§ 3.8.20 - Legge regionale 20 giugno 1978, n. 37.
Proroga, con modificazioni, per l'anno 1978, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:20/06/1978
Numero:37


Sommario
Art. 1.      E' prorogata, per l'anno 1978, l'applicazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'anno finanziario 1978 ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire due [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1967, [...]
Art. 8.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 9.      Il Presidente della Giunta regionale e in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 [...]
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 3.8.20 - Legge regionale 20 giugno 1978, n. 37. [1]

Proroga, con modificazioni, per l'anno 1978, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(B.U. 31 agosto 1978, n. 8).

 

Art. 1.

     E' prorogata, per l'anno 1978, l'applicazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare, e successive modificazioni ed integrazioni, con le seguenti nuove modifiche.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5.

     L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'anno finanziario 1978 ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire due miliardi; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive Lire unmiliardoseicentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire ottantamilioni ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1978 e fino all'anno 1997.

     L'onere annuo di cui al precedente comma graverà sul capitolo 2655 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

     Alla copertura dell'onere di L. 80.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 della parte spesa dello stesso bilancio, (punto n. 3 dell'allegato F al bilancio medesimo).

     All'onere di L. 80.000.000 per gli anni dal 1979 al 1997 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 6. [5]

 

     Art. 7.

     Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11 per le operazioni di mutuo previste all'articolo 5 della presente legge, sono valutati in annue L. 1.000.000 e graveranno sul cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

     La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da riduzione di pari importo del capitolo 1925 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

     Per gli anni futuri, gli eventuali oneri necessari saranno iscritti con la legge d'approvazione dei corrispondenti bilanci.

 

     Art. 8.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE SPESA

     Variazione in diminuzione

     Cap. 1925 - Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazioni di cassa L. 1.000.000

     Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale

- allegato F) L. 80.000.000

     Totale L. 81.000.000

     Variazione in aumento

     Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale primo aprile 1975, n. 7) L. 1.000.000

     Cap. 2655 - Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare (leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24, e 20 giugno 1978, n. 37) L. 80.000.000

     Totale L. 81.000.000

     Nell'allegato I è aggiunto quanto segue: Legge regionale 20 giugno 1978, n. 37.

     Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito mutuanti a favore dei beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

 

     Art. 9.

     Il Presidente della Giunta regionale e in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 percento a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento su cespiti delegabili, nonché a sottoscrivere le convenzioni con gli Istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[2] Modifica l'art. 1 della L.R. 30 novembre 1965, n. 24.

[3] Modifica l'art. 4 della L.R. 30 novembre 1965, n. 24.

[4] Modifica l'art. 1 della L.R. 12 settembre 1966, n. 11.

[5] Modifica l'art. 7 della L.R. 11 agosto 1976, n. 40.