Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.2 agricoltura |
Data: | 01/12/1992 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai titolari di aziende zootecniche della Valle d'Aosta per far fronte agli oneri e ai danni derivanti dall'adeguamento coattivo alle [...] |
Art. 2. 1. I titoli delle aziende zootecniche presentano la domanda di contributo ai Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, [...] |
Art. 3. 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 3.000.000.000, grava sul capitolo 42830 (di nuova istituzione) "Contributi a sostegno degli agricoltori a seguito di [...] |
Art. 4. 1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1992 sono apportate le seguenti variazioni |
§ 5.2.60 - Legge regionale 1 dicembre 1992, n. 65. [1]
Interventi a sostegno degli agricoltori a seguito di oneri e danni derivanti dalla conduzione aziendale.
(B.U. 9 dicembre 1992, n. 52).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai titolari di aziende zootecniche della Valle d'Aosta per far fronte agli oneri e ai danni derivanti dall'adeguamento coattivo alle misure previste dalla normativa igienico sanitaria in vigore.
2. La misura del contributo è pari al 60 percento dell'onere e/o danno determinati dalla commissione tecnica di cui all'art. 2, comma 2.
1. I titoli delle aziende zootecniche presentano la domanda di contributo ai Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, corredata dai seguenti documenti:
a) relazione sulla situazione sanitaria dell'allevamento riferita al periodo durante il quale si è verificato il danno;
b) documentazione relativa alla produzione zootecnica del periodo stesso, raffrontata con quella precedente;
c) documentazione relativa agli oneri sopportati e relazione che ne dimostri l'eccezionalità;
d) ogni altro documento tendente a dimostrare il danno od onere derivati dall'applicazione della vigente normativa sanitaria.
2. [L'istruttoria della domanda e la valutazione degli oneri e/o dei danni di cui all'articolo 1 sono affidate ad una commissione tecnica, nominata annualmente con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali e composta da:
a) il dirigente dei Servizi agrari e affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali;
b) un funzionario dell'Ufficio produzione agricola e zootecnica dei Servizi di cui alla lettera a);
c) un rappresentante designato dall'"Association régionale éleveurs valdôtains";
d) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole] [2].
3. La liquidazione del contributo avviene da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 3.000.000.000, grava sul capitolo 42830 (di nuova istituzione) "Contributi a sostegno degli agricoltori a seguito di oneri e danni derivanti dalla conduzione aziendale" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di lire 3.000.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 59620 " Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame " del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.
3. Per l'anno 1993 gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1992 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
a) in diminuzione:
Cap. 59620 " Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame.
b) in aumento:
programma regionale 2.2.2.05
codificazione 2.1.1.6.3.2.10.10.04
Cap. 42830 (di nuova istituzione)
"Contributi a sostegno degli agricoltori a seguito di oneri e danni derivanti dalla conduzione aziendale.
[1] Abrogata dall'art. 3 della
[2] Comma abrogato dall'art. 7 del