Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 09/09/1999 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione [...] |
Art. 2. Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30, "Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali". |
Art. 3. Modifiche della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni. |
Art. 4. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione e successive modificazioni". |
Art. 5. Modifica dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione e successive modificazioni". |
Art. 6. Modifica della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione e successive modificazioni". |
Art. 7. Anticipazioni su future assegnazioni statali. |
Art. 8. Intervento straordinario per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle aziende tabacchicole danneggiate dalle avversità. |
Art. 9. Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio". |
Art. 10. Interventi regionali per il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche nei Balcani. |
Art. 11. Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali". |
Art. 12. Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura". |
Art. 13. Contributo straordinario integrativo dei fondi rischi degli organismi consortili di garanzia operanti in agricoltura. |
Art. 14. Modifiche della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12, "Iniziative per la promozione del mercato mobiliare delle piccole e medie imprese" e successive modificazioni. |
Art. 15. Modifiche della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in [...] |
Art. 16. Partecipazione della Regione del Veneto alla società Verona Mercato con sede a Verona. |
Art. 17. Fondi di rotazione regionali presso Veneto Sviluppo spa. |
Art. 18. Disposizioni transitorie di attuazione della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 "Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro". |
Art. 19. Modifica della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni. |
Art. 20. Partecipazioni societarie. |
Art. 21. Modifiche della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, "Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato" e successive modificazioni. |
Art. 22. Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale. |
Art. 23. Modifica della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione [...] |
Art. 24. Contributo straordinario alle associazioni di volontariato per attività di emergenza sanitaria in Guinea Bissau. |
Art. 25. Emergenza Kosovo. |
Art. 26. Disposizioni transitorie in materia di fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale. |
Art. 27. Modifiche della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" e successive modificazioni. |
Art. 28. Contributo straordinario per l'istituzione e primo avvio del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo. |
Art. 29. Modifiche della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni. |
Art. 30. Modifiche della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in [...] |
Art. 31. Disposizioni di attuazione della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104. |
Art. 32. Controllo sulle Unità locali socio sanitarie e sulle Aziende ospedaliere del Veneto. |
Art. 33. Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità locali socio sanitarie e modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55. |
Art. 34. Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48, "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente [...] |
Art. 35. Modifiche della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni. |
Art. 36. Abolizione di tasse sulle concessioni regionali. |
Art. 37. Contributo straordinario al Consorzio acquedotto Medio delta Po di Adria. |
Art. 38. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali". |
Art. 39. Modifiche dell'articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e [...] |
Art. 40. Modifiche della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 "Interventi a favore dei consorzi - fidi tra le piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto" e successive modificazioni. |
Art. 41. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali". |
Art. 42. Contributo straordinario all'azienda regionale Veneto Agricoltura. |
Art. 43. Modifica della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni. |
Art. 44. Disposizioni in materia rette di ospitalità per anziani non autosufficienti. |
Art. 45. Disposizioni in materia di IPAB. |
Art. 46. Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (finanziaria 1999) in materia di provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute [...] |
Art. 47. Prestazioni di assistenza e riabilitazione extra ospedaliera nelle strutture per non autosufficienti. |
Art. 48. Intervento a favore delle aziende zootecniche aderenti al progetto "Pastone di mais negli allevamenti zootecnici da latte". |
Art. 49. Contributo straordinario al Comune di Santorso (VI). |
Art. 50. Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava". |
Art. 51. Utilizzo per interventi di salvaguardia di Venezia della somma stanziata per la partecipazione della Regione alla costituzione della Società per Azioni "Agenzia per Venezia", ai sensi della legge [...] |
Art. 52. Modifiche della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni. |
Art. 53. Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 «Costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione dei beni siti sulla Rocca di Monselice denominata "Rocca di Monselice [...] |
Art. 54. Contributi per il miglioramento delle condizioni di mobilità dei soggetti disabili non deambulanti. |
Art. 55. Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni. |
Art. 56. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.2.72 – L.R. 9 settembre 1999, n. 46.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.
(B.U. n. 80 del 14 settembre 1999).
Art. 1. Modifiche della
1. La tabella A, allegata alla
Art. 2. Modifica della
1. [1].
2. [2].
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1999, di lire 700 milioni (capitolo n. 3470).
Art. 3. Modifiche della
Art. 4. Modifica alla
Art. 5. Modifica dell'articolo 178 della
1. [5].
2. L'introduzione del comma 3 ter dell'articolo 178 della
Art. 6. Modifica della
Art. 7. Anticipazioni su future assegnazioni statali.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad anticipare agli imprenditori agricoli le spese per il risanamento delle aree frutticole soggette alla lotta obbligatoria colpite da infezioni di "sharka" e di "erwinia amylovora" con le modalità ed entro i limiti massimi previsti dalla
2. Al fine di dar corso alla pronta e completa attivazione delle risorse per il settore agromonetario di cui al
Art. 8. Intervento straordinario per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle aziende tabacchicole danneggiate dalle avversità.
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere le aziende tabacchicole colpite da avversità nell'anno 1997, favorendone la ripresa delle attività produttive, interviene con una sovvenzione in conto capitale equivalente all'attualizzazione di un concorso negli interessi su prestiti quinquennali di esercizio fino al quaranta per cento del tasso di riferimento.
2. L'entità massima del prestito è calcolata sulla produzione lorda ottenibile dall'azienda sulle quote AIMA assegnate nell'anno 1997, detraendo eventuali risarcimenti grandine.
3. Al fine di poter beneficiare dell'intervento regionale, il danno subito non deve essere inferiore al trenta per cento della produzione ottenibile, così come accertata dall'AIMA - TABACCO.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni (capitolo n. 12120).
Art. 9. Interpretazione autentica dell'articolo 28 della
1. L'articolo 28 della
Art. 10. Interventi regionali per il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche nei Balcani.
1. Al fine di razionalizzare e assicurare un'adeguata sinergia agli interventi nel settore ittico conseguenti alle operazioni belliche nei Balcani, è istituita un'unità di crisi composta dal Presidente della Giunta regionale, dall'assessore alle politiche del settore primario, dall'assessore alle politiche europee e dall'assessore alla formazione professionale.
2. L'unità di crisi di cui al comma 1, operativa fino al ripristino delle normali condizioni di pesca nel mare Adriatico, adotta gli opportuni strumenti per il coordinamento delle iniziative intraprese in materia dallo Stato e dalla Regione.
3. A favore di cooperative di pescatori e loro consorzi, nonché di società cooperative di lavoro ed organismi di fatto alle stesse equiparate ai sensi del
4. La Giunta regionale definisce i criteri e le condizioni per l'attuazione dell'intervento, che è comunque concesso nel limite massimo dell'ottanta per cento della media degli oneri complessivi di gestione dei due anni precedenti a quello del blocco forzoso dell'attività di pesca.
5. Per le iniziative regionali di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa complessiva di lire 800 milioni (capitolo n. 15516)
Art. 11. Modifica della
1. [7].
2. [8].
3. [9].
Art. 12. Modifica dell'articolo 11 della
Art. 13. Contributo straordinario integrativo dei fondi rischi degli organismi consortili di garanzia operanti in agricoltura.
1. Per sostenere l'accesso al credito delle imprese agricole, rivolto al superamento dello stato di crisi del settore agro-alimentare e per garantire il loro rilancio economico, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario integrativo dei fondi rischi degli organismi consortili di garanzia di cui all'articolo 7 della
2. Per l'intervento di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi (capitolo n. 11120).
Art. 14. Modifiche della
1. [11].
2. [12].
3. Per le finalità di cui all'articolo 4 della
Art. 15. Modifiche della
Art. 16. Partecipazione della Regione del Veneto alla società Verona Mercato con sede a Verona.
1. Le operazioni autorizzate dall'articolo 16 della
Art. 17. Fondi di rotazione regionali presso Veneto Sviluppo spa.
1. Le somme trasferite alla società a partecipazione regionale Veneto Sviluppo spa per l'attivazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 6 della
2. La Giunta regionale dispone i criteri operativi per concludere l'attività del fondo di rotazione costituito ai sensi dell'articolo 6 della
3. Gli aiuti alle imprese a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della
4. Sono abrogati:
a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della
b) l'articolo 6 della
Art. 18. Disposizioni transitorie di attuazione della
1. Il termine ultimo per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti di cui alla
2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca del medesimo.
Art. 19. Modifica della
1. Il comma 3 dell'articolo 35 della
2. [14].
Art. 20. Partecipazioni societarie.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per il tramite della Veneto Sviluppo spa, operazioni di ricapitalizzazione della società Idrovie spa per l'importo di lire 550 milioni (capitolo n. 20004).
