§ 80.9.149 - D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.
Decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:28/06/1955
Numero:620


Sommario
Art. 1.      L'art. 4 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, sono sostituiti dai seguenti
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      La concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali, di cui agli articoli 14 e seguenti del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è fatta dal [...]
Art. 6.      Al primo comma dell'art. 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è aggiunto il seguente
Art. 7.      Il secondo comma dell'art. 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è sostituito dai seguenti
Art. 8.      Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 [...]
Art. 9.      Il decreto di concessione del prefetto determina le modalità del collaudo, a cui debbono essere assoggettati, prima di essere posti in esercizio, i depositi di cui [...]
Art. 10.      Il secondo comma dell'art. 211 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che approva il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, è sostituito [...]
Art. 11.      Il primo comma dell'art. 8 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti
Art. 12.      I poteri attribuiti al Ministero dell'industria e del commercio dagli articoli 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 [...]
Art. 13.      Sono trasferite alle Camere di commercio, industria ed agricoltura le seguenti attribuzioni degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio
Art. 14.      I provvedimenti in materia di coltivazione di giacimenti di minerali di interesse locale e per le coltivazioni di giacimenti di acque minerali e termali, emessi dagli [...]
Art. 15.      Resta ferma la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale nella materia oggetto del presente decreto, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti


§ 80.9.149 - D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620. [1]

Decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio.

(G.U. 5 agosto 1955, n. 179)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 4 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "La ricerca delle sostanze minerali è consentita solo a chi sia munito di permesso, da rilasciarsi colle modalità stabilite dall'articolo seguente".

 

          Art. 2.

     Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il permesso è accordato a chi ne faccia domanda ed abbia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la capacità tecnica ed economica necessaria: dal Ministro per l'industria e per il commercio, quando si tratti di minerali d'interesse nazionale; dall'ingegnere capo del Distretto minerario per i minerali di interesse locale.

     L'ingegnere capo del Distretto minerario è tenuto a dare comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, industria ed agricoltura ed ai Comuni interessati per territorio delle domande che gli siano presentate per i permessi di ricerca di sua competenza; gli Enti suddetti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

     Per le zone interessanti la difesa, il Ministro per l'industria e per il commercio o l'ingegnere capo del Distretto minerario provvederanno a rilasciare il permesso di ricerca dopo aver inteso l'Amministrazione militare.

     Il provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda o neghi il permesso di ricerca, è definitivo.

     Salve che non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sono considerati di interesse nazionale i minerali indicati nell'art. 2, prima categoria, lettera a) lettera b), (esclusa la grafite) e lettera e) (escluse le acque minerali e termali) del presente decreto; di interesse locale tutti gli altri".

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     La concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali, di cui agli articoli 14 e seguenti del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è fatta dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile ed il medico provinciale.

     Prima della concessione il prefetto è tenuto a dare comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, industria e agricoltura e ai Comuni interessati per territorio, delle domande che gli siano presentate; gli Enti suddetti possono presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

     La concessione disposta ai sensi del primo comma non può avere una durata superiore a dieci anni e può alla scadenza essere rinnovata.

     Contro il provvedimento del prefetto, che conceda o neghi la concessione, può essere proposto ricorso al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

 

          Art. 6.

     Al primo comma dell'art. 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è aggiunto il seguente:

     "La facoltà di consentire la sospensione dei lavori spetta alla stessa autorità alla quale è attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la coltivazione di giacimenti minerali. Tale facoltà spetta in ogni caso all'ingegnere capo del Distretto minerario quando si tratti di sospensione per durata non superiore ad un anno".

 

          Art. 7.

     Il secondo comma dell'art. 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è sostituito dai seguenti:

     "Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l'ingegnere capo del Distretto minerario può prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'ingegnere capo del Distretto minerario può dare la concessione della cava o della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del presente decreto, in quanto applicabili. Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sarà preventivamente inteso il competente Ufficio del genio civile.

     Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda la coltivazione della cava o torbiera, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere".

 

          Art. 8.

     Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, provvede il prefetto della Provincia, sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza, della Camera di commercio, industria ed agricoltura, del Comando del corpo provinciale dei vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione:

     a) quando la capacità del deposito di oli minerali non sia superiore a 200 mc.;

     b) quando trattisi di impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti forniti di serbatoio, e la capacità del serbatoio non sia superiore a 50 mc.;

     c) quando trattisi di depositi di gas di petrolio liquefatti, e la capacità di accumulo non sia superiore a 5000 kg.

 

          Art. 9.

     Il decreto di concessione del prefetto determina le modalità del collaudo, a cui debbono essere assoggettati, prima di essere posti in esercizio, i depositi di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 10.

     Il secondo comma dell'art. 211 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che approva il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, è sostituito dal seguente:

     "Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonchè l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gli impianti la cui potenza installata sia superiore a 5000 kW, è data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi è data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile".

 

          Art. 11.

     Il primo comma dell'art. 8 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

     "Per qualsiasi mutazione che si voglia introdurre nel regolamento e in generale nell'ordinamento del magazzino, dovranno essere osservate le norme di cui agli articoli precedenti.

     Le variazioni delle tariffe concernenti i diversi servizi dei magazzini generali, sono approvate dalla competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, d'intesa con il locale Comitato provinciale dei prezzi, e, per quanto riguarda i magazzini generali posti nei porti marittimi, d'intesa con le competenti autorità portuali.

     Alla Camera di commercio, industria e agricoltura è attribuita la vigilanza sui magazzini fiduciari privati e doganali esistenti nella propria circoscrizione.

     Per i magazzini doganali la vigilanza di cui sopra è esercitata d'intesa con la competente autorità doganale".

 

          Art. 12.

     I poteri attribuiti al Ministero dell'industria e del commercio dagli articoli 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158, sono trasferiti alle Camere di Commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio.

 

          Art. 13.

     Sono trasferite alle Camere di commercio, industria ed agricoltura le seguenti attribuzioni degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio:

     1) ricevere e registrare le denuncie della costituzione, modificazione e cessazione delle imprese, rilasciare i relativi certificati, provvedere alla autenticazione delle firme depositate ed esercitare tutte le funzioni necessarie per l'applicazione delle norme vigenti in materia;

     2) esercitare le attribuzioni in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica che non siano dalle leggi vigenti attribuite ad uffici dell'Amministrazione centrale dello Stato;

     3) rilasciare i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio;

     4) formare mercuriali e listini di prezzi, salvo quanto è disposto, per i listini di borsa, dalla legislazione speciale;

     5) curare, quando ne siano richieste, l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero dell'industria e del commercio, e, col consenso di questo, provvedere alla esecuzione di determinati incarichi per conto di altri Ministeri.

 

          Art. 14.

     I provvedimenti in materia di coltivazione di giacimenti di minerali di interesse locale e per le coltivazioni di giacimenti di acque minerali e termali, emessi dagli ingegneri capi dei Distretti minerari e dai prefetti ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 del presente decreto, saranno sottoposti a controllo preventivo.

     A tale fine, e sino a quando agli uffici ed organi decentrati di controllo non sarà data una diversa sistemazione nel quadro del decentramento burocratico, i provvedimenti anzidetti saranno comunicati, per gli adempimenti di rispettiva competenza, nei modi previsti dai decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, 14 giugno 1945, n. 355 e 27 giugno 1946, n. 37 (ratificato, con modificazioni, con la legge 3 febbraio 1951, n. 164), agli uffici speciali di ragioneria presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nonchè alla Sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana, alle Delegazioni della Corte dei conti presso la Regione sarda e presso la Regione Trentino-Alto Adige ed agli uffici della Corte stessa distaccati presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

     Copia dei provvedimenti anzidetti, che siano divenuti esecutivi, dovrà essere comunicata dagli ingegneri capi dei Distretti minerari alle Intendenze nel cui ambito territoriale si trovino i giacimenti.

 

          Art. 15.

     Resta ferma la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale nella materia oggetto del presente decreto, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382.