§ 4.3.18 – L.R. 30 dicembre 1991, n. 39.
Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:30/12/1991
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti.
Art. 3.  Settori d'intervento.
Art. 4.  Approvazione dei progetti e conferenza dei servizi.
Art. 5.  Direttive tecniche.
Art. 6.  Cartografie.
Art. 7.  Interventi sulle strade statali.
Art. 8.  Interventi sulla viabilità provinciale.
Art. 9.  Interventi per la sicurezza sulle strade comunali e sulla mobilità comunale.
Art. 10.  Definizione di piste ciclabili.
Art. 11.  Programma delle piste ciclabili.
Art. 12.  Disposizioni urbanistiche e progettuali.
Art. 13.  Iniziative della Regione.
Art. 14.  Contributi regionali.
Art. 15.  Programma degli interventi.
Art. 16.  Norma finanziaria.
Art. 17.  Abrogazione di disposizioni regionali.
Art. 18.  Norma finale.
Art. 19.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.3.18 – L.R. 30 dicembre 1991, n. 39.

Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale.

(B.U. n. 116 del 31 dicembre 1991).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del sistema dei trasporti regionali e nel quadro degli obiettivi fissati dal provvedimento del Consiglio regionale 23 febbraio 1990, n. 1047 “Piano regionale dei trasporti” la Regione promuove azioni volte a:

     a) eliminare situazioni di puntuale pericolo o di congestione della rete stradale e a migliorare la mobilità nei centri urbani ed extra-urbani, anche tramite la valorizzazione dell'intermodalità del trasporto;

     b) sviluppare e agevolare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati, per favorire il decongestionamento del traffico, riqualificando gli spazi urbani.

     b bis) favorire, per i conducenti di ciclomotori e motocicli, la percorribilità in condizioni di sicurezza di tutte le reti stradali urbane ed extra-urbane mediante l'adeguamento delle infrastrutture e l'ammodernamento delle dotazioni di sicurezza [1].

 

     Art. 2. Soggetti.

     1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono con la Regione, le amministrazioni statali, l'ANAS e gli enti di gestione del pubblico trasporto, le province, le comunità montane, i comuni interessati e gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali.

 

     Art. 3. Settori d'intervento.

     1. Le azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, riguardano in particolare i seguenti settori di intervento:

     a) sistemazione dei tratti delle reti stradali di riscontrata sinistrosità;

     b) miglioramento della mobilità nei punti di accumulo del flusso veicolare;

     c) ammodernamento delle strutture esistenti;

     d) realizzazione di opere di viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani;

     e) soppressione di passaggi a livello e formazione di sovrapassi- sottopassi ed altre attrezzature con particolare attenzione a quelli riservati a ciclisti o pedoni;

     f) realizzazione di itinerari e attrezzature ciclabili separati dal traffico motorizzato;

     g) realizzazione di opere di integrazione dei parcheggi con la viabilità;

     h) sistemazione segnaletica tradizionale e a messaggio variabile;

     i) attivazione di sistemi per la rilevazione automatica della intensità e delle caratteristiche del flusso veicolare e per l'informazione agli utenti;

     l) garantire la più sicura percorribilità e transitabilità pedonale di ogni tratto stradale;

     m) ogni altro intervento tendente al miglioramento della mobilità regionale.

 

     Art. 4. Approvazione dei progetti e conferenza dei servizi.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritte per i progetti degli interventi di cui all'art. 3, convoca una apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano tutti gli enti e organi tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.

     2. Se l'attuazione degli interventi richiede l'azione integrata e coordinata dell'ANAS, delle province, dei comuni, il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 5. Direttive tecniche.

     1. La Giunta regionale emana le direttive ed i criteri tecnici per la programmazione e la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 3. In particolare, entro 6 mesi dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana le direttive e i criteri tecnici per la programmazione e la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature ciclabili.

 

     Art. 6. Cartografie.

     1. La Giunta regionale riserva annualmente una quota parte dei finanziamenti per la realizzazione e la diffusione di cartografie della viabilità di interesse regionale dove vengano evidenziati situazioni puntuali di pericolo e di congestione.

