Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.6 consulte, commissioni, comitati e altri organi collegiali |
Data: | 17/08/1999 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Soppressione di organi collegiali). |
Art. 2. (Sostituzione di organi collegiali con conferenze di servizi). |
Art. 3. (Riduzione del numero dei componenti negli organi collegiali). |
Art. 4. (Trasferimento di funzioni deliberative ai dirigenti). |
Art. 5. (Norme integrative). |
Art. 6. (Criteri per l'istituzione di nuovi organi collegiali). |
Art. 7. (Abrogazioni). |
Art. 8. (Norma transitoria). |
§ 2.6.24 - Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3.
Riordino degli organi collegiali della Regione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).
(B.U. 24 agosto 1999, n. 37).
Art. 1. (Soppressione di organi collegiali).
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della
Art. 2. (Sostituzione di organi collegiali con conferenze di servizi).
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della
Art. 3. (Riduzione del numero dei componenti negli organi collegiali).
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della
a) il comma 1 dell'articolo 7 della
b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della
Art. 4. (Trasferimento di funzioni deliberative ai dirigenti).
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della
Art. 5. (Norme integrative).
1. Salvo sia diversamente disposto dalle norme istitutive degli organi collegiali, gli stessi sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:
a) la Giunta regionale stabilisce l'importo massimo dei compensi e dei gettoni di presenza devoluti ai componenti degli organi collegiali esterni all'Amministrazione regionale; i rimborsi spese sono liquidati nella misura prevista per i dirigenti regionali;
b) la durata in carica degli organi collegiali non può superare il limite massimo corrispondente ad una legislatura;
c) l'organo elegge, all'atto della prima seduta, il Presidente ed il segretario;
d) la nomina dei componenti è effettuata con decreto
dell'amministratore competente, se la norma istitutiva individua in modo specifico le categorie dei componenti o i criteri per la scelta degli stessi; in caso contrario la nomina è effettuata con deliberazione della Giunta regionale;
e) qualora non sia determinato il numero complessivo dei componenti o la composizione dell'organo, il numero dei membri esterni
all'Amministrazione regionale non può superare quello dei membri interni all'amministrazione stessa.
Art. 6. (Criteri per l'istituzione di nuovi organi collegiali).
1. E' vietata l'istituzione di nuovi organi collegiali che non rispettino i criteri stabiliti all'articolo 11 della
a) l'organo collegiale intervenga in procedimenti amministrativi in cui sono già previsti analoghi pareri o interventi di altri organi collegiali;
b) le funzioni svolte dall'organo collegiale potrebbero essere svolte utilizzando risorse e professionalità interne all'amministrazione;
c) la composizione dell'organo non sia coerente rispetto all'obiettivo ed ai compiti che gli sono affidati.
Art. 7. (Abrogazioni).
1. Ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della
a) le seguenti leggi regionali:
1)
2)
b) le seguenti disposizioni di legge regionale:
1) l'articolo 2 della
2) l'articolo 4, comma primo, limitatamente all'istituzione della Commissione per gli indennizzi per gli animali abbattuti, e l'articolo 13, comma primo, della
3) gli articoli 12 e 13 della
4) l'articolo 7 della
5) l'articolo 18 della
6) gli articoli 5 e 6 della
7) l'articolo 5 della
8) l'articolo 3 della
9) l'articolo 10 della
10) l'articolo 4 della
11) l'articolo 5 della
12) gli articoli 17 e 45, commi secondo e terzo, della
13) l'articolo 20, comma 1, della
14) l'articolo 14 della
15) [1];
16) l'articolo 12 della
17) l'articolo 1, limitatamente all'istituzione del Comitato regionale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, e l'articolo 2 della
18) l'articolo 20 della
19) l'articolo 4 della
20) gli articoli 26 e 27 della
21) l'articolo 7, comma 6, della
22) gli articoli 7 e 8 della
23) gli articoli 6 e 7 della
24) [gli articoli 14 e 15 della
25) gli articoli 3 e 11, commi 2, 3 e 4 della
26) l'articolo 3 della
27) gli articoli 7 e 8 della
28) l'articolo 4 della
29) l'articolo 2, comma 2, della
30) l'articolo 18 della
31) l'articolo 14, commi 3 e 4, della
32) l'articolo 7, comma 1, limitatamente all'istituzione della Commissione per l'agriturismo, e commi 2, 3, 4, 5 e 6 della
33) l'articolo 17 della
34) l'articolo 3 della
c) le seguenti disposizioni di regolamento regionale:
1) gli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del
2) l'articolo 7, comma 8, del
3) l'articolo 12, commi 1 e 2, del
Art. 8. (Norma transitoria).
