§ 5.2.33 - Legge regionale 16 aprile 1992, n. 18.
Istituzione di un fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:16/04/1992
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Tipologia e modalità di intervento.
Art. 3.  Norma transitoria.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.2.33 - Legge regionale 16 aprile 1992, n. 18. [1]

Istituzione di un fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale.

(B.U. n. 43 del 21 aprile 1992).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto, nello spirito di solidarietà tra i popoli, contribuisce alle attività di soccorso e di aiuto verso altri Paesi finalizzate a fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, di carenza igienico-sanitaria, di disagio sociale, di distruzione del patrimonio ambientale e artistico, che minacciano la stessa sopravvivenza delle popolazioni colpite da disastri naturali o da gravi difficoltà economiche e sociali, nell'ambito degli indirizzi e della politica estera del Governo.

     2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione interviene mediante:

     a) istituzione di un fondo annuo denominato fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale, finalizzato a interventi diretti della Regione e a iniziative di promozione e sostegno di analoghi interventi di solidarietà avviati in sede locale;

     b) collaborazione e sostegno, nel quadro normativo definito dal Ministero degli Affari Esteri, agli interventi e alle iniziative di solidarietà delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e degli organismi associativi e di volontariato, degli Enti pubblici e delle Istituzioni private presenti nella Regione.

     3. Per i fini indicati nella presente legge e con riferimento a specifici interventi di volta in volta definiti dalla Giunta regionale, la Regione può altresì promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, che andrà a incrementare il fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale.

     4. In casi di gravissima emergenza il fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale, finanziato nei termini di cui al successivo art. 4, può altresì essere incrementato per iniziativa della Giunta regionale, con ulteriore stanziamento fissato con la legge di rifinanziamento e modifica di leggi regionali adottata in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione.

 

     Art. 2. Tipologia e modalità di intervento.

     1. Gli interventi di solidarietà internazionale direttamente promossi dalla Regione o avviati dai soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), devono essere finalizzati a contribuire al soddisfacimento dei bisogni primari e in particolare alla salvaguardia della vita e della dignità delle persone, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale e artistico, e al sostegno dei processi di sviluppo delle popolazioni interessate all'intervento regionale, e possono consistere in:

     a) attuazione di interventi di emergenza a carattere igienico- sanitario e alimentare, con particolare attenzione alla condizione femminile e all'infanzia;

     b) forniture di opere, beni e servizi;

     c) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e il coordinamento delle eventuali risorse umane messe a disposizione dai soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b).

     2. L'individuazione degli interventi previsti al precedente comma 1 e le modalità della loro attuazione saranno deliberate dalla Giunta regionale, nell'ambito dei programmi predisposti dalle competenti amministrazioni statali. Per l'acquisizione degli elementi conoscitivi e la definizione dei programmi di intervento di cui alla presente legge, la Giunta regionale si avvale dell'attività istruttoria dei Dipartimenti regionali per le politiche e la promozione dei diritti civili e per i rapporti con gli organismi internazionali, coordinati dal Segretario generale della programmazione.

     3. Entro il mese di gennaio la Giunta regionale trasmette, per conoscenza, alla Commissione consiliare speciale per la cooperazione allo sviluppo una relazione annuale sullo stato di attuazione delle iniziative assunte in base alla presente legge.

 

     Art. 3. Norma transitoria.

     1. In fase di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi agli Enti e alle organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) che hanno realizzato, a partire dall'1 gennaio 1991, interventi di solidarietà, accoglienza e assistenza a favore delle popolazioni delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia.

     2. Le domande, corredate da idonea documentazione, dovranno essere presentate alla Giunta regionale dai soggetti di cui al precedente comma 1 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. All'onere di lire 1.000 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo della partita n. 4 «Iniziative regionali per la tutela dei diritti civili» del fondo globale spese correnti iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 e contemporanea istituzione del capitolo n. 70016 denominato «Fondo per interventi di solidarietà internazionale» con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per competenza e per cassa.

     2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1992 si provvederà con le leggi annuali di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto [2].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 22 della L.R. 16 dicembre 1999, n. 55, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[2] La presente legge entra in vigore nel termine previsto dall'art. 44, comma 1°, dello Statuto, non avendo, il Governo, espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza.