§ 2.4.8 - Legge Regionale 19 luglio 1983, n. 38.
Concessione di contributi straordinari in conto capitale per il miglioramento e la razionalizzazione dell'approvvigionamento idropotabile [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:19/07/1983
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di migliorare e razionalizzare le strutture acquedottistiche del Veneto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari in conto capitale ai consorzi [...]
Art. 2.      La misura del contributo in conto capitale può variare dal 25 per cento al 75 per cento dell'importo ritenuto ammissibile in relazione al grado di necessità della opera e alle condizioni [...]
Art. 3.      La formale concessione dei contributi è disposta con il decreto di approvazione del progetto da parte del Presidente della Giunta regionale secondo la vigente normativa in materia di lavori [...]
Art. 4.      Per la prima applicazione della presente legge gli enti ammessi a fruire dei contributi di cui all'art. 2 e i relativi ammontari degli stessi, ripartiti negli esercizi finanziari 1981, 1984, [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto


§ 2.4.8 - Legge Regionale 19 luglio 1983, n. 38. [1]

Concessione di contributi straordinari in conto capitale per il miglioramento e la razionalizzazione dell'approvvigionamento idropotabile del Veneto.

(B.U. n. 33 del 22-7-1983).

 

Art. 1.

     Allo scopo di migliorare e razionalizzare le strutture acquedottistiche del Veneto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari in conto capitale ai consorzi d'acquedotto, ai comuni e alle comunità montane per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di reti addutrici e distributrici idropotabili, nonché dei relativi impianti.

 

     Art. 2.

     La misura del contributo in conto capitale può variare dal 25 per cento al 75 per cento dell'importo ritenuto ammissibile in relazione al grado di necessità della opera e alle condizioni finanziarie degli enti beneficiari del contributo.

     Fermo restando l'importo del contributo concesso, l'ente beneficiario potrà, di conseguenza, variare, in più o in meno, l'importo dell'intervento, purché la misura percentuale del contributo stesso rientri nei limiti sopra indicati.

     L'importo ammissibile comprende le spese per i lavori e le espropriazioni, nonché le previsioni per la revisione dei prezzi ed eventuali imprevisti nella misura massima del 15 per cento, gli oneri per l'iva e una quota del 7 per cento per spese tecniche e generali.

 

     Art. 3.

     La formale concessione dei contributi è disposta con il decreto di approvazione del progetto da parte del Presidente della Giunta regionale secondo la vigente normativa in materia di lavori pubblici di interesse regionale ed è subordinata alla dimostrazione da parte degli enti beneficiari di disporre dei mezzi finanziari per far fronte alla quota di spesa a loro carico.

 

     Art. 4.

     Per la prima applicazione della presente legge gli enti ammessi a fruire dei contributi di cui all'art. 2 e i relativi ammontari degli stessi, ripartiti negli esercizi finanziari 1981, 1984, 1985 e 1986, stante l'attuale dotazione finanziaria di cui al successivo art. 5, sono i seguenti:

 

 

__________________________________________________________________

         Ente                     Importo contributo

                                 (per milioni di lire)

                            ______________________________________

                            es.83   es.84  es.85   es.86   totale

__________________________________________________________________

Consorzio acquedotto

«Delta del Po»               750    1.458  1.085    585    3.878

Adria (RO)

 

Consorzio acquedotto

«Bassa Padovana»             750    1.050    --      --    1.800

Este (PD)

                           _______________________________________

Totale                     1.500    2.508  1.085    585    5.678

__________________________________________________________________

 

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.

[2] Norma finanziaria.

[3] Norma finanziaria.