Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 10/08/2006 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni. |
Art. 3. Disposizioni transitorie in materia di varianti al piano regolatore generale annullate a seguito di contenzioso. |
Art. 4. Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 "Formazione della carta tecnica regionale". |
Art. 5. Recupero del patrimonio edilizio degradato nelle zone di montagna. |
Art. 6. Piano paesaggistico. |
Art. 7. Procedure per l'alienazione di immobili di proprietà della Regione. |
Art. 8. Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. |
Art. 9. Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei" e successive modificazioni. |
Art. 10. Modifiche alla legge 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e successive modificazioni. |
Art. 11. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive [...] |
Art. 12. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive [...] |
Art. 13. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive [...] |
Art. 14. Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive [...] |
Art. 15. Modifica del punto 6, della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 "Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle [...] |
Art. 16. Disposizioni in materia di diritto di prelazione nella alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. |
Art. 17. Modifica dell'articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo [...] |
Art. 18. Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002 n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" e successive modificazioni. |
Art. 19. Modifica dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni. |
Art. 20. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006". |
Art. 21. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.1.116 – L.R. 10 agosto 2006, n. 18.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune.
(B.U. 15 agosto 2006, n. 72).
CAPO I
Disposizioni in materia di urbanistica, cartografia,
pianificazione territoriale e paesaggistica ed aree naturali protette
Art. 1. Modifiche all'articolo 48 della
1. Dopo il comma 7 bis 4 dell'articolo 48 della
"7 ter. Decorso il termine di cui al comma 7 bis 3, nelle more dell'approvazione del primo PAT e PI:
a) nelle sottozone classificate E1 dal vigente piano regolatore generale comunale sono ammessi esclusivamente gli interventi sui fabbricati esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento, gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della
b) nelle sottozone classificate E2 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del
c) nelle sottozone classificate E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del
d) nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono altresì consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso, gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45;
e) nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano regolatore generale comunale sono realizzabili gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente;
f) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al
g) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), nelle zone agricole dei territori montani di cui all'articolo 1 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 48 della
[1. Al comma 7 bis 2 dell'articolo 48 della
Art. 3. Disposizioni transitorie in materia di varianti al piano regolatore generale annullate a seguito di contenzioso. [2]
1. L’adozione di varianti al piano regolatore generale già approvate dalla Regione e annullate in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato è sempre consentita ai soli fini di adeguare le varianti originarie al giudicato; per tale adeguamento, fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla
Art. 4. Modifiche alla
1. Al primo comma dell'articolo 4 le parole: "lavori pubblici" sono sostituite dalle parole: "appalti di pubblici servizi".
Art. 5. Recupero del patrimonio edilizio degradato nelle zone di montagna.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 della
Art. 6. Piano paesaggistico.
1. [Fino all'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel
2. [Gli ambiti dei piani paesaggistici di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare] [5].
3. [I piani paesaggistici di cui al comma 1 sono formati con la procedura prevista dall'articolo 25 della
4. [I piani paesaggistici approvati ai sensi del presente articolo prevalgono, per quanto attiene la tutela del paesaggio, sulle disposizioni contenute in tutti gli atti di pianificazione territoriale ai sensi dell'articolo 145, comma 3 del
5. Fino all'approvazione del Piano regionale dell'attività di cava (PRAC), al fine di salvaguardare la singolarità del paesaggio delle Prealpi trevigiane, caratterizzate da particolare fragilità territoriale e idrogeologica, nelle aree classificate dal piano d'area delle Prealpi trevigiane come zone di rilevante valenza ambientale, nonché in quelle per cui lo stesso piano, adottato, prevede un esplicito divieto di autorizzazione alla coltivazione di cave o alla riapertura di quelle dismesse o abbandonate, è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni alla coltivazione e/o all'ampliamento di ogni tipo di cava.
Art. 7. Procedure per l'alienazione di immobili di proprietà della Regione.
1. Gli immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all'utilizzo possono essere alienati secondo le modalità dell'articolo 39 della
2. Per poter essere alienati, i beni di cui al comma 1, vengono declassificati e passano al patrimonio disponibile della Regione. La cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta con decreto del dirigente regionale della struttura competente, su autorizzazione della Giunta regionale e previo parere vincolante della competente commissione consiliare. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il dirigente regionale della struttura competente trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di autorizzazione con l'indicazione:
a) dei motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;
b) dei fini perseguiti con la cancellazione stessa;
c) del valore di stima del bene.
