§ 3.8.1 - Legge regionale 30 novembre 1965, n. 24.
Provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:30/11/1965
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di favorire la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare, è autorizzata la concessione a lavoratori subordinati e ad artigiani, singoli, [...]
Art. 2.      I mutui ed i contributi di cui al precedente articolo 1 sono concessi per case di abitazione di tipo popolare, site o da costruire in Valle d'Aosta, non aventi le caratteristiche di lusso [...]
Art. 3.      Le graduatorie per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 saranno formate con l'assegnazione del seguente punteggio
Art. 4.      Non può beneficiare del contributo regionale di cui al precedente articolo 1
Art. 5.      Il proprietario dell'alloggio costruito od acquistato con il contributo della Regione non può cederlo in locazione, neanche parzialmente, prima che siano decorsi dieci anni dalla data di [...]
Art. 6.      Il proprietario dell'alloggio costruito, completato, ampliato, ammodernato od acquistato con il contributo previsto dalla presente legge non può comunque alienarlo prima che siano decorsi anni [...]
Art. 7.      Fermi restando gli obblighi derivanti alla Regione a termine delle convenzioni da stipulare tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuanti, qualora il mutuatario, o il di lui coniuge [...]
Art. 8.      Nei casi di costruzione, completamento, ampliamento od ammodernamento di rilievo di alloggi, l'erogazione del mutuo viene effettuata dall'Istituto di Credito mediante versamenti rateali, durante [...]
Art. 9.      I mutui devono essere ammortizzati entro il termine di anni venti, mediante la corresponsione, da parte del mutuatario, di rate mensili costanti in relazione alla annualità di ammortamento
Art. 10.      La domanda per ottenere la concessione del contributo previsto dall'articolo 1 deve essere presentata, in carta da bollo, all'Assessorato regionale alle Finanze - Ufficio Demanio e Patrimonio - [...]
Art. 11.      Ad avvenuta approvazione delle graduatorie provvisorie da parte della apposita Commissione di cui all'articolo seguente, i richiedenti utilmente collocati nelle graduatorie stesse sono invitati [...]
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.      Le graduatorie, provvisorie e definitive, nonché le revoche e le decadenze di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono pubblicate, per il periodo di giorni quindici, all'albo pretorio [...]
Art. 15.      La Giunta Regionale, sulla scorta delle graduatorie definitive approvate dalla Commissione di cui all'articolo 12, concede i contributi regionali determinando l'importo dei mutui
Art. 16. 
Art. 17.      I fondi regionali di cui al precedente articolo 16 saranno destinati e assegnati
Art. 18. 
Art. 19.      Alla copertura delle spese annuali derivanti a carico della Regione dall'applicazione delle norme dei precedenti articoli si provvederà con i maggiori proventi, già accertati nell'esercizio [...]
Art. 20.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.8.1 - Legge regionale 30 novembre 1965, n. 24. [1]

Provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(B.U. 30 novembre 1965).

 

Art. 1.

     Allo scopo di favorire la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare, è autorizzata la concessione a lavoratori subordinati e ad artigiani, singoli, associati o riuniti in cooperativa, che intendano costruire nuovi alloggi o nuove case di abitazione, acquistare alloggi (in primo acquisto) in case di abitazione di nuova costruzione ovvero apportare ad abitazioni, già di loro proprietà, completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, di contributi regionali per la durata di anni 20, nella misura costante del 5 percento del capitale iniziale concesso a mutuo dagli Istituti di Credito convenzionati con l'Amministrazione regionale.

     I contributi sono versati dall'Amministrazione Regionale direttamente agli Istituti di Credito mutuanti.

     Non è consentito il cumulo dei contributi regionali previsti dalla presente legge con altri contributi, statali o regionali, a favore dell'attività edilizia.

     L'importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve corrispondere al costo accertato dell'alloggio o all'importo dei lavori da eseguire e non può superare per ogni alloggio il seguente importo massimo:

     L. 16.000.000 per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'ammodernamento di alloggi o la sistemazione di rilievo di alloggi già esistenti [2].

     Le provvidenze stesse, con le modificazioni di cui alla presente legge, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1976, agli ambulanti che all'atto della presentazione della domanda siano in possesso di una licenza di commercio ambulante, rilasciata a termine delle leggi 5 febbraio 1934, n. 327, e 19 maggio 1976, n. 398, e non risultino titolari di licenze di commercio fisso [2a].

