§ 6.2.72 – L.R. 9 settembre 1999, n. 46.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:09/09/1999
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Modifiche della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione [...]
Art. 2.  Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30, "Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali".
Art. 3.  Modifiche della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni.
Art. 4.  Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione e successive modificazioni".
Art. 5.  Modifica dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione e successive modificazioni".
Art. 6.  Modifica della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione e successive modificazioni".
Art. 7.  Anticipazioni su future assegnazioni statali.
Art. 8.  Intervento straordinario per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle aziende tabacchicole danneggiate dalle avversità.
Art. 9.  Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
Art. 10.  Interventi regionali per il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche nei Balcani.
Art. 11.  Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".
Art. 12.  Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura".
Art. 13.  Contributo straordinario integrativo dei fondi rischi degli organismi consortili di garanzia operanti in agricoltura.
Art. 14.  Modifiche della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12, "Iniziative per la promozione del mercato mobiliare delle piccole e medie imprese" e successive modificazioni.
Art. 15.  Modifiche della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in [...]
Art. 16.  Partecipazione della Regione del Veneto alla società Verona Mercato con sede a Verona.
Art. 17.  Fondi di rotazione regionali presso Veneto Sviluppo spa.
Art. 18.  Disposizioni transitorie di attuazione della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 "Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro".
Art. 19.  Modifica della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni.
Art. 20.  Partecipazioni societarie.
Art. 21.  Modifiche della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, "Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato" e successive modificazioni.
Art. 22.  Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.
Art. 23.  Modifica della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione [...]
Art. 24.  Contributo straordinario alle associazioni di volontariato per attività di emergenza sanitaria in Guinea Bissau.
Art. 25.  Emergenza Kosovo.
Art. 26.  Disposizioni transitorie in materia di fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale.
Art. 27.  Modifiche della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" e successive modificazioni.
Art. 28.  Contributo straordinario per l'istituzione e primo avvio del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo.
Art. 29.  Modifiche della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni.
Art. 30.  Modifiche della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in [...]
Art. 31.  Disposizioni di attuazione della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 32.  Controllo sulle Unità locali socio sanitarie e sulle Aziende ospedaliere del Veneto.
Art. 33.  Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità locali socio sanitarie e modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55.
Art. 34.  Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48, "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente [...]
Art. 35.  Modifiche della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni.
Art. 36.  Abolizione di tasse sulle concessioni regionali.
Art. 37.  Contributo straordinario al Consorzio acquedotto Medio delta Po di Adria.
Art. 38.  Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".
Art. 39.  Modifiche dell'articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e [...]
Art. 40.  Modifiche della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 "Interventi a favore dei consorzi - fidi tra le piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto" e successive modificazioni.
Art. 41.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali".
Art. 42.  Contributo straordinario all'azienda regionale Veneto Agricoltura.
Art. 43.  Modifica della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni.
Art. 44.  Disposizioni in materia rette di ospitalità per anziani non autosufficienti.
Art. 45.  Disposizioni in materia di IPAB.
Art. 46.  Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (finanziaria 1999) in materia di provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute [...]
Art. 47.  Prestazioni di assistenza e riabilitazione extra ospedaliera nelle strutture per non autosufficienti.
Art. 48.  Intervento a favore delle aziende zootecniche aderenti al progetto "Pastone di mais negli allevamenti zootecnici da latte".
Art. 49.  Contributo straordinario al Comune di Santorso (VI).
Art. 50.  Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".
Art. 51.  Utilizzo per interventi di salvaguardia di Venezia della somma stanziata per la partecipazione della Regione alla costituzione della Società per Azioni "Agenzia per Venezia", ai sensi della legge [...]
Art. 52.  Modifiche della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni.
Art. 53.  Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 «Costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione dei beni siti sulla Rocca di Monselice denominata "Rocca di Monselice [...]
Art. 54.  Contributi per il miglioramento delle condizioni di mobilità dei soggetti disabili non deambulanti.
Art. 55.  Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni.
Art. 56.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.72 – L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

(B.U. n. 80 del 14 settembre 1999).

 

Art. 1. Modifiche della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)".

     1. La tabella A, allegata alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30, "Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali".

     1. [1].

     2. [2].

