Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 16. Caccia e pesca |
Capitolo: | 16.1 disciplina generale |
Data: | 31/05/1999 |
Numero: | 154 |
Sommario |
Art. 1. 1. In dipendenza della situazione di crisi internazionale riguardante anche il bacino Adriatico è consentito, in applicazione delle norme previste dal Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 16.1.75 - D.L. 31 maggio 1999, n. 154. [1]
Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico. [2]
(G.U. 1 giugno 1999, n. 126).
1. In dipendenza della situazione di crisi internazionale riguardante anche il bacino Adriatico è consentito, in applicazione delle norme previste dal
2. In conseguenza del fermo di cui al comma 1, il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio, che non concorre alla formazione del reddito ed è scomputato dalla base imponibile determinata a norma dell'articolo 5 del
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 10.000 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [3].
3. Le modalità di attuazione del fermo, l'entità del premio e le relative erogazioni sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.
4. Il Ministero per le politiche agricole si avvale dell'attività delle capitanerie di porto per l'istruttoria delle istanze presentate e per la definizione dei provvedimenti di pagamento.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla
6. E' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una unità di crisi presieduta dal Ministro per le politiche agricole con il compito di coordinare le diverse competenze dei Ministeri interessati e garantire una corretta informazione [3].
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] In ragione della continuazione delle operazioni di bonifica riguardanti il mare Adriatico le disposizioni del presente decreto si applicano, a norma dell'art. 1 del
[3] Comma così modificato dalla
[3] Comma così modificato dalla