-contabile agricola. |
Art. 8. Ricapitalizzazione della Società Terme di Recoaro S.p.A.. |
Art. 9. Costituzione di una società per azioni per la realizzazione e la gestione di servizi pubblici locali. |
Art. 10. Ricapitalizzazione della Società Sistemi Territoriali S.p.A.. |
Art. 11. Contributi straordinari agli enti locali garanti delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. |
Art. 12. Contributi per l’adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di Area o ai Piani Ambientali. |
Art. 13. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 'Norme per l'assetto e l'uso del territoriò e disposizioni in materia di [...] |
Art. 14. Interventi per la salvaguardia di Venezia. |
Art. 15. Disposizioni transitorie in materia di contributi per la redazione di strumenti urbanistici. |
Art. 16. Modifica dell'articolo 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". |
Art. 17. Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda". |
Art. 18. Osservatorio Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed evasione contributiva. |
Art. 19. Iniziative regionali per “2002 - Anno Internazionale delle Montagne” e contributi a comuni montani. |
Art. 20. Interventi regionali per "2002 anno del diritto all'alloggio per gli immigrati presenti nel Veneto". |
Art. 21. Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane. |
Art. 22. Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto. |
Art. 23. Contributi per la ricapitalizzazione delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere del Veneto. |
Art. 24. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 “Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale.”. |
Art. 25. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti" e successive [...] |
Art. 26. Contributi per progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico. |
Art. 27. Disposizioni transitorie relative all'articolo 23 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione." e successive modificazioni. |
Art. 28. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione del servizio [...] |
Art. 29. Disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari. |
Art. 30. Costituzione del Polo Veneto del latte alimentare. |
Art. 31. Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio di cui alla legge regionale 6 settembre 1991, n. 28. |
Art. 32. Disposizioni in materia di programmazione extra-ospedaliera. |
Art. 33. Contributi ad enti di formazione. |
Art. 34. Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 131, e modifica dell'articolo 130, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. |
Art. 35. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 "Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto.". |
Art. 36. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 in materia di trattamento previdenziale dei consiglieri regionali. |
Art. 37. Abolizione di tassa sulle concessioni regionali. |
Art. 38. Disposizioni sull’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano. |
Art. 39. Sviluppo e miglioramento dell’attività dei Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro SPISAL). |
Art. 40. Fondo per acquisizioni e restauri di beni culturali soggetti a tutela. |
Art. 41. Fondo per gestione e valorizzazione dell’opera di Carlo Scarpa. |
Art. 42. Interventi a favore dell’impiantistica sportiva di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero.". |
Art. 43. Concessione anticipazione finanziaria al Consorzio BIM Adige con sede a Verona. |
Art. 44. Finanziamento della Società Canalgrande S.p.A. a favore della Società Recoaro Mille S.r.l.. |
Art. 45. Disposizioni integrative della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale." e successive [...] |
Art. 46. Disposizioni transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 “Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori.". |
Art. 47. Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)". |
Art. 48. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.2.89 - L.R. 17 gennaio 2002, n. 2.
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002. [1]
(B.U. 22 gennaio 2002, n. 7).
Art. 1. Quadro finanziario di riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2002, comprensivo delle operazioni a carico dello Stato e della ristrutturazione di passività preesistenti, è fissato, in termini di competenza, in euro 841.765.500,00.
Art. 2. Estinzione dei crediti di importo non superiore a euro 10,33 per tributi regionali.
1. I crediti di importo non superiore a euro 10,33 per tributi regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione, né a quella di interessi e sanzioni ad essi connessi.
2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte e tasse regionali di importo non superiore a euro 10,33, né a quello degli interessi ad esso connessi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. Riscossione delle tasse automobilistiche.
1. Le tasse automobilistiche di competenza regionale possono essere riscosse anche attraverso gli sportelli della banca tesoriere e gli sportelli delle banche in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della
2. Le banche provvedono a riscuotere le tasse di cui al comma 1 con le modalità, i criteri, le forme di garanzia e le convenzioni stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4. Rifinanziamenti.
1. È autorizzato il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 5. Fondi speciali.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della
Art. 6. Funzioni conferite agli enti locali ai sensi della
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 11, comma 9, della
2. La Regione è autorizzata a compensare le somme concernenti gli interventi già programmati dall'Autorità di Bacino del fiume Po, istituita ai sensi della
Art. 7. Rete regionale di informazione economico-contabile agricola.
1. La Regione del Veneto promuove, in conformità ai regolamenti (CEE) n. 79/65 del Consiglio del 15 giugno 1965 e n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, in materia di informazione contabile agricola e di valutazione dei risultati economici delle aziende, la realizzazione di una rete regionale di informazione economico-contabile agricola.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità organizzative ed operative della rete regionale di cui al comma 1, affidandone l'attivazione e la gestione operativa, previa stipula di apposita convenzione, all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, ed i relativi oneri sono stanziati annualmente sull’u.p.b U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale”.
Art. 8. Ricapitalizzazione della Società Terme di Recoaro S.p.A..
1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di ricapitalizzazione della Società Terme di Recoaro S.p.A., finalizzate all’attuazione di un piano di rilancio e riorganizzazione del compendio turistico-termale, fino all’importo di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0076).
Art. 9. Costituzione di una società per azioni per la realizzazione e la gestione di servizi pubblici locali.
1. La Giunta regionale, per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.A., è autorizzata a partecipare alla costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi pubblici locali.
2. La società di cui al comma 1 può operare anche nell’ambito dei Paesi di cui alla
3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al capitale della società di cui al comma 1, fino all’importo di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0065).
Art. 10. Ricapitalizzazione della Società Sistemi Territoriali S.p.A..
1. La Giunta regionale nell’ambito del mandato già conferito alla Veneto Sviluppo S.p.A. con l’articolo 9 della
Art. 11. Contributi straordinari agli enti locali garanti delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. [2].
1. La Giunta regionale eroga un contributo straordinario agli enti locali fideiussori o datori di ipoteca delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (SVEC) per il pagamento anticipato dell’intera quota interessi relativi ai finanziamenti medesimi [3].
2. Al fine di migliorare l’assetto complessivo dell’esposizione debitoria degli enti locali fideiussori o datori di ipoteca delle società di cui al comma 1, la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (SVEC) potrà rinegoziare le condizioni e le modalità di restituzione del capitale residuo [4].
3. Il contributo è concesso nei limiti della spesa di cui al comma 4, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Giunta regionale, subordinatamente alla intervenuta rinegoziazione di cui al comma 2.
3 bis. La Giunta regionale eroga altresì un contributo straordinario agli enti locali che partecipano maggioritariamente al capitale di società che gestiscono impianti di risalita e che hanno stipulato contratti di mutuo con la Società veneziana edilizia canalgrande S.p.A. (SVEC), per il pagamento anticipato dell’intera quota interessi, relativi ai contratti medesimi [5].
3 ter. Al fine di migliorare l’assetto complessivo dell’esposizione debitoria delle società di cui al comma 1, la Società veneziana edilizia Canalgrande S.p.A. potrà rinegoziare le condizioni e le modalità di restituzione del capitale residuo anche attraverso la presentazione di ulteriori idonee garanzie da parte degli enti locali soci della società di cui al comma 3 bis [6].
4. Per quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.050.000,00 ripartita in ragione di euro 350.000,00 sugli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004 (u.p.b. U0005).
Art. 12. Contributi per l’adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di Area o ai Piani Ambientali.
1. I comuni, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il cui territorio rientri o nei Piani di Area del Delta del Po, della Laguna di Venezia, del Massiccio del Grappa di cui all’articolo 33 delle Norme di Attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ovvero nei Piani Ambientali di cui all’articolo 9 della
2. Le domande devono essere corredate da:
a) deliberazione comunale che conferisce l'incarico professionale;
b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;
c) relazione illustrativa delle indagini, delle operazioni da compiere con riferimento ai Piani di cui al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare anche strumenti urbanistici già adottati, ma non già finanziati ai sensi dell'articolo 18 della
4. I contributi sono erogati per il cinquanta per cento al momento dell'assegnazione. Il rimanente cinquanta per cento del contributo viene liquidato dopo l'approvazione dello strumento urbanistico o della variante contenente l'adeguamento al Piano di area, o al Piano ambientale. Il Piano Regolatore Generale o la variante di adeguamento devono essere trasmessi in Regione, pena la decadenza del contributo stesso e l'obbligo di restituzione della parte liquidata, entro quattro anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.
5. Agli oneri conseguenti all’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse stanziate sull’u.p.b. U0087.
Art. 13. Modifica dell'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3, della
2. Al comma 2 dell'articolo 3, della
3. Il comma 3 dell'articolo 3, della
(Omissis).
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce termini e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della
5. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse stanziate sull'u.p.b. U0085.
Art. 14. Interventi per la salvaguardia di Venezia.
1. I fondi già assegnati alla Regione del Veneto con
Art. 15. Disposizioni transitorie in materia di contributi per la redazione di strumenti urbanistici.