     3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1999, di lire 700 milioni (capitolo n. 3470).

 

     Art. 3. Modifiche della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni. [3]

 

     Art. 4. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione e successive modificazioni". [4]

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione e successive modificazioni".

     1. [5].

     2. L'introduzione del comma 3 ter dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, disposta dal comma 1, ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Modifica della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione e successive modificazioni". [6]

 

     Art. 7. Anticipazioni su future assegnazioni statali.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad anticipare agli imprenditori agricoli le spese per il risanamento delle aree frutticole soggette alla lotta obbligatoria colpite da infezioni di "sharka" e di "erwinia amylovora" con le modalità ed entro i limiti massimi previsti dalla legge 1 luglio 1997, n. 206 fino all'importo di lire 6.000 milioni (capitolo n. 12586).

     2. Al fine di dar corso alla pronta e completa attivazione delle risorse per il settore agromonetario di cui al regolamento (CE) n. 951/97, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare l'importo previsto di lire 5.300 milioni, di cui alla comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole del 21 giugno 1999, quale quota statale da mettere a disposizione dell'Azienda per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA) (capitolo n. 84812).

 

     Art. 8. Intervento straordinario per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle aziende tabacchicole danneggiate dalle avversità.

     1. La Giunta regionale, al fine di sostenere le aziende tabacchicole colpite da avversità nell'anno 1997, favorendone la ripresa delle attività produttive, interviene con una sovvenzione in conto capitale equivalente all'attualizzazione di un concorso negli interessi su prestiti quinquennali di esercizio fino al quaranta per cento del tasso di riferimento.

     2. L'entità massima del prestito è calcolata sulla produzione lorda ottenibile dall'azienda sulle quote AIMA assegnate nell'anno 1997, detraendo eventuali risarcimenti grandine.

     3. Al fine di poter beneficiare dell'intervento regionale, il danno subito non deve essere inferiore al trenta per cento della produzione ottenibile, così come accertata dall'AIMA - TABACCO.

     4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni (capitolo n. 12120).

 

     Art. 9. Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

     1. L'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 si interpreta nel senso che il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria è un contributo riconosciuto ai danneggiati nei limiti dello stanziamento annuale del capitolo di spesa previsto nell'apposito fondo regionale da ripartire tra le province con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 10. Interventi regionali per il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche nei Balcani.

     1. Al fine di razionalizzare e assicurare un'adeguata sinergia agli interventi nel settore ittico conseguenti alle operazioni belliche nei Balcani, è istituita un'unità di crisi composta dal Presidente della Giunta regionale, dall'assessore alle politiche del settore primario, dall'assessore alle politiche europee e dall'assessore alla formazione professionale.

     2. L'unità di crisi di cui al comma 1, operativa fino al ripristino delle normali condizioni di pesca nel mare Adriatico, adotta gli opportuni strumenti per il coordinamento delle iniziative intraprese in materia dallo Stato e dalla Regione.

     3. A favore di cooperative di pescatori e loro consorzi, nonché di società cooperative di lavoro ed organismi di fatto alle stesse equiparate ai sensi del DPR 30 aprile 1970, n. 602, svolgenti attività di carico e scarico di prodotti ittici nei mercati, la Regione interviene mediante la concessione di un contributo straordinario per i mancati redditi conseguenti all'arresto temporaneo dell'attività di pesca disposta dal decreto legge 31 maggio 1999, n. 154 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1999, n. 249 "Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico", per il periodo compreso tra il 14 maggio e il 15 luglio 1999.

     4. La Giunta regionale definisce i criteri e le condizioni per l'attuazione dell'intervento, che è comunque concesso nel limite massimo dell'ottanta per cento della media degli oneri complessivi di gestione dei due anni precedenti a quello del blocco forzoso dell'attività di pesca.

     5. Per le iniziative regionali di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa complessiva di lire 800 milioni (capitolo n. 15516)

 

     Art. 11. Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".

     1. [7].

     2. [8].

     3. [9].

 

     Art. 12. Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura". [10]

 

     Art. 13. Contributo straordinario integrativo dei fondi rischi degli organismi consortili di garanzia operanti in agricoltura.

     1. Per sostenere l'accesso al credito delle imprese agricole, rivolto al superamento dello stato di crisi del settore agro-alimentare e per garantire il loro rilancio economico, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario integrativo dei fondi rischi degli organismi consortili di garanzia di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65.

     2. Per l'intervento di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi (capitolo n. 11120).

 

     Art. 14. Modifiche della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12, "Iniziative per la promozione del mercato mobiliare delle piccole e medie imprese" e successive modificazioni.

     1. [11].

     2. [12].

     3. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12 come modificato dal presente articolo, l'autorizzazione già disposta dal comma 2 dell'articolo 4 è elevata di ulteriori lire 500 milioni (capitolo n. 20018).

 

     Art. 15. Modifiche della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale". [13]

 

     Art. 16. Partecipazione della Regione del Veneto alla società Verona Mercato con sede a Verona.

     1. Le operazioni autorizzate dall'articolo 16 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 per l'acquisizione di quote della società Verona Mercato, possono essere realizzate direttamente dalla Regione o per il tramite della Veneto Sviluppo spa anche mediante acquisizioni di azioni cedute da terzi azionisti pubblici.

 

     Art. 17. Fondi di rotazione regionali presso Veneto Sviluppo spa.

     1. Le somme trasferite alla società a partecipazione regionale Veneto Sviluppo spa per l'attivazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione" sono ridestinate ad incrementare il fondo di rotazione costituito presso la medesima società ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3, "Interventi straordinari in favore delle attività industriali e artigiane".

     2. La Giunta regionale dispone i criteri operativi per concludere l'attività del fondo di rotazione costituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 e approva i criteri direttivi per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 nell'ambito del fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3.

     3. Gli aiuti alle imprese a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3 sono soggetti all'osservanza della regola del de minimis di cui alla Comunicazione della Commissione europea pubblicata nella G.U.C.E. n. C. 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.

     4. Sono abrogati:

     a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3;

     b) l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3.

 

     Art. 18. Disposizioni transitorie di attuazione della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 "Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro".

     1. Il termine ultimo per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti di cui alla legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 è fissato al 31 marzo 2000.

     2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca del medesimo.

 

     Art. 19. Modifica della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni.

     1. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è abrogato.

     2. [14].

 

     Art. 20. Partecipazioni societarie.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per il tramite della Veneto Sviluppo spa, operazioni di ricapitalizzazione della società Idrovie spa per l'importo di lire 550 milioni (capitolo n. 20004).

 

     Art. 21. Modifiche della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, "Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato" e successive modificazioni. [15]

 

     Art. 22. Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.

     1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi entro il 31 dicembre 1993, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 2000.

     2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata. E' fatta salva la responsabilità dell'ente beneficiario per le somme già ricevute con riferimento ai lavori svolti da accertarsi allo scadere del termine stabilito.

     3. In caso di decadenza dal contributo la struttura regionale competente chiede all'ente beneficiario la rendicontazione della quota parte di contributo erogato, costituita da una dichiarazione resa dal suo legale rappresentante attestante che le opere, nel frattempo realizzate, siano funzionali e regolarmente eseguite. Gli importi non rendicontati entro un anno dalla data di richiesta da parte della struttura regionale competente, devono essere rimborsati dall'ente beneficiario. Qualora i contributi siano stati erogati in conto annualità, ancorché direttamente ed irrevocabilmente all'istituto mutuante, gli stessi devono essere restituiti dall'ente beneficiario, tenuto conto dell'eventuale quota parte di spesa risultante ammissibile a contributo.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai procedimenti in corso già avviati ai sensi delle seguenti leggi:

     a) leggi regionali:

     1) legge regionale 2 dicembre 1977, n. 69;

     2) legge regionale 3 agosto 1978, n. 39;

     3) legge regionale 23 agosto 1979, n. 59;

     4) legge regionale 10 settembre 1982, n. 48, limitatamente all'articolo 19;

     5) legge regionale 19 luglio 1983, n. 38;

     6) legge regionale 10 settembre 1983, n. 8, limitatamente all'articolo 19;

     7) legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12, limitatamente all'articolo 9;

     b) leggi statali:

     1) legge 27 dicembre 1953, n. 968;

     2) legge 16 aprile 1973, n. 171.

     5. Le disposizioni del comma 3 si applicano, altresì, ai procedimenti di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 e all'articolo 20 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29.