Art. 21. Modifiche della
Art. 22. Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi entro il 31 dicembre 1993, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 2000.
2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata. E' fatta salva la responsabilità dell'ente beneficiario per le somme già ricevute con riferimento ai lavori svolti da accertarsi allo scadere del termine stabilito.
3. In caso di decadenza dal contributo la struttura regionale competente chiede all'ente beneficiario la rendicontazione della quota parte di contributo erogato, costituita da una dichiarazione resa dal suo legale rappresentante attestante che le opere, nel frattempo realizzate, siano funzionali e regolarmente eseguite. Gli importi non rendicontati entro un anno dalla data di richiesta da parte della struttura regionale competente, devono essere rimborsati dall'ente beneficiario. Qualora i contributi siano stati erogati in conto annualità, ancorché direttamente ed irrevocabilmente all'istituto mutuante, gli stessi devono essere restituiti dall'ente beneficiario, tenuto conto dell'eventuale quota parte di spesa risultante ammissibile a contributo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai procedimenti in corso già avviati ai sensi delle seguenti leggi:
a) leggi regionali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
b) leggi statali:
1)
2)
5. Le disposizioni del comma 3 si applicano, altresì, ai procedimenti di cui all'articolo 5 della
Art. 23. Modifica della
1. [16].
2. [17].
Art. 24. Contributo straordinario alle associazioni di volontariato per attività di emergenza sanitaria in Guinea Bissau.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1999 (capitolo n. 70019), alle associazioni del Veneto di volontariato e cooperazione con i paesi in via di sviluppo, che operano nella Guinea Bissau con progetti di ricostruzione delle strutture sanitarie gravemente danneggiate dalla recente guerra civile.
2. Le richieste di finanziamento collegate a dettagliati progetti devono essere inoltrate alla Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Art. 25. Emergenza Kosovo.
1. A seguito dell'emergenza venutasi a creare per l'esodo delle popolazioni dal Kosovo e nel quadro delle iniziative di solidarietà consentite dalla
2. L'intervento regionale di cui al comma 1, riguarda gli oneri relativi al trasporto di personale, di attrezzature e di generi umanitari; all'acquisizione di equipaggiamenti, mezzi e dotazioni per le attività campali e di superamento dell'emergenza; all'acquisto di generi alimentari, materiali e carburanti; all'anticipazione delle spese sostenute dai volontari di protezione civile e dall'ulteriore personale chiamato dalla Regione; alle ulteriori forme di aiuto e sostegno alle popolazioni albanese e kosovara coinvolte nella citata emergenza.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e 2, sono istituiti, per l'esercizio 1999, i seguenti capitoli:
a) capitolo n. 53080 "Piano di interventi per l'emergenza Kosovo" con l'importo di lire 700 milioni;
b) capitolo n. 70021 "Interventi di solidarietà internazionale per l'emergenza Kosovo finanziati con pubbliche sottoscrizioni" con l'importo di lire 560 milioni.
Art. 26. Disposizioni transitorie in materia di fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale.
1. Per l'esercizio 1999 il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato ad adeguare lo stanziamento previsto per il fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale, a seguito delle pubbliche sottoscrizioni già previste dall'articolo 1, comma 3, della
Art. 27. Modifiche della
1. [18].
2. [19].
Art. 28. Contributo straordinario per l'istituzione e primo avvio del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo.
1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità previste dalla
2. Il contributo è erogato in due rate con le seguenti modalità:
a) la prima rata, pari al sessanta per cento, previo inoltro del progetto di allestimento e relativo piano economico finanziario, del relativo stralcio funzionale esecutivo, dell'accordo di programma con definizione della partecipazione finanziaria degli aderenti al progetto, nonché della documentazione prevista dall'articolo 7 della
b) la seconda rata, pari al quaranta per cento, previa dichiarazione del Comune di Rovigo attestante la spesa effettuata per le attività di cui al comma 1, per un importo pari o superiore al contributo concesso.
Art. 29. Modifiche della
1. [21].
2. [22].
3. [23].
Art. 30. Modifiche della
Art. 31. Disposizioni di attuazione della
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi alla
a) al 31 dicembre 1999 per i contributi concessi entro il 31 dicembre 1993;
b) al 31 dicembre 2000 per i contributi concessi tra il 1 gennaio 1994 e il 31 dicembre 1996.
2. L’inosservanza dei termini previsti nel comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora erogata. L’ente beneficiario è responsabile delle somme ricevute con riferimento ai lavori realizzati da accertarsi allo scadere dei termini stabiliti [25].
