§ 4.1.29 - Legge Regionale 27 febbraio 1990, n. 17.
Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:27/02/1990
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito territoriale.
Art. 3.  "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia"
Art. 3 bis.  Sistema fognario della città di Venezia e delle isole della laguna.
Art. 4.  Programmi attuativi e relazioni al Consiglio regionale.
Art. 5.  Attuazione degli interventi.
Art. 6.  Procedure.
Art. 6 bis.  Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei sitiinquinati.
Art. 7.  Norma transitoria.
Art. 8.  Norma finale.


§ 4.1.29 - Legge Regionale 27 febbraio 1990, n. 17.

Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante. [1]

(B.U. n. 14 del 2 marzo 1990).

 

Art. 1. Finalità. [2]

     1. La Regione con la presente legge disciplina gli interventi in materia di tutela dell'ambiente e di disinquinamento dell'ecosistema della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante.

 

     Art. 2. Ambito territoriale.

     1. In relazione al combinato disposto degli articoli 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171 e 5 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché dell'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 64, l'ambito interessato agli interventi di competenza regionale di cui all'articolo 1 è formato dal territorio dei comuni che costituiscono il bacino scolante nella laguna di Venezia, così come delimitato dal "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia" [*] di cui al successivo articolo 3, comprendente le aree il cui recapito idrico avvenga direttamente in laguna o nei corsi d'acqua che, comunque, si immettano nella laguna.

     2. All'interno del bacino scolante di cui al comma precedente le opere, finanziate ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono realizzate ai fini del disinquinamento della laguna di Venezia e nell'interesse dei comuni previsti dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 e precisamente: Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo e Musile di Piave, fatte salve le eventuali modifiche degli ambiti fissati dalle suddette leggi.

 

     Art. 3. "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia" [3].

     1. Per la tutela ambientale e il disinquinamento della laguna di Venezia, la Giunta regionale adotta un "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia" [4], riferito all'ambito territoriale di cui all'articolo 2 della presente legge e lo trasmette al Consiglio regionale con il parere dei comuni, delle province, dei consorzi di acquedotto e fognatura, dei consorzi di bonifica, delle unità locali socio-sanitarie territorialmente interessati, del Magistrato alle acque e del Comitato tecnico permanente per l'ambiente lagunare istituito dal comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 nonché della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.

     I soggetti consultati sono tenuti a esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del piano adottato dalla Giunta regionale.

     Il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia" [5] è approvato dal Consiglio regionale e costituisce strumento programmatico di settore nell'ambito della programmazione generale di cui all'articolo 1 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

     2. Il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia" [*] fissa gli obiettivi, determina gli interventi e le conseguenti opere, i criteri di pianificazione, di progettazione e gestione dell'azione di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante, previa individuazione di parametri di qualità ambientale, relativi ad acqua, aria e suolo.

     In particolare il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia" [6]:

     - rappresenta la situazione esistente;

     - definisce gli obiettivi di qualità e i metodi di determinazione e aggiornamento dei vari interventi, ivi compresi i criteri tecnici generali per i singoli progetti, avendo riguardo a tutte le cause di inquinamento, alla loro prevenzione e riduzione nonché alla evoluzione dei processi produttivi, ivi compresi quelli agricoli;

     - determina la sistematica e i modelli per la gestione delle singole componenti ambientali sia per la parte tecnica, sia per la parte costi/efficacia che per l'ottimizzazione gestionale;

     - definisce il sistema di monitoraggio e controllo dei parametri fisico-chimici e delle tendenze di evoluzione.

     3. Il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia" [*] ha l'efficacia propria di un piano di area del Piano territoriale di coordinamento (PTRC) rispetto agli altri strumenti di pianificazione comunale e regionali.

     4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia" [7] integra il piano di area della laguna e dell'area veneziana sotto il profilo del disinquinamento relativamente ai territori dei Comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Mogliano Veneto.