 

     Art. 23. Modifica della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione 1998".

     1. [16].

     2. [17].

 

     Art. 24. Contributo straordinario alle associazioni di volontariato per attività di emergenza sanitaria in Guinea Bissau.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1999 (capitolo n. 70019), alle associazioni del Veneto di volontariato e cooperazione con i paesi in via di sviluppo, che operano nella Guinea Bissau con progetti di ricostruzione delle strutture sanitarie gravemente danneggiate dalla recente guerra civile.

     2. Le richieste di finanziamento collegate a dettagliati progetti devono essere inoltrate alla Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 25. Emergenza Kosovo.

     1. A seguito dell'emergenza venutasi a creare per l'esodo delle popolazioni dal Kosovo e nel quadro delle iniziative di solidarietà consentite dalla legge regionale 16 aprile 1992, n. 18, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre e attuare specifici piani di intervento, in affiancamento all'iniziativa del Governo italiano, volti al sostegno di tali popolazioni, alla riduzione dei disagi e al ritorno a condizioni di normalità.

     2. L'intervento regionale di cui al comma 1, riguarda gli oneri relativi al trasporto di personale, di attrezzature e di generi umanitari; all'acquisizione di equipaggiamenti, mezzi e dotazioni per le attività campali e di superamento dell'emergenza; all'acquisto di generi alimentari, materiali e carburanti; all'anticipazione delle spese sostenute dai volontari di protezione civile e dall'ulteriore personale chiamato dalla Regione; alle ulteriori forme di aiuto e sostegno alle popolazioni albanese e kosovara coinvolte nella citata emergenza.

     3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e 2, sono istituiti, per l'esercizio 1999, i seguenti capitoli:

     a) capitolo n. 53080 "Piano di interventi per l'emergenza Kosovo" con l'importo di lire 700 milioni;

     b) capitolo n. 70021 "Interventi di solidarietà internazionale per l'emergenza Kosovo finanziati con pubbliche sottoscrizioni" con l'importo di lire 560 milioni.

 

     Art. 26. Disposizioni transitorie in materia di fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale.

     1. Per l'esercizio 1999 il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato ad adeguare lo stanziamento previsto per il fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale, a seguito delle pubbliche sottoscrizioni già previste dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1992, n. 18.

 

     Art. 27. Modifiche della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" e successive modificazioni.

     1. [18].

     2. [19].

 

     Art. 28. Contributo straordinario per l'istituzione e primo avvio del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo.

     1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali e di interesse locale" e data la rilevanza dell'iniziativa, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 700 milioni per l'esercizio 1999 al Comune di Rovigo, per l'istituzione, l'allestimento, il primo impianto e l'avvio dell'attività del Museo dei Grandi Fiumi presso il monastero Olivetano di San Bartolomeo in Rovigo (capitolo n. 70240).

     2. Il contributo è erogato in due rate con le seguenti modalità:

     a) la prima rata, pari al sessanta per cento, previo inoltro del progetto di allestimento e relativo piano economico finanziario, del relativo stralcio funzionale esecutivo, dell'accordo di programma con definizione della partecipazione finanziaria degli aderenti al progetto, nonché della documentazione prevista dall'articolo 7 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50;

     b) la seconda rata, pari al quaranta per cento, previa dichiarazione del Comune di Rovigo attestante la spesa effettuata per le attività di cui al comma 1, per un importo pari o superiore al contributo concesso.

 

     Art. 29. Modifiche della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni. [20]

     1. [21].

     2. [22].

     3. [23].

 

     Art. 30. Modifiche della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36". [24]

 

     Art. 31. Disposizioni di attuazione della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi alla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il termine ultimo per la rendicontazione dell'attività svolta è così fissato:

     a) al 31 dicembre 1999 per i contributi concessi entro il 31 dicembre 1993;

     b) al 31 dicembre 2000 per i contributi concessi tra il 1 gennaio 1994 e il 31 dicembre 1996.

     2. L’inosservanza dei termini previsti nel comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora erogata. L’ente beneficiario è responsabile delle somme ricevute con riferimento ai lavori realizzati da accertarsi allo scadere dei termini stabiliti [25].

     2 bis. In caso di decadenza dal contributo si applicano le disposizioni previste all’articolo 22, comma 3 [26].