     I due precitati importi massimi valgono anche per la concessione di mutui agevolati a favore degli ex lavoratori subordinati, degli ex artigiani, degli ex coltivatori diretti e, a decorrere dal 1° gennaio 1976, degli ex ambulanti aventi diritto a un trattamento di pensione [2b].

     In apposite convenzioni, da approvare dalla Giunta Regionale e da stipulare con Istituti di Credito, saranno stabilite le modalità relative al pagamento dei contributi ed alla erogazione di mutui per un complessivo importo annuo non superiore a un miliardo di lire e per la durata di anni cinque [3].

 

     Art. 2.

     I mutui ed i contributi di cui al precedente articolo 1 sono concessi per case di abitazione di tipo popolare, site o da costruire in Valle d'Aosta, non aventi le caratteristiche di lusso previste dalla legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive modificazioni e precisate nella tabella allegata al DM 4-12-1961.

     Ogni alloggio deve:

     a) - avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre ai locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio e ingresso);

     b) - avere l'accesso indipendente;

     c) - essere fornito di servizi igienici propri;

     d) - essere provvisto di presa di acqua nel suo interno;

     e) - soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia;

     f) avere una superficie utile non superiore a 120 mq [4].

     Negli alloggi devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di normale necessità. Possono essere previsti impianti di ascensori per gli stabili con più di tre piani.

     In deroga a quanto previsto dalle precedenti lettere a) ed f), per le famiglie composte di più di sette membri può essere consentito l'aumento del numero dei vani abitabili e della area utile ad abitazione fino ad una superficie massima di mq 16 per ogni persona in più delle sette. A comporre il nucleo familiare, oltre al capo famiglia ed al coniuge, concorrono i soli parenti ed affini di primo grado conviventi stabilmente e residenti nello stesso Comune [5].

     Per ampliamenti, ammodernamenti e sistemazioni di rilievo di fabbricati già esistenti, potranno, in relazione alle loro caratteristiche costruttive e per una razionale strutturazione dei fabbricati stessi, essere autorizzate deroghe al numero massimo dei vani e delle superfici previste dalle lettere a) ed f) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni [5a].

     L'autorizzazione alla deroga viene concessa dalla Giunta Regionale su proposta della Commissione di cui all'articolo 12 della legge regionale 30- 11-1965 n. 24, sentito il parere dei tecnici preposti all'esame delle domande di concessione di mutuo [5].

     Per un più razionale sfruttamento delle aree edificabili destinate alla costruzione di nuovi fabbricati, la Giunta regionale potrà autorizzare la costruzione di vani fino ad una superficie utile non superiore a mq 220,00 purché non ripartita in più di due alloggi [6].

 

     Art. 3.

     Le graduatorie per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 saranno formate con l'assegnazione del seguente punteggio:

     A) - espropriazione di pubblica utilità per il risanamento di abitati e per esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, siano esse dipendenti o no da esecuzione di piano regolatore: punti 5;

     B) - condizioni igieniche deficienti accertate dall'Ufficio sanitario del Comune: grotta, baracca, cantina o seminterrato od altro alloggio gravemente insalubre oppure pericolante: punti 5;

     C) - sfratti non dipendenti da morosità o da altri inadempimenti contrattuali: punti 3;

     D) - necessità di adeguare il numero dei vani al numero dei componenti il nucleo familiare fino ad un vano per componente il suddetto nucleo, nei limiti di cui all'articolo 2 della presente legge: punti 2;

     E) - anzianità di lavoro in Valle d'Aosta o anzianità di lavoro con prestazioni di servizio fuori del territorio della Regione, ma con residenza stabile in un Comune della Valle d'Aosta: anni cinque - punti 0; per ogni anno successivo maturato - punti 0,50.

     Per i lavoratori subordinati che, per la natura del lavoro cui sono addetti, prestino nell'anno attività lavorativa stagionale, la durata di tale attività stagionale viene aumentata e valutata ad anno intero se non risulti inferiore ad 8 mesi, compresi i periodi di inattività assistiti da indennità di disoccupazione, malattia o infortunio.