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi a contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici ai sensi della
2. Per i comuni beneficiari dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 10 della
3. L'inosservanza dei termini di cui al comma 2 comporta la decadenza dei contributi concessi e la restituzione della parte già erogata.
4. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo saranno iscritte nella u.p.b. E0053 del bilancio di previsione 2002.
Art. 16. Modifica dell'articolo 7 e dell'articolo 9 della
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della
(Omissis).
2. Il comma 1 bis dell’articolo 7 della
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della
(Omissis).
Art. 17. Modifica alla
1. Il comma 2 bis dell'articolo 3 della
(Omissis).
Art. 18. Osservatorio Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed evasione contributiva.
1. L’Ente regionale Veneto Lavoro è autorizzato, nell’ambito delle risorse trasferite, a provvedere alle spese necessarie per l'attivazione e il funzionamento dell'Osservatorio Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed evasione contributiva, già costituito in conformità al protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione del Veneto il 23 gennaio 2001, per euro 129.000,00.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è erogato sulla base della presentazione, da parte dell'Osservatorio, di un progetto esecutivo nonché della successiva rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione, secondo i termini e le modalità definite con provvedimento della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (u.p.b. U0066).
Art. 19. Iniziative regionali per “2002 - Anno Internazionale delle Montagne” e contributi a comuni montani.
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere interventi, anche mediante la concessione di contributi a enti pubblici e privati, per l’organizzazione di eventi o la produzione e acquisizione di materiali e servizi, finalizzati alla celebrazione del “2002 - Anno Internazionale delle Montagne”, per complessivi 500.000,00 euro da stanziarsi nel bilancio regionale per l’esercizio 2002, u.p.b. U0010 “Celebrazioni e manifestazioni”.
2. [7].
Art. 20. Interventi regionali per "2002 anno del diritto all'alloggio per gli immigrati presenti nel Veneto".
1. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra enti locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito ed associazioni, rivolti al reperimento di alloggi da destinare agli immigrati extracomunitari ed alle loro famiglie regolarmente presenti sul territorio. A tal fine la Regione autorizzata ad uno stanziamento nel bilancio regionale per l'esercizio 2002, di euro 2.600.000,00 per contributi in conto capitale a soggetti pubblici o privati per opere di realizzazione, risanamento, ristrutturazione o recupero di alloggi (u.p.b. U0158).
2. I contributi sono erogati secondo i criteri del Piano regionale triennale per l'immigrazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 20 del 26 giugno 2001.
Art. 21. Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.
1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane con la dotazione di euro 12.500.000,00 (u.p.b. U0056).
2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le imprese artigiane del Veneto, così come definite dall’articolo 3 della
3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l’applicazione della regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall’Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell’attività amministrativa.
Art. 22. Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.
1. La Regione del Veneto concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto di viabilità del territorio veneto attraverso il finanziamento, da assegnare a favore della società costituitasi ai sensi della
a) realizzazione delle opere viarie complementari all’autostrada Sacile-Conegliano (A28) per le quali è autorizzata una spesa complessiva di euro 41.317.000,00 (u.p.b. U0136);
b) realizzazione delle opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d’Altino per le quali è autorizzata una spesa complessiva di euro 61.975.000,00 (u.p.b. U0136).
1 bis. Il finanziamento di cui alla lettera b) del comma 1 è assegnato anche a favore delle altre società concessionarie che realizzano le opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d'Altino. [8]
2. Per la realizzazione del piano triennale di cui all’articolo 95 lettera a), della
3. Per la realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta è autorizzato un finanziamento regionale di euro 61.975.000,00 (u.p.b. U0136).
4. Le erogazioni delle somme di cui al presente articolo sono effettuate secondo le specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale, in relazione allo stato di avanzamento del piano e delle opere da realizzare [9].
Art. 23. Contributi per la ricapitalizzazione delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere del Veneto.
1. La Regione al fine di ricapitalizzare le Unità locali socio-sanitarie e le Aziende ospedaliere del Veneto conferisce alle medesime apporti di capitale:
a) per euro 150.000.000,00 ripartiti per ogni singolo ente sulla base delle situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2000 ed erogati nel corso di dieci anni in tranche annuali di importo costante;
b) per euro 70.650.000,00 ripartiti per ogni singolo ente sulla base delle situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2001 ed erogati nel corso di dieci anni in tranche annuali di importo costante.
2. L'apporto di cui al comma 1, lettera a), può essere oggetto da parte delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere di operazioni connesse alla cessione di crediti nei limiti dell'importo dei pagamenti da eseguire relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001 così come rappresentati nel bilancio d'esercizio 2001.
3. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di erogazione per le operazioni di cui ai precedenti commi (u.p.b. U0144).
Art. 24. Modifica dell’articolo 4 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 25. Modifica dell’articolo 2 della
1. Il terzo comma dell'articolo 2 della
(Omissis).
Art. 26. Contributi per progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico.
1. In considerazione della particolare conformazione architettonica della città di Venezia ed ad integrazione di quanto previsto dalla
2. Possono presentare i progetti ammessi al contributo previsto dal comma 1 i soggetti di cui all’articolo 3 della
3. Per l’ammissibilità al contributo i progetti devono essere strutturati in modo tale da garantire un percorso completo di accessibilità alla struttura da raggiungere.
4. La Giunta regionale stabilisce d’intesa con il comune di Venezia i criteri, le modalità ed i limiti per l’assegnazione dei contributi ai singoli progetti.
Art. 27. Disposizioni transitorie relative all'articolo 23 della
Art. 28. Modifica dell'articolo 8 della
1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 della
(Omissis).
2. La lettera d) del comma 3, dell'articolo 8 della
(Omissis).
3. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 8 della
(Omissis).
Art. 29. Disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari.
1. Fino all'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 112 della
Art. 30. Costituzione del Polo Veneto del latte alimentare.
1. La Giunta regionale promuove le iniziative necessarie per la costituzione di una società finalizzata a realizzare un Polo Veneto per l'acquisto, la lavorazione e la commercializzazione del latte alimentare prodotto nel Veneto.
2. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale autorizza la Società Veneto Sviluppo a svolgere tutte le azioni economiche e di promozione finalizzate alla costituzione del Polo Veneto di cui al comma 1, in conformità al progetto di fattibilità già presentato dalla Giunta regionale nell'anno 2000.
Art. 31. Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio di cui alla
1. Ai fini del riconoscimento ed assegnazione del concorso finanziario giornaliero previsto dalla
Art. 32. Disposizioni in materia di programmazione extra-ospedaliera.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge riprogramma la dotazione dei posti letto extraospedalieri residenziali e semiresidenziali, e i servizi di assistenza domiciliare integrata, tenendo conto della nuova programmazione della rete ospedaliera.
2. L'attivazione di detti servizi avviene sulla base dell'individuazione del fabbisogno assistenziale della non autosufficienza rilevato dalle unità locali-socio sanitarie, che si avvalgono degli appositi strumenti valutativi.
Art. 33. Contributi ad enti di formazione.
1. A fronte delle attività formative già approvate dalla Giunta regionale nell'ambito del programma annuale delle attività formative 2000/2001 sono riconosciuti ai sottoelencati enti di formazione, in qualità di cofinanziamento per l'attività formativa già svolta, i seguenti contributi:
a) FICIAP |
euro |
633.500,00 |
b) ENAIP VENETO |
euro |
175.000,00 |
c) CNOS - FAP |
euro |
278.500,00 |
d) IAL VENETO |
euro |
52.000,00 |
e) DON CALABRIA |
euro |
31.000,00 |
2. Alla complessiva spesa di euro 1.170.000,00 si provvede con le risorse stanziate all'u.p.b. U0175 iscritta nel bilancio di previsione 2002.
Art. 34. Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 131, e modifica dell'articolo 130, della
1. L'espressione del comma 1 dell'articolo 131 della
2. All'inizio del comma 1 dell'articolo 130 della
(Omissis).
Art. 35. Modifica dell'articolo 3 della
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della
(Omissis).
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 36. Modifica dell'articolo 5 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della
(Omissis).
Art. 37. Abolizione di tassa sulle concessioni regionali.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, non è più applicata la tassa sulle concessioni regionali di cui al numero d’ordine della tariffa allegata al
n. 41 Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della
Art. 38. Disposizioni sull’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano. [11]
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al Capo II del
2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 6 settembre 1991, n. 25 "Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione; dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostituiva dell'addizionale medesima.";
b) l'articolo 2 "Tributi propri" della
c) 18 dicembre 1993, n. 52 "Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano.".