 

     Art. 32. Controllo sulle Unità locali socio sanitarie e sulle Aziende ospedaliere del Veneto.

     1. Il controllo sulle Unità locali socio sanitarie e sulle Aziende ospedaliere del Veneto è esercitato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e dall'articolo 28, comma 3, della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5.

     2. L'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e l'articolo 28, comma 3, della legge regionale 29 gennaio 1996, n. 3 sono abrogati.

     3. [27].

 

     Art. 33. Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità locali socio sanitarie e modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55.

     1. [28].

     2. Il comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 è abrogato.

 

     Art. 34. Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48, "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984" in materia di fidejussioni regionali su operazioni di credito agrario agevolato. [29]

 

     Art. 35. Modifiche della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni.

     1. [30].

     2. [31].

     3. [32].

 

     Art. 36. Abolizione di tasse sulle concessioni regionali.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 non sono più applicate le tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, di seguito elencati:

 

     N. 3 Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (articolo 30 del DPR 19 maggio 1958, 719).

     DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 27, lettere e) ed f).

 

     N. 10 Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, e articolo 1 DPR 30 maggio 1953, n. 567 - DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 27, lettera l).

 

     N. 28 Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (articoli 4 e 5 del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e modifiche di cui al DPR 28 giugno 1955, n. 620. Articoli 1 e 2).

     DPR 14 gennaio 1972, n. 2 articolo 1, lettera a).

     DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.

 

     N. 29 Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (articolo 8 del RD 29 luglio 1927, n. 1443).

     DPR 14 gennaio 1972, n. 2. Articolo 1 lettera a).

     DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.

 

     N. 30 Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (articolo 27 del RD 29 luglio 1927, n. 1443).

     DPR 14 gennaio 1972, n. 2, articolo 1 lettera a).

     DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.

 

     N. 31 Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (articolo 45, secondo comma, RD 29 luglio 1927, n. 1443 sostituito dall'articolo 7 del DPR 28 giugno 1955, n. 620).

     DPR 14 gennaio 1972, n. 2, articolo 1, lettera a).

     DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.

 

     N. 32 Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli articoli 14 e seguenti del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.

     DPR 14 gennaio 1972, n. 2. Articolo 1, lettera a).

     DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.

 

     N. 33 Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (articolo 45, secondo comma del RD 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dal DPR 28 giugno 1955, n. 620, articolo 7).

     DPR 14 gennaio 1972, n. 2, articolo 1, lettera e).

     DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 62.

 

     N. 36 Licenza d'impianto di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (articoli 4 e 7, primo comma, del RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli articoli 33 e 35 del DPR 28 giugno 1955, n. 771).

 

     N. 37 Licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato nel terzo comma dell'articolo 14 del RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche.

 

     N. 38 Concessione di filovie - di interesse regionale - (articolo 19 del DPR 28 giugno 1955, n. 771).

 

     2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è più applicata la tassa sulla concessione regionale di cui al numero d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 20 giugno 1991, n. 230, di seguito elencato:

     N. 46 Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, avente interesse regionale.

 

     Art. 37. Contributo straordinario al Consorzio acquedotto Medio delta Po di Adria.

     1. La Giunta regionale al fine di provvedere all'avviamento e messa a regime del sistema consortile di collettamento e depurazione per il risanamento e la tutela ambientale del territorio ricompreso nel Parco regionale del delta del Po, interessante i Comuni di Porto Viro, Rosolina, Loreo, Taglio di Po e l'area industriale attrezzata di Adria, è autorizzata ad erogare al Consorzio acquedotto Medio delta Po di Adria, in via straordinaria, la somma complessiva di lire 900 milioni quale contributo nel 1999 (capitolo n. 50064).

 

     Art. 38. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali". [33]

 

     Art. 39. Modifiche dell'articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)". [34]

 

     Art. 40. Modifiche della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 "Interventi a favore dei consorzi - fidi tra le piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto" e successive modificazioni.

     1. [35].

     2. [36].

     3. [37].

 

     Art. 41. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali". [38]

 

     Art. 42. Contributo straordinario all'azienda regionale Veneto Agricoltura.