     Alle vedove capi famiglia che, in seguito al decesso del coniuge avvenuto in attività di servizio, abbiano iniziato attività artigianale o attività lavorativa alle dipendenze di terzi, l'anzianità di lavoro o di attività artigianale espletata dal coniuge deceduto viene riconosciuta utile ai fini dell'assegnazione del punteggio per l'anzianità di lavoro in Valle d'Aosta o per l'anzianità di lavoro con prestazioni di servizio fuori del territorio della Regione, ma con residenza stabile in un Comune della Valle di Aosta [7].

     F) Condizioni economiche della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione di Lire 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente a carico:

     a) per i lavoratori subordinati e per i pensionati (ex dipendenti):

     - fino a L. 5.000.000 annui: punti 10

     - per i redditi compresi fra L. 5.000.001 e L. 8.000.000 il punteggio di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di lire 300.000 annue eccedenti i 5.000.000, con riduzione a punti zero per i redditi superiori a L. 7.700.000.

     b) per gli artigiani, i coltivatori diretti e gli ambulanti (anche pensionati):

     - fino a L. 3.000.000 annui: punti 10

     - per i redditi compresi tra L. 3.000.001 e L. 6.000.000 il punteggio massimo di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 300.000 annue eccedenti L. 3.000.000 con riduzione a punti zero per i redditi superiori a L. 5.700.000 [8].

     G) - distanza dell'abitazione (al momento della presentazione della domanda) al luogo di lavoro:

     oltre 20 Km. punti 4

     da 15 a 20 Km. punti 3

     da 10 a 15 Km. punti 2

     da 3 a 10 Km. punti 1

     fino a 3 Km. punti 0 [9].

     H) - servizio militare prestato in qualità di ex combattente: punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato in qualità di richiamati o trattenuti alle armi, con valutazione ad anno intero per le frazioni di anno di almeno sei mesi e senza valutazione delle frazioni di anno inferiori a sei mesi nonché del servizio militare prestato per normale servizio di leva o per ferma volontaria.

     I periodi di servizio militare prestato debbono essere comprovati con la presentazione di copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare [10].

     I) mutilati ed invalidi di guerra, civili o del lavoro: 100 percento di invalidità punti 10 ed un numero di punti o frazione di punto da 1 a 10 in rapporto alla percentuale di invalidità.

     La percentuale di invalidità dovrà essere comprovata da conforme dichiarazione da rilasciarsi dalle competenti Commissioni mediche militari, dalle Commissione Mediche degli Istituti Infortunistici e Previdenziali nonché dalle Commissioni Mediche, previste dagli articoli 8 e 9 della Legge 6 agosto 1966 n. 625, per il riconoscimento dell'invalidità civile e per l'accertamento della minorazione fisica e del grado di residua capacità lavorativa dei mutilati ed invalidi civili.

     In mancanza della determinazione dell'invalidità, in termini percentuali, da parte delle Commissioni Mediche di cui al comma precedente, la percentuale di invalidità sarà determinata dal Medico Regionale sulla scorta della documentazione di invalidità prodotta dagli interessati [11].

 

     Art. 4.

     Non può beneficiare del contributo regionale di cui al precedente articolo 1:

     a) - chi non presti abitualmente la propria opera alle dipendenze di terzi, se lavoratore subordinato, o non sia iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane, se artigiano;

     b) - chi non sia iscritto da almeno cinque anni nell'anagrafe della popolazione residente e non abbia la dimora abituale in un Comune della Valle d'Aosta per lo stesso periodo di tempo;

     c) - il lavoratore dipendente che singolarmente o unitamente al coniuge risulti titolare di un reddito imponibile netto complessivo annuo superiore a L. 8.000.000, al netto della detrazione di L. 100.000, per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico;

     il lavoratore dipendente che intenda beneficiare del contributo regionale deve comprovare, con il modello " 101 " rilasciato dal datore di lavoro e con altra eventuale documentazione prevista dalla legge, di non superare, né singolarmente né unitamente al coniuge, il limite di reddito imponibile netto complessivo annuo di otto milioni di lire.

     L'artigiano, il coltivatore diretto e l'ambulante che, singolarmente o unitamente al coniuge, risultino titolari di un reddito lordo complessivo annuo non inferiore a Lire 6.000.000, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico.