 

     Art. 3 bis. Sistema fognario della città di Venezia e delle isole della laguna. [8]

     1. Le competenze previste dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 5 aprile 1990, n. 71, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96 convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, sono esercitate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previo parere della Commissione Tecnica regionale, sezione ambiente.

     2. Ai progetti definitivi di lotti funzionali redatti in conformità al progetto preliminare approvato dal Consiglio regionale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 15.

 

     Art. 4. Programmi attuativi e relazioni al Consiglio regionale. [9]

     1. Sulla base degli obiettivi e delle linee guida del piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, la Giunta regionale, in relazione ai finanziamenti disponibili, predispone i programmi degli interventi da attuare che sono approvati dal Consiglio regionale entro novanta giorni dal ricevimento della proposta [10].

     2. [11].

     3. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione semestrale sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, evidenziando, in termini di costi-efficacia, l'utilizzo dei finanziamenti disponibili.

     4. In sede di approvazione del Bilancio consuntivo annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione illustrativa dell'utilizzo degli stanziamenti per la realizzazione degli interventi.

 

     Art. 5. Attuazione degli interventi.

     1. La Giunta regionale sulla base dei programmi attuativi conferisce i conseguenti incarichi di progettazione di massima ed esecutiva e procede alla realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.

     2. La Giunta regionale, in ragione dell'opportunità di coordinamento con altri complementari interventi di competenza degli enti locali, può delegare la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere previste dai programmi attuativi di cui al comma 1 ai comuni e loro consorzi, nonché affidarle in concessione ad altri enti pubblici.

     3. Al fine di salvaguardare l'unitarietà degli interventi, restano comunque di competenza della Regione la progettazione di massima di tutte le opere, nonché la realizzazione degli interventi concernenti studi, sperimentazioni e monitoraggi.

     4. Nei casi di cui al comma 2, si applicano le disposizioni previste all'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 recante "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche" e successive modifiche e integrazioni. Possono essere ammesse a contributo anche eventuali altre documentate spese derivanti dalla specificità dei lavori nei centri storici di Venezia e Chioggia [12].

     5. Nei casi di cui al comma 2, la Regione si riserva la facoltà di sostituirsi all'ente competente all'esecuzione dell'opera, per gravi inadempienze, negligenze o imperizia, al fine di portare a termine l'opera stessa [13].

 

     Art. 6. Procedure.

     1. La vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere, anche con riferimento alla necessità di garantire il coordinamento degli interventi, viene esercitata dalla Giunta regionale, attraverso le proprie strutture [14].

     2. (Omissis) [15].

     3. Fino all'entrata in vigore del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia" [16], per i comuni di cui al comma 2, dell'articolo 2, le deliberazioni di approvazione e/o di avocazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi vengono assunte, sentito il parere della Commissione di salvaguardia, e non si applicano i termini perentori stabiliti dagli articoli 52, 55, 60, 61, 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 6 bis. Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei sitiinquinati. [17]

     1. In conformità ai principi ed alle finalità della presente legge la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia [18].

 

     Art. 7. Norma transitoria.

     1. Fino all'approvazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia" [19], la Giunta regionale può procedere all'attuazione di singoli interventi compatibili con la programmazione nel settore ambientale in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6, sentito il parere del Comitato tecnico permanente per l'ambiente lagunare istituito dal comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

 

     Art. 8. Norma finale.

     1. La presente legge abroga e sostituisce la legge regionale 8 settembre 1974, n. 49.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1993, n. 35, e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[*] Così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1992, n. 8.

[3] Così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1992, n. 8.

[4] Così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1992, n. 8.

[5] Così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1992, n. 8.

[*] Così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1992, n. 8.

[6] Così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1992, n. 8.

[*] Così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1992, n. 8.

[7] Così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1992, n. 8.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 42 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 gennaio 1992, n. 8.

[10] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[11] Comma soppresso dall'art. 8 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[12] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 agosto 1993, n. 35.

[14] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1993, n. 35.

[15] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1993, n. 35.

[16] Così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1992, n. 8.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 luglio 2013, n. 19.

[19] Così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1992, n. 8.