     1. E' autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di lire 540 milioni all'azienda regionale Veneto Agricoltura in considerazione delle spese anticipate dalla stessa azienda per consentire l'agibilità delle strutture realizzate a cura della Regione presso il Polo tecnologico- agroindustriale Agripolis di Legnaro (capitolo n. 5094).

 

     Art. 43. Modifica della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni. [39]

 

     Art. 44. Disposizioni in materia rette di ospitalità per anziani non autosufficienti.

     1. La Giunta regionale emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita direttiva, per stabilire criteri uniformi sul territorio regionale per la suddivisione della retta di ospitalità presso i servizi residenziali per anziani non autosufficienti, al fine di distinguere la quota di rilievo sanitario da quella alberghiera.

     2. Per il fine di cui al comma 1 la competente struttura regionale predispone una apposita scheda che deve essere utilizzata dalle case di riposo, contenente una precisa distinzione delle tipologie dei costi che concorrono a determinare la retta.

 

     Art. 45. Disposizioni in materia di IPAB.

     1. Le IPAB sono autorizzate dalla Regione ad utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica annua ai fini di un miglioramento economico-gestionale.

     2. Le operazioni di cui al comma 1 sono adottate con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione delle IPAB che deve essere allegata ai documenti di bilancio e possono prevedere modalità attuative anche pluriennali.

 

     Art. 46. Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (finanziaria 1999) in materia di provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi. [40]

 

     Art. 47. Prestazioni di assistenza e riabilitazione extra ospedaliera nelle strutture per non autosufficienti. [41]

 

     Art. 48. Intervento a favore delle aziende zootecniche aderenti al progetto "Pastone di mais negli allevamenti zootecnici da latte".

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima del 35% della spesa ammissibile, come determinata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2878 del 26 giugno 1994 e n. 6900 del 28 dicembre 1994, alle aziende agricole che hanno presentato domanda in relazione al progetto "Pastone di mais negli allevamenti zootecnici da latte" e per le quali non si sia ancora conclusa l'istruttoria alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

     2. Le domande di cui al comma 1 devono essere relative agli investimenti previsti dal punto 2.2 dell'allegato unico alla deliberazione della Giunta regionale n. 990 del 2 aprile 1998 e per le aziende richiedenti devono sussistere le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5 e 9 del regolamento (CEE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997.

     3. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, è autorizzata la spesa una-tantum di lire 447.000.000 dal capitolo n. 80230 al capitolo n. 11600.

 

     Art. 49. Contributo straordinario al Comune di Santorso (VI).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santorso un contributo di lire 250.000.000 per il riordino della viabilità dell'incrocio di via Pozzati, via dell'Olmo, SS 350 (capitolo n. 45242).

     2. Il contributo è erogato con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 50. Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava". [42]

 

     Art. 51. Utilizzo per interventi di salvaguardia di Venezia della somma stanziata per la partecipazione della Regione alla costituzione della Società per Azioni "Agenzia per Venezia", ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 41.

     1. La somma di lire 10 miliardi, stanziata per l'applicazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 41, allocata all'apposito capitolo del bilancio regionale denominato "Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Società per Azioni "Agenzia per Venezia"", resasi disponibile a seguito della mancata costituzione della Società, viene utilizzata per le finalità e secondo le modalità di cui alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, in materia di interventi per la salvaguardia di Venezia.

     2. L'articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 41, è abrogato.

 

     Art. 52. Modifiche della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni. [43]

 

     Art. 53. Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 «Costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione dei beni siti sulla Rocca di Monselice denominata "Rocca di Monselice s.r.l."».

     1. [44].

     2. Per l'esercizio 1999, il contributo di gestione è stabilito in lire 100 milioni (cap. 3394).

 

     Art. 54. Contributi per il miglioramento delle condizioni di mobilità dei soggetti disabili non deambulanti.

     1. Al fine di migliorare le condizioni di mobilità per i soggetti disabili non deambulanti, la Giunta regionale concede un contributo una tantum per l'esercizio finanziario 1999 di lire 400 milioni per i servizi di taxi e di noleggio con conducente mediante autovettura e per i servizi ferroviari regionali del trasporto pubblico locale (cap. 45814).