     L'artigiano, il coltivatore o l'ambulante che intenda beneficiare del contributo regionale deve dimostrare, con dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Imposte Dirette o con il modello "740", relativi all'ultimo reddito definito prima della presentazione della domanda, di non raggiungere, né singolarmente né unitamente al coniuge, il limite di reddito lordo complessivo annuo di sei milioni di lire [12].

     d) - il lavoratore o l'artigiano che sia, esso stesso od un membro del suo nucleo familiare, proprietario o usufruttuario di altra abitazione idonea alle proprie necessità e sita nel Comune di residenza. Per abitazione idonea si intende l'alloggio che non necessiti di opere di ammodernamento di rilievo e che sia composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare, con un minimo di due ed un massimo di cinque vani, salva la maggiorazione di cui al precedente articolo 2;

     e) Il lavoratore o l'artigiano o il coltivatore diretto o ambulante o il pensionato di tali categorie, che sia esso stesso od un membro del suo nucleo familiare, proprietario di un alloggio acquisito, in qualsiasi località, con il concorso od il contributo dello Stato o

dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta o di altro Ente Pubblico o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da un Ente Pubblico, oppure sia proprietario, in qualsiasi località, di un alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a L. 480.000, oppure abbia avuto l'assegnazione in proprietà, anche se a riscatto con patto di futura vendita, di un alloggio costruito dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), dall'Istituto per le Case per gli impiegati dello Stato (INCIS), dalle Province, dai Comuni e dall'ex gestione INA-Casa, dalla gestione Case per i Lavoratori (GESCAL) o dagli Enti ed Istituti contemplati nel DPR 17 gennaio 1959, n. 2 e nel DPR 23 maggio 1964, n. 655 [12a].

     f) - il lavoratore o l'artigiano che abbia, esso stesso od un membro del proprio nucleo familiare, già fruito di concorsi o contributi dello Stato o di altri Enti e Istituti, di cui alla precedente lettera e), per l'acquisizione o la costruzione di locali di abitazione [13].

 

     Art. 5.

     Il proprietario dell'alloggio costruito od acquistato con il contributo della Regione non può cederlo in locazione, neanche parzialmente, prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, salvo che, per giustificati motivi, vi sia autorizzato dalla Giunta Regionale.

     Fermi restando gli obblighi derivanti alla Regione a termine delle convenzioni da stipulare tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuanti, la trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta la revoca delle quote annue di contributo non ancora maturate.

     La revoca è deliberata dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 6.

     Il proprietario dell'alloggio costruito, completato, ampliato, ammodernato od acquistato con il contributo previsto dalla presente legge non può comunque alienarlo prima che siano decorsi anni dieci dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.

     Fermi restando gli obblighi derivanti alla Regione a termine delle convenzioni da stipulare tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuanti, la trasgressione al divieto comporta la revoca della concessione del contributo regionale, con l'obbligo a carico del venditore della restituzione immediata di quanto già percepito dalla Regione a titolo di contributo, maggiorato dell'importo per interessi maturati al tasso fissato nel contratto di mutuo.

     La alienazione dell'alloggio effettuata nel secondo decennio comporta la revoca delle quote annue di contributo non ancora maturate.

 

     Art. 7.

     Fermi restando gli obblighi derivanti alla Regione a termine delle convenzioni da stipulare tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuanti, qualora il mutuatario, o il di lui coniuge convivente, acquisti, a titolo oneroso, un altro alloggio sufficiente alle necessità del proprio nucleo familiare, prima della estinzione del mutuo, saranno revocate, dalla data di acquisizione della nuova proprietà, le quote annue di contributo di cui all'articolo 1 non ancora maturate.

 

     Art. 8.

     Nei casi di costruzione, completamento, ampliamento od ammodernamento di rilievo di alloggi, l'erogazione del mutuo viene effettuata dall'Istituto di Credito mediante versamenti rateali, durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati e dopo il perfezionamento dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca.

     Nel caso di acquisto di alloggio l'erogazione del mutuo viene effettuata in unica soluzione dopo il perfezionamento dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca.

 

     Art. 9.

     I mutui devono essere ammortizzati entro il termine di anni venti, mediante la corresponsione, da parte del mutuatario, di rate mensili costanti in relazione alla annualità di ammortamento.

     Al mutuatario è data la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo mediante il versamento del residuo debito, comprese le residue quote annuali del contributo regionale, con lo sconto al tasso concordato con gli Istituti di Credito all'atto della stipulazione del mutuo.

 

     Art. 10.

     La domanda per ottenere la concessione del contributo previsto dall'articolo 1 deve essere presentata, in carta da bollo, all'Assessorato regionale alle Finanze - Ufficio Demanio e Patrimonio - entro il 30 aprile, il 31 agosto e il 31 dicembre di ciascun anno di durata del piano.

     Per ciascun anno di durata del piano, la Commissione preposta all'esame delle domande e al controllo delle condizioni e dell'idoneità di cui all'articolo 4 provvede all'approvazione delle graduatorie entro il mese successivo alla data di scadenza di ciascun quadrimestre, utilizzando, per ciascun quadrimestre, un terzo del finanziamento annuale a disposizione del piano, con trasferimento al quadrimestre successivo dei fondi eventualmente non utilizzati nel quadrimestre precedente.

     Le domande non ammesse a graduatoria utile a finanziamento saranno riprese in considerazione nei quadrimestri successivi.

     Le domande per ottenere la concessione del contributo regionale previsto dall'articolo 1 devono essere corredate dei seguenti documenti:

     a) - questionario, da predisporre a cura della Commissione di cui al successivo articolo 12, concernente i dati occorrenti per la determinazione del punteggio di cui all'articolo 3, da compilarsi in ogni sua parte;

     b) - documentazione della disponibilità dell'area o della superficie sulla quale sorgerà la costruzione anche mediante contratto preliminare o consenso ad edificare registrato o prova della proprietà della vecchia abitazione;

     L'area o la vecchia abitazione, in caso di mutuo per costruzione, completamento, ammodernamento od ampliamento, potrà appartenere, oltre che al beneficiario, anche al coniuge o ai parenti ed affini di primo grado [14].

     In tal caso il richiedente dovrà provare che i proprietari o titolari di diritti reali parziali consentano l'esecuzione dei lavori e che interverranno a prestare le garanzie necessarie [14].

     c) - una breve relazione con l'indicazione delle caratteristiche e della spesa dell'opera o dei lavori da eseguire;

     d) - copia del contratto preliminare impegnativo di compravendita, se si tratta di alloggio da acquistare.

 

     Art. 11.

     Ad avvenuta approvazione delle graduatorie provvisorie da parte della apposita Commissione di cui all'articolo seguente, i richiedenti utilmente collocati nelle graduatorie stesse sono invitati a produrre la documentazione prescritta.

 

     Art. 12. [14a]

 

     Art. 13. [14a]

 

     Art. 14.

     Le graduatorie, provvisorie e definitive, nonché le revoche e le decadenze di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono pubblicate, per il periodo di giorni quindici, all'albo pretorio dell'Amministrazione Regionale.

     Entro quindici giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, gli interessati possono ricorrere avverso le graduatorie, le revoche e le decadenze alla Giunta Regionale, che decide in merito in via definitiva.

 

     Art. 15.

     La Giunta Regionale, sulla scorta delle graduatorie definitive approvate dalla Commissione di cui all'articolo 12, concede i contributi regionali determinando l'importo dei mutui.

     La Giunta Regionale fissa, altresì, i termini per la ultimazione dei lavori o per la stipulazione degli atti di acquisto.

 

     Art. 16. [15]

     Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 e per la stipulazione delle convenzioni con gli Istituti di Credito per l'assunzione di mutui di importo pari a 1 miliardo annuo di lire per la durata di 5 anni, è autorizzata a carico della Regione, per l'intera durata dei mutui, la spesa complessiva di lire 4.000.000.000, pari a lire 800.000.000 per ogni piano ventennale di investimento, da ripartire come segue:

     per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1966 e fino all'esercizio finanziario 1985;

     per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967 e fino all'esercizio finanziario 1986;

     per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1968 e fino all'esercizio finanziario 1987;

     per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1969 e fino all'esercizio finanziario 1988;

     per L. 40.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1970 e fino all'esercizio finanziario 1989.

