§ 28.9.6 - D.L. 31 gennaio 1981, n. 12.
Disposizioni per il contenimento dei consumi energetici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.9 somministrazione
Data:31/01/1981
Numero:12


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 15 aprile 1981 si applica la disciplina contenuta negli articoli da 1 a 7, nonché nell'art. 11 del decreto-legge 17 [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 28.9.6 - D.L. 31 gennaio 1981, n. 12. [1]

Disposizioni per il contenimento dei consumi energetici.

(G.U. 31 gennaio 1981, n. 30)

 

     Art. 1.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 15 aprile 1981 si applica la disciplina contenuta negli articoli da 1 a 7, nonché nell'art. 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178.

     Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. unico della L. 1 aprile 1981, n. 105.