 

Titolo II

INTERVENTI SULLA VIABILITA'

 

     Art. 7. Interventi sulle strade statali.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale:

     a) per l'adeguamento della viabilità statale nei settori di intervento indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), della presente legge, nella misura massima del quaranta per cento della spesa prevista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, nei limiti delle risorse destinate;

     b) per gli interventi previsti dal Piano Triennale di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30;

     c) per la redazione, ai sensi dell'articolo 44 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, del Piano di Settore della grande viabilità su gomma e ferro, nonché dei relativi progetti [2].

     1 bis. [3].

     2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS.

     3. Le convenzioni individuano l'elenco degli interventi e ne determinano i tempi, le modalità di realizzazione, la quota di finanziamento a carico dei singoli enti ed ogni altro adempimento connesso.

     4. Nella compilazione dell'elenco degli interventi sono privilegiati gli interventi che incidano sulle situazioni di elevata sinistrosità, desunte dai dati ufficiali forniti dalle statistiche compilate dall'ACI e dall'ISTAT.

 

     Art. 8. Interventi sulla viabilità provinciale.

     1. La Giunta regionale provvede al finanziamento degli interventi di cui all'art. 3, riguardanti le strade provinciali nella misura massima del 60% della spesa prevista, nei limiti delle risorse destinate.

     2. Per la definizione degli interventi previsti dal comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di accordi di programma con le province ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base di programmi triennali definiti nell'ambito dell'accordo stesso.

     3. Nella formulazione dei programmi di cui al comma 2, sono privilegiati gli interventi che incidono su situazioni di elevata sinistrosità desunte da dati ufficiali con i criteri di cui all'art. 7, comma 4.

 

     Art. 9. Interventi per la sicurezza sulle strade comunali e sulla mobilità comunale. [4]

     1. La Giunta regionale provvede, nei limiti delle risorse annualmente destinate, al finanziamento degli interventi per la sicurezza stradale e per la mobilità comunale nei settori di cui all'articolo 3 nella misura massima dell’ottanta per cento della spesa prevista, ivi compresa l’eventuale necessaria acquisizione all’uso pubblico di strade private. Una quota fino al venti per cento delle risorse destinate è riservata agli interventi che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, considera urgenti ed indifferibili per motivi di sicurezza e/o funzionalità della rete stradale.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio, i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1 ai fini della predisposizione del relativo bando, nel rispetto dei seguenti principi:

a) sono prioritari gli interventi su tratti stradali che, sulla base dei dati in disponibilità della Giunta, hanno registrato elevati tassi di sinistrosità in un congruo periodo di tempo ovvero che presentano profili di particolare pericolosità, debitamente documentata nella relazione di cui al comma 3 lettera b);

b) sono prioritari gli interventi con progetto definitivo e/o esecutivo, ferma restando l’ammissibilità anche degli interventi con progetto preliminare.

     2 bis. In sede di definizione dei criteri di cui al comma 2 può essere previsto, per l’anno successivo, lo scorrimento della graduatoria degli interventi ammissibili [5].

     3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del bando di cui al comma 2, i comuni interessati presentano alla Giunta regionale domanda di ammissione al finanziamento corredata almeno da:

a) il provvedimento comunale di approvazione del progetto da realizzare;

b) una dettagliata relazione sull’intervento che, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a), contenga altresì i dati relativi alla sinistrosità e/o pericolosità del tratto stradale interessato, nonché quelli utili a valutarne la riduzione a seguito della realizzazione dei lavori.

     4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli interventi ammissibili al finanziamento nonché l'entità del contributo assegnato agli interventi ammessi.

     5. Per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel BUR, la Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma, secondo le procedure di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, cui possono partecipare eventuali altri soggetti interessati; nell'accordo di programma sono definiti tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo.

     6. I comuni interessati, entro trenta mesi dalla conclusione dell'accordo di programma di cui al comma 5, devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, a pena di decadenza dal contributo, di aver dato avvio alla procedura pubblica per l’affidamento dei lavori [6].

     7. Ciascun comune destinatario del contributo deve fornire alla Giunta regionale, almeno le seguenti informazioni:

a) ragione sociale della ditta incaricata dei lavori e dei principali eventuali subappaltatori;

b) data di inizio dei lavori;

c) data di fine dei lavori;

d) data di collaudo dell’opera o del certificato di regolare esecuzione;

e) tutte le eventuali modifiche al progetto originario, con indicazione delle ragioni che le hanno rese necessarie nonché dei relativi maggiori o minori oneri;

f) eventuali date di chiusura e di riapertura dei tratti stradali interessati dai lavori.

