Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 14/09/1994 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. 1. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla società per azioni di cui all'articolo 12, comma 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1, del [...] |
Art. 2. 1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione della società per azioni denominata «Agenzia per Venezia spa» prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 gennaio [...] |
Art. 3. 1. Ai fini previsti dall'articolo 2 il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere l'atto costitutivo della società e il relativo statuto nel testo approvato dal comitato dei [...] |
Art. 4. 1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, rappresenta la Regione in seno all'assemblea della società |
Art. 5. 1. Per le designazioni dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società spettanti alla Regione è competente la Giunta regionale |
Art. 6. |
§ 2.2.35 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 41. [1]
Partecipazione della Regione alla costituzione della società per azioni «Agenzia per Venezia» ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62.
(B.U. 16 settembre 1994, n. 77).
1. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla società per azioni di cui all'articolo 12, comma 11 della
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione della società per azioni denominata «Agenzia per Venezia spa» prevista dall'articolo 1 del
1. Ai fini previsti dall'articolo 2 il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere l'atto costitutivo della società e il relativo statuto nel testo approvato dal comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della
1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, rappresenta la Regione in seno all'assemblea della società.
1. Per le designazioni dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società spettanti alla Regione è competente la Giunta regionale.
[1] Abrogata dall’art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 52 della