2 bis. In caso di decadenza dal contributo si applicano le disposizioni previste all’articolo 22, comma 3 [26].
Art. 32. Controllo sulle Unità locali socio sanitarie e sulle Aziende ospedaliere del Veneto.
1. Il controllo sulle Unità locali socio sanitarie e sulle Aziende ospedaliere del Veneto è esercitato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 38 e 39 della
2. L'articolo 14 della
3. [27].
Art. 33. Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità locali socio sanitarie e modifica della
1. [28].
2. Il comma 5 dell'articolo 45 della
Art. 34. Modifica dell'articolo 25 della
Art. 35. Modifiche della
1. [30].
2. [31].
3. [32].
Art. 36. Abolizione di tasse sulle concessioni regionali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 non sono più applicate le tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al
N. 3 Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (articolo 30 del DPR 19 maggio 1958, 719).
N. 10 Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (articolo 1 della
N. 28 Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (articoli 4 e 5 del
N. 29 Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (articolo 8 del
N. 30 Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (articolo 27 del
N. 31 Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (articolo 45, secondo comma,
N. 32 Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli articoli 14 e seguenti del
N. 33 Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (articolo 45, secondo comma del
N. 36 Licenza d'impianto di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (articoli 4 e 7, primo comma, del
N. 37 Licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato nel terzo comma dell'articolo 14 del
N. 38 Concessione di filovie - di interesse regionale - (articolo 19 del
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è più applicata la tassa sulla concessione regionale di cui al numero d'ordine della tariffa allegata al
N. 46 Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con
Art. 37. Contributo straordinario al Consorzio acquedotto Medio delta Po di Adria.
1. La Giunta regionale al fine di provvedere all'avviamento e messa a regime del sistema consortile di collettamento e depurazione per il risanamento e la tutela ambientale del territorio ricompreso nel Parco regionale del delta del Po, interessante i Comuni di Porto Viro, Rosolina, Loreo, Taglio di Po e l'area industriale attrezzata di Adria, è autorizzata ad erogare al Consorzio acquedotto Medio delta Po di Adria, in via straordinaria, la somma complessiva di lire 900 milioni quale contributo nel 1999 (capitolo n. 50064).
Art. 38. Modifiche ed integrazioni della
Art. 39. Modifiche dell'articolo 27 della
Art. 40. Modifiche della
1. [35].
2. [36].
3. [37].
Art. 41. Modifica dell'articolo 6 della
Art. 42. Contributo straordinario all'azienda regionale Veneto Agricoltura.
1. E' autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di lire 540 milioni all'azienda regionale Veneto Agricoltura in considerazione delle spese anticipate dalla stessa azienda per consentire l'agibilità delle strutture realizzate a cura della Regione presso il Polo tecnologico- agroindustriale Agripolis di Legnaro (capitolo n. 5094).
Art. 43. Modifica della
Art. 44. Disposizioni in materia rette di ospitalità per anziani non autosufficienti.
1. La Giunta regionale emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita direttiva, per stabilire criteri uniformi sul territorio regionale per la suddivisione della retta di ospitalità presso i servizi residenziali per anziani non autosufficienti, al fine di distinguere la quota di rilievo sanitario da quella alberghiera.
2. Per il fine di cui al comma 1 la competente struttura regionale predispone una apposita scheda che deve essere utilizzata dalle case di riposo, contenente una precisa distinzione delle tipologie dei costi che concorrono a determinare la retta.
Art. 45. Disposizioni in materia di IPAB.
1. Le IPAB sono autorizzate dalla Regione ad utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica annua ai fini di un miglioramento economico-gestionale.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono adottate con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione delle IPAB che deve essere allegata ai documenti di bilancio e possono prevedere modalità attuative anche pluriennali.
Art. 46. Modifica dell'articolo 55 della
Art. 47. Prestazioni di assistenza e riabilitazione extra ospedaliera nelle strutture per non autosufficienti. [41]
Art. 48. Intervento a favore delle aziende zootecniche aderenti al progetto "Pastone di mais negli allevamenti zootecnici da latte".
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima del 35% della spesa ammissibile, come determinata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2878 del 26 giugno 1994 e n. 6900 del 28 dicembre 1994, alle aziende agricole che hanno presentato domanda in relazione al progetto "Pastone di mais negli allevamenti zootecnici da latte" e per le quali non si sia ancora conclusa l'istruttoria alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande di cui al comma 1 devono essere relative agli investimenti previsti dal punto 2.2 dell'allegato unico alla deliberazione della Giunta regionale n. 990 del 2 aprile 1998 e per le aziende richiedenti devono sussistere le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5 e 9 del
3. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, è autorizzata la spesa una-tantum di lire 447.000.000 dal capitolo n. 80230 al capitolo n. 11600.
Art. 49. Contributo straordinario al Comune di Santorso (VI).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santorso un contributo di lire 250.000.000 per il riordino della viabilità dell'incrocio di via Pozzati, via dell'Olmo, SS 350 (capitolo n. 45242).
2. Il contributo è erogato con le modalità previste dalla
Art. 50. Modifica dell'articolo 44 della
Art. 51. Utilizzo per interventi di salvaguardia di Venezia della somma stanziata per la partecipazione della Regione alla costituzione della Società per Azioni "Agenzia per Venezia", ai sensi della
1. La somma di lire 10 miliardi, stanziata per l'applicazione della
2. L'articolo 6 della
Art. 52. Modifiche della
Art. 53. Modifiche della
1. [44].
2. Per l'esercizio 1999, il contributo di gestione è stabilito in lire 100 milioni (cap. 3394).
Art. 54. Contributi per il miglioramento delle condizioni di mobilità dei soggetti disabili non deambulanti.
1. Al fine di migliorare le condizioni di mobilità per i soggetti disabili non deambulanti, la Giunta regionale concede un contributo una tantum per l'esercizio finanziario 1999 di lire 400 milioni per i servizi di taxi e di noleggio con conducente mediante autovettura e per i servizi ferroviari regionali del trasporto pubblico locale (cap. 45814).
2. I contributi sono destinati al finanziamento di interventi effettuati nell'ambito dei servizi ferroviari di competenza regionale per il miglioramento dell'accessibilità e della fruizione dei servizi. Una quota non superiore al 25% è destinata ai titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura che adibiscono, per il servizio di trasporto di disabili non deambulanti, autoveicoli idonei.
3. I criteri per la ripartizione e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 55. Modifica dell'articolo 41 della
Art. 56. Dichiarazione d'urgenza.
1. (Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo).
Allegati
Variazioni da apportare alla tabella A allegata alla
(Omissis)
Relazione tecnica
(Omissis)
[1] Sostituisce il titolo della
[2] Inserisce l'art. 2 bis nella
[3] Inserisce i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater nell'art. 16 della
[4] Modifica il comma 4, art. 7 e il comma 1, art. 19 della
[5] Aggiunge il comma 3 ter all'art. 178 della
[6] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 179 della
[7] Modifica il comma 1, art. 3 della
[8] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 10 della
[9] Sostituisce l'art. 13 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 17 della
[11] Sostituisce il comma 1, art. 4 della
[12] Sostituisce il comma 4, art. 4 della
[13] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 4 della
[14] Modifica il comma 4, art. 35 della
[15] Sostituisce il comma 1, art. 9, il comma 1, art. 27 e il comma 1, art. 41 della
[16] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 20 della
[17] Modifica il comma 2, art. 20 della
[18] Modifica il comma primo, art. 33 della
[19] Sostituisce il comma terzo, art. 34 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 36 della
[21] Modifica il comma ottavo, art. 33 della
[22] Sostituisce il comma primo, art. 37 della
[23] Inserisce un comma nell'art. 37 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[25] Comma così sostituito dall’art. 3 della
[26] Comma aggiunto dall’art. 3 della
[27] Modifica il comma 3, art. 28 della
[28] Inserisce l'art. 45 bis nella
[29] Modifica il comma terzo, art. 25 della
[30] Modifica il comma 1, art. 2 della
[31] Sostituisce la lettera c), comma 2, art. 4 della
[32] Sostituisce il comma 7, art. 41 della
[33] Articolo abrogato dall'art. 52 della
[34] Modifica l'art. 27 della
[35] Aggiunge un comma all'art. 1 della
[36] Inserisce un comma nell'art. 3 della
[37] Modifica il comma primo, art. 6 della
[38] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 6 della
[39] Inserisce l'art. 65 bis nella
[40] Modifica il comma 1, art. 55 della
[41] Articolo abrogato dall'art. 72 della
[42] Articolo abrogato dall'art. 36 della
[43] Sostituisce l'art. 30 della
[44] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 6 della
[45] Sostituisce il comma 1, art. 41 della