     8. Le informazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 7 devono essere comunicate alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dal loro verificarsi, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al venti per cento del contributo assegnato.

     9. Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione sullo stato di avanzamento di ciascun progetto finanziato negli esercizi precedenti e non ancora concluso, nonché sugli interventi conclusi nell’esercizio precedente.

 

Titolo III

ITINERARI CICLABILI

 

     Art. 10. Definizione di piste ciclabili.

     1. Ai fini della presente legge si intendono per piste ciclabili:

     a) i percorsi adeguatamente segnalati, all'interno di zone pedonali urbane;

     b) i percorsi su sedi viabili, sia urbane che extraurbane, adibite esclusivamente al traffico ciclistico;

     c) i percorsi realizzati in relazione a sedi stradali ospitanti il normale traffico autoveicolare, adeguatamente separati da quello mediante protezioni e segnalazioni che garantiscano la massima sicurezza;

     d) le aree per parcheggi di biciclette.

 

     Art. 11. Programma delle piste ciclabili.

     1. Le province, i comuni, le comunità montane e gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali, in attuazione delle direttive tecniche di cui all'art. 5, presentano alla Regione il “Programma delle piste ciclabili”, corredato di planimetrie e preventivi di massima.

     2. L'esecuzione del programma avviene attraverso la realizzazione di progetti esecutivi realizzabili anche per stralci funzionali.

 

     Art. 12. Disposizioni urbanistiche e progettuali.

     1. Le province e i comuni e le comunità montane in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali di competenza, o di loro varianti generali, o con apposito piano di settore, organicamente correlato al piano urbano del traffico, o piano di trasporto o di circolazione in vigore o allo studio, prevedono sistemi di aree e di infrastrutture da riservare a sedi viabili proprie destinate al traffico ciclistico e finalizzate alla costruzione, particolarmente nei centri abitati, di una rete di percorsi che consentano in condizioni di sicurezza, la più ampia mobilità degli utenti, curando anche l'interconnessione con province e comuni limitrofi [7].

     2. Nella scelta dei siti per le piste ciclabili sono preferiti i relitti stradali, le sedi ferroviarie dismesse, gli argini dei fiumi e dei torrenti comunque tracciati, distinti e ben divisi dalle sedi stradali e realizzati con accorgimenti atti a garantirne le condizioni di assoluta sicurezza.

     3. Nella progettazione si tiene conto dei movimenti residenza-scuola- lavoro, dei principali punti di interscambio con linee di trasporto pubblico, nonché della possibilità di collegamento tra i vari percorsi. Per ciascun percorso sono individuate adeguate zone per la sosta ed il parcheggio.

     4. In sede di progettazione di nuova viabilità o di potenziamento di quella esistente, sono previsti, ove possibili e funzionali, percorsi per piste ciclabili.

     5. Nelle aree a parcheggio per autoveicoli, presso le stazioni dei mezzi di trasporto collettivo, presso gli edifici pubblici, a servizio delle piste ciclabili sono individuate adeguate zone attrezzate per il parcheggio delle biciclette.

     5 bis. I progetti sono predisposti nel quadro di programmi pluriennali elaborati dagli enti di cui al comma 1, che pongono come priorità i collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto turistiche [8].

 

     Art. 13. Iniziative della Regione. [9]

     1. La Regione, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, provvede:

     a) a redigere il piano regionale delle piste ciclabili sulla base dei progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle province con riguardo alla mobilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni, nonché tenendo conto dei progetti e/o proposte delle associazioni culturali e sportive;

     b) alla individuazione dei tracciati ferroviari dismessi e dei percorsi arginali utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi;

     c) alla redazione di cartografia specializzata, attivazione presso gli enti preposti al turismo, di servizi di informazione per cicloturistici;

     d) alla realizzazione di conferenze attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;

     e) alla progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse e alle relative attività di manutenzione ordinaria e straordinaria [10];

     f) alla realizzazione di intese con le Ferrovie dello stato SpA al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenze delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;

     g) alla realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in connessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici.

     2. Il piano regionale delle piste ciclabili è parte integrante del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed è approvato come variante dello stesso, con la procedura prevista dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 14. Contributi regionali.

     1. La Giunta regionale, provvede al finanziamento degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi ciclabili nella misura massima del 90% dell'intera spesa prevista.

     2. Al fine di conseguire il finanziamento di tali interventi, entro 90 giorni dall'emanazione delle direttive tecniche di cui all'art. 5, gli enti di cui all'art. 11, presentano al Presidente della Giunta regionale domanda corredata da un quadro organico di interventi coordinati e relative priorità, planimetria e preventivo di spesa.

     3. La Regione, nell'ambito dello stanziamento previsto dalla presente legge, individua, per la concessione dei contributi di cui al comma 1 le seguenti priorità:

     a) sviluppo della mobilità ciclistica nelle aree urbane;

     b) realizzazione di collegamenti ciclabili e ciclopedonali finalizzati al superamento di infrastrutture ferroviarie, viabilistiche o di altre barriere a mezzo di sottopassi e passerelle o assimilabili, creando connessioni alternative alla viabilità di maggiore traffico autoveicolare, tra zone residenziali e pubblici servizi o per favorire lo scambio intermodale;

     c) realizzazione di itinerari ciclabili finalizzati all'accesso e alla visita dei parchi e delle riserve naturali o delle zone di interesse culturale, ricreativo, turistico o sportivo;

     d) dismissione del traffico motorizzato nei centri storici.

     4. Gli enti individuati dovranno presentare entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ammissione al contributo, pena la decadenza, i relativi progetti esecutivi [11].

     5. Ai progetti ed agli interventi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, primo, quarto e quinto comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.

 

     Art. 15. Programma degli interventi.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma degli interventi.

 

Titolo IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono superare l'onere complessivo di lire 240 miliardi nel triennio 1992-1994 e sono finanziati dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43.

     2. La somma complessiva indicata al comma 1, è così ripartita:

     a) per gli interventi sulle strade statali, una quota del 50%;

     b) per gli interventi sulle strade provinciali, una quota del 24%;

     c) per gli interventi di competenza comunale, una quota del 19%;

     d) per gli interventi inerenti le piste ciclabili, una quota del 7%.

     3. L'onere di cui al comma 1, trova riscontro di copertura nella partita n. 1 di lire 90 miliardi, per ciascuno degli anni 1992 e 1993, iscritta al capitolo 80230 del bilancio pluriennale 1991-1993, approvato con l'art. 16 della legge regionale 25 gennaio 1991, n. 7. Per il 1994 si provvede ai sensi dell'art. 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come integrata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, utilizzando la proiezione, per il medesimo importo di lire 90 miliardi, della maggiore entrata di cui al comma 1 [12].

     4. All'istituzione dei relativi capitoli di spesa nei bilanci annuali 1992, 1993 e 1994, si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

     5. In ordine alla stipulazione dei contratti e all'assunzione di obbligazioni da parte della Regione in attuazione della presente legge, entro i limiti della spesa globalmente autorizzata di cui al comma 1, si applica l'art. 32, penultimo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come sostituito dall'art. 13 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

 

     Art. 17. Abrogazione di disposizioni regionali.

     1. E' abrogato l'art. 10 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 17, come integrato dall'art. 3 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3.

     2. E' abrogata la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 21, concernente “Interventi regionali per la realizzazione di strutture intese a favorire l'attività motoria”.

 

          Art. 18. Norma finale.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme disciplinanti la materia di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni nonché le norme di cui alla legge regionale 30 aprile 1990, n. 40.

 

     Art. 19. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


[1] Lettera aggiunta dall’art. 7 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[2] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.R. 17 gennaio 2002, n. 2.

[3] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 7 maggio 1993, n. 13 e abrogato dall’art. 16 della L.R. 17 gennaio 2002, n. 2.

[4] Articolo già sostituito dall’art. 7 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16 e ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 febbraio 2014, n. 5.

[5] Comma inserito dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2021, n. 9.

[7] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.

[8] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.

[9] Articolo sostituito dall'art. 45 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.

[10] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 21 settembre 2021, n. 27.

[11] Per un differimento dei termini di cui al presente comma vedi l’art. 1 della L.R. 9 agosto 2002, n. 14.

[12] Relativamente all'importo di cui al presente comma, vedi errata corrige in B.U. n. 19 del 25 febbraio 1992.