4. I beni immobili della Regione, declassificati ai sensi del presente articolo, prima della loro alienazione, possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso; qualora gli strumenti urbanistici prevedano una destinazione non compatibile, le aree su cui insistono gli immobili sono soggette a variazione degli strumenti urbanistici secondo le modalità di cui al comma 5.
5. Ai fini della variante di cui al comma 4, il dirigente regionale della struttura competente convoca una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della
Art. 8. Modifica dell'articolo 48 della
1. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 48 della
"7 quater. Per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale trasmessi entro il 30 giugno 2006, il termine di cui all'articolo 5, comma 2, della
Art. 9. Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della
"3 bis. Al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a) della
2. Dopo l'articolo 12 della
"Art. 12 bis - Funzioni dei Comuni.
1. Successivamente alla pubblicazione nel BUR del provvedimento che individua e disciplina le zone di pre-parco di cui all'articolo 3, comma 4 e del provvedimento di indirizzi tipologici urbanistico-edilizi di cui all'articolo 12, comma 3 bis, i comuni esercitano le funzioni di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a) della
3. Nell'articolo 16, comma 2, lettera a) della
Art. 10. Modifiche alla
1. Al primo comma dell'articolo 18 della
CAPO II
Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 11. Modifica dell'articolo 2 della
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della
2. Il comma 2, dell'articolo 2, della
"2. Il dirigente regionale della struttura competente in materia provvede, ogni anno, all'aggiornamento del limite di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.".
Art. 12. Modifica dell'articolo 7 della
1. Al numero 10 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 13. Modifica dell'articolo 9 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della
"2 bis. Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all'articolo 18, comma 1, lettere A) e B) in proporzione al numero di aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica collocati nelle aree medesime.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande relative ai bandi di concorso pubblicati successivamente all'entrata in vigore del limite di accesso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della
Art. 14. Modifica dell'articolo 18 della
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
2. Al comma 1, lettera B.1, dell'articolo 18, della
3. Al comma 1, lettere B.2, B.3, C.1 e C.2 dell'articolo 18 della
4. Al comma 1, lettera C.3 dell'articolo 18 della
5. Il comma 1 bis, dell'articolo 18 della
"1 bis. Per reddito fiscale si intende il reddito di cui all'articolo 8 del
6. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 18 della
"1 ter. L'importo mensilmente dovuto dagli assegnatari è costituito dal canone di locazione mensile, determinato secondo i criteri previsti al comma 1, aumentato di un ammontare pari ad euro 10,00.".
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai contratti di locazione stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 15. Modifica del punto 6, della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della
1. Il punto 6, della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della
"6. Oneri finanziari, nella misura del tasso variabile euribor con scadenza 12 mesi, rilevato dalla federazione bancaria europea e riferito alla data di inizio dei lavori, aumentato di un punto e calcolato sulla somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 5), per un periodo pari alla durata dei lavori e comunque non superiore a quello della durata della concessione edilizia.".
Art. 16. Disposizioni in materia di diritto di prelazione nella alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
1. Il diritto di prelazione di cui al comma 20 dell'articolo 1 della
CAPO III
Disposizioni in materia di viabilità
Art. 17. Modifica dell'articolo 96 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 96 bis della
Art. 18. Modifica dell'articolo 22 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della
"1 bis. Il finanziamento di cui alla lettera b) del comma 1 è assegnato anche a favore delle altre società concessionarie che realizzano le opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d'Altino.".
CAPO IV
Disposizioni in materia di mobilità
Art. 19. Modifica dell'articolo 33 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 33 bis della
CAPO V
Disposizioni in materia di trasporti a fune ed innevamento programmato
Art. 20. Modifica dell'articolo 47 della
1. Al comma 1 dell'articolo 47 della
CAPO VI
Norma finale
Art. 21. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[2] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 10 ottobre 2006, n. 88.
[3] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[4] Comma abrogato dall'art. 49 della
[5] Comma abrogato dall'art. 49 della
[6] Comma abrogato dall'art. 49 della
[7] Comma abrogato dall'art. 49 della