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'IMPOSTA ERARIALE |
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TIPOLOGIA CONSUMI |
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUL GAS METANO |
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUL GAS METANO |
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LIRE AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO |
EURO AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO |
LIRE AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO |
EURO AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO |
1 |
Consumi uso domestico cottura cibi e produzione acqua calda (T1) |
10 |
0,005165 |
10 |
0,005165 |
2 |
Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua calda e riscaldamento individuale (T2) - fino a 250 metri cubi e altri usi civili |
10 |
0,005165 |
10 |
0,005165 |
3 |
Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua calda e riscaldamento individuale (T2) - oltre 250 metri cubi |
25 |
0,012911 |
25 |
0,012911 |
Art. 39. Sviluppo e miglioramento dell’attività dei Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro SPISAL). [12]
[1. A decorrere dall’anno 2002, l’importo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 21, comma 2, del
Art. 40. Fondo per acquisizioni e restauri di beni culturali soggetti a tutela.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire, nell’ambito delle attività di tutela del patrimonio librario di cui all’articolo 23, comma 2, lettere e) ed n) della
2. La relativa spesa, quantificata in euro 600.000,00 per l’anno 2002, fa riferimento all’u.p.b. U0171.
Art. 41. Fondo per gestione e valorizzazione dell’opera di Carlo Scarpa.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per:
a) garantire la gestione e la conservazione nel Veneto dell’archivio Carlo Scarpa, acquistato dallo Stato, in collaborazione con Istituzioni culturali ed enti veneti;
b) assicurare l’implementazione dell’archivio stesso con nuove acquisizioni;
c) avviare la catalogazione sistematica di tutti i documenti;
d) assicurare il restauro e il trasferimento in formato digitale dei disegni e dei progetti;
e) promuovere il censimento e lo studio delle sue opere;
f) sostenere progetti di restauro di edifici e allestimenti realizzati da Carlo Scarpa nel Veneto;
g) valorizzare il lavoro di Carlo Scarpa nell’ambito dell’architettura contemporanea a livello internazionale mediante la promozione di ricerche, incontri tra studiosi, pubblicazioni specialistiche.
2. Il programma delle azioni di cui al comma 1 è definito dalla Giunta regionale d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per la sua realizzazione sono autorizzate per l’anno 2002 le seguenti spese:
a) euro 1.500.000,00 per le iniziative di cui al comma 1, lettere b), d) ed f) (u.p.b. U0171);
b) euro 500.000,00 per le iniziative di cui al comma 1, lettere a), c), e) e g) (u.p.b. U0168).
Art. 42. Interventi a favore dell’impiantistica sportiva di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) della
1. È riservata alla Giunta regionale la possibilità di destinare una quota non superiore al dieci per cento dello stanziamento annuo iscritto all’u.p.b. U0179, per gli interventi a favore dell’impiantistica sportiva di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), della
Art. 43. Concessione anticipazione finanziaria al Consorzio BIM Adige con sede a Verona.
1. Nelle more della definizione del contenzioso tra il Consorzio BIM Adige con sede a Verona e la Provincia autonoma di Bolzano, relativo all’attribuzione dei sovracanoni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, la Giunta regionale autorizzata a concedere un’anticipazione finanziaria al Consorzio BIM Adige con sede a Verona di importo pari a euro 200.000,00 con obbligo di restituzione ad avvenuta definizione del contenzioso (u.p.b. di entrata E0053; u.p.b. di spesa U0114).
Art. 44. Finanziamento della Società Canalgrande S.p.A. a favore della Società Recoaro Mille S.r.l..
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 350.000,00 da impiegarsi ai fini della immediata liquidazione della Società Recoaro Mille S.r.l. (u.p.b. U0074).
2. Il finanziamento di cui al precedente comma, viene prioritariamente destinato alla definizione dell’anticipazione finanziaria concessa dalla Società Canalgrande S.p.A. alla Società Recoaro Mille S.r.l..
Art. 45. Disposizioni integrative della
1. Ai fini dell’attuazione della
Art. 46. Disposizioni transitorie in materia di domande presentate ai sensi della
1. Per l'anno 2002 lo stanziamento dell'u.p.b. U0211 è utilizzato per integrare le risorse destinate alle domande già presentate ai sensi della
2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano ammissibili le domande pervenute ai comuni nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2001, n. 1065 avente ad oggetto "
Art. 47. Proroga di termini della
[1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla
Art. 48. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
TABELLE A - B – C.
(Omissis).
[1] Epigrafe così rettificata dall’errata corrige pubblicato nel B.U. n. 12 del 29 gennaio 2002.
[2] Rubrica così modificata dall’art. 5 della
[3] Comma così modificato dall’art. 5 della
[4] Comma così modificato dall’art. 5 della
[5] Comma aggiunto dall’art. 48 della
[6] Comma aggiunto dall’art. 48 della
[7] Comma abrogato dall’art. 5 della
[8] Comma inserito dall'art. 18 della
[9] Comma così sostituito dall’art. 3 della
[10] Articolo abrogato dall’art. 130 della
[11] Articolo così modificato dall’art. 4 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 6 della