     Le somme eventualmente non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno, per i primi 5 anni di investimenti, potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre degli anni successivi fino ad esaurimento della spesa complessiva impegnata.

     Al finanziamento delle spese per la gestione dei fondi di cui sopra a carico della Regione, in applicazione delle norme dei precedenti e del presente articolo, si provvederà come segue a decorrere dall'anno finanziario 1966 e fino all'anno finanziario 1989:

     a) - per l'anno finanziario 1966:

     mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 148 del bilancio della Regione ("Contributi per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare"), il cui stanziamento annuo iniziale di L. 20.000.000 viene aumentato, con la presente legge, a L. 40.000.000 mediante prelievo della somma di L. 20.000.000 dal capitolo 150 del bilancio - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale

- Allegato F);

     b) - per i successivi anni finanziari: mediante imputazione ai corrispondenti istituendi appositi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno finanziario 1989.

     Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 percento a carico della Regione e a rilasciare, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli Istituti di Credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

 

     Art. 17.

     I fondi regionali di cui al precedente articolo 16 saranno destinati e assegnati:

     - per il 25 percento in contributi per l'acquisto di alloggi, anche di terzo trasferimento, costruiti in data non anteriore al 1° gennaio 1964;

     - per il 35 percento in contributi per la costruzione di nuovi alloggi;

     - per il 40 percento in contributi per la sistemazione, il completamento, l'ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti [15a].

     (Omissis) [16].

 

     Art. 18. [17]

     Con deliberazioni della Giunta Regionale saranno approvate le disposizioni integrative eventualmente necessarie per la pratica applicazione delle norme della presente legge.

     L'eventuale ripartizione in zone territoriali dei fondi di cui alla presente legge sarà approvata con deliberazioni del Consiglio Regionale.

 

     Art. 19.

     Alla copertura delle spese annuali derivanti a carico della Regione dall'applicazione delle norme dei precedenti articoli si provvederà con i maggiori proventi, già accertati nell'esercizio finanziario 1965, delle entrate di cui al capitolo 6 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 ("Provento delle quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179").

 

     Art. 20.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati - (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[2] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1976, n. 40, dall'art. 2 della L.R. 12 agosto 1977, n. 63, successivamente così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 giugno 1978, n. 37.

[2a] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 27 aprile 1973, n. 21, così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1976, n. 40.

[2b] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1976, n. 40.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 1966, n. 11.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 27 aprile 1973, n. 21.

[5] L'originario ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 1966, n. 11.

[5a] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 1966, n. 11, così sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 agosto 1976, n. 40.

[5] L'originario ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 1966, n. 11.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 1966, n. 11, già modificato dall'art. 11 della L.R. 1973, n. 21, successivamente così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 1976, n. 40.

[7] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 10 aprile 1967, n, 11.

[8] Capoverso lett. f) già modificata dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 1966, n. 11, dall'art. 3 della L.R. 9 febbraio 1968, n. 3, dall'art. 9 della L.R. 27 aprile 1973, n. 21, dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 1976, n. 40, dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 1977, n. 63, successivamente così sostituita dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 1978, n. 37.

[9] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 1966, n. 11.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 10 aprile 1967, n. 11.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 9 febbraio 1968, n. 3.

[12] Lettera già modificata dall'art. 2 della L.R. 9 febbraio 1968, n. 3, dall'art. 8 della L.R. 27 aprile 1973, n. 21, dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 1974, n. 29, dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 1976, n. 40, dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1977, n. 63, successivamente così sostituita dall'art. 3 della L.R. 20 giugno 1978, n. 37.

[12a] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 31 gennaio 1980, n. 10.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 1966, n. 11.

[14] Il comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 1966, n. 11, è stato successivamente così sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 febbraio 1968, n. 3.

[14] Il comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 1966, n. 11, è stato successivamente così sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 febbraio 1968, n. 3.

[14a] Articolo abrogato dall'art. 7 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3.

[14a] Articolo abrogato dall'art. 7 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3.

[15] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 1966, n. 11.

[15a] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 31 gennaio 1980, n. 10.

[16] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 1966, n. 11.

[17] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 1966, n. 11, successivamente così sostituito dall'art. 4 della L.R. 10 aprile 1967, n. 11.