Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.8 edilizia |
Data: | 06/08/1974 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Sono prorogate, per l'anno 1974, con le seguenti modifiche, le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24, 12 settembre 1966, n. 11, 10 aprile 1967, n. 11, 9 febbraio 1968, n. 3, 30 [...] |
Art. 2. L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1974, ai sensi del paragrafo 7) dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire un [...] |
Art. 3. |
Art. 4. Per il finanziamento della eventuale spesa annua di lire 30.000.000 derivante alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dal precedente articolo 3 e per il conseguente [...] |
Art. 5. |
Art. 6. Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei [...] |
§ 3.8.12 - Legge regionale 6 agosto 1974, n. 29. [1]
Proroga, con modifiche, per l'anno 1974, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
(B.U. 9 settembre 1974, n. 8).
Sono prorogate, per l'anno 1974, con le seguenti modifiche, le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24, 12 settembre 1966, n. 11, 10 aprile 1967, n. 11, 9 febbraio 1968, n. 3, 30 agosto 1970, n. 22, 3 agosto 1971, n. 7, 20 maggio 1972, n. 4, e 27 aprile 1973, n. 21, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1974, ai sensi del paragrafo 7) dell'articolo 1 della
a) per l'anno finanziario 1974:
mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l'anno 1974 (" Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare "), il cui stanziamento annuo viene aumentato da lire 390.000.000 a lire 430.000.000 mediante prelievo della somma di lire 40 milioni dal capitolo 271 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale
- Allegato F "), sul quale risulta disponibile la somma annua di lire 40 milioni;
b) per i successivi anni finanziari:
mediante imputazione della spesa annua di lire 40 milioni al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno 1994.
Per il finanziamento della eventuale spesa annua di lire 30.000.000 derivante alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dal precedente articolo 3 e per il conseguente ricupero di somma a debito ed a carico dei beneficiari dei mutui agevolati, sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974:
Nella parte entrata:
lo stanziamento del capitolo 224 ("Entrate per riscossioni di crediti verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari ") è aumentato da lire 77.000.000 a lire 107.000.000.
Nella parte spesa:
lo stanziamento del capitolo 256 ("Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto S. Paolo di Torino ed alla Cassa di Risparmio di Torino in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell'industria edilizia") è aumentato da lire 77.000.000 a lire 107.000.000.
Le maggiori entrate e spese annue di lire 30 milioni eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge saranno imputate ai sopraindicati capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni dal 1974 al 1993.
In sede di compilazione dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari, i corrispondenti capitoli di spesa dovranno essere ridotti all'effettivo previsto importo delle garanzie fideiussorie regionali concesse presso Istituti di credito in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della
Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 percento a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli Istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.
[1] Abrogata dall'art. 90 della
[2] Integra l'art. 6 della
[3] Sostituisce l'art. 8 capo C) della