§ 2.14.26 - Legge regionale 8 agosto 1985, n. 68.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33: "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.14 finanziamenti vari
Data:08/08/1985
Numero:68


Sommario
Art. 9.      In sede di prima applicazione della presente legge è consentita la presentazione, sino al 31 dicembre 1985, di domande relative a interventi di ristrutturazione di cui al capo I, già iniziati o [...]


§ 2.14.26 - Legge regionale 8 agosto 1985, n. 68.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33: "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta".

(B.U. 25 settembre 1985, n. 21, S.S. 3 ottobre 1985, n. 1).

 

     Artt. 1. - 8. [1]

 

Art. 9.

     In sede di prima applicazione della presente legge è consentita la presentazione, sino al 31 dicembre 1985, di domande relative a interventi di ristrutturazione di cui al capo I, già iniziati o ultimati, limitatamente ai casi in cui:

     a) la relativa concessione edilizia sia di data successiva al primo gennaio 1983;

     b) l'intervento abbia formato oggetto di domanda di mutuo già approvata dalla Giunta regionale come intervento di restauro o risanamento conservativo, ma abbia successivamente assunto, per varianti introdotte in corso d'opera, la fisionomia della ristrutturazione.

 

 


[1] Modificano gli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 18, 21, 22 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.