1. I procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla normativa previgente.
Allegato A
Organi collegiali soppressi in quanto non più operanti o non più necessari
(Art. 1)
1) Comitato tecnico consultivo per la polizia locale
2) Comitato per le pari opportunità
3) Commissione paritetica per i profili professionali
4) Commissione di studi legislativi per la riforma della organizzazione
amministrativa regionale
5) Comitato di controllo sociale per la gestione degli interventi di
formazione professionale
6) Consulta regionale per la formazione professionale
7) Commissione tecnica per la determinazione delle modalità di accertamento
delle lingue italiana e francese
8) Commissione per i trasferimenti del personale non docente delle
istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla regione
9) Comitato regionale di coordinamento delle unioni delle associazioni dei
produttori agricoli
10) Commissione per l'abilitazione dei tori
11) Comitato consultivo per i piani di sviluppo aziendali
12) Commissione per la verifica della capacità professionale degli
imprenditori agricoli
13) Commissione per l'iscrizione nel registro regionale delle aziende
agricole
14) Commissione consultiva per la concessione di finanziamenti nei settori
dell'artigianato, commercio e cooperazione
15) Commissione sindacale regionale
16) Commissione regionale per la tutela della salute dei lavoratori negli
ambienti e nei luoghi di lavoro
17) Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico
18) Consulta regionale per la protezione dell'ambiente
19) Commissione tecnico-consultiva per l'educazione sanitaria motoria e
sportiva e per la tutela della salute nelle attività sportive
20) Commissione giudicatrice per il conferimento di farmacie
21) Consulta permanente delle organizzazioni sindacali dei pensionati
22) Commissione per l'esame delle domande di contributi regionali nel
settore dell'edilizia residenziale pubblica
23) Commissione per l'esame delle domande di mutuo ad interesse agevolato a
favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale
24) Commissione regionale esami e progetti per opere pubbliche
nell'interesse di enti locali (finanziamenti superiori a 100 milioni)
25) Commissione regionale tecnico-sanitaria per il risanamento delle acque
26) Comitato regionale per i parchi naturali
27) Commissione tecnico-consultiva per la costruzione e sistemazione di
piste sciistiche
Allegato B
Organi collegiali sostituiti con conferenza di servizi
(Art. 2)
1) Comitato per l'accertamento dei requisiti delle piante
2) Commissione tecnico consultiva per l'esame delle domande di mutui
agevolati per il recupero dei centri e nuclei abitativi per il turismo,
l'industria e l'agricoltura
dall'articolo 6 della
3) Commissione tecnico consultiva per i contributi a favore di imprese
industriali per evitare l'inquinamento ambientale
4) Gruppo di lavoro per programmazione interventi a favore di extra
comunitari
Allegato C
Organi collegiali il cui numero è ridotto
(Art. 3, comma 1)
1) Commissione tecnica per le adozioni dei libri di testo in lingua
francese
2) Consulta faunistica regionale
dall'articolo 4 della
Allegato D
Trasferimento delle funzioni deliberative ai dirigenti
(Art. 4)
1) Commissione paritetica per la trasformazione del rapporto da tempo
parziale a tempo pieno
2) Commissione paritetica per la trasformazione del rapporto da tempo pieno
a tempo parziale
3) Comitato regionale per la distribuzione dei prodotti petroliferi
agevolati per l'agricoltura
4) Commissione tecnica per la valutazione degli interventi a sostegno degli
agricoltori titolari di aziende zootecniche
5) Comitato regionale dell'agricoltura e foreste
6) Commissione per l'agriturismo
7) Commissione per gli indennizzi per gli animali abbattuti
8) Comitato regionale per l'energia
9) Commissione tecnica per i contributi agli enti locali per l'acquisto di
arredi scolastici
10) Commissione per l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap
11) Osservatorio regionale per il volontariato
e g)
[1] Numero abrogato dall’art. 36 della
[2] Numero abrogato dall’art. 15 della