     2. I contributi sono destinati al finanziamento di interventi effettuati nell'ambito dei servizi ferroviari di competenza regionale per il miglioramento dell'accessibilità e della fruizione dei servizi. Una quota non superiore al 25% è destinata ai titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura che adibiscono, per il servizio di trasporto di disabili non deambulanti, autoveicoli idonei.

     3. I criteri per la ripartizione e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 55. Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni. [45]

 

     Art. 56. Dichiarazione d'urgenza.

     1. (Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo).

 

 

Allegati

 

Variazioni da apportare alla tabella A allegata alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.

(Omissis)

 

Relazione tecnica

(Omissis)

 

 


[1] Sostituisce il titolo della L.R. 2 dicembre 1991, n. 30.

[2] Inserisce l'art. 2 bis nella L.R. 2 dicembre 1991, n. 30.

[3] Inserisce i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater nell'art. 16 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1.

[4] Modifica il comma 4, art. 7 e il comma 1, art. 19 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1.

[5] Aggiunge il comma 3 ter all'art. 178 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[6] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 179 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[7] Modifica il comma 1, art. 3 della L.R. 12 aprile 1999, n. 19.

[8] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 10 della L.R. 12 aprile 1999, n. 19.

[9] Sostituisce l'art. 13 della L.R. 12 aprile 1999, n. 19.

[10] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2014, n. 37. Sostituisce il comma 1, art. 11 della L.R. 5 settembre 1997, n. 35.

[11] Sostituisce il comma 1, art. 4 della L.R. 7 maggio 1996, n. 12.

[12] Sostituisce il comma 4, art. 4 della L.R. 7 maggio 1996, n. 12.

[13] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 4 della L.R. 6 settembre 1988, n. 45.

[14] Modifica il comma 4, art. 35 della L.R. 31 dicembre 1987, n. 67.

[15] Sostituisce il comma 1, art. 9, il comma 1, art. 27 e il comma 1, art. 41 della L.R. 6 marzo 1990, n. 18.

[16] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 20 della L.R. 3 dicembre 1998, n. 29.

[17] Modifica il comma 2, art. 20 della L.R. 3 dicembre 1998, n. 29.

[18] Modifica il comma primo, art. 33 della L.R. 5 settembre 1984, n. 50.

[19] Sostituisce il comma terzo, art. 34 della L.R. 5 settembre 1984, n. 50.

[20] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 16 marzo 2018, n. 13.

[21] Modifica il comma ottavo, art. 33 della L.R. 7 settembre 1982, n. 44.

[22] Sostituisce il comma primo, art. 37 della L.R. 7 settembre 1982, n. 44.

[23] Inserisce un comma nell'art. 37 della L.R. 7 settembre 1982, n. 44.

[24] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17. Modifica il comma 2, art. 9 della L.R. 27 marzo 1998, n. 5.

[25] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 28.

[26] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 28.

[27] Modifica il comma 3, art. 28 della L.R. 3 febbraio 1996, n. 5.

[28] Inserisce l'art. 45 bis nella L.R. 14 settembre 1994, n. 55.

[29] Modifica il comma terzo, art. 25 della L.R. 10 settembre 1982, n. 48.

[30] Modifica il comma 1, art. 2 della L.R. 7 aprile 1998, n. 8.

[31] Sostituisce la lettera c), comma 2, art. 4 della L.R. 7 aprile 1998, n. 8.

[32] Sostituisce il comma 7, art. 41 della L.R. 7 aprile 1998, n. 8.

[33] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[34] Modifica l'art. 27 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[35] Aggiunge un comma all'art. 1 della L.R. 20 marzo 1980, n. 19.

[36] Inserisce un comma nell'art. 3 della L.R. 20 marzo 1980, n. 19.

[37] Modifica il comma primo, art. 6 della L.R. 20 marzo 1980, n. 19.

[38] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 6 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 5.

[39] Inserisce l'art. 65 bis nella L.R. 16 aprile 1985, n. 33.

[40] Modifica il comma 1, art. 55 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[41] Articolo abrogato dall'art. 72 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[42] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 16 marzo 2018, n. 13. Modifica la lettera d), art. 44 della L.R. 7 settembre 1982, n. 44.

[43] Sostituisce l'art. 30 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52.

[44] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 6 della L.R. 10 ottobre 1989, n. 43.

[45] Sostituisce il comma 1, art. 41 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.